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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata il 17/05/2024,
TRA
P. Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Cicero e Antonella Benassi e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Carpi, via Karl Marx n. 95, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Antonio Iovino e con elezione di domicilio presso il suso studio in Brescia, via Rodolfo Vantini n. 23, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata il
17/05/2024, in materia di “Vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
pagina 1 di 6 contrariis reiectis: In via preliminare: in totale riforma della sentenza n. 5183/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 17.05.2024, revocarsi l'ordinanza emessa in primo grado dal
Tribunale di Milano in data 05.02.2024 e, per l'effetto, rimettersi la causa in istruttoria, al fine del regolare esercizio del diritto di prova di cui è titolare la società Parte_1
odierna appellante, disponendosi l'escussione dei testi: e
[...] Controparte_2 Per_1
e comunque disporsi l'espletamento di C.T.U. come formulata nella II memoria ex art
[...]
183, VI comma c.p.c.
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello ed in atti, il proposto appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 5183/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione Quinta Civile, Giudice Dott. Alessandro Dansi, nel procedimento N. 44290/2022 RG
Tribunale Milano depositata e pubblicata in data 17.05.2024, notificata in data 17.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, ex artt. 633, 634 e segg. cod.proc.civ., dichiarare invalido, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 16064 / 2022, RG. N. 32065 /2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 26.09/01.10.2022 e notificato in data 03.10.2022, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto;
-accertato e dichiarato l'inadempimento della società che ha fornito merce Controparte_1 inidonea all'uso convenuto, dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura merce per fatto
e colpa della società ricorrente Controparte_1
-per tutte le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare che l'importo di Euro
46.503,01 portato dal decreto ingiuntivo opposto non è dovuto e che nulla deve la società alla società conseguentemente dichiarare Parte_1 Controparte_1
comunque invalido, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandosi lo stesso.
Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso spese generali 15 % IVA e CAP come per legge.
In via istruttoria: ammettersi la prova orale per testi come articolata nella memoria ex art 183,
VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 ed ammettersi C.T.U. come richiesta nelle memorie ex art 13, VI comma, n.2 e n. 3 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, tutte con accessori di legge”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16064/2022, con il quale il Tribunale di Milano, in data 1° ottobre 2022, le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 46.503,01, oltre interessi e spese, Controparte_1
pretesa, quanto a euro 45.904,01, a saldo delle fatture n. 110 del 19 gennaio 2022 e n. 692 del
31 gennaio 2022, emesse per forniture di materiale edile, e, quanto a euro 599,00, a titolo di rimborso dei costi dell'attività di assistenza legale stragiudiziale.
Al riguardo, la società opponente ha eccepito la presenza di vizi nella merce fornita da
[...]
la inidoneità delle fatture e dei d.d.t. a provare la fondatezza del credito ex adverso CP_1
vantato e la mancanza di prova dello svolgimento dell'attività di assistenza stragiudiziale. Ha quindi concluso per la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita di materiale edile e, comunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza della controparte dalla garanzia per vizi.
Assunte le deposizioni dei testimoni introdotti dalla società opposta, il Tribunale, con la sentenza n. 5183/2024 del 17 maggio 2024, ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo n.16064/2022. ha impugnato la suddetta sentenza, articolando quattro motivi di Parte_1
appello.
In particolare, la sentenza di primo grado è stata censurata:
1) nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in esito all'udienza del giorno 5 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la decadenza di dalla prova testimoniale;
Parte_1
2) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse provato la Controparte_1
consegna della merce e quindi la sussistenza del credito azionato in via monitoria;
3) nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi proposta da Controparte_1
4) nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione di un CTU volta ad accertare la natura e l'entità dei vizi del materiale edile consegnato da
[...]
CP_1
si è costituita anche nel giudizio di appello e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione avversaria.
***
1) Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha correttamente dichiarato decaduta dalla prova Parte_1
testimoniale in accoglimento dell'eccezione formulata dal procuratore di Controparte_1 all'udienza del 5 febbraio 2024. aveva infatti omesso di citare per tale udienza i testimoni indicati a Parte_1
prova contraria, limitandosi a documentare la citazione degli stessi per la precedente udienza e a far rilevare di non avere dato avvio alla seconda notificazione poiché il relativo iter non si sarebbe perfezionato in tempo utile.
Ai sensi dell'art. 204 disp. att. c.p.c., la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della testimonianza
(sempre che il teste non sia comparso spontaneamente), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e va eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza. (Cass. n.
15759/2004 e Cass. n. 22146/2004; più recentemente, v. Cass. n. 12110/2024).
Nella fattispecie concreta, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma sopra citata, giacché le valutazioni svolte dalla società appellante in ordine alla improbabilità che la citazione per la nuova udienza andasse a buon fine, in quanto prive di rilevanza obiettiva, non giustificano la mancata attivazione del procedimento di notificazione.
2) Il secondo motivo di appello è infondato. ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata, dimostrando di avere Controparte_1 ricevuto da parte di l'ordine per la fornitura dei materiali di cui alle due Parte_1
fatture azionate in via monitoria (v. deposizione del teste e di avere regolarmente Tes_1
consegnato i suddetti materiali (v. d.d.t. allegati sub docc. 3 e 4 al ricorso monitorio).
Le contestazioni formulate da sui documenti di trasporto sono Parte_1
generiche e, come tali, non valgono ad inficiarne la valenza probatoria. si è infatti sostanzialmente limitata a rilevare che i documenti di Parte_1
trasporto prodotti dalla controparte “non recano alcuna sottoscrizione validamente decifrabile”.
Al riguardo, è utile rammentare che l'affermazione circa l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non integra gli estremi del disconoscimento, poiché mancano i requisiti della specificità e della determinatezza. Infatti, l'illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione (v. Cass. n. 28825/2024).
Si reputa inoltre condivisibile l'orientamento secondo il quale “il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione,
pagina 4 di 6 necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n. 20871/2019).
Applicando il principio sopra trascritto alla fattispecie di causa, si ritiene che Parte_1 avesse l'onere di indicare i nominativi dei collaboratori addetti allo scarico della merce,
[...]
disconoscendo la riferibilità agli stessi delle firme apposte sui documenti di trasporto in atti.
In assenza di tali precisazioni, il disconoscimento in discussione è da reputare privo di efficacia.
La consegna a dei beni descritti nei documenti di trasporto depositati Parte_1 da ha trovato conferma anche nell'istruttoria testimoniale. Controparte_1
Le dichiarazioni rese dai testi e risultano coerenti e prive di Tes_2 Tes_3
contraddizioni, non potendosi dare rilievo, in questa prospettiva, al fatto che il teste Tes_3 nell'esaminare le due fatture azionate da abbia genericamente confermato di Controparte_3
avere consegnato i materiali in esse elencati presso il cantiere di AL (essendo invece pacifico che i beni di cui alla fattura n.110/2022 erano destinati al diverso cantiere di Reggio
Emilia). E' infatti del tutto probabile che il teste abbia inteso riferire la propria risposta ai soli materiali indicati nella fattura relativa al cantiere di AL e abbia semplicemente omesso di specificare tale circostanza. In ogni caso, si tratta di una inesattezza inidonea a privare di attendibilità la complessiva deposizione del teste.
3) Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente correlati, e sono anch'essi infondati.
A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da nella comparsa di risposta, Controparte_1
era tenuta a provare di avere denunciato tempestivamente i vizi Parte_1
riscontrati nella merce ricevuta in consegna (v. Cass. n. 24348/2019, secondo la quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.”).
A tal fine, la società appellante, nella fase di primo grado, ha dedotto alcuni capitoli di prova testimoniale, i quali sono stati tuttavia ritenuti inammissibili dal Tribunale in quanto generici o riferiti a circostanze nuove, allegate tardivamente.
La suddetta ordinanza non è stata censurata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello.
pagina 5 di 6 Le date di scoperta e di denuncia dei vizi (prima ancora che la sussistenza degli stessi) sono quindi rimaste indimostrate.
A ciò consegue la conferma della statuizione di decadenza dalla garanzia per vizi pronunciata dal Tribunale, con assorbimento della questione inerente alla mancata ammissione della CTU richiesta da Pt_1 Parte_1
***
In forza delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024 pubblicata il 17 maggio 2024 deve essere rigettato.
in ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore Parte_1
di le spese del presente grado di giudizio, le quali sono liquidate applicando Controparte_1
gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata Parte_1
il 17/05/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese della Parte_1 Controparte_1
fase di secondo grado, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata il 17/05/2024,
TRA
P. Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Cicero e Antonella Benassi e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Carpi, via Karl Marx n. 95, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Antonio Iovino e con elezione di domicilio presso il suso studio in Brescia, via Rodolfo Vantini n. 23, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata il
17/05/2024, in materia di “Vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
pagina 1 di 6 contrariis reiectis: In via preliminare: in totale riforma della sentenza n. 5183/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 17.05.2024, revocarsi l'ordinanza emessa in primo grado dal
Tribunale di Milano in data 05.02.2024 e, per l'effetto, rimettersi la causa in istruttoria, al fine del regolare esercizio del diritto di prova di cui è titolare la società Parte_1
odierna appellante, disponendosi l'escussione dei testi: e
[...] Controparte_2 Per_1
e comunque disporsi l'espletamento di C.T.U. come formulata nella II memoria ex art
[...]
183, VI comma c.p.c.
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello ed in atti, il proposto appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 5183/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione Quinta Civile, Giudice Dott. Alessandro Dansi, nel procedimento N. 44290/2022 RG
Tribunale Milano depositata e pubblicata in data 17.05.2024, notificata in data 17.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, ex artt. 633, 634 e segg. cod.proc.civ., dichiarare invalido, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 16064 / 2022, RG. N. 32065 /2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 26.09/01.10.2022 e notificato in data 03.10.2022, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto;
-accertato e dichiarato l'inadempimento della società che ha fornito merce Controparte_1 inidonea all'uso convenuto, dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura merce per fatto
e colpa della società ricorrente Controparte_1
-per tutte le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare che l'importo di Euro
46.503,01 portato dal decreto ingiuntivo opposto non è dovuto e che nulla deve la società alla società conseguentemente dichiarare Parte_1 Controparte_1
comunque invalido, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandosi lo stesso.
Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso spese generali 15 % IVA e CAP come per legge.
In via istruttoria: ammettersi la prova orale per testi come articolata nella memoria ex art 183,
VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 ed ammettersi C.T.U. come richiesta nelle memorie ex art 13, VI comma, n.2 e n. 3 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, tutte con accessori di legge”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16064/2022, con il quale il Tribunale di Milano, in data 1° ottobre 2022, le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 46.503,01, oltre interessi e spese, Controparte_1
pretesa, quanto a euro 45.904,01, a saldo delle fatture n. 110 del 19 gennaio 2022 e n. 692 del
31 gennaio 2022, emesse per forniture di materiale edile, e, quanto a euro 599,00, a titolo di rimborso dei costi dell'attività di assistenza legale stragiudiziale.
Al riguardo, la società opponente ha eccepito la presenza di vizi nella merce fornita da
[...]
la inidoneità delle fatture e dei d.d.t. a provare la fondatezza del credito ex adverso CP_1
vantato e la mancanza di prova dello svolgimento dell'attività di assistenza stragiudiziale. Ha quindi concluso per la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita di materiale edile e, comunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza della controparte dalla garanzia per vizi.
Assunte le deposizioni dei testimoni introdotti dalla società opposta, il Tribunale, con la sentenza n. 5183/2024 del 17 maggio 2024, ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo n.16064/2022. ha impugnato la suddetta sentenza, articolando quattro motivi di Parte_1
appello.
In particolare, la sentenza di primo grado è stata censurata:
1) nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in esito all'udienza del giorno 5 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la decadenza di dalla prova testimoniale;
Parte_1
2) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse provato la Controparte_1
consegna della merce e quindi la sussistenza del credito azionato in via monitoria;
3) nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi proposta da Controparte_1
4) nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione di un CTU volta ad accertare la natura e l'entità dei vizi del materiale edile consegnato da
[...]
CP_1
si è costituita anche nel giudizio di appello e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione avversaria.
***
1) Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha correttamente dichiarato decaduta dalla prova Parte_1
testimoniale in accoglimento dell'eccezione formulata dal procuratore di Controparte_1 all'udienza del 5 febbraio 2024. aveva infatti omesso di citare per tale udienza i testimoni indicati a Parte_1
prova contraria, limitandosi a documentare la citazione degli stessi per la precedente udienza e a far rilevare di non avere dato avvio alla seconda notificazione poiché il relativo iter non si sarebbe perfezionato in tempo utile.
Ai sensi dell'art. 204 disp. att. c.p.c., la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della testimonianza
(sempre che il teste non sia comparso spontaneamente), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e va eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza. (Cass. n.
15759/2004 e Cass. n. 22146/2004; più recentemente, v. Cass. n. 12110/2024).
Nella fattispecie concreta, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma sopra citata, giacché le valutazioni svolte dalla società appellante in ordine alla improbabilità che la citazione per la nuova udienza andasse a buon fine, in quanto prive di rilevanza obiettiva, non giustificano la mancata attivazione del procedimento di notificazione.
2) Il secondo motivo di appello è infondato. ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata, dimostrando di avere Controparte_1 ricevuto da parte di l'ordine per la fornitura dei materiali di cui alle due Parte_1
fatture azionate in via monitoria (v. deposizione del teste e di avere regolarmente Tes_1
consegnato i suddetti materiali (v. d.d.t. allegati sub docc. 3 e 4 al ricorso monitorio).
Le contestazioni formulate da sui documenti di trasporto sono Parte_1
generiche e, come tali, non valgono ad inficiarne la valenza probatoria. si è infatti sostanzialmente limitata a rilevare che i documenti di Parte_1
trasporto prodotti dalla controparte “non recano alcuna sottoscrizione validamente decifrabile”.
Al riguardo, è utile rammentare che l'affermazione circa l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non integra gli estremi del disconoscimento, poiché mancano i requisiti della specificità e della determinatezza. Infatti, l'illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione (v. Cass. n. 28825/2024).
Si reputa inoltre condivisibile l'orientamento secondo il quale “il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione,
pagina 4 di 6 necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n. 20871/2019).
Applicando il principio sopra trascritto alla fattispecie di causa, si ritiene che Parte_1 avesse l'onere di indicare i nominativi dei collaboratori addetti allo scarico della merce,
[...]
disconoscendo la riferibilità agli stessi delle firme apposte sui documenti di trasporto in atti.
In assenza di tali precisazioni, il disconoscimento in discussione è da reputare privo di efficacia.
La consegna a dei beni descritti nei documenti di trasporto depositati Parte_1 da ha trovato conferma anche nell'istruttoria testimoniale. Controparte_1
Le dichiarazioni rese dai testi e risultano coerenti e prive di Tes_2 Tes_3
contraddizioni, non potendosi dare rilievo, in questa prospettiva, al fatto che il teste Tes_3 nell'esaminare le due fatture azionate da abbia genericamente confermato di Controparte_3
avere consegnato i materiali in esse elencati presso il cantiere di AL (essendo invece pacifico che i beni di cui alla fattura n.110/2022 erano destinati al diverso cantiere di Reggio
Emilia). E' infatti del tutto probabile che il teste abbia inteso riferire la propria risposta ai soli materiali indicati nella fattura relativa al cantiere di AL e abbia semplicemente omesso di specificare tale circostanza. In ogni caso, si tratta di una inesattezza inidonea a privare di attendibilità la complessiva deposizione del teste.
3) Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente correlati, e sono anch'essi infondati.
A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da nella comparsa di risposta, Controparte_1
era tenuta a provare di avere denunciato tempestivamente i vizi Parte_1
riscontrati nella merce ricevuta in consegna (v. Cass. n. 24348/2019, secondo la quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.”).
A tal fine, la società appellante, nella fase di primo grado, ha dedotto alcuni capitoli di prova testimoniale, i quali sono stati tuttavia ritenuti inammissibili dal Tribunale in quanto generici o riferiti a circostanze nuove, allegate tardivamente.
La suddetta ordinanza non è stata censurata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello.
pagina 5 di 6 Le date di scoperta e di denuncia dei vizi (prima ancora che la sussistenza degli stessi) sono quindi rimaste indimostrate.
A ciò consegue la conferma della statuizione di decadenza dalla garanzia per vizi pronunciata dal Tribunale, con assorbimento della questione inerente alla mancata ammissione della CTU richiesta da Pt_1 Parte_1
***
In forza delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024 pubblicata il 17 maggio 2024 deve essere rigettato.
in ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore Parte_1
di le spese del presente grado di giudizio, le quali sono liquidate applicando Controparte_1
gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5183/2024, pubblicata Parte_1
il 17/05/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese della Parte_1 Controparte_1
fase di secondo grado, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
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