Articolo 14 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
Articolo 13Articolo 15
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14 settembre 1961
Art. 14. Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'

Le pensioni di invalidita' e di anzianita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961
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