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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2024, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 33954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES CPC nel procedimento iscritto al n. r.g. 33954/2023 promosso da nato in [...] il [...] (CUI ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Iacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 13.7.2023, cittadino pakistano, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del 15.6.2023, notificato il 20.6.2023, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data
26.9.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 22.3.2023 della di Roma, la quale Organizzazione_1 ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha insistito per la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, alla luce del grado di inserimento raggiunto in Italia, a maggior ragione nel confronto con la precaria situazione di sicurezza del Paese d'origine. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.1.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 14.2.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il
13.7.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 20.6.2023).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l.
130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23) nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 16.3.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine,
l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un salone di barbiere e parrucchiere con sede a Fiumicino (RM), stipulato il 16.3.2023, con relativa comunicazione obbligatoria UniLav e modelli di pagamento unificato relativi a luglio e settembre 2023; le relative buste paga;
buste paga fino al mese di maggio 2019 relative ad un precedente rapporto lavorativo come operaio presso una fabbrica tessile, decorrente dal 10.4.2018.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il ricorrente – presente in Italia almeno dal 2018, come dimostra la documentazione lavorativa in atti relativa a quell'anno – abbia ormai radicato in Italia la propria vita privata definitivamente ed in via esclusiva, svolgendovi la totalità delle proprie occupazioni, dei propri interessi e delle proprie relazioni da ormai oltre sei anni. Risulta in particolare come il ricorrente lavori stabilmente nel nostro Paese (per quanto documentato in atti) dall'aprile 2018, dapprima nel settore del tessile – con regolare contratto della durata di almeno un anno, come dimostrano le buste paga in atti – e attualmente quale addetto presso un salone di barbiere e parrucchiere di Fiumicino (RM). Grazie a tale occupazione egli pare aver ormai conquistato la definitiva sicurezza lavorativa e dunque economica, disponendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nel marzo 2023 e tuttora in essere. I guadagni della sua occupazione lavorativa, quali dimostrati dalle relative buste paga in atti, consentono al ricorrente di provvedere alle proprie esigenze. Tale situazione mostra la certa prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la natura a tempo indeterminato dell'attuale rapporto lavorativo nonché la costanza con la quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso della sua vita in Italia.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente pare aver ormai completato il percorso di radicamento intrapreso in Italia, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria condizione a partire dalla attuale condizione di stabilità. È innegabile d'altra parte come la sua vita privata si svolga ormai da lungo tempo interamente in Italia, al punto che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del suo diritto fondamentale al rispetto di tale bene, tutelato dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8
CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU,
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Pakistan – Paese che il ricorrente ha Per_1
abbandonato oltre sei anni fa – costituirebbe per lo stesso un vero sradicamento dal luogo in cui ha a fatica ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente e da lungo tempo l'unica sede della sua esistenza. Egli perderebbe la sicurezza lavorativa ed economica ormai conquistata in Italia e andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, non avendo nel Paese d'origine la disponibilità di mezzi di sussistenza né ormai evidentemente alcun significativo legame. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento qui intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Nonostante l'esito vittorioso del ricorso, le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 15.6.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
0566133), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito legge dalla legge n. 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES CPC nel procedimento iscritto al n. r.g. 33954/2023 promosso da nato in [...] il [...] (CUI ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Iacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 13.7.2023, cittadino pakistano, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del 15.6.2023, notificato il 20.6.2023, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data
26.9.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 22.3.2023 della di Roma, la quale Organizzazione_1 ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha insistito per la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, alla luce del grado di inserimento raggiunto in Italia, a maggior ragione nel confronto con la precaria situazione di sicurezza del Paese d'origine. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.1.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 14.2.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il
13.7.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 20.6.2023).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l.
130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23) nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 16.3.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine,
l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un salone di barbiere e parrucchiere con sede a Fiumicino (RM), stipulato il 16.3.2023, con relativa comunicazione obbligatoria UniLav e modelli di pagamento unificato relativi a luglio e settembre 2023; le relative buste paga;
buste paga fino al mese di maggio 2019 relative ad un precedente rapporto lavorativo come operaio presso una fabbrica tessile, decorrente dal 10.4.2018.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il ricorrente – presente in Italia almeno dal 2018, come dimostra la documentazione lavorativa in atti relativa a quell'anno – abbia ormai radicato in Italia la propria vita privata definitivamente ed in via esclusiva, svolgendovi la totalità delle proprie occupazioni, dei propri interessi e delle proprie relazioni da ormai oltre sei anni. Risulta in particolare come il ricorrente lavori stabilmente nel nostro Paese (per quanto documentato in atti) dall'aprile 2018, dapprima nel settore del tessile – con regolare contratto della durata di almeno un anno, come dimostrano le buste paga in atti – e attualmente quale addetto presso un salone di barbiere e parrucchiere di Fiumicino (RM). Grazie a tale occupazione egli pare aver ormai conquistato la definitiva sicurezza lavorativa e dunque economica, disponendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nel marzo 2023 e tuttora in essere. I guadagni della sua occupazione lavorativa, quali dimostrati dalle relative buste paga in atti, consentono al ricorrente di provvedere alle proprie esigenze. Tale situazione mostra la certa prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la natura a tempo indeterminato dell'attuale rapporto lavorativo nonché la costanza con la quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso della sua vita in Italia.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente pare aver ormai completato il percorso di radicamento intrapreso in Italia, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria condizione a partire dalla attuale condizione di stabilità. È innegabile d'altra parte come la sua vita privata si svolga ormai da lungo tempo interamente in Italia, al punto che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del suo diritto fondamentale al rispetto di tale bene, tutelato dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8
CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU,
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Pakistan – Paese che il ricorrente ha Per_1
abbandonato oltre sei anni fa – costituirebbe per lo stesso un vero sradicamento dal luogo in cui ha a fatica ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente e da lungo tempo l'unica sede della sua esistenza. Egli perderebbe la sicurezza lavorativa ed economica ormai conquistata in Italia e andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, non avendo nel Paese d'origine la disponibilità di mezzi di sussistenza né ormai evidentemente alcun significativo legame. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento qui intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Nonostante l'esito vittorioso del ricorso, le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 15.6.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
0566133), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito legge dalla legge n. 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli