Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2024
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
912/2024 RG., promossa da: Parte 1 , rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. to Francesco Orecchioni del Foro di Lanciano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Lanciano,
Via De Crecchio, n. 61;
RICORRENTE
contro
C.F. P.IVA 1 con Controparte_1
, , CP 2 pro tempore,sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Controparte_3 in servizio presso il [...]
Controparte_4 (C.F. P.IVA 2 ), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto Controparte_4 in CP_4
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 18.09.2024 e ritualmente notificato, il docente
,in atti meglio generalizzato, conveniva Prof. Parte 1
in giudizio dinnanzi a questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, competente per materia e territorio, il Controparte_5 in persona del CP 2 pro tempore, nonché le sue articolazioni territoriali competenti, costituite dall Controparte_6 di CP 4 e Piacenza, Sede di CP_4 ed infine, con
[...]
pubblicazione del ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., tutti i docenti potenziali litisconsorti controinteressati, ricorso finalizzato ad ottenere previa declaratoria incidentale di illegittimità e conseguente disapplicazione del provvedimento del dirigente dell CP 7 prot. n. 15109 del 18/07/2024 con il quale il docente era stato dichiarato decaduto dal servizio a decorrere dal 01/09/2023, ai sensi dell'art. 127 primo comma lett. d) del DPR 3/1957 e dell'art. 75 del DPR 445/2001 nonché del consequenziale Decreto prot. n. 5741 del 16/08/2024 con il quale 1 [...]
Controparte_8
Sede di CP_4 aveva disposto l'esclusione del
[...]
-
docente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di CP_4 valevoli per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, limitatamente alle classi di concorso A016, AO20, A026, A032, A037, A047 e A060 - la condanna del CP 1
convenuto a disporre il suo reinserimento in graduatoria nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni non percepite per effetto dell'illegittimo provvedimento di decadenza adottato dal D.S. dell'I.I.S. di "Magnaghi Solari" di Salsomaggiore Terme, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere svolto attività di docenza a tempo determinato presso l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Magnaghi Solari" di Salsomaggiore Terme;
b) che, in data 11.08.2024, l'Istituto scolastico comunicava al ricorrente la decadenza dall'impiego: "con il conseguente recupero di somme versate a titolo di retribuzione" con decorrenza dal 01.09.2023 e con la precisazione che: "il servizio prestato non produce effetti giuridici ed economici" (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che, in particolare, la decadenza dall'impiego era motivata dal fatto che il ricorrente, come emergeva dal casellario giudiziale, risultava avere riportato una sentenza di condanna irrevocabile per associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p.c., circostanza mai comunicata all'Amministrazione; d) che 1 Controparte_4
successivamente, notificava al ricorrente il provvedimento di depennamento di quest'ultimo da tutte le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza in cui era inserito, e segnatamente dalle graduatorie relative alle classi di concorso A016, A020,
A 026, A 032, A037, A047 e A060 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) di avere quindi trasmesso all'Istituto scolastico e all Controparte_4 in data
03.09.2024, una nota con la quale evidenziava gli errori in cui erano incorsi le
Amministrazioni e chiedendo la revoca dei precedenti provvedimenti, senza ricevere tuttavia alcun riscontro in proposito (doc.ti 5 e 5b fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente sottolineando che l'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024 stabiliva che non potessero partecipare alla procedura di aggiornamento alle GPS e alle correlate graduatorie di istituto coloro che si trovassero in una delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. N. 235/2012 e che tale norma non potesse essere oggetto di interpretazione estensiva e/o analogica deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto un duplice profilo: a) per inesistenza del requisito sostanziale, in quanto il ricorrente non era stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p., bensì per la distinta fattispecie penale prevista dall'art. 416 bis 1 c.p. con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con sospensione condizionale della pena (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); b) per violazione del diritto alla difesa, in quanto il provvedimento era stato emesso senza inviare al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e senza concedere a quest'ultimo la possibilità di presentare le proprie giustificazioni.
Sottolineava, inoltre, che non sussisteva in capo al ricorrente alcun obbligo di comunicare all'Amministrazione la predetta condanna, da un lato, trattandosi di condanna assistita dalla concessione del beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale, e, dall'altro, in quanto la nuova formulazione dell'art. 46, comma 1, lett. aa) del D.P.R. n. 445/2020 - così come confermato anche dalla nota n. 9918/2020 dell escludeva che la dichiarazioneParte 2
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sostitutiva di certificazione dovesse ricomprendere anche le condanne con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non superiori ai due anni di reclusione.
Evidenziava, infine, che la decadenza dall'impiego aveva cagionato al ricorrente, non solo il danno patrimoniale correlato alla mancata percezione delle retribuzioni, ma anche il concreto rischio, in virtù della mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio espletato, di essere scavalcato nelle graduatorie successive.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di decadenza e del successivo depennamento del ricorrente dalle a Graduatorie
Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di CP_4 unitamente agli atti ad essi connessi e consequenziali, voglia:
a) annullare il provvedimento di decadenza adottato dal D.S. dell 'I . I . S . di
"Magnaghi Solari" di Salsomaggiore Terme;
b) ordinare all'Amministrazione convenuta di reinserire il ricorrente nelle G.P.S. della Provincia di CP_4 con effetto ex tunc;
c) con ogni ulteriore conseguenza sul piano giuridico ed economico, quali la corresponsione in favore del ricorrente delle retribuzioni che gli sarebbero spettate qualora non fosse stato depennato e il riconoscimento del punteggio relativo a tali servizi;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.".
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 18.10.2024, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, ribadendo la piena correttezza e la legittimità del proprio operato e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso, ad ogni effetto di legge, con vittoria di spese di giudizio;
mentre, per contro, nessuno tra i potenziali controinteressati alle istanze del ricorrente procedeva a spiegare regolare costituzione nel presente giudizio.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 22.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Ciò premesso, va affrontato, in via preliminare, il problema della giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia oggetto del presente giudizio rispetto al giudice amministrativo, problema in effetti non sollevato, in via di eventuale eccezione preliminare a favore della collaterale Autorità Giudiziaria da parte CP 9
ma sul quale, comunque, appare della difesa del resistente Controparte_1
,
opportuno svolgere qualche, sia pur rapida, precisazione.
La questione, sulla base della più attenta ricognizione della normativa in vigore e di quanto dedotto dalle parti, va risolta senz'altro in senso positivo, e, cioè, nell'affermazione della piena giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia sia con riferimento alla materia del contendere ai sensi dell'art. 63 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di rivendicazione di un diritto contrattuale del lavoratore pubblico asseritamente violato, con i relativi effetti normativi e patrimoniali pregiudizievoli sul lavoratore stesso nella sua posizione di pubblico dipendente, sia con riferimento al criterio cronologico dell'insorgenza della presente questione ex art. 69, 7 comma, del decreto legislativo citato, in quanto le presunte violazioni contrattuali denunciate sono relative agli anni 2024-2026, ad un periodo storico, cioè, in cui, sulla materia oggetto della controversia, secondo le indicazioni del Testo Unico anzidetto, è prevista ormai, in base alla norma sopra richiamata, la piena giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso, come il più autorevole orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato (v. Cass. Sez. Lav. n. 1023/2000, n. 11404/2003;
Cass. n. 11563/2007, n. 14290/2007) - e, da ultimo, ribadito anche da due autorevoli pronunce del S.C. a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2011, n. 3032,
Ordinanza n. 16756/2014) - in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, non sono in discussione le procedure concorsuali in quanto tali, in particolare, quelle del concorso cui il Prof. ha partecipato, cioè il punteggio assegnatogli, Pt 1
la relativa posizione in graduatoria rispetto agli altri concorrenti e così via (questioni tutte che, ovviamente, sarebbero state di piena competenza della giurisdizione amministrativa), bensì il diritto del docente al collocamento in graduatoria ai sensi del
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, di tal che le controversie promosse per l'accertamento o la conservazione di tale diritto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, dopo l'intervenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, vengono in questione determinazioni assunte dalle Pubbliche amministrazioni con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. sopra citato, di fronte ai quali sono configurabili dei veri e propri diritti soggettivi, avendo la domanda ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione per supplenze, ovvero in via definitiva ed organica, per cui non si configura l'inerenza della domanda a procedure concorsuali, per le quali l'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, in questo caso, dell'interesse legittimo alla correttezza della procedura di concorso, bensì del diritto di coloro, personale docente, educativo ed ATA che sia, in possesso di determinati requisiti all'inserimento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, onde viene in rilievo il vero e proprio diritto al lavoro, diritto di rango costituzionale primario (artt. 1 e 4 della Costituzione), per cui, da punto di vista della competenza funzionale e per materia, il presente ricorso appare ben azionato innanzi a questo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro.
2.2. Nel merito della controversia, va premesso che l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie scolastiche provinciali (G.P.S.) è stata disposta in ragione di due distinte motivazioni.
Tale depennamento si giustifica, anzitutto, in ragione della circostanza per cui, a seguito di un controllo effettuato al casellario giudiziale del ricorrente, sarebbero emersi a detta del CP 1 convenuto da un lato, la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (essendo stato il docente condannato, in via definitiva, al reato di cui all'art. 416 bis c.p.c.), e, dall'altro, la non veridicità delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di domanda di inserimento nelle GPS.
Più in particolare, dal controllo effettuato sarebbe emerso che il docente Prof. Pt 1 aveva riportato una condanna, risalente al 2020, e, precisamente, una condanna penale ad anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.c., giusta sentenza di condanna del GUP
Tribunale di Bologna del 10 dicembre 2020, irrevocabile, peraltro con concessione all'imputato dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163
c.p. e della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati di cui all'art. 175 c.p. (v. certificato penale del ricorrente di cui a doc. n. 3 del fasc. di parte resistente).
Questa condanna, tuttavia, secondo la tesi di parte ricorrente, da un lato, a differenza di quanto erroneamente riportato dal casellario giudiziario versato in atti, non concernerebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 416- bis c.p., bensì quella, del tutto diversa, di cui all'art. 416.1- bis c.p. (come risultante dal documento 4 di parte ricorrente sentenza GUP Tribunale di Bologna n. 1026/2020), e, dall'altro, non sarebbe stata dichiarata dal ricorrente nella domanda di ammissione alle G.P.S.
proprio in forza del suesposto beneficio della non menzione a suo tempo concesso, e, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art. 28, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 313 del 2012, così come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. G) del D.Lgs. n. 122 del
2018 (Riforma Orlando).
ritiene, per contro, corrette le procedure avviate,Il resistente Controparte_1 prot. n. 15109 del 18.07.2024 e rispettivamente, dall Controparte 10
dall Controparte_8
[...]
- Sede di CP 4 fondando la propria Controparte_8
tesi sulla lettera dell'art. 6 e 7 dell'Ordinanza del Controparte_1 del 16
maggio 2024, n. 88 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo).
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Ordinanza - rubricato "Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative" - è, invero, così previsto:
"Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo
Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
e) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235".
L'art. 7 della predetta Ordinanza, a sua volta, così prevede:
"Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara... c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.". L'Amministrazione procedente ha evidenziato, pertanto, che, sotto il profilo formale,
l'omissione dichiarativa commessa dal docente Prof. Pt 1 del resto ammessa nello stesso ricorso introduttivo, è del tutto pacificamente accertata e riguarda anche un reato piuttosto grave, come quello di partecipazione all'associazione di stampo mafioso.
L'esclusione del ricorrente dalle graduatorie scolastiche provinciali (G.P.S.) è stata disposta, in secondo luogo, in ragione della circostanza per cui, successivamente all'aggiornamento delle GPS valevoli per il biennio 24/26, il ricorrente, con specifical istanza, prot. n. 5703 del 13.8.2024, (cfr. All. 2 del fascicolo di parte resistente) ha chiesto all'UAT di CP_4 “di essere depennato da tutte le graduatorie “GPS” e di Parte istituto afferenti l' di CP_4 CP_8 "; istanza a seguito della quale l'Ufficio scolastico di competenza ha, quindi, proceduto ad emettere il richiesto provvedimento di esclusione prot. n. 5741 del 16/08/2024.
2.3. Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato.
Invero, ancorché non ricorrano nella fattispecie in controversia come evidenziato dal ricorrente né le cause ostative all'iscrizione nelle GPS rappresentate dall'Amministrazione procedente né le falsità documentali dedotte è documentalmente provato che il docente, in data 13.08.2024, abbia manifestato al CP 1 convenuto la volontà di essere depennato da tutte le graduatorie “GPS” e di Parte istituto afferenti 1 di CP 4 e Provincia.
2.4. Come detto, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni ostative all'iscrizione nelle graduatorie GPS previste dal D.Lgs. n. 235/2012 e rappresentate dall'Amministrazione procedente.
Invero, se, da un lato, il Pt 1 non ha riportato una condanna ai sensi dell'art. 416-
bis c.p., ma ai sensi dell'art. 416.1- bis c.p. 8 (doc. 4 fasc. parte ricorrente), dall'altro, il citato D. Lgs. n. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di non candidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi" prevede, all'art. 1, la non candidabilità e, dunque, l'impossibilità di accedere al pubblico impiego - per coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale¹, ma solo se la condanna abbia comportato l'applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione.
Poiché, dunque, il prof. Pt 1 ha riportato una condanna ad una pena di un anno e
8 mesi, la cui portata si pone, quindi, ampiamente al di sotto della soglia richiesta ai fini dell'incompatibilità ai fini dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, non sussiste alcuna delle condizioni ostative dedotte dall'Amministrazione procedente.
2.5. Né, a differenza di quanto sostenuto dal CP 1 convenuto, la decadenza del docente dal servizio e l'esclusione dello stesso dalle GPS può fondarsi sulla lettera dell'art. 7 dell'Ordinanza del n. 88/2024 (Procedure di Controparte_1
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi
6- bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), che così recita: "Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara... c) le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.”. Invero, l'art. 28, comma 7, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. G) del D.Lgs.
2. ottobre 2018, n. 122 (Riforma Orlando della legge sul casellario giudiziale) prevede,
oggi, che:
"Nei certificati del casellario giudiziale richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi di cui ai commi 2 e 3, (quindi, rispettivamente, il certificato selettivo che contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore, ed il certificato generale che riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto e che è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti - n.d.r.) non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1, c.p.; b) ai provvedimenti che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.".
A rilevare nel caso di specie è, però, il comma 8 del succitato art. 28, il quale dispone che "L'interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 comma 1, del combinato normativo disposto di cui al suddetto Testo
Unico sul casellario giudiziale", tra le quali, alla lettera a), proprio “le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 c.p.", purché naturalmente il beneficiario non sia stato revocato, e, alla lettera e), “i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali”.
A parere di questo scrivente Giudice, occorre, in primo luogo, dar conto del fatto che il Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al combinato normativo disposto di cui sopra, costituito, come abbiamo visto, dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
Unico sul casellario giudiziale), e dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Riforma Orlando della legge sul casellario giudiziale), che lo ha poi in parte modificato, si pone, nella gerarchia delle fonti del diritto, al secondo livello, o addirittura al primo se si volessero considerare la Costituzione e le leggi costituzionali collocate su una sorta di
"livello zero", come taluni settori della dottrina costituzionalistica ritengono, e, quindi, su di un piano nettamente superiore ad un'ordinanza ministeriale.
In tal senso, attingendo alle più elementari nozioni del diritto costituzionale, è da rilevare che il decreto del Presidente della Repubblica, così come il decreto legislativo, sono due fonti normative di rango secondario, poste, quindi, al di sotto solo della Costituzione e delle leggi costituzionali, se non, come abbiamo visto, addirittura primario, da porre, senza alcun dubbio, sul medesimo piano della legge e del decreto legge, mentre l'ordinanza ministeriale, sulla base del dettato della quale è stata esclusa il ricorrente dalle graduatorie in esame, con le conseguenze già esposte,
è una fonte di diritto residuale ed inferiore, che si colloca, invece, al quarto livello della suddetta gerarchia delle fonti, e, cioè, al di sotto della Costituzione e delle leggi costituzionali, della legge e degli atti a questa equiparati, e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. D.P.C.M.) e dei Decreti dei Ministri, o ministeriali, ovvero al terzo livello, a seconda sempre della collocazione che si ritiene più opportuno operare della Costituzione e delle leggi costituzionali nell'ambito della gerarchia delle fonti.
Pertanto, già indipendentemente dalla fondatezza, o meno, delle contrapposte interpretazioni dell'O.M. n. 112 del 2022, la questione potrebbe essere risolta semplicemente sul piano del principio di gerarchia delle fonti. Tale principio, cardine nell'ordinamento italiano, proclama che una fonte di grado inferiore non può derogare ad una fonte di grado superiore, per cui, nel caso di specie, qualunque possa essere la “ratio" dell'O.M. n. 112 del 2022 - che è essenzialmente, secondo quanto illustrato nella comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente, quello di consentire agli Organi centrali o periferici del [...] di conoscere la situazione personale degli aspiranti docenti, e, dunque, Controparte_1
in tale ottica, quella di ampliare il novero delle condanne da dichiarare per lo scopo illustrato tale disciplina non può avere, in nessun modo, efficacia derogatoria delle
-
precise indicazioni normative meglio sopra indicate del Testo Unico sul Casellario giudiziale - alle quali, dunque, occorrerà sempre ed esclusivamente fare riferimento - che espressamente escludono, tanto i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, quanto le condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, dallo spettro di quelle di cui dar conto.
Tale convincimento appare, d'altronde, del tutto in linea con la ratio del beneficio di cui all'art. 175 c.p.; il beneficio della non menzione ha, infatti, la funzione di favorire la risocializzazione del reo, obiettivo addirittura di rilievo istituzionale (art. 27, comma 3, Cost.), evitando di compromettere il suo reinserimento nella vita sociale e nel lavoro, mediante l'eliminazione del pregiudizio che lo stesso potrebbe subire dall'annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, finalità che non può che prevalere nettamente su qualsiasi obiettivo di conoscenza del [...]
Controparte 1
'Secondo il diverso parere del resistente invece, la Controparte_1 disposizione, già sopra descritta, di cui all'art. 7 dell'Ordinanza del [...]
Controparte 1 n. 88/2024 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) rappresenterebbe una deroga, come legge speciale, alle previsioni di cui al combinato normativo disposto costituito dagli artt. 24, comma 1, e 28, commi 7 e 8, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificati rispettivamente dagli artt. 4, comma 1 lett. b) e lett. g) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.
122 (Riforma Orlando della legge sul casellario giudiziale), norma da ritenere applicabile dagli Organi scolastici nazionali e locali del Controparte_1
nell'ambito della generale discrezionalità della Pubblica Amministrazione, per la particolare necessità di conoscenza degli stessi rispetto alle situazioni personali dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS, e, quindi, per il pregnante aspetto di pubblica fede che le dichiarazioni degli stessi circa le eventuali condanne penali riportate costituirebbero per la peculiarità del settore scolastico, di guisa che l'eventuale mendacio, o comunque l'omissione dichiarativa, da parte dei docenti aspiranti, di eventuali dette condanne riscontrati nelle domande di inserimento nelle.
GPS presentate dagli stessi, rappresenterebbero un ostacolo insormontabile all'accettazione della domanda di iscrizione alle GPS dell'aspirante docente interessato.
Tale opinione non è condivisibile poiché, anzitutto, l'orientamento suddetto, secondo questo scrivente Giudice, erra per eccesso di interpretazione finalistica nell'attribuire alla dichiarazione dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS circa le eventuali condanne penali riportate quel pregnante aspetto assoluto di lealtà e di pubblica fede che le dichiarazioni costituirebbero, quasi che gli Organi scolastici non avessero altri mezzi per accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse;
tale ricostruzione è contraddetta dai primi sei commi dell'art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(Testo Unico sul casellario giudiziale) - come modificati dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.
122 (Riforma Orlando della legge sul casellario giudiziale) che così prevedono:
(Comma 1) "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis". (Comma 2) "Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata
è conforme all'estratto di cui all'articolo 4”.
(Comma 3) "Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti".
(Comma 4) “I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta".
(Comma 5) "Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39".
Comma 6). "Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.".
Prova sia di tutto quanto sopra previsto dalla normativa citata è il fatto che, nella presente fattispecie, l'Amministrazione scolastica non ha avuto alcun problema ad accedere al certificato generale del casellario giudiziale del docente aspirante all'inserimento nelle GPS della provincia di CP_4 Prof. Pt 1 e a rilevare la condanna penale meglio sopra descritta che lo stesso aveva riportato;
d'altronde, un analogo potere è previsto, a favore della Pubblica Amministrazione dagli artt. 43, 46
e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che è il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
Stando così le cose, non si può, dunque, attribuire alla dichiarazione dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS circa le eventuali condanne penali riportate quel pregnante aspetto assoluto di lealtà e di pubblica fede che le dichiarazioni costituirebbero, al punto tale che l'eventuale mendacio, o, comunque, l'omissione dichiarativa, da parte dei docenti aspiranti, di eventuali dette condanne riscontrati nelle domande di inserimento nelle GPS presentate dagli stessi, rappresenterebbero un ostacolo insormontabile all'accettazione della domanda di iscrizione alle GPS
dell'aspirante docente interessato, perché il CP 1 ha comunque i mezzi per accertare "aliunde” la veridicità delle dichiarazioni degli aspiranti docenti interessati all'inserimento nelle GPS.
Ma, a parte questo argomento, che, tutto sommato, potrebbe essere ritenuto non decisivo, l'argomento giuridico fondamentale, sempre a parere di questo giudicante, per confutare l'orientamento interpretativo opposto meglio sopra indicato è che il discrimine tra quello che va inserito, o meno, nei certificati penali del casellario giudiziale nelle sue varie versioni previste dalla legge e, soprattutto, tra quello che il cittadino che, per qualsiasi motivo, debba presentare una certificazione ad un organo della Pubblica Amministrazione deve dichiarare, o meno, delle eventuali condanne penali ricevute, nel contemperamento tra gli opposti beni e valori giuridici del diritto- dovere della Pubblica Amministrazione di conoscere le eventuali condanne penali riportate da un cittadino ed il diritto di quello stesso cittadino alla riservatezza delle sue situazioni giuridiche soggettive personali, tale discrimine lo fanno le specifiche normative generali di settore costituite, appunto, dal D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, cioè dal Testo Unico sul casellario giudiziale, e dalla successiva legge di riforma di questo di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Riforma Orlando della legge sul casellario giudiziale).
Le norme contenute in altre leggi che, regolando altri settori della P.A., nonché, in tali ambiti, i rapporti tra questa ed i cittadini, indubbiamente possono prevedere a carico di questi ultimi determinati obblighi dichiarativi, come fa appunto l'art. 7, comma 4, lett. c), dell'Ordinanza del Controparte 1 n. 88/2024,
prevedendo l'obbligo dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS provinciali di dichiarare nelle relative domande le eventuali condanne penali riportate, ma dovrebbero, in questo senso, rispettare le previsioni ed i limiti contenuti nelle suddette normative generali sul casellario, e, quindi, sulle condanne da riportare nei relativi certificati e su quelle che il richiedente un determinato provvedimento dalla
P.A., in questo caso il docente aspirante all'inserimento nelle GPS provinciali, deve obbligatoriamente indicare, ovvero la cui indicazione può omettere.
Eventuali deroghe al regime generale suddetto dovrebbero essere, anzitutto, dichiarate espressamente nella presunta norma derogatoria speciale e poi, soprattutto, dovrebbero essere contenute in una norma quanto meno di pari rango istituzionale rispetto a quella generale, quindi in una norma avente forza di legge.
Andare ad attribuire per mera via interpretativa all'Ordinanza del [...] Controparte_1 n. 88/2024, e, in particolare, all'art. 7, comma 4, lett. c) di essa, quindi una norma di rango istituzionale nettamente inferiore rispetto a quelle suddette sul casellario giudiziale, la natura di norma speciale, e, quindi, dotata di un'efficacia derogatoria generale rispetto alle previsioni generali di cui al D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, cioè al Testo Unico sul casellario giudiziale, e di cui alla successiva legge di riforma di questo costituita dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Riforma
Orlando della legge sul casellario giudiziale) costituisce, a parere di questo Giudice, un'operazione ermeneutica non giuridicamente fondata e corretta. Pt 1 riguarda unaAttese queste definitive conclusioni - poiché il caso del Prof. condanna penale, per il delitto di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ad una pena di anni uno e mesi otto di reclusione peraltro con concessione all'imputato dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati di cui all'art. 175 c.p. è evidente che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24,
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comma 1, lett. a), b) e d), seconda parte, 28, comma 7, lett. a), e comma 8, del
Decreto del Presidente della Repubblica (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Riforma
Orlando della legge sul casellario giudiziale), il docente Prof. Pt 1 non era tenuto ad indicare, nella domanda di inserimento nelle GPS della Provincia di CP_4 presentata nei tempi e nelle forme meglio in atti indicati, la sopra riportata condanna penale.
L'accoglimento di questo primo motivo di censura sollevato nei confronti del provvedimento di esclusione del Prof. Pt 1 dalle GPS esclude la necessità di trattare del secondo rilievo, in effetti sollevato nel ricorso, quello, cioè, relativo alla presunta violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisamente dell'art. 75. del suddetto testo normativo, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale
(Sentenza n. 329/2007) e dalla Corte di Cassazione (v., in particolare, Cass. Civ., Sez.
Lav. 23 settembre 2016, n. 18719), secondo le quali il determinarsi di falsi documenti, o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, e di conseguente nullità del contratto, solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
verifica che, nella presente fattispecie, è stata compiuta dagli Organi dirigenziali scolastici locali emiliani che ha condotto alla deliberazione dell'esclusione del ricorrente dalle
GPS sulla base dell'erroneo postulato che il prof. Pt 1 avesse riportato una condanna ai sensi dell'art. 416- bis c.p.
E, tuttavia, poiché, alla stregua delle considerazioni esposte al paragrafo che precede, deve escludersi che la condanna, effettivamente riportata dal ricorrente, per il reato di cui all'art. 416.1- bis c.p., possa comportare la decadenza automatica del docente dal rapporto di pubblico impiego, tale profilo rappresenta un secondo motivo di censura nei confronti del provvedimento di esclusione del Prof. Pt 1 dalle GPS
2024/2026.
2.6. Come detto, tuttavia, ancorché non ricorrano, nella fattispecie in controversia, né le cause ostative all'iscrizione nelle GPS rappresentate dall'Amministrazione procedente né le falsità documentali dedotte, è documentalmente provato che il docente, in data 13.08.2024, abbia manifestato al CP 1 convenuto la volontà di
Parte essere depennato da tutte le graduatorie "GPS” e di istituto afferenti 1 di CP_4
e Provincia.
A fronte di tale inequivoca manifestazione di volontà, l'Amministrazione
-
convenuta non avrebbe avuto altra alternativa se non quella di procedere al depennamento del docente dalle citate graduatorie.
Né l'Amministrazione procedente avrebbe potuto e dovuto reinserire il docente a fronte della presentazione, ad opera dello stesso, in data 3.09.2024, dell'asserita
"revoca" della volontà precedentemente manifestata;
risultando tale possibilità praticabile solo a fronte della proposizione, in via telematica, di una nuova istanza di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali delle supplenze entro il termine decadenziale a tal fine previsto;
termine originariamente fissato dall'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88 nel 10 giugno 2024 e successivamente prorogato, alla stregua dell'Ordinanza ministeriale n. 114 del
10.06.2024, al 24 giugno 2024 (ore 23:59).
Di talché, alla stregua di tale assorbente considerazione, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Il Sig. Parte 1 deve essere condannato alla stregua
―
del principio della soccombenza alla rifusione, a favore del
[...]
,in persona del CP 2 pro tempore e dei suoi organi Controparte 1 locali costituiti dall Controparte_8 [...]
- Sede di CP 4 delle spese Controparte_8
di costituzione e rappresentanza relative alla presente controversia, che, atteso il valore indeterminato della presente controversia e la riduzione degli onorari prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., si liquidano, ai sensi della Tabella n. 3, colonna 2, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 2.400,00
(duemilaquattrocento) a titolo di onorari, oltre spese generali, nella misura del 15% della somma liquidata, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Il Tribunale di Parma
-
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna Parte 1 alla rifusione, a favore del
Controparte 1 in persona del CP 2 pro tempore e dei suoi organi locali costituiti dall Controparte_8
Controparte_8 - Sede di CP_4
delle spese di costituzione e rappresentanza relative alla presente controversia, che, atteso il valore indeterminato della presente controversia e la riduzione degli onorari prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., si liquidano, ai sensi della Tabella n. 3, colonna 2, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 2.400,00
(duemilaquattrocento) a titolo di onorari, oltre spese generali, nella misura del 15% della somma liquidata, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Fattispecie, questa, nella quale rientra pacificamente anche la condanna riportata dall'odierno ricorrente, dal momento che l'art. 51 c.p.p., al comma 3-bis, così prevede: "Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".