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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Acireale, via Dafnica n. 183; , nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, ivi residente in [...]; , nata a [...] l'[...], c.f. C.F._2 CP_2
, residente in [...]; , nato a [...] CodiceFiscale_3 Parte_2 il 25.11.1990, c.f. , residente in [...], tutti nella qualità di CodiceFiscale_4 eredi della IG.ra , c.f. , ed elettivamente domiciliati in Catania, via Persona_1 CodiceFiscale_5
Pola n. 19, presso lo studio dell'avv. Renato La Rosa, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_3 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 12.10.2023, parte ricorrente premetteva che “l , nel mese di marzo del 2020, ha inviato alla IG.ra
quattro provvedimenti, tutti datati 29 gennaio 2020, con i quali la informava che con la Parte_1
1 pensione cat. SR n°32033851 della defunta IG.ra , sarebbero state corrisposte le seguenti Persona_1 somme di denaro asseritamente non spettanti, rispettivamente pari a: 1) € 8.615,48, per il periodo dall'1 luglio 2007 al 31 ottobre 2010, per i seguenti motivi: «sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file;
2) € 623,06, per il periodo dall'1 Email_1 gennaio 2012 al 30 novembre 2013, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95»
(v. file;
3) € 1.266,38, per il periodo dall'1 gennaio 2013 Email_2 al 31 gennaio 2015, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file
; 4) € 1. 531,68, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 30 Email_3 novembre 2016, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file
; Avverso i citati provvedimenti, la IG.ra Email_4 Parte_1
CP_ ha presentato quattro Reclami al Comitato Provinciale ., tutti datati 14 luglio 2020 (v. files
GrassoMw2023InpsRicIReclamoAll6.pdf, GrassoMw2023InpsRicIIReclamo- All7.pdf,
GrassoMw2023InpsRicIIIReclamoAll8.pdf, e GrassoMw2023Inps- RicIVReclamoAll9.pdf), che tuttavia li ha tutti rigettati, con altrettante Delibere, datate 14 ottobre 2020, per le seguenti rispettive ragioni: a)
«…considerato che: il debito, per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti, relativo al periodo dal 1/2007 al 7/2010 era in corso di recupero con ritenuta mensile di
€ 30,00 dal 12/2010 al 8/2019 data del decesso. Considerato, altresì, che la prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa. DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file
; b) «…considerato che: il debito è relativo al Email_5 periodo 1/2012 - 11/2013 per il quale non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file GrassoMw2023InpsRicIIDeliberaRigetto- ReclamoAll11.pdf); c)
«…considerato che: il debito è per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti ed è relativo al periodo dal 1/2013 al 1/2015. La prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa. DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file
GrassoMw2023InpsRicIIIDeliberaRigettoReclamoAll12. pdf); d) «…considerato che: il debito è per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti ed è relativo al periodo dal 1/2015 al 11/2016. La prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa.
DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file GrassoMw2023InpsRicIVDeliberaRigettoReclamoAll13. pdf);”.
2 I ricorrenti proponevano “formale opposizione avverso le richiamate Delibere di rigetto dei reclami proposti CP_ dalla IG.ra indicate in epigrafe” eccependo l'inesistenza dei crediti vantati dall' , in Parte_1 quanto gli eredi rispondevano soltanto dei debiti della defunta che fossero esistenti al momento della morte, avvenuta il 12.08.2019; contestava che alla defunta fossero mai stati notificati provvedimenti di contestazione dell'indebito, né potevano essere notificati all'erede, con trasformazione del debito iure proprio, e comunque la restituzione poteva essere richiesta soltanto dalla data della contestazione;
la prescrizione quinquennale, soprattutto nei confronti degli eredi e Parte_3 Parte_2 che erano stati notiziati della vicenda dalla coerede “nel mese di agosto c.a.” [ovvero agosto Parte_1
2023]; l'irripetibilità degli importi riscossi dalla defunta, poiché avente funzione alimentare;
la violazione del diritto di difesa, stante l'impossibilità di verificare il titolo e l'esattezza degli importi richiesti.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che la defunta IG.ra CP_
non aveva alcun debito nei confronti dell' ., perché non le era mai stata notificato, quando era Per_1 in vita, né un provvedimento di revoca integrale, né parziale, della sua pensione cat. SR n°32033851, né alcuna richiesta di restituzione di somme della stessa pensione percepite ed asseritemente non dovute. CP_ 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che i crediti solo oggi vantati dall' in realtà non sono mai nati nei confronti della de cujus, prima del momento della sua morte, avvenuta il giorno 12 agosto
2019. 3) Conseguentemente, accertare e dichiarare che, non sussistendo alcuna prova dell'esistenza CP_ degli asseriti debiti in capo alla de cujus al momento della sua morte, l . non può domandare la restituzione delle somme agli odierni ricorrenti, i quali, in quanto eredi, non ne sono chiamati a rispondere.
Ciò per i motivi sopra rassegnati oppure per qualunque ulteriore motivo e/o ragione. 4) Accertare e CP_ dichiarare che l non può revocare, né in tutto, né in parte, agli eredi odierni ricorrenti, la pensione della de cujus IG.ra , né chiedere, in conseguenza di tale revoca, agli stessi la restituzione di Per_1 importi asseritamente non dovuti. Ciò per i motivi sopra rassegnati oppure per qualunque ulteriore motivo CP_ e/o ragione. 5) Accertare e dichiarare che gli asseriti citati crediti alla restituzione vantati dall ., ammesso che siano esistiti, ma deve essere comunque dall'odierno resistente provato, sono comunque prescritti per il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione estintiva quinquennale. 6) CP_ Conseguentemente, accertare e dichiarare che essendo l'asserito credito vantato dall' . risalente agli anni 2007-2010, 2012-2013, 2013-2015 e 2015-2016, ogni diritto, che dovesse considerarsi CP_ eventualmente esistente in capo all' , a riscuotere i citati importi indicati nei suoi provvedimenti opposti è OGGI, a distanza di più di almeno otto anni dall'ultimo e di ben anni tredici dal primo, ampiamente estinto per prescrizione estintiva quinquennale. 7) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la prescrizione estintiva è sicuramente maturata per i tre coeredi, IG.ra , CP_1 IG.ra dott.ssa e IG. dott. , i quali sono stati notiziati della vicenda dalla CP_2 Parte_2 coerede IG.ra solo di recente, nel mese di agosto 2023, non avendo ricevuto prima d'ora Parte_1
CP_ alcun atto interruttivo della prescrizione dall' . 8) Accertare e dichiarare che gli importi della pensione
3 CP_ della IG.ra , richiesti e vantati dall' ., hanno funzione di crediti alimentari, e come tali non sono Per_1 ripetibili. 9) Accertare e dichiarare che la richiesta di restituzione dei citati importi ha violato il diritto degli odierni ricorrenti alla difesa e a un giusto processo, previsti rispettivamente ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché tale richiesta non consente di controllare né l'esattezza del titolo e dei conteggi da cui risulterebbe la non debenza degli importi asseritamente pagati in più, né l'esattezza dei conteggi delle somme effettivamente riscosse e da restituire. 10) Conseguentemente, accertare e dichiarare che le richiamate e meglio specificate in epigrafe delibere di rigetto dei reclami proposti dalla IG.ra Pt_1
sono affatto inesistenti oppure nulle e comunque prive d'effetti, oppure sono viziate ed illegittime
[...]
e quindi da annullare e/o da revocare, e quindi vanno private d'effetti. 11) Accertare e dichiarare che, CP_ essendo la responsabilità dei coeredi governata dal principio della parzialità della responsabilità, l . potrà richiedere alla IG.ra , come ad ogni altro coerede, solo la parte di un quarto dei Parte_1 debiti, che riuscisse a dimostrare esistenti in capo alla de cujus al momento della sua morte. 12) Vittoria di spese e compensi.”.
Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_3 quale precisava che gli indebiti erano maturati in capo alla defunta sulla pensione SR n. 017- Persona_1
210032033851. In particolare: “- L'indebito n. 1035229 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 25/05/2010 che, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. Il predetto indebito, come si evince dal prospetto che si allega, è stato parzialmente recuperato dall'ufficio mediante trattenuta di euro 30,00, operata sulla pensione a partire da 02/2011, fino alla data di eliminazione della stessa in data 09/2019. - L'indebito n.
10251416 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 27/10/2013 che, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. - L'indebito n. 11014073 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del
14/12/2014, notificato alla de cuius per compiuta giacenza. Il predetto provvedimento, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa, ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. - L'indebito n. 13231196 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del
5/11/2016, notificato alla de cuius per compiuta giacenza. Il suddetto provvedimento, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa, ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità.”.
4 Rilevava che gli indebiti erano stati ritualmente contestati alla defunta e quindi trasmissibili agli eredi e ripetibili, per tutti i motivi specificatamente dedotti in memoria;
nonché contestava l'intervenuta prescrizione avente carattere decennale.
Con provvedimento del 04.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.01.2025, questo giudicante così provvedeva “Onere CP_ parte ricorrente e l a fornire prova della data in cui sono stati notificati i provvedimenti datati
29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito, producendo copia degli avvisi di ricevimento, anche mediante richiesta all'ufficio notificatore. CP_ Onere l a depositare copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r della notifica dell'indebito n. 11014073 alla de cuius . Persona_1
Onere parte ricorrente a fornire prova della data in cui sono stati presentati i ricorsi amministrativi al CP_ Comitato Provinciale dell' avverso i provvedimenti datati 29.01.2020 ed asseritamente portanti i n.
n. n. e n. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
tutti datati 17.07.2020; nonché, a fornire prova della data in cui sono state Controparte_4
CP_ emesse e comunicate le Delibere del Comitato Provinciale dell' ed asseritamente contrassegnati con i n. 2010353, n. 2010354, n. 2010355 e n. 2010356, tutti datati 14.10.2020.”, rinviando la causa per la decisione, previa concessione di un temine per il deposito di note conclusive.
Con decreto del 06.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente si ritengono del tutto destituite di alcun fondamento giuridico le contestazioni mosse all'ordinanza del 28.01.2025, svolte da parte ricorrente nelle note depositate il 18.04.2025.
Nell'ordinanza del 28.01.2025, non sussiste alcuna violazione di legge né risulta travalicato alcun limite di delega di cui al provvedimento del 04.11.2024, conferita per la trattazione e decisione della causa, rilevando, in ogni caso, che nell'esercizio del potere giurisdizionale (art. 101 cost.) il giudice è soggetto soltanto alla legge.
Né, men che meno, risultano violate le norme che regolano il processo, nel caso di specie, regolato dal c.d. rito del lavoro. Infatti, il rito del lavoro è caratterizzato da un sistema inquisitorio attenuato in quanto i poteri istruttori del giudice trovano due limiti distinti, il primo è il rispetto del principio della domanda e
5 dell'onere in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso, il secondo consiste nel divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice. Il primo comma dell'art. 421 c.p.c. persegue un interesse di giustizia sostanziale, in quanto con la sanatoria concessa dal giudice viene evitato che i vizi di forma degli atti possano impedirne l'esame senza che la parte sia avvertita dei vizi stessi e della possibilità di rimediarvi. Inoltre, visto che il processo del lavoro si basa anche sul principio della ricerca della verità, il giudice risulta titolare di ampi poteri istruttori, i quali vengono esercitati in via discrezionale e sono diretti ad integrare un quadro probatorio già delineato tempestivamente dalle parti.
Sul punto di recente si è nuovamente espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che, con l'Ordinanza del 16.01.2023 n. 1100, è intervenuta in tema di produzione di documenti indispensabili alla decisione, rimarcando come più volte la Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 4 maggio 2012, n. 6753; 26 maggio 2010, n. 12856; 5 febbraio 2007, n. 2379; 10 gennaio 2005, n. 278), ha affermato che “nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'eIGenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono IGnificativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.”.
In via, ancora, preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti Parte_3
CP_
e , per carenza di interesse ad agire, non avendo l nei loro confronti avanzato
[...] Parte_2 alcuna domanda restitutoria, per come anche dichiarato in seno al ricorso e nelle conclusioni, essendo CP_ stati tutti gli atti emessi dall' indirizzati soltanto nei confronti della ricorrente , in disparte Parte_1 la questione che non risulta fornita da quest'ultima la prova della sua qualità di erede, nella quale agisce in questa sede.
Nel merito. Parte ricorrente ha inteso opporre le delibere emesse dal Comitato Provinciale INPS, datate
14.07.2020, emesse a seguito del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente Parte_1
CP_ avverso i provvedimenti di indebito a lei notificati dall' e tutti datati 29.01.2020.
In merito, va rilevato come le predette Delibere costituiscono i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo, originato dalla notifica dei provvedimenti di indebito e dalla conseguente presentazione dei ricorsi amministrativi, che soggiacciono a precisi termini decadenziali.
Parte ricorrente, nonostante avesse dichiarato in ricorso di impugnare le predette Delibere, non ne aveva tuttavia fatto allegazione, né del pari aveva dato prova di aver osservato i termini decadenziali previsti per l'espletamento del procedimento amministrativo e poi giudiziario.
Tale decadenza è rilevabile d'ufficio, oltre a poter essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
6 Pertanto, al fine di verificare l'ammissibilità dell'azione giudiziaria, con ordinanza del 28.01.2025, parte CP_ ricorrente e l venivano onerati di fornire la prova della data in cui erano stati notificati i provvedimenti datati 29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito, da cui decorrevano i 90 (novanta) giorni previsti dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88, per la proposizione del ricorso amministrativo e i successivi termini per la decisione espressa ovvero per il formarsi del silenzio rigetto ed il successivo termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R.
30.04.1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 19.09.1992 n. 384 (conv. con mod. dalla
Legge 14 11 1992 n. 438), nonché parte ricorrente di fornire la prova della data di presentazione dei ricorsi amministrativi. CP_ Ebbene, dalla documentazione depositata dall' e non anche da parte ricorrente - sul quale peraltro ricadeva un preciso onere di allegazione – risulta che i provvedimenti datati 29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito erano stati notificati alla ricorrente in data 20.02.2020 e quest'ultima Parte_1
CP_ risulta aver proposto ricorsi amministrativi in data 17.07.2020 (v. delibere del Comitato ), mentre, il termine di 90 (novanta) giorni - previsto dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88 - entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 09.05.2020; inoltre, non risulta di aver proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di 3 (tre) anni, decorrente da tale data ovvero entro il
09.05.2023.
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993/2017,
n. 861/2017).
Era dunque rispettivamente dal 20.02.2020 che decorreva il dies a quo per la proposizione, nel termine di novanta giorni, del ricorso amministrativo con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni per proporre il ricorso amministrativo (proposto tardivamente), era dallo spirare di quel termine (rispettivamente 09.05.2020), dovendosi escludere la possibilità che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (cfr. Cass. n.
12603/2007), che doveva farsi decorrere quello di tre anni per la proposizione del ricorso giudiziale.
Esso, dunque, è venuto in scadenza 09.05.2023, mentre il ricorso è stato invece depositato il 12.10.2023.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio non risulta depositato nel rispetto del predetto termine e deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione con conseguente Parte_1 inammissibilità del ricorso.
7 Tale declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l'esame di tutte le ulteriori eccezioni formulate avverso la richiesta di restituzione degli indebiti, aventi natura previdenziale, essendo maturati sulla prestazione Cat. SR ovvero Pensione ai Superstiti Coltivatori Diretti/Mezzadri-Coloni.
Infine, la ricorrente ha eccepito il decorso della prescrizione quinquennale, atteso che non Parte_1 erano stati posti in essere atti interruttivi, nei confronti della de cuius, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente il termine di prescrizione applicabile al caso di specie ha natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito regolato dall'art. 2033 cod. civ. CP_ In merito va rilevato come l' ha fornito prova dell'avvenuta contestazione alla de cuius, , Persona_1 soltanto dell'indebito n. 13231196 (relativo al periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016), avvenuta con missiva del 05.11.2016, spedita a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n.
63019866956-9 e notificata per compiuta giacenza decorso il termine di dieci giorni dalla data del
14.12.2016 in cui è stato lasciato l'avviso di deposito;
mentre non ha fornito prova che la missiva datata
14.12.2014 di contestazione dell'indebito n. 11014073, (relativo al periodo da Gennaio 2013 a Gennaio
2015) spedita a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 61347153029-7, sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della de cuius, , avendo – anche a seguito dell'ordinanza Persona_1 del 28.01.2025 – sempre depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 63019866956-9
(riferibile all'indebito n. n. 13231196); del pari non ha fornito prova che la missiva datata 27.10.2013 di contestazione dell'indebito n. 10251416, (relativo al periodo da Gennaio 2011 a Novembre 2013) e quella datata 26.05.2010 di contestazione dell'indebito n. 1035229 (relativo al periodo da Gennaio 2007 al
31.07.2010), siano pervenute nella sfera di conoscibilità della de cuius, . Persona_1
Alla luce di quanto sopra ricostruito, quindi, soltanto relativamente all'indebito n. 13231196 per il periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016, risulta interrotto il termine prescrizionale decennale, che è iniziato a decorrere ex novo dal 24.12.2016.
Pur tuttavia, e nonostante la mancata prova dell'interruzione della prescrizione nei confronti della de cuius, , la contestazione degli indebiti nei confronti della ricorrente è avvenuta Persona_1 Parte_1 nel rispetto del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione degli stessi.
Infatti, sia per quanto riguarda l'indebito n. 11014073, (relativo al periodo da Gennaio 2013 a Gennaio
2015), l'indebito n. 13231196 (relativo al periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016), l'indebito n.
10251416, (relativo al periodo da Gennaio 2011 a Novembre 2013), la contestazione all'erede con le missive del 29.01.2020, ricevute il 20.02.2020, è avvenuta prima che fosse decorso il termine decennale di prescrizione, che andava a maturare - il più vicino a scadere - nel Gennaio 2021.
Per quanto riguarda, invece l'indebito n. 1035229, (relativo al periodo da Gennaio 2007 al 31.07.2010), CP_ tenuto conto che l non ha dato prova della notifica nei confronti della de cuius, della Persona_1 missiva del 26.05.2010, utile ai fini interruttivi della prescrizione, va dichiarata la prescrizione delle somme
8 maturate dal Gennaio 2007 al 20.02.2010, restando dovute soltanto quelle relative al periodo dal
21.02.2010 al 31.07.2010
Ne consegue che devono ritenersi dovute le somme di cui agli indebiti n. 11014073, n. 13231196 e n.
10251416, nonché quelle relative al periodo dal 21.02.2010 al 31.07.2010, perché non prescritte.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 12.10.2023 da , , e , nei confronti Parte_1 Parte_3 Parte_3 Parte_2 dell in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e , Parte_3 Parte_2 per carenza di interesse ad agire.
2. Dichiara inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza.
3. In parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara estinte per prescrizione le somme maturate dal Gennaio 2007 al 20.02.2010 di cui all'indebito n. 1035229.
4. Rigetta nel resto l'opposizione all'esecuzione, dichiarando dovute le somme di cui agli indebiti n.
11014073, n. 13231196 e n. 10251416, nonché quelle relative al periodo dal 21.02.2010 al 31.07.2010
(indebito n. 1035229), perché non prescritte
5. Condanna i ricorrenti , e , in solido tra loro, a rifondere Parte_3 Parte_3 Parte_2 all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.608,00 per compenso professionale, oltre CP_3 rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta. CP_
6. Compensa in ragione di un terzo le spese di giudizio tra la ricorrente e l , e Parte_1 condanna la ricorrente a rifondere all' la restante parte, che liquida in complessivi Parte_1 CP_3
€ 1.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 30.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Acireale, via Dafnica n. 183; , nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, ivi residente in [...]; , nata a [...] l'[...], c.f. C.F._2 CP_2
, residente in [...]; , nato a [...] CodiceFiscale_3 Parte_2 il 25.11.1990, c.f. , residente in [...], tutti nella qualità di CodiceFiscale_4 eredi della IG.ra , c.f. , ed elettivamente domiciliati in Catania, via Persona_1 CodiceFiscale_5
Pola n. 19, presso lo studio dell'avv. Renato La Rosa, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_3 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 12.10.2023, parte ricorrente premetteva che “l , nel mese di marzo del 2020, ha inviato alla IG.ra
quattro provvedimenti, tutti datati 29 gennaio 2020, con i quali la informava che con la Parte_1
1 pensione cat. SR n°32033851 della defunta IG.ra , sarebbero state corrisposte le seguenti Persona_1 somme di denaro asseritamente non spettanti, rispettivamente pari a: 1) € 8.615,48, per il periodo dall'1 luglio 2007 al 31 ottobre 2010, per i seguenti motivi: «sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file;
2) € 623,06, per il periodo dall'1 Email_1 gennaio 2012 al 30 novembre 2013, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95»
(v. file;
3) € 1.266,38, per il periodo dall'1 gennaio 2013 Email_2 al 31 gennaio 2015, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file
; 4) € 1. 531,68, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 30 Email_3 novembre 2016, per i seguenti motivi: «sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95» (v. file
; Avverso i citati provvedimenti, la IG.ra Email_4 Parte_1
CP_ ha presentato quattro Reclami al Comitato Provinciale ., tutti datati 14 luglio 2020 (v. files
GrassoMw2023InpsRicIReclamoAll6.pdf, GrassoMw2023InpsRicIIReclamo- All7.pdf,
GrassoMw2023InpsRicIIIReclamoAll8.pdf, e GrassoMw2023Inps- RicIVReclamoAll9.pdf), che tuttavia li ha tutti rigettati, con altrettante Delibere, datate 14 ottobre 2020, per le seguenti rispettive ragioni: a)
«…considerato che: il debito, per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti, relativo al periodo dal 1/2007 al 7/2010 era in corso di recupero con ritenuta mensile di
€ 30,00 dal 12/2010 al 8/2019 data del decesso. Considerato, altresì, che la prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa. DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file
; b) «…considerato che: il debito è relativo al Email_5 periodo 1/2012 - 11/2013 per il quale non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file GrassoMw2023InpsRicIIDeliberaRigetto- ReclamoAll11.pdf); c)
«…considerato che: il debito è per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti ed è relativo al periodo dal 1/2013 al 1/2015. La prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa. DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file
GrassoMw2023InpsRicIIIDeliberaRigettoReclamoAll12. pdf); d) «…considerato che: il debito è per prestazioni riscosse in misura superiore a quella spettante per redditi superiori ai limiti ed è relativo al periodo dal 1/2015 al 11/2016. La prescrizione applicabile è decennale e non è ancora decorsa.
DELIBERA il rigetto del ricorso» (v. file GrassoMw2023InpsRicIVDeliberaRigettoReclamoAll13. pdf);”.
2 I ricorrenti proponevano “formale opposizione avverso le richiamate Delibere di rigetto dei reclami proposti CP_ dalla IG.ra indicate in epigrafe” eccependo l'inesistenza dei crediti vantati dall' , in Parte_1 quanto gli eredi rispondevano soltanto dei debiti della defunta che fossero esistenti al momento della morte, avvenuta il 12.08.2019; contestava che alla defunta fossero mai stati notificati provvedimenti di contestazione dell'indebito, né potevano essere notificati all'erede, con trasformazione del debito iure proprio, e comunque la restituzione poteva essere richiesta soltanto dalla data della contestazione;
la prescrizione quinquennale, soprattutto nei confronti degli eredi e Parte_3 Parte_2 che erano stati notiziati della vicenda dalla coerede “nel mese di agosto c.a.” [ovvero agosto Parte_1
2023]; l'irripetibilità degli importi riscossi dalla defunta, poiché avente funzione alimentare;
la violazione del diritto di difesa, stante l'impossibilità di verificare il titolo e l'esattezza degli importi richiesti.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che la defunta IG.ra CP_
non aveva alcun debito nei confronti dell' ., perché non le era mai stata notificato, quando era Per_1 in vita, né un provvedimento di revoca integrale, né parziale, della sua pensione cat. SR n°32033851, né alcuna richiesta di restituzione di somme della stessa pensione percepite ed asseritemente non dovute. CP_ 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che i crediti solo oggi vantati dall' in realtà non sono mai nati nei confronti della de cujus, prima del momento della sua morte, avvenuta il giorno 12 agosto
2019. 3) Conseguentemente, accertare e dichiarare che, non sussistendo alcuna prova dell'esistenza CP_ degli asseriti debiti in capo alla de cujus al momento della sua morte, l . non può domandare la restituzione delle somme agli odierni ricorrenti, i quali, in quanto eredi, non ne sono chiamati a rispondere.
Ciò per i motivi sopra rassegnati oppure per qualunque ulteriore motivo e/o ragione. 4) Accertare e CP_ dichiarare che l non può revocare, né in tutto, né in parte, agli eredi odierni ricorrenti, la pensione della de cujus IG.ra , né chiedere, in conseguenza di tale revoca, agli stessi la restituzione di Per_1 importi asseritamente non dovuti. Ciò per i motivi sopra rassegnati oppure per qualunque ulteriore motivo CP_ e/o ragione. 5) Accertare e dichiarare che gli asseriti citati crediti alla restituzione vantati dall ., ammesso che siano esistiti, ma deve essere comunque dall'odierno resistente provato, sono comunque prescritti per il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione estintiva quinquennale. 6) CP_ Conseguentemente, accertare e dichiarare che essendo l'asserito credito vantato dall' . risalente agli anni 2007-2010, 2012-2013, 2013-2015 e 2015-2016, ogni diritto, che dovesse considerarsi CP_ eventualmente esistente in capo all' , a riscuotere i citati importi indicati nei suoi provvedimenti opposti è OGGI, a distanza di più di almeno otto anni dall'ultimo e di ben anni tredici dal primo, ampiamente estinto per prescrizione estintiva quinquennale. 7) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la prescrizione estintiva è sicuramente maturata per i tre coeredi, IG.ra , CP_1 IG.ra dott.ssa e IG. dott. , i quali sono stati notiziati della vicenda dalla CP_2 Parte_2 coerede IG.ra solo di recente, nel mese di agosto 2023, non avendo ricevuto prima d'ora Parte_1
CP_ alcun atto interruttivo della prescrizione dall' . 8) Accertare e dichiarare che gli importi della pensione
3 CP_ della IG.ra , richiesti e vantati dall' ., hanno funzione di crediti alimentari, e come tali non sono Per_1 ripetibili. 9) Accertare e dichiarare che la richiesta di restituzione dei citati importi ha violato il diritto degli odierni ricorrenti alla difesa e a un giusto processo, previsti rispettivamente ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché tale richiesta non consente di controllare né l'esattezza del titolo e dei conteggi da cui risulterebbe la non debenza degli importi asseritamente pagati in più, né l'esattezza dei conteggi delle somme effettivamente riscosse e da restituire. 10) Conseguentemente, accertare e dichiarare che le richiamate e meglio specificate in epigrafe delibere di rigetto dei reclami proposti dalla IG.ra Pt_1
sono affatto inesistenti oppure nulle e comunque prive d'effetti, oppure sono viziate ed illegittime
[...]
e quindi da annullare e/o da revocare, e quindi vanno private d'effetti. 11) Accertare e dichiarare che, CP_ essendo la responsabilità dei coeredi governata dal principio della parzialità della responsabilità, l . potrà richiedere alla IG.ra , come ad ogni altro coerede, solo la parte di un quarto dei Parte_1 debiti, che riuscisse a dimostrare esistenti in capo alla de cujus al momento della sua morte. 12) Vittoria di spese e compensi.”.
Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_3 quale precisava che gli indebiti erano maturati in capo alla defunta sulla pensione SR n. 017- Persona_1
210032033851. In particolare: “- L'indebito n. 1035229 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 25/05/2010 che, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. Il predetto indebito, come si evince dal prospetto che si allega, è stato parzialmente recuperato dall'ufficio mediante trattenuta di euro 30,00, operata sulla pensione a partire da 02/2011, fino alla data di eliminazione della stessa in data 09/2019. - L'indebito n.
10251416 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 27/10/2013 che, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. - L'indebito n. 11014073 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del
14/12/2014, notificato alla de cuius per compiuta giacenza. Il predetto provvedimento, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa, ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. - L'indebito n. 13231196 è sorto da provvedimento centralizzato di ricostituzione del
5/11/2016, notificato alla de cuius per compiuta giacenza. Il suddetto provvedimento, per effetto dell'acquisizione in procedura dei redditi della dante causa, ha dato luogo al ricalcolo della pensione per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità.”.
4 Rilevava che gli indebiti erano stati ritualmente contestati alla defunta e quindi trasmissibili agli eredi e ripetibili, per tutti i motivi specificatamente dedotti in memoria;
nonché contestava l'intervenuta prescrizione avente carattere decennale.
Con provvedimento del 04.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.01.2025, questo giudicante così provvedeva “Onere CP_ parte ricorrente e l a fornire prova della data in cui sono stati notificati i provvedimenti datati
29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito, producendo copia degli avvisi di ricevimento, anche mediante richiesta all'ufficio notificatore. CP_ Onere l a depositare copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r della notifica dell'indebito n. 11014073 alla de cuius . Persona_1
Onere parte ricorrente a fornire prova della data in cui sono stati presentati i ricorsi amministrativi al CP_ Comitato Provinciale dell' avverso i provvedimenti datati 29.01.2020 ed asseritamente portanti i n.
n. n. e n. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
tutti datati 17.07.2020; nonché, a fornire prova della data in cui sono state Controparte_4
CP_ emesse e comunicate le Delibere del Comitato Provinciale dell' ed asseritamente contrassegnati con i n. 2010353, n. 2010354, n. 2010355 e n. 2010356, tutti datati 14.10.2020.”, rinviando la causa per la decisione, previa concessione di un temine per il deposito di note conclusive.
Con decreto del 06.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente si ritengono del tutto destituite di alcun fondamento giuridico le contestazioni mosse all'ordinanza del 28.01.2025, svolte da parte ricorrente nelle note depositate il 18.04.2025.
Nell'ordinanza del 28.01.2025, non sussiste alcuna violazione di legge né risulta travalicato alcun limite di delega di cui al provvedimento del 04.11.2024, conferita per la trattazione e decisione della causa, rilevando, in ogni caso, che nell'esercizio del potere giurisdizionale (art. 101 cost.) il giudice è soggetto soltanto alla legge.
Né, men che meno, risultano violate le norme che regolano il processo, nel caso di specie, regolato dal c.d. rito del lavoro. Infatti, il rito del lavoro è caratterizzato da un sistema inquisitorio attenuato in quanto i poteri istruttori del giudice trovano due limiti distinti, il primo è il rispetto del principio della domanda e
5 dell'onere in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso, il secondo consiste nel divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice. Il primo comma dell'art. 421 c.p.c. persegue un interesse di giustizia sostanziale, in quanto con la sanatoria concessa dal giudice viene evitato che i vizi di forma degli atti possano impedirne l'esame senza che la parte sia avvertita dei vizi stessi e della possibilità di rimediarvi. Inoltre, visto che il processo del lavoro si basa anche sul principio della ricerca della verità, il giudice risulta titolare di ampi poteri istruttori, i quali vengono esercitati in via discrezionale e sono diretti ad integrare un quadro probatorio già delineato tempestivamente dalle parti.
Sul punto di recente si è nuovamente espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che, con l'Ordinanza del 16.01.2023 n. 1100, è intervenuta in tema di produzione di documenti indispensabili alla decisione, rimarcando come più volte la Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 4 maggio 2012, n. 6753; 26 maggio 2010, n. 12856; 5 febbraio 2007, n. 2379; 10 gennaio 2005, n. 278), ha affermato che “nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'eIGenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono IGnificativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.”.
In via, ancora, preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti Parte_3
CP_
e , per carenza di interesse ad agire, non avendo l nei loro confronti avanzato
[...] Parte_2 alcuna domanda restitutoria, per come anche dichiarato in seno al ricorso e nelle conclusioni, essendo CP_ stati tutti gli atti emessi dall' indirizzati soltanto nei confronti della ricorrente , in disparte Parte_1 la questione che non risulta fornita da quest'ultima la prova della sua qualità di erede, nella quale agisce in questa sede.
Nel merito. Parte ricorrente ha inteso opporre le delibere emesse dal Comitato Provinciale INPS, datate
14.07.2020, emesse a seguito del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente Parte_1
CP_ avverso i provvedimenti di indebito a lei notificati dall' e tutti datati 29.01.2020.
In merito, va rilevato come le predette Delibere costituiscono i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo, originato dalla notifica dei provvedimenti di indebito e dalla conseguente presentazione dei ricorsi amministrativi, che soggiacciono a precisi termini decadenziali.
Parte ricorrente, nonostante avesse dichiarato in ricorso di impugnare le predette Delibere, non ne aveva tuttavia fatto allegazione, né del pari aveva dato prova di aver osservato i termini decadenziali previsti per l'espletamento del procedimento amministrativo e poi giudiziario.
Tale decadenza è rilevabile d'ufficio, oltre a poter essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
6 Pertanto, al fine di verificare l'ammissibilità dell'azione giudiziaria, con ordinanza del 28.01.2025, parte CP_ ricorrente e l venivano onerati di fornire la prova della data in cui erano stati notificati i provvedimenti datati 29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito, da cui decorrevano i 90 (novanta) giorni previsti dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88, per la proposizione del ricorso amministrativo e i successivi termini per la decisione espressa ovvero per il formarsi del silenzio rigetto ed il successivo termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R.
30.04.1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 19.09.1992 n. 384 (conv. con mod. dalla
Legge 14 11 1992 n. 438), nonché parte ricorrente di fornire la prova della data di presentazione dei ricorsi amministrativi. CP_ Ebbene, dalla documentazione depositata dall' e non anche da parte ricorrente - sul quale peraltro ricadeva un preciso onere di allegazione – risulta che i provvedimenti datati 29.01.2020 di richiesta di ripetizione d'indebito erano stati notificati alla ricorrente in data 20.02.2020 e quest'ultima Parte_1
CP_ risulta aver proposto ricorsi amministrativi in data 17.07.2020 (v. delibere del Comitato ), mentre, il termine di 90 (novanta) giorni - previsto dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88 - entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 09.05.2020; inoltre, non risulta di aver proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di 3 (tre) anni, decorrente da tale data ovvero entro il
09.05.2023.
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993/2017,
n. 861/2017).
Era dunque rispettivamente dal 20.02.2020 che decorreva il dies a quo per la proposizione, nel termine di novanta giorni, del ricorso amministrativo con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni per proporre il ricorso amministrativo (proposto tardivamente), era dallo spirare di quel termine (rispettivamente 09.05.2020), dovendosi escludere la possibilità che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (cfr. Cass. n.
12603/2007), che doveva farsi decorrere quello di tre anni per la proposizione del ricorso giudiziale.
Esso, dunque, è venuto in scadenza 09.05.2023, mentre il ricorso è stato invece depositato il 12.10.2023.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio non risulta depositato nel rispetto del predetto termine e deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione con conseguente Parte_1 inammissibilità del ricorso.
7 Tale declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l'esame di tutte le ulteriori eccezioni formulate avverso la richiesta di restituzione degli indebiti, aventi natura previdenziale, essendo maturati sulla prestazione Cat. SR ovvero Pensione ai Superstiti Coltivatori Diretti/Mezzadri-Coloni.
Infine, la ricorrente ha eccepito il decorso della prescrizione quinquennale, atteso che non Parte_1 erano stati posti in essere atti interruttivi, nei confronti della de cuius, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente il termine di prescrizione applicabile al caso di specie ha natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito regolato dall'art. 2033 cod. civ. CP_ In merito va rilevato come l' ha fornito prova dell'avvenuta contestazione alla de cuius, , Persona_1 soltanto dell'indebito n. 13231196 (relativo al periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016), avvenuta con missiva del 05.11.2016, spedita a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n.
63019866956-9 e notificata per compiuta giacenza decorso il termine di dieci giorni dalla data del
14.12.2016 in cui è stato lasciato l'avviso di deposito;
mentre non ha fornito prova che la missiva datata
14.12.2014 di contestazione dell'indebito n. 11014073, (relativo al periodo da Gennaio 2013 a Gennaio
2015) spedita a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 61347153029-7, sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della de cuius, , avendo – anche a seguito dell'ordinanza Persona_1 del 28.01.2025 – sempre depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 63019866956-9
(riferibile all'indebito n. n. 13231196); del pari non ha fornito prova che la missiva datata 27.10.2013 di contestazione dell'indebito n. 10251416, (relativo al periodo da Gennaio 2011 a Novembre 2013) e quella datata 26.05.2010 di contestazione dell'indebito n. 1035229 (relativo al periodo da Gennaio 2007 al
31.07.2010), siano pervenute nella sfera di conoscibilità della de cuius, . Persona_1
Alla luce di quanto sopra ricostruito, quindi, soltanto relativamente all'indebito n. 13231196 per il periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016, risulta interrotto il termine prescrizionale decennale, che è iniziato a decorrere ex novo dal 24.12.2016.
Pur tuttavia, e nonostante la mancata prova dell'interruzione della prescrizione nei confronti della de cuius, , la contestazione degli indebiti nei confronti della ricorrente è avvenuta Persona_1 Parte_1 nel rispetto del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione degli stessi.
Infatti, sia per quanto riguarda l'indebito n. 11014073, (relativo al periodo da Gennaio 2013 a Gennaio
2015), l'indebito n. 13231196 (relativo al periodo da Gennaio 2015 a Novembre 2016), l'indebito n.
10251416, (relativo al periodo da Gennaio 2011 a Novembre 2013), la contestazione all'erede con le missive del 29.01.2020, ricevute il 20.02.2020, è avvenuta prima che fosse decorso il termine decennale di prescrizione, che andava a maturare - il più vicino a scadere - nel Gennaio 2021.
Per quanto riguarda, invece l'indebito n. 1035229, (relativo al periodo da Gennaio 2007 al 31.07.2010), CP_ tenuto conto che l non ha dato prova della notifica nei confronti della de cuius, della Persona_1 missiva del 26.05.2010, utile ai fini interruttivi della prescrizione, va dichiarata la prescrizione delle somme
8 maturate dal Gennaio 2007 al 20.02.2010, restando dovute soltanto quelle relative al periodo dal
21.02.2010 al 31.07.2010
Ne consegue che devono ritenersi dovute le somme di cui agli indebiti n. 11014073, n. 13231196 e n.
10251416, nonché quelle relative al periodo dal 21.02.2010 al 31.07.2010, perché non prescritte.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 12.10.2023 da , , e , nei confronti Parte_1 Parte_3 Parte_3 Parte_2 dell in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e , Parte_3 Parte_2 per carenza di interesse ad agire.
2. Dichiara inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza.
3. In parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara estinte per prescrizione le somme maturate dal Gennaio 2007 al 20.02.2010 di cui all'indebito n. 1035229.
4. Rigetta nel resto l'opposizione all'esecuzione, dichiarando dovute le somme di cui agli indebiti n.
11014073, n. 13231196 e n. 10251416, nonché quelle relative al periodo dal 21.02.2010 al 31.07.2010
(indebito n. 1035229), perché non prescritte
5. Condanna i ricorrenti , e , in solido tra loro, a rifondere Parte_3 Parte_3 Parte_2 all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.608,00 per compenso professionale, oltre CP_3 rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta. CP_
6. Compensa in ragione di un terzo le spese di giudizio tra la ricorrente e l , e Parte_1 condanna la ricorrente a rifondere all' la restante parte, che liquida in complessivi Parte_1 CP_3
€ 1.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 30.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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