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15 agosto 2009
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7 maggio 2026
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29 maggio 2026
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Art. 517-quater.
((Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari))
Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione ((da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000)) .
((Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75)) .
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.
((Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari))
Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione ((da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000)) .
((Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75)) .
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.
Commentari • 99
- 1. Creazione di bottiglie di falso vino pregiato: associazione a delinquere e reato plurioffensivoRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 8 aprile 2024 · 281.74628
[…] con il terzo motivo si riteneva che la Corte d'appello non avrebbe motivato né in ordine al profilo soggettivo della ritenuta condotta partecipativa, né in ordine alla (invocata) qualificazione di detta condotta in termini di mero concorso di persone; il quarto motivo censurava il ritenuto concorso tra il reato di cui all'art. 473 e quello di cui all'art. 517-quater cod. pen. in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle condotte contestate (la falsificazione del marchio e l'identificazione della provenienza delle bottiglie) e del rapporto di specialità esistente tra i due reati, con conseguente assorbimento del secondo nel primo; il quinto motivo deduceva che, […]
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15259Provvedimento: […] Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge penale, con riferimento all'art. 517 quater cod. pen., in quanto il Tribunale di Asti avrebbe confermato l'ordinanza di sequestro preventivo delle bottiglie di vino nonostante alcuna contestazione sussistesse, né nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R. - in cui la ricorrente risultava terza interessata -, né nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R. - in cui la ricorrente era indagata -, […]Leggi di più...
- art. 517 quater cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- violazione di legge penale·
- sequestro preventivo·
- periculum in mora·
- rietichettatura bottiglie vino·
- confisca obbligatoria·
- fumus commissi delicti·
- art. 240 cod. pen.·
- art. 321 cod. proc. pen.