Articolo 167 del Codice penale
Articolo 161 bisArticolo 175
Versione
1 luglio 1931
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Versione
28 febbraio 1990
Art. 167.

(Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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