(Estinzione del reato)
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene))
La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena. […]
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Leggi di più…Consulenza legale Q202541941 (Articolo 147 Legge fallimentare - Società con soci a responsabilità illimitata) «L' art. 147, comma 1, della legge fallimentare stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei...» Consulenza legale Q202232376 (Articolo 167 Codice Penale - Estinzione del reato) «Rispondiamo ai quesiti singolarmente. · In primo luogo va detto che ai fini della declaratoria di estinzione del reato occorre che l'imputato o il suo...» Quesito Q202232376 (Articolo 167 Codice Penale - Estinzione del reato) «Buongiorno, Pongo il seguente quesito. […]
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