Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2023, proposto da
Hotel Barberini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Biz, con domicilio digitale in atti;
contro
MA IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota prot. 179755 del 28 ottobre 2022, notificata in pari data, con la quale il Municipio MA I Centro di MA IT, Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, Entrate della U.O.A-OSP ha comunicato l’improcedibilità ex art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ordina al riavvio del procedimento richiesto con nota prot. CA/148839/2022 in relazione alla domanda prot. n. CA/30792 del 20 aprile 2010 di nuova concessione demaniale permanente di occupazione di suolo pubblico in via Rasella n. 4 a servizio dell’Albergo ubicato in via Rasella numeri 3 e, 5;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con il presente gravame, la società ricorrente impugna l’atto in epigrafe con cui MA IT - nel riesaminare a seguito della sentenza TAR del Lazio n. 806 del 25.01.2022 ” (di annullamento del precedente provvedimento di diniego, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione) - la domanda da lei avanzata il 20 aprile 2010 per il rilascio di una occupazione di suolo pubblico mediante la posa in opera di quattro fioriere in via Rasella n. 4, a servizio del proprio albergo ivi ubicato, l’ha ritenuta improcedibile, nella considerazione che ai sensi dell’11 della delibera di Assemblea Capitolina n. 21/2021 (Regolamento COSAP) “ Agli esercizi commerciali non ricompresi nel comma 1 (vale dire quelli diversi dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l’attività di somministrazione è prevalente) possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico funzionati all'esercizio dell'attività che comunque non costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva quali panchine, solo fuori dalla Città Storica, così come definite, per ciascuna tipologia di attività, dal Catalogo dell'Arredo Urbano di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii .”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. , per aver l’amministrazione omesso la comunicazione di preavviso di rigetto;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della delibera di Assemblea Capitolina n. 21 /2021 (Regolamento COSAP) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dell’artt. 180 del d.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed, in particolare, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, omessa e/o insufficiente motivazione , in relazione all’aver l’amministrazione omesso di considerare come tali fioriere valgano ad integrare “ dissuasori di sosta ” ai sensi dell’art. 42 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 180 del d.P.R. n. 495/1992 (r ecante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ”), finalizzati ad impedire il parcheggio abusivo dinanzi all’ingresso dell’albergo, come già ritenuto da questo Tribunale nella cit. sentenza n. 806/2022 (di annullamento del precedente atto di diniego della medesima istanza).
MA IT si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto, attesa la ritenuta “ natura vincolata del provvedimento ” avversato.
La ricorrente con ulteriore memoria insisteva, invece, per l’accoglimento delle censure formulate.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13 marzo 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto avverso l’avversata determina di non ammissibilità dell’istanza di rilascio di una occupazione di suolo pubblico avanzata dalla società ricorrente deve essere accolto, risultando per tabulas nonché risultando incontestato tra le parti che l’adozione di tale provvedimento non sia stato preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sebbene l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 ne richieda la comunicazione personale, con la conseguenza che all’istante è stato di fatto impedito di interloquire con l’amministrazione sul contenuto del provvedimento finale, avente - diversamente da quanto affermato dall’Avvocatura Capitolina - natura discrezionale (in tal senso, ex multis , questo T.A.R., Sezione II, n. 56/2025).
Come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, a seguito della novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 – applicabile al periodo successivo alla sua entrata in vigore e, dunque, anche al caso di specie - il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “ sanatoria ” di cui all'art. 21 octies della l. n. 241/1990 (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 dicembre 2025, n. 9592).
Peraltro nel caso di specie l’amministrazione nemmeno ha dimostrato in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto differire da quello in concreto adottato, assumendo, vieppiù, rilievo in senso contrario (e, dunque, nel senso della possibile adozione di un atto di accoglimento dell’istanza) quanto già affermato dalla Sezione nella già citata sentenza n. 806/2022 resa tra le parti, ove - nello scrutinare un’eccezione di “ inammissibilità – ad oggi – di una domanda di nuova concessione di occupazione suolo pubblico mediante il posizionamento di fioriere (da cui deriverebbe, in sostanza, il superamento dell’attualità dell’interesse in capo alla ricorrente) ” al riguardo sollevata dall’Avvocatura Capitolina proprio con riferimento alla sopravvenuta adozione del Regolamento COSAP di cui alla d.A.C. n. 21/2021 (poi posta a fondamento della determinazione avversata) - abbia già avuto modo di affermare che “ Invero, la disciplina riguardante l’arredo urbano tiene effettivamente conto di tre ambiti territoriali: il sito Unesco; la città storica escluso il sito Unesco; ed il Suburbio, specificando che negli ambiti del sito Unesco e della Città Storica sono stati individuati specifici toponimi, definiti “luoghi con arredo omogeneo” rispetto ai quali, al fine di perseguire una maggiore uniformità visiva, è limitata la scelta delle tipologie di arredo consentite.
Ora, è vero che le fioriere indicate nell’elenco individuano come zona di ubicazione esclusivamente il Suburbio; ma è altresì vero che tra i “luoghi con arredo omogeneo” ricadenti all’interno del sito Unesco non è riportata, tra i toponimi, la via Rasella; in altre parole, detta via non sembra ricadere tra i luoghi per i quali è previsto un arredo omogeneo e per i quali è possibile collocare solo uno degli specifici tipi delle fioriere che sono riportati nell’elenco .
Ne consegue che appare corretta una interpretazione secondo la quale la fioriera da collocarsi in via Rasella deve essere conforme ad uno dei tipi indicati nell’elenco, senza che possa pervenirsi alla conclusione che all’interno di tutto il sito Unesco non siano collocabili fioriere ”.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto deve, dunque, essere accolto sotto il dedotto profilo dell’omessa comunicazione all’istante dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina e conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanze avanzata dalla società ricorrente, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ponendole a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna MA IT al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA VA, Presidente FF
LE IC, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LE IC | RI RA VA |
IL SEGRETARIO