Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 549 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
'Parte 1 nato il [...] in [...], C.F.
, C.F. 1 elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso l'avv. MARCO COCCHIARA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro CP 1 C.F. 2nata il [...] in [...], C.F.
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso l'Avv. DANIA ARESU, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Nell'interesse delle parti: "Voglia il Tribunale:
“1) pronunciare e dichiarare la separazione personale tra i coniugi CP 1 e Parte 1 e ordinare
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari ove è stato trascritto il matrimonio al n. 121,
parte. I, anno 1998 di procedere all'annotazione della sentenza;
2) assegnare la casa familiare, sita in Cagliari, nella Via Fabio Filzi n. 43, al Sig. Parte_1 ove egli vivrà insieme alla figlia maggiorenne Per 1 e al figlio Per_2 ;
3) disporre l'affido condiviso del figlio minorenne Per_2, disponendo il collocamento prevalente presso l'abitazione del padre ove trasferirà la residenza;
4) Il figlio Per 2, considerato che è quasi prossimo alla maggiore età, potrà incontrare e vedere la madre ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
corrisponda per il mantenimento del figlio Per 2, sino a quando 5) disporre che la Sig.ra CP_1
non raggiungerà la sua indipendenza economica, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00),
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di accredito diretto da parte del datore di lavoro “Cenza
s.r.l.", con sede legale in V.Le Marconi n°141 - Cagliari (P.Iva P.IVA 1 ), sul c/c presso Poste
Italiane S.p.A intestato al sig. Parte 1 , Codice Iban: [...];
6) disporre che il Sig. Parte_1 si faccia carico in via esclusiva delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio Per_2;
essendo genitore 7) disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dal Sig. Parte 1
collocatario del minore;
8) spese compensate".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi Parte 1 ed CP 1 con
ricorso depositato dal CAO in data 31/01/2024, all'udienza di comparizione davanti al giudice delegato, svolta con il deposito di note scritte, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e volersi separare alle condizioni concordate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, il venir meno tra loro del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato il [...] in
CAGLIARI (CA), e CP_1 nata il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 121, parte I,
serie A, anno 1998- Comune di CAGLIARI);
2) Omologa le condizioni della separazione;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice est.
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti