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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2504/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2504/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Marradi (FI), Vicolo Ca' di Vigoli n.2 (avv. Chiara Baraccani)
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] Int. 1 (avv. Carmela Moriconi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Faenza (RA) i figli , in data Persona_1
22.12.2004, e , in data 08.05.2007; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (c.f. ), nata a [...] C.F._2
Faenza (RA) il 01.03.1976, celebrato con rito civile a Faenza (RA) il 04.07.2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.33, parte I, anno 2004;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) L'immobile sito in Faenza (RA), Via della Paganella n. 16 Int. 1, di proprietà dei sigg. Pt_1
e in ragione del 50% ciascuno, è assegnato alla IG.ra
[...] Controparte_1 CP_1
la quale ne avrà la disponibilità esclusiva con i mobili e gli arredi in essa contenuti. La
[...]
IG.ra continuerà a vivere nell'immobile con i figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, i quali manterranno la residenza presso l'immobile di Via della Paganella n. 16 Int. 1;
2) L' immobile sito a Faenza (RA), in Via Valgimigli n. 10 int. 8 di proprietà di e Parte_1
in ragione del 50% ciascuno è assegnato al IG. e rimarrà Controparte_1 Parte_1
nella sua disponibilità esclusiva;
3) In considerazione delle attuali esigenze dei figli e e delle risorse Persona_1 Persona_2
economiche di entrambi i ricorrenti, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, tramite bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese l'importo complessivo di € 750,00 (da intendersi € 400,00 per il figlio ed € 350,00 per la figlia , somma da rivalutarsi Persona_1 Persona_2
annualmente secondo l'indice ISTAT. I sigg. e concordano Parte_1 Controparte_1
che l'assegno Unico INPS sia percepito unicamente dalla sig. . Controparte_1
I sig. e concordano altresì che le detrazioni e deduzioni Parte_1 Controparte_1
fiscali per i figli saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno;
4) Nel mese in cui la figlia si iscriverà all'Università il sig. verserà Persona_2 Parte_1
alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, tramite bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 21 di ogni mese, l'importo € 400,00 (parificando la somma a quella versata al figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Persona_1
5) Il sig. si occuperà inoltre di sostenere integralmente i costi per l'abbonamento Parte_1
del telefono in dotazione ai figli e , l'abbonamento alla piattaforma Persona_1 Persona_2
Netflix e l'abbonamento al collegamento internet presso l'immobile di Faenza, Via della Paganella
16 dove i figli risiedono;
6) Il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie per figli Parte_1 Per_1
e . I sig. e si impegnano a riportarsi
[...] Persona_2 Parte_1 Controparte_1
per la loro individuazione e classificazione al Protocollo delle spese Straordinarie in adozione presso il Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente trascritto;
7) Il sig. si accollerà il 50% delle spese di bollo e manutenzione dell'autovettura Parte_1
Renault KANGOO – DD808LL di proprietà del sig. e in uso alla sig.ra Parte_1 CP_1
finché il veicolo rimarrà in uso anche ai figli;
[...]
8) Il sig. si impegna, inoltre, a sostenere il 50% della spesa necessaria per l'acquisto Parte_1
di un ulteriore autoveicolo che rimarrà nella disponibilità esclusiva dei soli figli e Per_1 Per_2
quando entrambi avranno conseguito la patente di guida;
[...]
9) Quanto agli immobili i IGg. e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1
comproprietari in ragione della metà ciascuno degli immobili siti a Faenza (RA), Via della Paganella
n. 16 int.1 e in Via Valgimigli n. 10 int.
8. I sigg. e dichiarano che Parte_1 CP_1 entrambi gli immobili sono gravati da mutui ipotecari a tasso fisso ed in particolare, la rata mensile prevista per l'immobile di Via della Paganella n. 16 int.1 è pari ad € 683,17, mentre quella prevista per l'immobile sito in Via Valgimigli n. 10 int.8 è pari ad € 226,88 mensili. I IGg. e Parte_1
si impegnano a provvedere al saldo delle rate di entrambi gli immobili in Controparte_1
ragione della metà ciascuno;
10) Con riferimento agli immobili i sigg. e si impegnano ad Parte_1 Controparte_1
assumere i costi, le spese ordinarie e le spese condominiali ordinarie dell'immobile assegnato in cui vivono e a loro assegnato con il presente divorzio, mentre le spese straordinarie di entrambi gli immobili e le spese legate alla proprietà (quali a mero titolo esemplificativo: assicurazione fabbricato, IMU ecc.) resteranno in capo ai sigg. e in ragione Parte_1 Controparte_1
della metà ciascuno;
11) Nell'ipotesi in cui i IGg. e decideranno di vendere uno Parte_1 Controparte_1
degli immobili le spese da sostenere per la compravendita, il debito residuo ad estinzione del mutuo e la somma ricavata dalla compravendita sarà ripartito in parti uguali;
12) I sigg. e dichiarano di essere autonomi ed Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
13) I sigg. e a definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali Parte_1 Controparte_1
dichiarano di non avere risparmi comuni. I sigg. e dichiarano Parte_1 Controparte_1
che il c/c cointestato ad entrambe rimarrà nella disponibilità CodiceFiscale_3
esclusiva del sig. e la cointestazione rimarrà esclusivamente formale;
Parte_1
14) I sigg. e dichiarano che non sono pendenti altri Parte_1 Controparte_1
procedimenti;
15) I sigg. e intendono avvalersi della facoltà di sostituire Parte_1 Controparte_1
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare;
16) I sigg. e concordano che il sig. ha la Parte_1 Controparte_1 Parte_1
Per facoltà di gestire e portare a passeggio il cane , residente presso l'immobile di Via della
Paganella n. 16 int.1, a semplice richiesta;
17) Le spese della presente procedura devono intendersi compensate.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2504/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Marradi (FI), Vicolo Ca' di Vigoli n.2 (avv. Chiara Baraccani)
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] Int. 1 (avv. Carmela Moriconi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Faenza (RA) i figli , in data Persona_1
22.12.2004, e , in data 08.05.2007; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (c.f. ), nata a [...] C.F._2
Faenza (RA) il 01.03.1976, celebrato con rito civile a Faenza (RA) il 04.07.2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.33, parte I, anno 2004;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) L'immobile sito in Faenza (RA), Via della Paganella n. 16 Int. 1, di proprietà dei sigg. Pt_1
e in ragione del 50% ciascuno, è assegnato alla IG.ra
[...] Controparte_1 CP_1
la quale ne avrà la disponibilità esclusiva con i mobili e gli arredi in essa contenuti. La
[...]
IG.ra continuerà a vivere nell'immobile con i figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, i quali manterranno la residenza presso l'immobile di Via della Paganella n. 16 Int. 1;
2) L' immobile sito a Faenza (RA), in Via Valgimigli n. 10 int. 8 di proprietà di e Parte_1
in ragione del 50% ciascuno è assegnato al IG. e rimarrà Controparte_1 Parte_1
nella sua disponibilità esclusiva;
3) In considerazione delle attuali esigenze dei figli e e delle risorse Persona_1 Persona_2
economiche di entrambi i ricorrenti, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, tramite bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese l'importo complessivo di € 750,00 (da intendersi € 400,00 per il figlio ed € 350,00 per la figlia , somma da rivalutarsi Persona_1 Persona_2
annualmente secondo l'indice ISTAT. I sigg. e concordano Parte_1 Controparte_1
che l'assegno Unico INPS sia percepito unicamente dalla sig. . Controparte_1
I sig. e concordano altresì che le detrazioni e deduzioni Parte_1 Controparte_1
fiscali per i figli saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno;
4) Nel mese in cui la figlia si iscriverà all'Università il sig. verserà Persona_2 Parte_1
alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, tramite bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 21 di ogni mese, l'importo € 400,00 (parificando la somma a quella versata al figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Persona_1
5) Il sig. si occuperà inoltre di sostenere integralmente i costi per l'abbonamento Parte_1
del telefono in dotazione ai figli e , l'abbonamento alla piattaforma Persona_1 Persona_2
Netflix e l'abbonamento al collegamento internet presso l'immobile di Faenza, Via della Paganella
16 dove i figli risiedono;
6) Il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie per figli Parte_1 Per_1
e . I sig. e si impegnano a riportarsi
[...] Persona_2 Parte_1 Controparte_1
per la loro individuazione e classificazione al Protocollo delle spese Straordinarie in adozione presso il Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente trascritto;
7) Il sig. si accollerà il 50% delle spese di bollo e manutenzione dell'autovettura Parte_1
Renault KANGOO – DD808LL di proprietà del sig. e in uso alla sig.ra Parte_1 CP_1
finché il veicolo rimarrà in uso anche ai figli;
[...]
8) Il sig. si impegna, inoltre, a sostenere il 50% della spesa necessaria per l'acquisto Parte_1
di un ulteriore autoveicolo che rimarrà nella disponibilità esclusiva dei soli figli e Per_1 Per_2
quando entrambi avranno conseguito la patente di guida;
[...]
9) Quanto agli immobili i IGg. e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1
comproprietari in ragione della metà ciascuno degli immobili siti a Faenza (RA), Via della Paganella
n. 16 int.1 e in Via Valgimigli n. 10 int.
8. I sigg. e dichiarano che Parte_1 CP_1 entrambi gli immobili sono gravati da mutui ipotecari a tasso fisso ed in particolare, la rata mensile prevista per l'immobile di Via della Paganella n. 16 int.1 è pari ad € 683,17, mentre quella prevista per l'immobile sito in Via Valgimigli n. 10 int.8 è pari ad € 226,88 mensili. I IGg. e Parte_1
si impegnano a provvedere al saldo delle rate di entrambi gli immobili in Controparte_1
ragione della metà ciascuno;
10) Con riferimento agli immobili i sigg. e si impegnano ad Parte_1 Controparte_1
assumere i costi, le spese ordinarie e le spese condominiali ordinarie dell'immobile assegnato in cui vivono e a loro assegnato con il presente divorzio, mentre le spese straordinarie di entrambi gli immobili e le spese legate alla proprietà (quali a mero titolo esemplificativo: assicurazione fabbricato, IMU ecc.) resteranno in capo ai sigg. e in ragione Parte_1 Controparte_1
della metà ciascuno;
11) Nell'ipotesi in cui i IGg. e decideranno di vendere uno Parte_1 Controparte_1
degli immobili le spese da sostenere per la compravendita, il debito residuo ad estinzione del mutuo e la somma ricavata dalla compravendita sarà ripartito in parti uguali;
12) I sigg. e dichiarano di essere autonomi ed Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
13) I sigg. e a definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali Parte_1 Controparte_1
dichiarano di non avere risparmi comuni. I sigg. e dichiarano Parte_1 Controparte_1
che il c/c cointestato ad entrambe rimarrà nella disponibilità CodiceFiscale_3
esclusiva del sig. e la cointestazione rimarrà esclusivamente formale;
Parte_1
14) I sigg. e dichiarano che non sono pendenti altri Parte_1 Controparte_1
procedimenti;
15) I sigg. e intendono avvalersi della facoltà di sostituire Parte_1 Controparte_1
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare;
16) I sigg. e concordano che il sig. ha la Parte_1 Controparte_1 Parte_1
Per facoltà di gestire e portare a passeggio il cane , residente presso l'immobile di Via della
Paganella n. 16 int.1, a semplice richiesta;
17) Le spese della presente procedura devono intendersi compensate.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè