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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7928/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giulia GUIZZARDI e Marco GRUPPIONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia, n.67, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 5 agosto Parte_1 Controparte_1
2017 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pagina 1 di 2 pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
c) sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, come da sempre avviene. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La resistente è stata dichiarata contumace. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato Controparte_1
i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 5 Parte_1 aprile 1986 e , nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 5 agosto 2017 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 325 parte 1 - anno 2017; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giulia GUIZZARDI e Marco GRUPPIONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia, n.67, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 5 agosto Parte_1 Controparte_1
2017 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pagina 1 di 2 pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
c) sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, come da sempre avviene. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La resistente è stata dichiarata contumace. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato Controparte_1
i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 5 Parte_1 aprile 1986 e , nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 5 agosto 2017 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 325 parte 1 - anno 2017; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2