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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento n. 77 iscritto nel registro per gli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Civinini, 105, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Renato Mele, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 22.01.20025. Ricorrente E
Controparte_1 Resistente – adottanda E
e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Resistente E
PM in Sede. Resistente
Oggetto: adozione maggiorenne.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.05.2025. ***
1. In rito
Con ricorso presentato il 22.01.2025 ha – in particolare – rappresentato che: Parte_1
- figlia di unico genitore a averla riconosciuta, con Controparte_1 Parte_2 la quale ha intessuto un duraturo rapporto affettivo fin da quando iniziò a frequentare affettivamente la madre;
- ha cresciuto come una figlia e che intende instaurare un rapporto Controparte_1 giuridico con la stessa quale coronamento del rapporto affettivo;
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della Sig.ra
[...] nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. e residente in [...], CP_1 C.F._1 imondi, 22, da parte del Sig. a Roma il 15.10.1984 (C.F. Parte_1
) e residente in [...], con tutti gli effetti di legge, C.F._2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Con decreto reso il 04.02.2025 del Giudice relatore è stata disposta l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli interessati e disposti – ex art. 312 c.c. – approfondimenti istruttori.
All'udienza del 13.05.2025 ha dichiarato “Ho conosciuto parecchi anni fa, lei Parte_1 CP_1 all'epoca aveva sei anni e me ta quando ho iniziato a frequen madre di che CP_1 conobbi a un corso di salsa e da lì è nato tutto. Confermo la mia volontà di adottare . mi ha fatto CP_1 CP_1 sentire padre al cento per cento e ho passato bellissimi anni”.
A detta udienza, ha dichiarato “conobbi quando iniziò a frequentare mia Controparte_1 Pt_1 madre e ricordo che quando era bambina gli chiesi se potevo chiamarlo padre. Acconsento a essere adottata da
Vorrei che il mio nome fosse ”. Parte_1 Persona_1
All'udienza del 13.05.2025 erano presenti madre di che Parte_2 Controparte_1 ha rappresentato di non avere nulla da opporre alla domanda di adozione.
A detta udienza erano presenti anche e genitori di , Parte_4 Parte_3 Parte_1 che hanno rappresentato di non avere nulla da opporre alla domanda di adozione.
Con nota presentata il 13.05.2025 il PM in Sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene che non vi siano elementi ostativi al farsi luogo di da Controparte_1 parte di . Parte_1
Preliminarmente si rileva che è stata riconosciuta solo dalla madre, Controparte_1 [...] e che non ha discendenti. Parte_2
Depone favorevolmente all'adozione il lungo e strutturato rapporto affettivo che si è consolidato tra adottante e adottanda, iniziato durante la minore età della stessa quando intesse Parte_1 rapporto affettivo con rapporto poi coronato con il matrimonio contratto in Parte_2 Cerveteri (RM) il 24.08.2024. Rapporto affettivo che risulta confermato anche dall'indagine socio – ambientale richiesta, posto che con nota presentata il 01.04.2025 il Servizio Sociale del Comune del Comune di Cerveteri che ha dato conto che aveva riferito “di aver iniziato la relazione con la madre della ragazza dodici Parte_1 anni fa, quando la giovane aveva sei anni e mezzo. Dopo due anni di relazione, la coppia avrebbe deciso, dopo aver condiviso co l'allora minore la loro scelta, di andare a vivere insieme” e che porta Controparte_1 solo il cognome materno in quanto è stata riconosciuta solo dalla madre e che “ha espresso la volontà di aggiungere quello del compagno della madre, considerandolo a tutti gli effetti come la propria figura paterna” e che la stessa “è cresciuta in un ambiente sicuro e sereno, caratterizzato dalla presenza di una rete familiare solida e coesa. La madre ha un fratello con due figli e una sorella con una figlia, quest'ultima coetanea della ragazza e residente nelle immediate vicinanze, con la quale ha instaurato un rapporto di forte CP_1 complicità” e che “non emergono situazioni di pregiudizio o criticità nel contesto socio – ambientale”.
Ne discende l'interesse dell'adottando all'adozione e che pertanto risulta possibile disporre il farsi luogo all'adozione.
Questo Tribunale ritiene che in ragione della disposizione ex art. 299 c.c. a fronte di quanto dichiarato all'udienza del 13.05.2025, l'adottata assumerà il nome di “ Persona_1
”, posto che la disposizione ex art. 299, I co., c.c. è stata dichiarata incostituzionale nella
[...] parte ove non consente – con la sentenza di adozione – di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (Corte Cost. 04.07.2023 n. 135).
3. Sulle spese di lite
A fronte del fatto che la decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'adottata assuma il nome di;
Persona_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita dell'adottata;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della presente decisione all'ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza;
- manda la cancelleria di trascrivere la presente decisione nel registro delle adozioni e di provvedere agli adempimenti di competenza;
- nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 21.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti