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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA, in persona del
Pubblico Ministero dott. GIOVANNI PORPORA;
- ricorrente per l'interdizione di
nato ad [...], il [...], residente a [...]
di Bientina n. 111, con l'amministratore di sostegno avv. giusta decreto di Controparte_2
nomina del G.T. presso il Tribunale di Pisa n. 4843/2023;
- resistente
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI:
Il PM ha concluso chiedendo che sia pronunciata la interdizione del sig. Controparte_1
con ogni conseguenza di legge;
l'a.d.s. avv. ha chiesto l'interdizione dell'amministrato, a motivo Controparte_2 dell'impossibilità di espletare il suo mandato a causa delle condizioni di salute e di vita del medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa ha chiesto dichiararsi l'interdizione di atteso che le patologie da cui egli risulta Controparte_1
affetto la rendono assolutamente incapace di curare i propri interessi e che le condizioni dello stesso lo espongono a condotte pregiudizievoli per la propria salute, come emerso dalla relazione redatta dal
CTU espletata nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Livorno Persona_1
(RGNR 4149/2024), in atti, e dalle dichiarazioni dell'amministratrice di sostegno in carica, la quale ha rappresentato l'impossibilità di adempiere al proprio mandato alla luce delle precarie condizioni di salute e di vita dell' CP_1
Da qui, allora, l'adesione dell'ADS avv. alla richiesta di interdizione di CP_2 CP_1
[...]
All'udienza del 4 settembre 2024 sono comparsi il PM ricorrente, la madre dell' PA
, nonché la sorella Non è stato invece possibile
[...] Parte_2 procedere all'esame dell'interdicendo, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 02.09.2024 all'esito di udienza di convalida dell'arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 624,628 c.p.
Alla successiva udienza del 5 novembre 2024 sono comparsi la madre dell'interdicendo
[...]
, l'ADS avv. e l'interdicendo stesso;
nell'occasione, si è PA Controparte_2 proceduto all'esame di quest'ultimo (sulle dichiarazioni si veda infra).
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni (come trascritte in epigrafe).
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con rinunzia ai termini di legge per gli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: invero, la documentazione in atti e l'esame dell'interdicendo consentono di esprimere un giudizio positivo sulla necessità di ricorrere ad una misura ablativa della capacità.
È, infatti, chiaramente emerso uno stato patologico tale da non rendere possibile presidiare gli interessi della persona fragile se non con il più rigoroso provvedimento di privazione della capacità di agire.
Nell'ambito degli accertamenti peritali svolti dal CTU dott. specialista in psichiatria, Persona_1 sulla persona dell' nel procedimento penale pendente a suo carico dinanzi al Tribunale Parte_3
di Livorno (RGNR 4149/2024), il consulente ha accertato, per quello che in questa sede interessa, che l' presenta un quadro d'infermità riferibile ad un “Disturbo bipolare con sintomi CP_1 psicotici, in comorbilità con un Disturbo dello sviluppo intellettivo e con un'intensificazione del consumo cronico di alcol e di sostanze stupefacenti, in una personalità disfunzionale, caratterizzata da evidenti elementi di tipo antisociale”. È stato inoltre riscontrato che le persistenti condotte disfunzionali dell'interdicendo hanno caratterizzato uno stile di vita, di marginalità e di deriva sociale di quest'ultimo, il quale, invero, nel corso degli anni (2004 - 2014) ha commesso numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio (furti), per i quali ha scontato prolungate pene detentive, in carcere e in detenzione domiciliare.
La relazione di consulenza tecnica versata in atti, la quale, integrando una prova formatasi in altro procedimento (penale), costituisce prova atipica utilizzabile in altro giudizio civile in quanto vagliata nel contraddittorio tra le parti (in termini, cfr. Corte Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id.
Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017; Cass. sez. 3,
Cass. 05/05/2020, n. 8459; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947), ha quindi confermato l'effettiva sussistenza e gravità delle patologie dell'ARGINONE, tali da non consentirgli di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana e, soprattutto, di curare i propri interessi, anche patrimoniali, risultando la persona dotata di limitate le facoltà intellettive e non essendo in grado di accudire sé stessa, con evidente bisogno di continua assistenza, come confermato dal riconoscimento di una invalidità civile al 100% e della conseguente indennità di accompagnamento in suo favore.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dai familiari di CP_1 all'udienza del 4.9.2024, in occasione della quale la madre dell'interdicendo
[...] [...]
, nonché la sorella hanno rappresentato come lo stato di PA Parte_2 tossicodipendenza, alcoldipendenza e ludopatia dell'interdicendo, unito all'assenza di consapevolezza della malattia da parte di quest'ultimo compromettono grandemente la sua capacità di provvedere ai propri interessi. Hanno altresì riferito di non riuscire a contenere la patologia psichiatrica dell'interdicendo. In particolare, la madre si è mostrata preoccupata per i comportamenti del figlio che le avanza continue richieste di denaro e che, talvolta, si è reso autore di condotte violente nei suoi confronti, dichiarando di essere arrivata a temere per la propria incolumità.
Emerge inoltre l'incapacità dell' di offrire quel minimo di “collaborazione” che potrebbe CP_1
consentire di ricorrere ad una misura di protezione e di sostegno meno limitativa della capacità, quale quella dell'amministrazione di sostegno.
L'ADS avv. in proposito, ha rappresentato di non essere riuscita ad elaborare un progetto CP_2 condiviso di riabilitazione e reinserimento nel tessuto sociale dell' in quanto la patologia CP_1
psichiatrica da cui è affetto e le dipendenze correlate lo rendono incapace di comprendere la necessità di un percorso terapeutico, non consentendogli quindi una scelta consapevole in merito alle sue cure.
Contr L ha inoltre riferito che anche il diniego dell' all'intervento cardiochirurgico CP_1
prospettatogli come necessario per la cura della patologia insorta di “Staphylococcus aureus” e finalizzato ad aumentare le sue probabilità di sopravvivenza non è frutto di una scelta consapevole, ma è invece viziato dalle patologie di cui è affetto e di cui si è detto.
La circostanza è stata riscontrata all'udienza del 5.11.2024, in occasione della quale l'interdicendo, sottoposto ad esame, ha dimostrato una ridotta capacità di critica rispetto alla propria condizione ed una fragilità tale da impedirgli di assumere decisioni di rilievo sulla propria salute, dichiarando: “Sono agitato in questi giorni, sono preoccupato per l'intervento…Io vorrei dire anche che non ho fatto tanti danni, non ho spaccato niente. Adesso non faccio più uso di sostanze. Io ho paura che mi succede qualcosa che non mi piace, io poi ricado nella sostanza…Io preferisco morire da solo che durante
l'intervento. Poi mi hanno detto che l'infezione potrebbe tornare, capito… è per questo che ho paura”. Contr All'udienza del 10.01.2025, l' ha dato atto che l' successivamente alla precedente CP_1 udienza del 5 novembre aveva acconsentito all'intervento chirurgico che è stato quindi programmato per il 30.12.2024, salvo poi rifiutarne comunque in modo categorico l'esecuzione.
È infine emerso un recente ulteriore peggioramento della condizione psicofisica e della capacità di controllo degli impulsi dell'interdicendo che, secondo quanto riferito dall'ADS, ha commesso nuovamente reati contro il patrimonio e, nel mese di gennaio 2025, ha manifestato l'intenzione di fuggire, rendendosi più volte irreperibile. In particolare, in una prima occasione si è allontanato illegittimamente dall'Ospedale Santa Chiara di Pisa (SPDC) ove era stato ricoverato in attesa di essere trasferito in comunità Ceis a Collesalvetti (struttura che accoglie i pazienti a doppia diagnosi) in esecuzione della misura di sicurezza applicata nell'ambito del procedimento penale RGNR
5107/2024 pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Pisa per i reati di cui agli articoli 624, 628
c.p. In una seconda occasione, ha lasciato l'abitazione della madre portando con sé alcuni vestiti ed un sacco a pelo.
Va detto che ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il
Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi.
La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal
Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
La Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.
Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, stante l'infermità psichica dell'interdicendo accertata dalla CTU a firma del dott. e riscontrata la conseguente necessità di assistenza Persona_1
continua in suo favore in quanto incapace di provvedere a se stesso ed alla cura dei propri interessi,
Contr come emerso dalle dichiarazioni rese dall' avv. dai familiari, anche all'udienza, CP_2
si ritiene, allora, adeguata e necessaria la protezione in cui si concretizza la richiesta pronuncia di interdizione.
***
L'intera gestione degli interessi di non può, allora, che essere demandata Controparte_1
ad altro soggetto che avrà il compito di sostituirsi interamente alla persona incapace.
Alla nomina del tutore provvederà il competente giudice tutelare.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
La sentenza va comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare, che immediatamente provvederà alla annotazione nel registro delle tutele a norma degli artt. 42 e 48 disp. att. c.c. e a disporre per il giuramento del tutore da nominarsi, e all'ufficiale di stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita, ai sensi degli artt. 423 e 430 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di interdizione proposta da Pt_4
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA nei confronti di
[...] CP_1
nato ad [...], il [...], residente a S. Maria a Monte (PI) in Via di Bientina
[...]
111, così provvede: pronuncia l'interdizione di , nato ad [...], il [...]. Controparte_1
Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Dichiara irripetibili le spese anticipate.
Dispone che a cura del Cancelliere la sentenza vada comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare e all'ufficiale di stato civile per le incombenze rispettive.
Così deciso dal Tribunale di Pisa, nella camera di consiglio del 2.4.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA, in persona del
Pubblico Ministero dott. GIOVANNI PORPORA;
- ricorrente per l'interdizione di
nato ad [...], il [...], residente a [...]
di Bientina n. 111, con l'amministratore di sostegno avv. giusta decreto di Controparte_2
nomina del G.T. presso il Tribunale di Pisa n. 4843/2023;
- resistente
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI:
Il PM ha concluso chiedendo che sia pronunciata la interdizione del sig. Controparte_1
con ogni conseguenza di legge;
l'a.d.s. avv. ha chiesto l'interdizione dell'amministrato, a motivo Controparte_2 dell'impossibilità di espletare il suo mandato a causa delle condizioni di salute e di vita del medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa ha chiesto dichiararsi l'interdizione di atteso che le patologie da cui egli risulta Controparte_1
affetto la rendono assolutamente incapace di curare i propri interessi e che le condizioni dello stesso lo espongono a condotte pregiudizievoli per la propria salute, come emerso dalla relazione redatta dal
CTU espletata nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Livorno Persona_1
(RGNR 4149/2024), in atti, e dalle dichiarazioni dell'amministratrice di sostegno in carica, la quale ha rappresentato l'impossibilità di adempiere al proprio mandato alla luce delle precarie condizioni di salute e di vita dell' CP_1
Da qui, allora, l'adesione dell'ADS avv. alla richiesta di interdizione di CP_2 CP_1
[...]
All'udienza del 4 settembre 2024 sono comparsi il PM ricorrente, la madre dell' PA
, nonché la sorella Non è stato invece possibile
[...] Parte_2 procedere all'esame dell'interdicendo, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 02.09.2024 all'esito di udienza di convalida dell'arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 624,628 c.p.
Alla successiva udienza del 5 novembre 2024 sono comparsi la madre dell'interdicendo
[...]
, l'ADS avv. e l'interdicendo stesso;
nell'occasione, si è PA Controparte_2 proceduto all'esame di quest'ultimo (sulle dichiarazioni si veda infra).
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni (come trascritte in epigrafe).
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con rinunzia ai termini di legge per gli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: invero, la documentazione in atti e l'esame dell'interdicendo consentono di esprimere un giudizio positivo sulla necessità di ricorrere ad una misura ablativa della capacità.
È, infatti, chiaramente emerso uno stato patologico tale da non rendere possibile presidiare gli interessi della persona fragile se non con il più rigoroso provvedimento di privazione della capacità di agire.
Nell'ambito degli accertamenti peritali svolti dal CTU dott. specialista in psichiatria, Persona_1 sulla persona dell' nel procedimento penale pendente a suo carico dinanzi al Tribunale Parte_3
di Livorno (RGNR 4149/2024), il consulente ha accertato, per quello che in questa sede interessa, che l' presenta un quadro d'infermità riferibile ad un “Disturbo bipolare con sintomi CP_1 psicotici, in comorbilità con un Disturbo dello sviluppo intellettivo e con un'intensificazione del consumo cronico di alcol e di sostanze stupefacenti, in una personalità disfunzionale, caratterizzata da evidenti elementi di tipo antisociale”. È stato inoltre riscontrato che le persistenti condotte disfunzionali dell'interdicendo hanno caratterizzato uno stile di vita, di marginalità e di deriva sociale di quest'ultimo, il quale, invero, nel corso degli anni (2004 - 2014) ha commesso numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio (furti), per i quali ha scontato prolungate pene detentive, in carcere e in detenzione domiciliare.
La relazione di consulenza tecnica versata in atti, la quale, integrando una prova formatasi in altro procedimento (penale), costituisce prova atipica utilizzabile in altro giudizio civile in quanto vagliata nel contraddittorio tra le parti (in termini, cfr. Corte Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id.
Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017; Cass. sez. 3,
Cass. 05/05/2020, n. 8459; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947), ha quindi confermato l'effettiva sussistenza e gravità delle patologie dell'ARGINONE, tali da non consentirgli di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana e, soprattutto, di curare i propri interessi, anche patrimoniali, risultando la persona dotata di limitate le facoltà intellettive e non essendo in grado di accudire sé stessa, con evidente bisogno di continua assistenza, come confermato dal riconoscimento di una invalidità civile al 100% e della conseguente indennità di accompagnamento in suo favore.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dai familiari di CP_1 all'udienza del 4.9.2024, in occasione della quale la madre dell'interdicendo
[...] [...]
, nonché la sorella hanno rappresentato come lo stato di PA Parte_2 tossicodipendenza, alcoldipendenza e ludopatia dell'interdicendo, unito all'assenza di consapevolezza della malattia da parte di quest'ultimo compromettono grandemente la sua capacità di provvedere ai propri interessi. Hanno altresì riferito di non riuscire a contenere la patologia psichiatrica dell'interdicendo. In particolare, la madre si è mostrata preoccupata per i comportamenti del figlio che le avanza continue richieste di denaro e che, talvolta, si è reso autore di condotte violente nei suoi confronti, dichiarando di essere arrivata a temere per la propria incolumità.
Emerge inoltre l'incapacità dell' di offrire quel minimo di “collaborazione” che potrebbe CP_1
consentire di ricorrere ad una misura di protezione e di sostegno meno limitativa della capacità, quale quella dell'amministrazione di sostegno.
L'ADS avv. in proposito, ha rappresentato di non essere riuscita ad elaborare un progetto CP_2 condiviso di riabilitazione e reinserimento nel tessuto sociale dell' in quanto la patologia CP_1
psichiatrica da cui è affetto e le dipendenze correlate lo rendono incapace di comprendere la necessità di un percorso terapeutico, non consentendogli quindi una scelta consapevole in merito alle sue cure.
Contr L ha inoltre riferito che anche il diniego dell' all'intervento cardiochirurgico CP_1
prospettatogli come necessario per la cura della patologia insorta di “Staphylococcus aureus” e finalizzato ad aumentare le sue probabilità di sopravvivenza non è frutto di una scelta consapevole, ma è invece viziato dalle patologie di cui è affetto e di cui si è detto.
La circostanza è stata riscontrata all'udienza del 5.11.2024, in occasione della quale l'interdicendo, sottoposto ad esame, ha dimostrato una ridotta capacità di critica rispetto alla propria condizione ed una fragilità tale da impedirgli di assumere decisioni di rilievo sulla propria salute, dichiarando: “Sono agitato in questi giorni, sono preoccupato per l'intervento…Io vorrei dire anche che non ho fatto tanti danni, non ho spaccato niente. Adesso non faccio più uso di sostanze. Io ho paura che mi succede qualcosa che non mi piace, io poi ricado nella sostanza…Io preferisco morire da solo che durante
l'intervento. Poi mi hanno detto che l'infezione potrebbe tornare, capito… è per questo che ho paura”. Contr All'udienza del 10.01.2025, l' ha dato atto che l' successivamente alla precedente CP_1 udienza del 5 novembre aveva acconsentito all'intervento chirurgico che è stato quindi programmato per il 30.12.2024, salvo poi rifiutarne comunque in modo categorico l'esecuzione.
È infine emerso un recente ulteriore peggioramento della condizione psicofisica e della capacità di controllo degli impulsi dell'interdicendo che, secondo quanto riferito dall'ADS, ha commesso nuovamente reati contro il patrimonio e, nel mese di gennaio 2025, ha manifestato l'intenzione di fuggire, rendendosi più volte irreperibile. In particolare, in una prima occasione si è allontanato illegittimamente dall'Ospedale Santa Chiara di Pisa (SPDC) ove era stato ricoverato in attesa di essere trasferito in comunità Ceis a Collesalvetti (struttura che accoglie i pazienti a doppia diagnosi) in esecuzione della misura di sicurezza applicata nell'ambito del procedimento penale RGNR
5107/2024 pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Pisa per i reati di cui agli articoli 624, 628
c.p. In una seconda occasione, ha lasciato l'abitazione della madre portando con sé alcuni vestiti ed un sacco a pelo.
Va detto che ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il
Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi.
La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal
Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
La Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.
Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, stante l'infermità psichica dell'interdicendo accertata dalla CTU a firma del dott. e riscontrata la conseguente necessità di assistenza Persona_1
continua in suo favore in quanto incapace di provvedere a se stesso ed alla cura dei propri interessi,
Contr come emerso dalle dichiarazioni rese dall' avv. dai familiari, anche all'udienza, CP_2
si ritiene, allora, adeguata e necessaria la protezione in cui si concretizza la richiesta pronuncia di interdizione.
***
L'intera gestione degli interessi di non può, allora, che essere demandata Controparte_1
ad altro soggetto che avrà il compito di sostituirsi interamente alla persona incapace.
Alla nomina del tutore provvederà il competente giudice tutelare.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
La sentenza va comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare, che immediatamente provvederà alla annotazione nel registro delle tutele a norma degli artt. 42 e 48 disp. att. c.c. e a disporre per il giuramento del tutore da nominarsi, e all'ufficiale di stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita, ai sensi degli artt. 423 e 430 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di interdizione proposta da Pt_4
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA nei confronti di
[...] CP_1
nato ad [...], il [...], residente a S. Maria a Monte (PI) in Via di Bientina
[...]
111, così provvede: pronuncia l'interdizione di , nato ad [...], il [...]. Controparte_1
Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Dichiara irripetibili le spese anticipate.
Dispone che a cura del Cancelliere la sentenza vada comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare e all'ufficiale di stato civile per le incombenze rispettive.
Così deciso dal Tribunale di Pisa, nella camera di consiglio del 2.4.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina