Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 16. Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all' ((IVASS)) .
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Commentari • 4
- 1. Il procedimento penale davanti al giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
L'art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali. La sentenza della Corte costituzionale Con sentenza n. 236/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato: "1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [...], come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 179
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 922Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Ragusa Sezione civile Proc. n. 2691/2024 R.G. Il Giudice Istruttore, Dott.sa NN Scollo ha emesso la seguente SENTENZA 2 nella causa iscritta come in epigrafe in materia di: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa DA Parte_1 [...] con sede legale in MO UL (RG), via Gioeni n. 12, C.F. P.IVA_1 , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Guastella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa (RG), in Via Marsala 36, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce all'opposizione OPPONENTE CONTRO Controparte_1 , in persona …Leggi di più...
- giudizio ordinario di cognizione·
- art. 16 scrittura privata costitutiva ATI·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- competenza arbitrale·
- compensazione spese di lite·
- exceptio compromissi·
- revoca decreto ingiuntivo·
- clausola compromissoria·
- arbitrato rituale