Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1739/2019r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1739/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 456/2019, pubblicata in data
14.01.2019
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lembo (C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Via P.S. Cimmino, n. 3 APPELLANTE Pt_1
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Elvira Altieri (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' C.F._2
ultima sito in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 10
APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 14.03.14, conveniva in Controparte_1
giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli al fine di Parte_1
sentilo condannare al risarcimento dei danni riportai dall'imbarcazione da diporto
Tiara 3200 denominata Dream, di cui egli era utilizzatore in leasing. A sostegno delle proprie pretese deduceva di fruire di un posto barca e dei correlati servizi portuali in virtù di un contratto annuale di ormeggio ed altri servizi stipulato in data
08.02.13 con la di e che, in data 18.10.13, intorno alle Parte_1 Pt_1
ore 12.30 circa, salendo a bordo della propria imbarcazione, constatava la presenza di danni cagionati da ratti che avevano imbrattato di urina e di escrementi la dinette, il vano motore e la tappezzeria nonché rosicchiato i fili dell'impianto elettrico e gli utensili presenti negli armadi. Si costituiva la società convenuta, la quale, nell'opporsi a tutto quanto dedotto dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda da questi avanzata deducendo, da un lato, l'inesistenza di obblighi di custodia scaturenti dal menzionato contratto di ormeggio, e, dall'altro, l'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al concorso di colpa dell'attore.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 456/2019, pubblicata in data 14.01.2019, accogliendo l'attorea domanda, così provvedeva:” 1) Condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di € 8.628,75 in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Controparte_1
2) Condanna la al rimborso delle spese di Controparte_2
giudizio sostenute da che si liquidano in € 245,00 per esborsi Controparte_1
pagina 2 di 8 vivi ed in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
Il con atto di citazione notificato in data 3.04.2019, a Controparte_2
proponeva appello, avverso la predetta sentenza e chiedeva Controparte_1
accogliersi le seguenti conclusioni: a) riformare la sentenza di primo grado relativamente ai motivi di gravame e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attrice ed ogni diversa richiesta per i motivi di cui in atti;
b) in linea subordinata, accogliere la domanda di concorso di colpa spiegata dall'odierna appellante in quanto ammissibile, proponibile e fondata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Nel giudizio così incardinato, si costituiva , il quale, Controparte_1
opponendosi alle avverse pretese, insisteva per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo alla Corte adita così provvedere: “1) Preliminarmente dichiararsi l'appello inammissibile. 2) In subordine rigettare l'appello. 3) Porsi le spese anche del secondo grado di giudizio a carico dell'appellante, con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario.”
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza,
“Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
pagina 3 di 8 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Con i motivi di appello numeri uno e due l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che “Il ha infatti fondato la domanda anche CP_1
sull'inadempimento da parte della società convenuta degli obblighi contrattuali diretti ad assicurare una corretta manutenzione igienico-sanitaria delle aree della darsena”
(Cfr sent. di primo grado), oltre che nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto mancante la prova liberatoria ex art 1218 c.c. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del concorso di colpa dell'attore in primo grado.
Nel merito l'appello è infondato.
Ed invero, rileva la Corte che l'assunto dell'appellante secondo cui il in primo CP_1
grado si sarebbe limitato ad invocare l'inadempimento di obblighi di custodia della cosa ex art. 1578 e 1766 c.c., non trova alcun riscontro nell'atto introduttivo del giudizio,
pagina 4 di 8 dalla cui lettura, invece, emerge chiaramente che l'istante ha richiesto l'accertamento della responsabilità del porto di a vario titolo. Ed infatti, nel menzionato atto Pt_1
introduttivo testualmente si legge “In tal guisa il contratto di ormeggio concluso dal con il Porto turistico di è da configurarsi disciplinato sia dalle norme CP_1 Pt_1
sulla locazione (con riguardo alla messa a disposizione della struttura portuale) sia da quelle sul deposito, per i vari servizi assunti dal Porto turistico relativamente al natante, sia dalle ulteriori norme di disciplina dei singoli servizi aggiuntivi e riferiti ai singoli beni procurati. Ne consegue una responsabilità del a vario titolo: per CP_2
vizio della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c.; per la mancata conservazione clausole che han della cosa ai sensi dell'art. 1766 c.c. e s.s.; per la inesatta erogazione degli altri servizi tesi ad assicurare al natante e al diportista un'attività in un contesto sicurezza” (Cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 4, allegato al fascicolo di parte appellata di primo grado). In altri termini, alcun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nella impugnata sentenza, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale di prime cure, l'attore ha fondato la propria domanda anche sull'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali diretti ad assicurare una corretta manutenzione igienico-sanitaria delle aree della darsena. Né, meritano accoglimento le doglianze dell'appellante relative all'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto mancante la prova liberatoria ex art 1218 c.c. Ed invero, va osservato che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'inadempimento determinato da fattori integranti il caso fortuito, non prevedibili ed evitabili. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3587 del
11 febbraio 2021)
pagina 5 di 8 Orbene, nel caso in esame, si rileva che la corretta manutenzione igienico-sanitaria delle aree portuali rientra fra servizi che la è tenuta a garantire all'utente CP_2
in forza del contratto con questi stipulato in data 08.02.13, Controparte_1
denominato Contratto annuale/ stagionale di ormeggio ed altri servizi portuali per gli utenti. Ed invero, nel presente contratto, all'art. 1 testualmente si legge che fra i servizi offerti dalla appellante società vi rientrano : “ A) Rada protetta;
B) Ormeggio;
C) servizio meteo;
D) servizio radio;
E) pulizia specchio acqueo dell'approdo; F) illuminazione;
G) sorveglianza degli ormeggi;
H) antinquinamento;
I) erogazione idrica ed elettrica;
L) pulizia dei banchinamenti, moli e pontili;
M) ritiro dei rifiuti di bordo depositati dagli utenti in appositi contenitori;
N) servizi igienici;
O) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi ed opere portuali;
P) altri servizi tecnico portuali che la Società o le competenti Autorità ritenessero necessari al buon funzionamento dell'approdo, gestiti dalla stessa o da altri soggetti CP_3
autorizzati.” (cfr. contratto allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ciò premesso ed attesto che nel caso in esame il fatto storico risulta provato dalla condotta istruttoria in primo grado, la società appellante nulla ha dimostrato circa il corretto adempimento delle prestazioni cristallizzate nel regolamento contrattuale, né ha fornito la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
Come correttamente sostenuto dal Tribunale in primo grado, infatti, l'ubicazione delle strutture portuali a ridosso di un piano di campagna “imponeva alla convenuta di impegnarsi con particolare cura e solerzia nell'opera di prevenzione e di disinfestazione
e ciò anche alla luce della verificazione tre anni prima di un evento analogo” costituendo la “derattizzazione la più elementare pratica di pulizia e igiene da osservare al fine di assicurare idonee condizioni sanitarie dell'area portuale” (cfr. sent di I grado), mentre i testi hanno riferito unicamente circa la collocazione di talune esche avvelenate, mancando invece la prova dell'effettuazione di un vero e proprio trattamento di derattizzazione, oltre che dell'accurata rimozione di rifiuti e materiali idonei potenzialmente ad attirare topi e ratti. In altri termini, l'appellante non ha provato di aver pagina 6 di 8 adottato tutte le misure idonee a mantenere l'area portuale in corrette condizioni igienico-sanitarie, non potendosi ciò desumere dal mero deposito in atti del contratto di disinfestazione stipulato con la ditta individuale G.I.A. Né vale ad escludere quanto detto il richiamo operato dall'appellante all'art. 10 del contratto de quo secondo cui “
L'utente e i suoi aventi causa, esonerano la società da ogni responsabilità per i danni alle persone, all'imbarcazione o alle cose derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio o disormeggio, o conseguenti a guasti furti, incendio, scoppio della propria imbarcazione ed a qualsiasi altra causa, nessuna esclusa od eccettuata“, stante che tale clausola, in nessun caso, può ritenersi riferita ai casi di inadempimento di obblighi espressamente assunti dal gestore.
Difatti, la preventiva esclusione di ogni responsabilità del gestore, annullerebbe lo stesso senso dell'obbligazione, con grave pregiudizio dello spirito di collaborazione che deve animare i rapporti contrattuali, e che trova puntuale espressione nel principio di buona fede nella fase preliminare e di esecuzione del contratto.
Lo stesso dicasi per il terzo motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha omesso di pronunciarsi sul concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, mancando agli atti, elementi anche indiziari, da cui si possa desumersi un tale circostanza. In altri termini l'appellante società non ha dato prova del contributo causale del nella causazione CP_1
dell'evento dannoso per cui è causa.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e per l'effetto l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata Avv. Elvira Altieri.
pagina 7 di 8 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore contro avverso la sentenza n. 456/2019 del Tribunale Di Controparte_1
Napoli, pubblicata in data 14.01.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida, in € 70,00 per spese vive ed € 1.984,00 per Controparte_1
competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Elvira Altieri, dichiaratosi antistatario;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr. Michele Magliulo
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