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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 3074/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Daniele Loffreda, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Bontempo e Guido Eudizi, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 814/2022 pubblicata il 24.10.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.12.2020, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: di avere prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della Ditta “Metal Cover di Cancelli Giovanni” dal 2016; che, in data 28.4.2017, era stato investito da un carrello elevatore trasportante una bobina di carta del peso di 1.374 Kg;
che, a seguito di tale infortunio, era stato immediatamente trasportato al
Policlinico Umberto I di Roma, ove gli era stato diagnosticato “Trauma da schiacciamento
1 toracoaddominale, contusioni polmonari apicali bilaterali, versamento periepatico e perisplenico, ematomi della radice mesentere, lacerazione parete addominale in sede ipogastrica con ematomi dei tessuti molli, frattura processi trasversi L1-L2-L3”; che erano seguiti diversi ricoveri, interventi e terapie;
che in data 18.9.2019 l' aveva dichiarato chiusa la pratica relativa all'infortunio, CP_1
certificando che l'infermità era cessata e che l'infortunato poteva riprendere il lavoro in data
19.9.2019; che, con provvedimento del 23.1.2020, l' aveva riconosciuto al ricorrente un grado CP_1 di menomazione all'integrità psico-fisica pari al 28%, con erogazione della rendita a far data dal
19.9.2019.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che in data 28.4.2017 aveva subito un infortunio sul lavoro, dal quale era derivato un grado di invalidità del 70%, o della diversa misura ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione della rendita da CP_1
inabilità permanente.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1
l'Ente rilevava che, sulla base degli accertamenti clinici espletati, il ricorrente era stato correttamente valutato come portatore di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 28%, con costituzione della relativa rendita.
Con la sentenza indicata in epigrafe, espletata una CTU medico legale, il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che dall'infortunio occorso al era Parte_1 derivato un grado di invalidità del 33%, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa rendita a far data dal 28.4.2017; condannava, inoltre, l' al pagamento delle spese legali CP_1
e della CTU.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando la contraddittorietà Parte_1
ed incompletezza della CTU posta a base della sentenza.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, in riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della conclusioni spiegate nel ricorso di primo grado di seguito riportate, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che il ricorrente in data
28.04.2017 subiva un infortunio lavorativo secondo le modalità di cui alla premessa del presente ricorso;
2) accertare e dichiarare che, a causa del predetto evento, il ricorrente presenta, sin dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia, un grado di inabilità pari almeno al 70%, ovvero quella diversa percentuale – maggiore o minore – che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin da ora l'ammissione; 3) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della CP_1
rendita da inabilità permanente nella misura del 70% da calcolarsi secondo i parametri di
2 quantificazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, ovvero in quella diversa percentuale – maggiore o minore – che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito nelle more per la medesima causale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente Procuratore che si dichiara antistatario.”
In via istruttoria ha chiesto il rinnovo della CTU medico legale al fine di accertare il grado di inabilità permanente dell'appellante.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto, e opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
All'udienza del 4.3.2025, disposto il rinnovo della CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Il ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado Parte_1
acriticamente recepito le errate e illogiche valutazioni medico-legali formulate dal CTU nella relazione peritale. Ha, quindi, richiamato la documentazione sanitaria depositata nel giudizio di primo grado e il contenuto della relazione del consulente di parte, dalle quali emergerebbe che le patologie da cui risulta affetto, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro allo stesso occorso in data
28.4.2018, comportano un grado di inabilità pari ad almeno il 70%.
In particolare, il ha contestato che il Tribunale non ha esaminato e valutato le diverse Parte_1 componenti del danno all'integrità psicofisica patito, ovvero la lesione splenica subita, pacificamente riconosciuta e quantificata al 2% dall' ha sottostimato il grave danno estetico, CP_1
dovuto alle cicatrici, a seguito dei diversi interventi chirurgici subiti, quantificati al 12% in via amministrativa dall'Ente.
Alla luce delle censure mosse dall'appellante, il Collegio ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della CTU medico legale al fine di determinare i postumi dell'infortunio occorso al , con Parte_1
richiesta al consulente di indicare specificamente le ragioni per le quali, eventualmente, ritenga di confermare o di disattendere le valutazioni espresse nella perizia di primo grado.
Il CTU nominato, dott. , ha concluso il suo elaborato peritale affermando che il Persona_1
presenta “esiti di complesso traumatismo toracoaddominale con contusioni polmonari Parte_1
ed addominali e lacerazione del terzo interiore della milza, fratture vertebrali (processi trasversi
L1-L2-L3)”; che tali esiti possono essere così valutati: “Cicatrici 12% , patologia gastrica 15%, fratture vertebrali 5-6% , laparocele 7% , lacerazione splenica (senza alterazione della funzione
3 emocateretica) 2%”; che “in conseguenza dell'infortunio lavorativo del 28.4.2017 è residuata al
una invalidità permanente complessiva nella misura del 39%”. Parte_1
A fronte delle osservazioni alla relazione peritale inoltrate da parte appellante, nelle quali è stato evidenziato quanto segue: “…abbia omesso di valutare le severe conseguenze psico-sociali subite dall'appellante a seguito del gravissimo trauma sofferto e che potevano essere verosimilmente qualificate nell'ambito delle voci tabellari n. 180 ovvero n. 181 di cui alle tabelle ex D.M. del
12.07.2000: è difatti innegabile come per il sia derivato un disturbo post-traumatico da Parte_1
stress, così come acclarato dalla certificazione del Dott. in atti dalla quale Persona_2
inequivocabilmente emerge come costui sia affetto da "Sindrome da stress post traumatico in soggetto con ansia, insonnia, umore orientato in senso depressivo, recidiva dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 28.04.2017. Presenta allo stato reazioni disorientate e paura verso mezzi semoventi, ideazione polarizzata agli avvenimenti traumatici subiti, difficoltà a riprendere le normali attività della vita quotidiana", il consulente ha così risposto: “la sindrome depressiva lamentata non può intendersi quantificabile e/o valutabile in quanto non presenta una storiografia, ma come unico certificato psichiatrico del 13.7.2020, pertanto va ritenuto conteggiato nel già complesso quadro morboso di cui è affetto e non disturbo psichico in se valutabile”, confermando, quindi, la percentuale di invalidità del 39%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del medico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio, perché precise ed immuni da vizi logici e ricostruttivi, ed avendo il CTU, nel proprio elaborato peritale, risposto alle note critiche depositate da parte appellante.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, deve essere dichiarato il diritto di a percepire la rendita ex art. Parte_1
13, comma 2, lettera b), D.lgs. n. 38/2000, nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 39%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e, per l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo (detratto quanto già eventualmente CP_1 percepito dall'appellante), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' soccombente sostanziale, e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Daniele Loffreda, che si è dichiarato antistatario.
Per lo stesso motivo, anche le spese della CTU espletata, liquidate con separato provvedimento, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
4 - dichiara il diritto di a percepire la rendita ex art. 13, comma 2, lettera b), Parte_1
D.lgs. n. 38/2000, nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 39%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo, detratto quanto già eventualmente percepito dall'appellante, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del doppio grado del giudizio, CP_1 che liquida in € 4.800,00 quanto al primo grado e in € 5.000,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' CP_1
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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