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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 499/2018 promossa da:
con sede in Roma in Viale del Campo Boario 56/D (CF e P. IVA Parte_1
in persona dell'Amm.re Delegato nonché legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Proietti del Foro di Roma Parte_2
( ed altresì elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocato C.F._1
Sabato Pappacena in 84087 Sarno (SA) Via Prolungamento Matteotti – Parco delle Rose - in virtù procura a margine dell'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte appellata non costituita
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 526/2017, emessa dal Giudice di Pace di Mercato
San Severino in data 22.06.2017.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Innanzi al Giudice di pace di Mercato San Severino conveniva in giudizio Controparte_1 al fine di sentire dichiarata la nullità o, comunque, di ottenere Parte_1 pronuncia di annullamento dei contratti di partecipazione ad alcune notorie lotterie istantanee adducendo che i tagliandi di partecipazione acquistati nel corso del tempo (comunemente definiti
“gratta e vinci”) risultavano privi dell'avvertimento relativo alle probabilità di vincita del gioco, previsto dall'art. 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) convertito in L. n.
189/2012. La mancanza di tale avvertimento, nella ricostruzione attorea, comporterebbe la nullità dei contratti con conseguente diritto alla ripetizione della somma spesa per l'acquisto dei tagliandi o, comunque, integrerebbe gli estremi del dolo contrattuale ex art. 1439 c.c.; in via subordinata, l'attrice domandava il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.; con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , contestando la pretesa Parte_1 attorea e rilevando:
- in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, la quale non aveva dato prova di essere l'effettiva acquirente dei “gratta e vinci” oggetto di contestazione;
- in secondo luogo, deduceva che i tagliandi in questione contenevano formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e recavano l'indicazione di siti web ove potevano essere agevolmente reperite le effettive probabilità di vincita, in piena conformità del disposto di cui all'art. 7 comma 5 del
Decreto Balduzzi.
L'odierno appellante contestava, altresì, la qualificazione della regola imposta dal decreto appena citato quale norma imperativa e sosteneva che si trattasse di una semplice regola di comportamento la cui violazione non può provocare la invalidità, nullità o inefficacia del contratto;
infine, veniva contestata sia la configurabilità di un dolo contrattuale, sia di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
Inoltre, precisava come la lotteria “Auguri di Natale” fosse stata chiusa con provvedimento direttoriale del 07.10.2016.
pagina 2 di 9 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha accolto la domanda proposta da condannando al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4575,00 in favore dell'attore, ritenendo che i contratti fossero stati stipulati in violazione di norma imperativa;
con condanna, altresì, alle spese di lite dell'appellante.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, Parte_1 riproponendo le difese come articolate in primo grado, in particolare con riferimento al difetto di legittimazione attiva e alla conformità dei tagliandi oggetto di contestazione alla regola contrattuale ed alla normativa di legge, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pur ritualmente evocata in giudizio, peraltro anche in seguito alla Controparte_1 riassunzione, come disposta con provvedimento del 04.01.2024, all'udienza del 27.03.25, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati, da cui, peraltro, si evincono le censure come proposte avverso la sentenza di primo grado.
Inoltre, va altresì precisato come parte appellata, omettendo di regolarmente costituirsi, non abbia prodotto, nel presente giudizio, il proprio fascicolo di parte di primo grado, essendo suo onere farlo e che comunque, in disparte di tale colpevole omissione, il giudizio può senz'altro essere deciso sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta dall'unica parte costituita – l'appellante –, nonché del fascicolo d'ufficio di primo grado, ritualmente acquisito
Sulla legittimazione attiva.
Ciò premesso, preliminarmente occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva avanzata pagina 3 di 9 dall'appellante, basata sul non aver dato prova il giocatore di essere l'effettivo acquirente dei biglietti.
Tale eccezione, però, non pertiene alla legittimazione ad agire, bensì alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
la legittimazione ad agire, infatti, si ritiene sussistente ogni volta che l'attore affermi di essere titolare del diritto azionato e, quindi, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è sufficiente verificare che l'attore abbia prospettato, nell'atto introduttivo del giudizio, di essere il titolare del diritto che vuole far valere (Cass. SSUU n. 24755/2015).
Poiché l'odierno appellato si è detto titolare dei biglietti di cui deduce la nullità, non si pone una questione di legittimazione, quanto di merito (occorre, in buona sostanza, accertare la titolarità del dedotto rapporto in giudizio), per affrontare la quale è opportuna una breve disamina sulla qualificazione giuridica del rapporto oggetto di contestazione.
La lotteria istantanea va ricondotta nel contratto di lotteria autorizzata di cui all'art. 1935 c.c.; tale tipo di lotteria si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata, come accade nelle lotterie tradizionali, all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, ma l'amministrazione finanziaria inserisce causalmente nel mercato dei tagliandi, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria;
il biglietto di tale lotteria non è riconducibile ai titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora affatto il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli;
esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, al quale dover pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo:
- a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita;
- il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (ex plurimis, Cass. Civ. n. 5062/2007).
Tanto chiarito, in generale, la normativa di settore si basa sul D.M. del 12.02.1991 n. 183 che regolamenta le lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
Tale regolamento chiarisce che:
pagina 4 di 9 - i biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono valori (art.4) e che il pagamento delle vincite è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente
(art.5);
- i singoli decreti di indizione delle varie lotterie, adottati dall' Controparte_2 indicano le condizioni in base alle quali è possibile ottenere il pagamento della
[...] vincita;
- tali decreti, versati in atti dalle indicano che, per ottenere il pagamento Parte_1 della vincita, i biglietti presentati devono essere originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi, emessi da e devono risultare vincenti Parte_1 secondo la procedura di validazione del sistema informatico di Parte_1
- infine, non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Agenzia.
Da tale impianto regolamentare deriva che, anche se il biglietto della lotteria istantanea non è un titolo di credito, il giocatore che ne ha il possesso ha, in linea generale, diritto ad ottenere la prestazione, proprio perché non si tratta di un titolo di credito, ma di un semplice documento di legittimazione. può quindi negare il pagamento della vincita solo a fronte della contestazione Parte_1 di specifici vizi del biglietto, quali la sua contraffazione o manomissione, come indicato nei sopra citati decreti di indizione delle lotterie;
in mancanza dovrà procedere al pagamento in favore del possessore del biglietto.
Nel caso di specie, quindi, si è limitata a negare che l'appellato, portatore dei Parte_1 biglietti, ne sia l'effettivo acquirente, senza fornire alcun tipo di prova in merito e si è limitata a contestare solo genericamente l'originalità dei biglietti, senza specificare in che modo essi sarebbero stati contraffatti, con la conseguenza che tali eccezioni non possono che essere rigettate.
Sulla validità dei contratti.
Nel merito, poi, l'appello è fondato e va accolto.
In disparte della fondata eccezione di inapplicabilità del Decreto Balduzzi al concorso “
[...]
, il D.L. n. 158/2012, all'art. 7 comma 5, prevede il “formule di avvertimento sul rischio di Pt_3 dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, pagina 5 di 9 questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla su incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”.
La norma, quindi, in un'ottica di contrasto alla ludopatia, pone a carico dei gestori di lotterie l'obbligo di informare i giocatori sulle probabilità di vincita.
Tale obbligo deve essere soddisfatto in via immediata mediante indicazione della già menzionata informazione direttamente sui tagliandi;
nel caso in cui non vi sia lo spazio necessario, allora soccorre la modalità informativa secondaria e sussidiaria, consistente nell'invito a visionare il sito internet istituzionale per ottenere tale l'informazione.
La disposizione in ogni caso non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza del precetto. Il
Giudice di prime cure ha configurato tale norma come imperativa, facendone conseguire la nullità
“virtuale” del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c.
Tale ricostruzione è errata e da riformare.
Si ricorda che la Cassazione - con ordinanza n. 25222 del 14/12/2010 - ha chiarito come “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”.
A parte la controversa configurabilità dell'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/12 quale norma imperativa, a cagione della genericità dei contenuti ermeneutici del concetto di “ordine pubblico sociale”, la norma in commento prevede rimedi volti ad assicurare la effettività della finalità di contrasto alla ludopatia e ciò impedisce, secondo l'enunciato della Cassazione, di configurare la nullità virtuale dei contratti di vendita dei tagliandi “ , in quanto questi ultimi contengono obblighi Parte_4 informativi volti a tutelare i consumatori dalla dipendenza da ludopatia.
A parte questo rilievo, l'omessa indicazione delle percentuali di vittoria sui tagliandi non è di per sé idoneo ad inficiare la validità del contratto;
infatti, mentre in un contratto di mutuo a tassi usurari è la pattuizione in sé a violare una norma imperativa di legge – punita penalmente pagina 6 di 9 dall'art. 644 c.p. – diversamente la vendita di tagliandi per lotterie a premi è un contratto con oggetto e causa perfettamente leciti, rientrante nella tipologia dei contratti aleatori.
Dall'esame dei decreti di indizione dei concorsi – e dalla copia fronte/retro, del tagliando relativo
–, entrambi prodotti dall'appellante, si evince chiaramente ed ictu oculi la presenza dell'avviso per i giocatori che le probabilità di vincita sono visionabili sul sito istituzionale dell' CP_2
[...]
Come premesso, tale informativa è prevista dall'art. 7 co. 5 solo in via sussidiaria e sostitutiva all'obbligo principale di indicazione delle probabilità di vincita direttamente sui tagliandi;
poiché si è in seguito adeguata a tale precetto, se ne ricava l'inottemperanza del Parte_1 gestore alla previsione dell'art. 7 del Decreto Balduzzi poiché era evidentemente possibile ricorrere alla modalità informativa principale e diretta sul corpo dei tagliandi sin dall'entrata in vigore della norma. Si ritiene che non sia stata diligente nell'adeguare ab Parte_1 origine il formato dei tagliandi, così da racchiudere l'informazione richiesta dal legislatore, provvedendovi solo da un certo momento in poi.
Si configura pertanto l'inadempimento – rectius il tardivo adempimento – di Parte_1 alla obbligazione ex lege introdotta dal Decreto Balduzzi;
ma tale violazione, come detto, non inficia la validità del contratto, ma potrebbe esporre in linea generale il gestore ad obblighi restitutori e/o sanzionatori ove si ravvisasse la sua responsabilità.
Tuttavia, affinché si possa stabilire la condanna alla restituzione del prezzo di acquisto dei singoli tagliandi privi delle informazioni sulle probabilità di vincere, è necessario che il giocatore attore provi – ai sensi dell'art. 2697 c.c. – che la sua volontà di partecipare alla lotteria sia stata inficiata dall'omessa predetta informazione.
In altre parole, non potendosi configurare nel caso di specie un danno in re ipsa, il giocatore attore deve dimostrare se ed in che misura l'omessa indicazione diretta sui tagliandi delle percentuali di vincita abbia influenzato le sue scelte di investimento di denaro per l'acquisto dei
“Gratta e Vinci”.
Parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio innanzi al Giudice di primo grado per cui la domanda va rigettata.
Occorre, altresì, evidenziare che dal suo comportamento globalmente valutato emergerebbe, al contrario, il totale disinteresse verso l'informazione che ritiene violata e su cui fonda la domanda pagina 7 di 9 restitutoria: partendo dall'assunto empiricamente verificabile che sui tagliandi acquistati all'indomani dell'introduzione del Decreto Balduzzi vi è l'invito alla consultazione del sito istituzionale dell'Ag. Monopoli dello Stato per conoscere le percentuali di vittoria, occorre considerare che parte attrice ha acquistato 214 tagliandi per le varie lotterie;
per cui può essersi verificata una delle tre seguenti ipotesi:
1) parte attrice non ha mai letto il retro dei tagliandi e quindi non ha mai consultato il sito istituzionale per conoscere le percentuali di vincita, acquistando ugualmente il sopraindicato numero di tagliandi e, in tal caso, l'omessa indicazione delle probabilità di vincita sul tagliando sarebbe stata del tutto ininfluente ed irrilevante, perché non l'avrebbe neppure notata;
2) parte attrice ha letto l'avviso ma non si è mai collegato sul sito istituzionale per conoscere e percentuali di vittoria continuando ad acquistare biglietti e, in tal caso, avrebbe dimostrato negligenza e disinteresse verso un'informazione imposta dalla Legge a sua tutela e quindi ininfluente sarebbe stata l'apposizione della predetta informativa direttamente sui tagliandi;
3) parte attrice ha letto l'avviso e si è collegato sul sito istituzionale per conoscere le percentuali di vittoria, tuttavia acquistando i tagliandi.
Si, può, pertanto pervenire alle seguenti conclusioni:
- in tal caso la conoscenza delle percentuali di vincita non avrebbe alterato le sue scelte di investimento nel gioco;
- in tutte e tre le ipotesi, si perviene alla conclusione che l'obbligo informativo sostitutivo ed indiretto prescelto da per quanto irregolare, ha raggiunto il suo scopo e Parte_1 che l'assolvimento dell'obbligo primario di informazione direttamente sui tagliandi sarebbe stato del tutto irrilevante perché non avrebbe mutato le abitudini e le scelte di gioco di parte attrice.
Pertanto, pur aderendo alla prospettazione secondo cui non sia stata solerte Parte_1 nell'adeguarsi immediatamente all'obbligo informativo sancito dall'art. 7 co. 5 D. L. n. 158/12, in ogni caso detto Ente non ha affatto violato la finalità protettiva della norma, mettendo in condizione i giocatori di accedere agevolmente all'informazione sulle probabilità di vincita;
d'altronde parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio a lui spettante di dimostrare che tale omessa informazione ne avesse inficiato la volontà di procedere all'acquisto dei tagliandi
“gratta e vinci”, avendo dimostrato anzi dall'acquisto di 214 tagliandi che la predetta indicazione diretta delle probabilità di vincita sui tagliandi non ha inciso sulla decisione di sfidare la fortuna pagina 8 di 9 per addivenire ad un facile arricchimento.
In considerazione della non pretestuosità della domanda attorea, essendo emerso un inadempimento di ad una obbligazione ex lege, sebbene valutata irrilevante Parte_1 giuridicamente, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Sennonché, tenuto conto di come l'appellante abbia provato, documentandolo, il pagamento delle somme come previste dalla sentenza di primo grado, ben può essere accolta la condanna alla restituzione di quanto corrisposto e quantificato, anche tenuto conto della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado,
- rigetta la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_1 [...]
Parte_1
- condannando alla restituzione, a , della Controparte_1 Pt_1 Parte_1 complessiva somma di euro 5.973,80, quale somma precedentemente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 12.05.2025
Il Giudice
Dott. Simone Iannone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 499/2018 promossa da:
con sede in Roma in Viale del Campo Boario 56/D (CF e P. IVA Parte_1
in persona dell'Amm.re Delegato nonché legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Proietti del Foro di Roma Parte_2
( ed altresì elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocato C.F._1
Sabato Pappacena in 84087 Sarno (SA) Via Prolungamento Matteotti – Parco delle Rose - in virtù procura a margine dell'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte appellata non costituita
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 526/2017, emessa dal Giudice di Pace di Mercato
San Severino in data 22.06.2017.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Innanzi al Giudice di pace di Mercato San Severino conveniva in giudizio Controparte_1 al fine di sentire dichiarata la nullità o, comunque, di ottenere Parte_1 pronuncia di annullamento dei contratti di partecipazione ad alcune notorie lotterie istantanee adducendo che i tagliandi di partecipazione acquistati nel corso del tempo (comunemente definiti
“gratta e vinci”) risultavano privi dell'avvertimento relativo alle probabilità di vincita del gioco, previsto dall'art. 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) convertito in L. n.
189/2012. La mancanza di tale avvertimento, nella ricostruzione attorea, comporterebbe la nullità dei contratti con conseguente diritto alla ripetizione della somma spesa per l'acquisto dei tagliandi o, comunque, integrerebbe gli estremi del dolo contrattuale ex art. 1439 c.c.; in via subordinata, l'attrice domandava il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.; con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , contestando la pretesa Parte_1 attorea e rilevando:
- in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, la quale non aveva dato prova di essere l'effettiva acquirente dei “gratta e vinci” oggetto di contestazione;
- in secondo luogo, deduceva che i tagliandi in questione contenevano formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e recavano l'indicazione di siti web ove potevano essere agevolmente reperite le effettive probabilità di vincita, in piena conformità del disposto di cui all'art. 7 comma 5 del
Decreto Balduzzi.
L'odierno appellante contestava, altresì, la qualificazione della regola imposta dal decreto appena citato quale norma imperativa e sosteneva che si trattasse di una semplice regola di comportamento la cui violazione non può provocare la invalidità, nullità o inefficacia del contratto;
infine, veniva contestata sia la configurabilità di un dolo contrattuale, sia di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
Inoltre, precisava come la lotteria “Auguri di Natale” fosse stata chiusa con provvedimento direttoriale del 07.10.2016.
pagina 2 di 9 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha accolto la domanda proposta da condannando al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4575,00 in favore dell'attore, ritenendo che i contratti fossero stati stipulati in violazione di norma imperativa;
con condanna, altresì, alle spese di lite dell'appellante.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, Parte_1 riproponendo le difese come articolate in primo grado, in particolare con riferimento al difetto di legittimazione attiva e alla conformità dei tagliandi oggetto di contestazione alla regola contrattuale ed alla normativa di legge, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pur ritualmente evocata in giudizio, peraltro anche in seguito alla Controparte_1 riassunzione, come disposta con provvedimento del 04.01.2024, all'udienza del 27.03.25, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
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In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati, da cui, peraltro, si evincono le censure come proposte avverso la sentenza di primo grado.
Inoltre, va altresì precisato come parte appellata, omettendo di regolarmente costituirsi, non abbia prodotto, nel presente giudizio, il proprio fascicolo di parte di primo grado, essendo suo onere farlo e che comunque, in disparte di tale colpevole omissione, il giudizio può senz'altro essere deciso sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta dall'unica parte costituita – l'appellante –, nonché del fascicolo d'ufficio di primo grado, ritualmente acquisito
Sulla legittimazione attiva.
Ciò premesso, preliminarmente occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva avanzata pagina 3 di 9 dall'appellante, basata sul non aver dato prova il giocatore di essere l'effettivo acquirente dei biglietti.
Tale eccezione, però, non pertiene alla legittimazione ad agire, bensì alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
la legittimazione ad agire, infatti, si ritiene sussistente ogni volta che l'attore affermi di essere titolare del diritto azionato e, quindi, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è sufficiente verificare che l'attore abbia prospettato, nell'atto introduttivo del giudizio, di essere il titolare del diritto che vuole far valere (Cass. SSUU n. 24755/2015).
Poiché l'odierno appellato si è detto titolare dei biglietti di cui deduce la nullità, non si pone una questione di legittimazione, quanto di merito (occorre, in buona sostanza, accertare la titolarità del dedotto rapporto in giudizio), per affrontare la quale è opportuna una breve disamina sulla qualificazione giuridica del rapporto oggetto di contestazione.
La lotteria istantanea va ricondotta nel contratto di lotteria autorizzata di cui all'art. 1935 c.c.; tale tipo di lotteria si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata, come accade nelle lotterie tradizionali, all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, ma l'amministrazione finanziaria inserisce causalmente nel mercato dei tagliandi, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria;
il biglietto di tale lotteria non è riconducibile ai titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora affatto il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli;
esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, al quale dover pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo:
- a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita;
- il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (ex plurimis, Cass. Civ. n. 5062/2007).
Tanto chiarito, in generale, la normativa di settore si basa sul D.M. del 12.02.1991 n. 183 che regolamenta le lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
Tale regolamento chiarisce che:
pagina 4 di 9 - i biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono valori (art.4) e che il pagamento delle vincite è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente
(art.5);
- i singoli decreti di indizione delle varie lotterie, adottati dall' Controparte_2 indicano le condizioni in base alle quali è possibile ottenere il pagamento della
[...] vincita;
- tali decreti, versati in atti dalle indicano che, per ottenere il pagamento Parte_1 della vincita, i biglietti presentati devono essere originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi, emessi da e devono risultare vincenti Parte_1 secondo la procedura di validazione del sistema informatico di Parte_1
- infine, non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Agenzia.
Da tale impianto regolamentare deriva che, anche se il biglietto della lotteria istantanea non è un titolo di credito, il giocatore che ne ha il possesso ha, in linea generale, diritto ad ottenere la prestazione, proprio perché non si tratta di un titolo di credito, ma di un semplice documento di legittimazione. può quindi negare il pagamento della vincita solo a fronte della contestazione Parte_1 di specifici vizi del biglietto, quali la sua contraffazione o manomissione, come indicato nei sopra citati decreti di indizione delle lotterie;
in mancanza dovrà procedere al pagamento in favore del possessore del biglietto.
Nel caso di specie, quindi, si è limitata a negare che l'appellato, portatore dei Parte_1 biglietti, ne sia l'effettivo acquirente, senza fornire alcun tipo di prova in merito e si è limitata a contestare solo genericamente l'originalità dei biglietti, senza specificare in che modo essi sarebbero stati contraffatti, con la conseguenza che tali eccezioni non possono che essere rigettate.
Sulla validità dei contratti.
Nel merito, poi, l'appello è fondato e va accolto.
In disparte della fondata eccezione di inapplicabilità del Decreto Balduzzi al concorso “
[...]
, il D.L. n. 158/2012, all'art. 7 comma 5, prevede il “formule di avvertimento sul rischio di Pt_3 dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, pagina 5 di 9 questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla su incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”.
La norma, quindi, in un'ottica di contrasto alla ludopatia, pone a carico dei gestori di lotterie l'obbligo di informare i giocatori sulle probabilità di vincita.
Tale obbligo deve essere soddisfatto in via immediata mediante indicazione della già menzionata informazione direttamente sui tagliandi;
nel caso in cui non vi sia lo spazio necessario, allora soccorre la modalità informativa secondaria e sussidiaria, consistente nell'invito a visionare il sito internet istituzionale per ottenere tale l'informazione.
La disposizione in ogni caso non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza del precetto. Il
Giudice di prime cure ha configurato tale norma come imperativa, facendone conseguire la nullità
“virtuale” del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c.
Tale ricostruzione è errata e da riformare.
Si ricorda che la Cassazione - con ordinanza n. 25222 del 14/12/2010 - ha chiarito come “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”.
A parte la controversa configurabilità dell'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/12 quale norma imperativa, a cagione della genericità dei contenuti ermeneutici del concetto di “ordine pubblico sociale”, la norma in commento prevede rimedi volti ad assicurare la effettività della finalità di contrasto alla ludopatia e ciò impedisce, secondo l'enunciato della Cassazione, di configurare la nullità virtuale dei contratti di vendita dei tagliandi “ , in quanto questi ultimi contengono obblighi Parte_4 informativi volti a tutelare i consumatori dalla dipendenza da ludopatia.
A parte questo rilievo, l'omessa indicazione delle percentuali di vittoria sui tagliandi non è di per sé idoneo ad inficiare la validità del contratto;
infatti, mentre in un contratto di mutuo a tassi usurari è la pattuizione in sé a violare una norma imperativa di legge – punita penalmente pagina 6 di 9 dall'art. 644 c.p. – diversamente la vendita di tagliandi per lotterie a premi è un contratto con oggetto e causa perfettamente leciti, rientrante nella tipologia dei contratti aleatori.
Dall'esame dei decreti di indizione dei concorsi – e dalla copia fronte/retro, del tagliando relativo
–, entrambi prodotti dall'appellante, si evince chiaramente ed ictu oculi la presenza dell'avviso per i giocatori che le probabilità di vincita sono visionabili sul sito istituzionale dell' CP_2
[...]
Come premesso, tale informativa è prevista dall'art. 7 co. 5 solo in via sussidiaria e sostitutiva all'obbligo principale di indicazione delle probabilità di vincita direttamente sui tagliandi;
poiché si è in seguito adeguata a tale precetto, se ne ricava l'inottemperanza del Parte_1 gestore alla previsione dell'art. 7 del Decreto Balduzzi poiché era evidentemente possibile ricorrere alla modalità informativa principale e diretta sul corpo dei tagliandi sin dall'entrata in vigore della norma. Si ritiene che non sia stata diligente nell'adeguare ab Parte_1 origine il formato dei tagliandi, così da racchiudere l'informazione richiesta dal legislatore, provvedendovi solo da un certo momento in poi.
Si configura pertanto l'inadempimento – rectius il tardivo adempimento – di Parte_1 alla obbligazione ex lege introdotta dal Decreto Balduzzi;
ma tale violazione, come detto, non inficia la validità del contratto, ma potrebbe esporre in linea generale il gestore ad obblighi restitutori e/o sanzionatori ove si ravvisasse la sua responsabilità.
Tuttavia, affinché si possa stabilire la condanna alla restituzione del prezzo di acquisto dei singoli tagliandi privi delle informazioni sulle probabilità di vincere, è necessario che il giocatore attore provi – ai sensi dell'art. 2697 c.c. – che la sua volontà di partecipare alla lotteria sia stata inficiata dall'omessa predetta informazione.
In altre parole, non potendosi configurare nel caso di specie un danno in re ipsa, il giocatore attore deve dimostrare se ed in che misura l'omessa indicazione diretta sui tagliandi delle percentuali di vincita abbia influenzato le sue scelte di investimento di denaro per l'acquisto dei
“Gratta e Vinci”.
Parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio innanzi al Giudice di primo grado per cui la domanda va rigettata.
Occorre, altresì, evidenziare che dal suo comportamento globalmente valutato emergerebbe, al contrario, il totale disinteresse verso l'informazione che ritiene violata e su cui fonda la domanda pagina 7 di 9 restitutoria: partendo dall'assunto empiricamente verificabile che sui tagliandi acquistati all'indomani dell'introduzione del Decreto Balduzzi vi è l'invito alla consultazione del sito istituzionale dell'Ag. Monopoli dello Stato per conoscere le percentuali di vittoria, occorre considerare che parte attrice ha acquistato 214 tagliandi per le varie lotterie;
per cui può essersi verificata una delle tre seguenti ipotesi:
1) parte attrice non ha mai letto il retro dei tagliandi e quindi non ha mai consultato il sito istituzionale per conoscere le percentuali di vincita, acquistando ugualmente il sopraindicato numero di tagliandi e, in tal caso, l'omessa indicazione delle probabilità di vincita sul tagliando sarebbe stata del tutto ininfluente ed irrilevante, perché non l'avrebbe neppure notata;
2) parte attrice ha letto l'avviso ma non si è mai collegato sul sito istituzionale per conoscere e percentuali di vittoria continuando ad acquistare biglietti e, in tal caso, avrebbe dimostrato negligenza e disinteresse verso un'informazione imposta dalla Legge a sua tutela e quindi ininfluente sarebbe stata l'apposizione della predetta informativa direttamente sui tagliandi;
3) parte attrice ha letto l'avviso e si è collegato sul sito istituzionale per conoscere le percentuali di vittoria, tuttavia acquistando i tagliandi.
Si, può, pertanto pervenire alle seguenti conclusioni:
- in tal caso la conoscenza delle percentuali di vincita non avrebbe alterato le sue scelte di investimento nel gioco;
- in tutte e tre le ipotesi, si perviene alla conclusione che l'obbligo informativo sostitutivo ed indiretto prescelto da per quanto irregolare, ha raggiunto il suo scopo e Parte_1 che l'assolvimento dell'obbligo primario di informazione direttamente sui tagliandi sarebbe stato del tutto irrilevante perché non avrebbe mutato le abitudini e le scelte di gioco di parte attrice.
Pertanto, pur aderendo alla prospettazione secondo cui non sia stata solerte Parte_1 nell'adeguarsi immediatamente all'obbligo informativo sancito dall'art. 7 co. 5 D. L. n. 158/12, in ogni caso detto Ente non ha affatto violato la finalità protettiva della norma, mettendo in condizione i giocatori di accedere agevolmente all'informazione sulle probabilità di vincita;
d'altronde parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio a lui spettante di dimostrare che tale omessa informazione ne avesse inficiato la volontà di procedere all'acquisto dei tagliandi
“gratta e vinci”, avendo dimostrato anzi dall'acquisto di 214 tagliandi che la predetta indicazione diretta delle probabilità di vincita sui tagliandi non ha inciso sulla decisione di sfidare la fortuna pagina 8 di 9 per addivenire ad un facile arricchimento.
In considerazione della non pretestuosità della domanda attorea, essendo emerso un inadempimento di ad una obbligazione ex lege, sebbene valutata irrilevante Parte_1 giuridicamente, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Sennonché, tenuto conto di come l'appellante abbia provato, documentandolo, il pagamento delle somme come previste dalla sentenza di primo grado, ben può essere accolta la condanna alla restituzione di quanto corrisposto e quantificato, anche tenuto conto della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado,
- rigetta la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_1 [...]
Parte_1
- condannando alla restituzione, a , della Controparte_1 Pt_1 Parte_1 complessiva somma di euro 5.973,80, quale somma precedentemente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 12.05.2025
Il Giudice
Dott. Simone Iannone
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