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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1790/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELIN Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 41 INT.7 35131
PADOVA presso il difensore avv. CELIN MASSIMILIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDELLO FRANCESCO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE N 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. RONDELLO FRANCESCO
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 7.3.2025
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 678/2024 emessa e depositata in data 27.03.2024
VOGLIA
Accogliere tutte le domande formulate dal sig. in primo grado e qui Parte_1 riproposte, e per l'effetto
pagina 1 di 8 Accertato e dichiarato che il sig. ha versato alla società “ ”, Parte_1 CP_1 corrente in (36061) Bassano del PA (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a titolo di IVA sulla
Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 164,63 (Centosessantaquattro/63), accertato inoltre che tale somma non è dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società (C.F. ) – in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore – corrente in (36061) Bassano del PA (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a restituire al medesimo sig. la detta somma oltre agli interessi legali dalle Parte_1 singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore –, per CP_2
i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del giudizio di primo grado”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
27.2.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettarsi integralmente l'Appello di parte avversa, confermando la
Sentenza di primo grado n. 678/2024, emessa dal Giudice di Pace di Padova;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, citava in giudizio davanti al Giudice Parte_2 di Pace di Padova la società gestore del servizio rifiuti per il comune di CP_1
Vigonza, chiedendo la restituzione delle somme da questa riscosse a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2013 - 2019.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel comune CP_1 interessato, nel periodo oggetto di causa, era stata adottata la c.d. TIA2 e comunque un corretto sistema di misurazione dei rifiuti, con conseguente applicazione dell'IVA.
Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.678/2024 rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte appellante, in quanto a) nel comune interessato operava un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti;
b) per ottenere la restituzione dell'IVA era necessario l'annullamento dell'intera fattura;
c) la restituzione dell'IVA non avrebbe necessariamente riequilibrato gli interessi di parte attrice asseritamente lesi in mancanza di prove concrete circa la sua effettiva produzione di rifiuti.
pagina 2 di 8 Il Giudice di primo grado rigettava, altresì, la richiesta di parte attrice di condanna di CP_1 ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c e compensava le spese di lite tra le parti, stante la complessità della materia oggetto del contendere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_3 valutazione del fatto da parte del Giudice di Pace, laddove egli ha ritenuto che, nel periodo considerato, vi fosse, presso il Comune di Vigonza, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. In particolare, a fronte della riconosciuta volontà del di adottare coi CP_3 propri regolamenti una tariffa-corrispettivo, soltanto a partire dal 2019 avrebbe CP_1 iniziato a svolgere un'effettiva misurazione puntuale dei rifiuti conferiti tramite il sistema dei microchip apposti sui bidoni “per il secco” (doc. 4 di parte appellante). L'appellante ha poi censurato l'assunto per cui non sarebbe giuridicamente sostenibile la richiesta di restituzione dell'iva da parte di un soggetto che rende un servizio soggetto ad IVA senza procedere ad annullare tutta la relativa fattura, anche per violazione dell'art 112
c.p.c.
Ha infine riproposto la domanda di risarcimento ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c.
si è costituita in giudizio ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 9.10.2024, all'esito del deposito di note di udienza ex art 127ter c.p.c, sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
2.
Come già statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, a cui si intende aderire in questa sede, va in primo luogo ribadita la natura di tributo della TIA 1, mera variante della TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009 e ordinanza
64/2010) e dalla Corte di Cassazione, anche con sentenza a Sezioni Unite (cfr sentenze n.
453/2018, 16332/2018, 4273/2015, nonché Sezioni Unite n. 8631/2020 pagg. 15 e 16).
Dalla natura di tributo della TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, imposta che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015).
Diversamente, la TIA 2, introdotta con il d.lgs 152/2006, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr.
Cass. SS.UU. 8631/2020).
L'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012 (cfr sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti normativi e della disciplina transitoria il punto 6.2 della sentenza SU 8631/2020:«come detto, il D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006),
pagina 3 di 8 la soppressione della T.I.A.1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la
"Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
(comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009
(rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n.
208 del 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n.
194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti
(ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi,
l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012».).
Per il periodo successivo, l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la istituita con il d.lgs. CP_4
22/1997 e la TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
L'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2014, dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pagina 4 di 8 servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, va quindi rilevato che il presupposto fondamentale che differenzia, in primo luogo, la TIA2 dalla TIA1 è la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente: mentre, infatti, la TIA2 è
«commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie» (cfr. art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006), la si fonda soltanto sull'utilizzo di CP_4 superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e sulla potenziale fruibilità del servizio rifiuti, e quindi su indici presuntivi.
Elemento fondamentale, pertanto, per poter individuare la natura corrispettiva della tariffa, e quindi l'applicazione dell'IVA, è l'implementazione, da parte del soggetto riscossore, di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
E ciò tanto per l'ipotesi di TIA2, quanto per la tariffa di natura corrispettiva prevista in sostituzione della TARES, prima, e della TARI, dopo.
Fatta questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie oggetto della domanda di ripetizione di indebito da parte dell'appellante sono le annualità 2013 – 2019.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, in detto periodo non trova applicazione la c.d TIA
2, con conseguente infondatezza delle difese svolte sul punto da , ma eventualmente le CP_1 tariffe corrispettive previste prima dal comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 e poi dal comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ove effettivamente previste da parte dell'ente locale (in sostituzione prima della TARES e poi della TARI).
3.
Ciò chiarito in merito al quadro normativo di riferimento, relativamente al primo motivo di impugnazione va compreso quale tipo di obbligazione – se tributo/tassa ovvero tariffa corrispettivo – sia stata concretamente pretesa da nel nel periodo CP_1 Controparte_5 considerato, posto che la stessa appellante ha riconosciuto che una qualche forma di misurazione è stata realizzata dall'ente locale a partire dal 2019. Sul punto, va in questo senso richiamato, ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c, quanto già statuito in caso perfettamente sovrapponibile al presente da questo Tribunale (cfr sentenza
1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024): “a tal riguardo, il Tribunale ritiene che non possa essere condivisa la lettura dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 11290 del 2021 svolta dal Giudice di prime cure, per cui la Suprema Corte avrebbe ritenuto sufficiente, per considerare dimostrata l'applicazione della “tariffa-corrispettivo” all'interno di un determinato Comune le dichiarazioni e cioè gli impegni che l'Ente stesso aveva assunto con la mera approvazione del Regolamento di misurazione puntuale dei rifiuti. Il precedente citato, infatti, prende le mosse da un regolamento di giurisdizione e si limita a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario valorizzando la presenza, nel Comune in questione, di
Regolamenti idonei ad applicare la tariffa-corrispettivo, così evidenziando la scelta dell'Ente di applicare la tariffa alternativa alla TARI;
non risolve però nel merito la
pagina 5 di 8 differente questione dell'applicazione concreta di tale tariffa nel Comune in parola, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'IVA.
15. Per tali ragioni, si rende necessaria una disamina concreta circa la presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Vigonza nel periodo cui la domanda di ripetizione è riferita”.
Ebbene, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace nel provvedimento oggetto di gravame, anche nell'odierna controversia può dirsi accertato che, tra il 2013 e il 2018, nel non è stato concretamente adottato da un sistema di rilevazione Controparte_5 CP_1 puntuale dei rifiuti conferiti, tale da giustificare l'applicazione di corrispettivi sinallagmatici soggetti a IVA.
È pacifico, infatti, che le fatture pagate dall'appellante (cfr doc. 1 del fascicolo di primo grado) fanno riferimento soltanto a fattori presuntivi, quali la superficie dell'immobile e i componenti del nucleo familiare, senza che sia possibile ricavarne un collegamento proporzionale tra la quantità di rifiuti conferiti e il dovuto. E ciò analogamente a quanto già avveniva per la c.d TIA1.
È assente, infatti, il riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dal singolo utente e, così, al meccanismo di commisurazione richiesto dalla TIA 2 (e poi dalla tariffa corrispettiva in sostituzione della TARES e della TARI).
Non è dunque condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure per cui tali indici sarebbero sufficienti a dirsi applicata una tariffa-corrispettivo avente natura sinallagmatica.
Né si condividono le difese svolte da , secondo la quale il sistema così adottato CP_1 introdurrebbe un sistema di misurazione presuntiva da ritenersi equivalente a quello c.d puntuale.
Ad avviso del Tribunale, infatti, il richiamo agli indici del d.p.r 158/1999 da parte dell'art 1 comma 668 della legge n. 147/2013, non sta ad indicare l'equivalenza tra un sistema di misurazione presuntivo e uno puntuale.
L'utilizzo, infatti, dei criteri presuntivi stabili da detta normativa deve accompagnarsi comunque ad una forma di misurazione effettiva della quantità di rifiuti prodotti: altrimenti, basarsi solo su quelli, significa mantenere un sistema del tutto sganciato dal rapporto tra quantità di rifiuti prodotti e il quantum dovuto, sistema proprio della e delle successive CP_4 voci con natura di tributo.
Quanto all'annualità 2019 va rilevato quanto segue.
Secondo la richiesta di restituzione per detta annualità sarebbe infondata, in quanto CP_1 fattura successiva all'adozione da parte del di un sistema di misurazione puntuale. CP_3
Dalla documentazione in atti si evince che la convenuta ha comunicato ai residenti che
“dall'1.1.2019, la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del secco residuo” (cfr doc. 4 di parte attrice, nonché doc. 10 di parte appellata).
pagina 6 di 8 Posto che la fattura per cui è causa è stata emessa in data 6.8.2019, la stessa non può far riferimento all'intero anno 2019 e quindi al nuovo sistema di misurazione introdotto da parte della convenuta.
Né quest'ultima, su cui gravava il relativo onere stante l'eccezione formulata, ha provato l'effettuazione di tale misurazione mediante il calcolo del numero di svuotamenti, considerato anche che la fattura riporta unicamente, come quelle degli anni precedenti, il riferimento agli indici presuntivi della metratura dell'immobile e del numero dei componenti familiari.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non è corretta la distinzione tra IVA applicata sulla quota fissa (secondo ETRA sempre ammissibile) e IVA applicata sulla quota variabile.
Infatti, la tariffa, pur se formata da due voci, deve essere considerata nel suo complesso: la natura di corrispettivo è unica e riferita all'intero importo applicato, senza una distinzione in quote.
Pertanto, ove detta natura non può essere ravvisata, l'IVA deve ritenersi non dovuta sull'intero. Per tali ragioni ed in conclusione sul punto, il primo motivo d'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, non sussiste una violazione dell'art 112 c.p.c, posto che il primo giudice ha in realtà svolto mere considerazioni in diritto diverse da quelle prospettate da parte attrice.
In ogni caso, la motivazione resa non risulta pertinente.
Come già statuito da questo tribunale quale giudice di appello, infatti, “ circa il merito della questione, le considerazioni in ordine da un lato al rapporto contrattuale e fiscale tra CP_1
e il , dall'altro alla problematica in ordine all'annullamento o meno delle Controparte_5 fatture emesse, non può in ogni caso essere di ostacolo al riconoscimento del diritto del cittadino-utente alla ripetizione delle somme IVA versate, una volta accertata in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'indebito. Se così non fosse, ne deriverebbe per l'utente un'ingiustificata compressione dei propri diritti di azione e difesa, garantiti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione” (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024). Va invece respinta la domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c.
È sufficiente rilevare, in proposito, che la non univocità degli orientamenti di questo
Tribunale esclude la sussistenza della mala fede o colpa grave.
4.
In conclusione, l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova
n.678/2024 è fondato e va accolto, sicchè, in riforma della sentenza impugnata deve CP_1 essere condannata alla restituzione in favore di dell'importo di €164,63 Parte_2 oltre interessi legali dai singoli pagamenti fino al 12.01.2024 (data della domanda giudiziale di primo grado) ai sensi dell'art. 1284/I c.c., e da detta data fino al saldo effettivo ai sensi dell'art 1284 comma 4 c.c. (cfr Cass. n. 61/2023).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al dm 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale attesa la riproposizione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Padova n. 678/2024;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante a CP_1 Parte_2 titolo di restituzione dell'IVA pagata, dell'importo di € 164,63 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite che CP_1 liquida in € 43 per spese ed € 207 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed in € 64,50 per spese ed € 362 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per quanto riguarda il secondo grado.
Padova 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1790/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELIN Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 41 INT.7 35131
PADOVA presso il difensore avv. CELIN MASSIMILIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDELLO FRANCESCO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE N 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. RONDELLO FRANCESCO
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 7.3.2025
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 678/2024 emessa e depositata in data 27.03.2024
VOGLIA
Accogliere tutte le domande formulate dal sig. in primo grado e qui Parte_1 riproposte, e per l'effetto
pagina 1 di 8 Accertato e dichiarato che il sig. ha versato alla società “ ”, Parte_1 CP_1 corrente in (36061) Bassano del PA (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a titolo di IVA sulla
Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 164,63 (Centosessantaquattro/63), accertato inoltre che tale somma non è dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società (C.F. ) – in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore – corrente in (36061) Bassano del PA (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a restituire al medesimo sig. la detta somma oltre agli interessi legali dalle Parte_1 singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore –, per CP_2
i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del giudizio di primo grado”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
27.2.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettarsi integralmente l'Appello di parte avversa, confermando la
Sentenza di primo grado n. 678/2024, emessa dal Giudice di Pace di Padova;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, citava in giudizio davanti al Giudice Parte_2 di Pace di Padova la società gestore del servizio rifiuti per il comune di CP_1
Vigonza, chiedendo la restituzione delle somme da questa riscosse a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2013 - 2019.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel comune CP_1 interessato, nel periodo oggetto di causa, era stata adottata la c.d. TIA2 e comunque un corretto sistema di misurazione dei rifiuti, con conseguente applicazione dell'IVA.
Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.678/2024 rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte appellante, in quanto a) nel comune interessato operava un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti;
b) per ottenere la restituzione dell'IVA era necessario l'annullamento dell'intera fattura;
c) la restituzione dell'IVA non avrebbe necessariamente riequilibrato gli interessi di parte attrice asseritamente lesi in mancanza di prove concrete circa la sua effettiva produzione di rifiuti.
pagina 2 di 8 Il Giudice di primo grado rigettava, altresì, la richiesta di parte attrice di condanna di CP_1 ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c e compensava le spese di lite tra le parti, stante la complessità della materia oggetto del contendere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_3 valutazione del fatto da parte del Giudice di Pace, laddove egli ha ritenuto che, nel periodo considerato, vi fosse, presso il Comune di Vigonza, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. In particolare, a fronte della riconosciuta volontà del di adottare coi CP_3 propri regolamenti una tariffa-corrispettivo, soltanto a partire dal 2019 avrebbe CP_1 iniziato a svolgere un'effettiva misurazione puntuale dei rifiuti conferiti tramite il sistema dei microchip apposti sui bidoni “per il secco” (doc. 4 di parte appellante). L'appellante ha poi censurato l'assunto per cui non sarebbe giuridicamente sostenibile la richiesta di restituzione dell'iva da parte di un soggetto che rende un servizio soggetto ad IVA senza procedere ad annullare tutta la relativa fattura, anche per violazione dell'art 112
c.p.c.
Ha infine riproposto la domanda di risarcimento ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c.
si è costituita in giudizio ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 9.10.2024, all'esito del deposito di note di udienza ex art 127ter c.p.c, sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
2.
Come già statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, a cui si intende aderire in questa sede, va in primo luogo ribadita la natura di tributo della TIA 1, mera variante della TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009 e ordinanza
64/2010) e dalla Corte di Cassazione, anche con sentenza a Sezioni Unite (cfr sentenze n.
453/2018, 16332/2018, 4273/2015, nonché Sezioni Unite n. 8631/2020 pagg. 15 e 16).
Dalla natura di tributo della TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, imposta che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015).
Diversamente, la TIA 2, introdotta con il d.lgs 152/2006, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr.
Cass. SS.UU. 8631/2020).
L'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012 (cfr sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti normativi e della disciplina transitoria il punto 6.2 della sentenza SU 8631/2020:«come detto, il D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006),
pagina 3 di 8 la soppressione della T.I.A.1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la
"Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
(comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009
(rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n.
208 del 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n.
194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti
(ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi,
l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012».).
Per il periodo successivo, l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la istituita con il d.lgs. CP_4
22/1997 e la TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
L'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2014, dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pagina 4 di 8 servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, va quindi rilevato che il presupposto fondamentale che differenzia, in primo luogo, la TIA2 dalla TIA1 è la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente: mentre, infatti, la TIA2 è
«commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie» (cfr. art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006), la si fonda soltanto sull'utilizzo di CP_4 superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e sulla potenziale fruibilità del servizio rifiuti, e quindi su indici presuntivi.
Elemento fondamentale, pertanto, per poter individuare la natura corrispettiva della tariffa, e quindi l'applicazione dell'IVA, è l'implementazione, da parte del soggetto riscossore, di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
E ciò tanto per l'ipotesi di TIA2, quanto per la tariffa di natura corrispettiva prevista in sostituzione della TARES, prima, e della TARI, dopo.
Fatta questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie oggetto della domanda di ripetizione di indebito da parte dell'appellante sono le annualità 2013 – 2019.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, in detto periodo non trova applicazione la c.d TIA
2, con conseguente infondatezza delle difese svolte sul punto da , ma eventualmente le CP_1 tariffe corrispettive previste prima dal comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 e poi dal comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ove effettivamente previste da parte dell'ente locale (in sostituzione prima della TARES e poi della TARI).
3.
Ciò chiarito in merito al quadro normativo di riferimento, relativamente al primo motivo di impugnazione va compreso quale tipo di obbligazione – se tributo/tassa ovvero tariffa corrispettivo – sia stata concretamente pretesa da nel nel periodo CP_1 Controparte_5 considerato, posto che la stessa appellante ha riconosciuto che una qualche forma di misurazione è stata realizzata dall'ente locale a partire dal 2019. Sul punto, va in questo senso richiamato, ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c, quanto già statuito in caso perfettamente sovrapponibile al presente da questo Tribunale (cfr sentenza
1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024): “a tal riguardo, il Tribunale ritiene che non possa essere condivisa la lettura dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 11290 del 2021 svolta dal Giudice di prime cure, per cui la Suprema Corte avrebbe ritenuto sufficiente, per considerare dimostrata l'applicazione della “tariffa-corrispettivo” all'interno di un determinato Comune le dichiarazioni e cioè gli impegni che l'Ente stesso aveva assunto con la mera approvazione del Regolamento di misurazione puntuale dei rifiuti. Il precedente citato, infatti, prende le mosse da un regolamento di giurisdizione e si limita a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario valorizzando la presenza, nel Comune in questione, di
Regolamenti idonei ad applicare la tariffa-corrispettivo, così evidenziando la scelta dell'Ente di applicare la tariffa alternativa alla TARI;
non risolve però nel merito la
pagina 5 di 8 differente questione dell'applicazione concreta di tale tariffa nel Comune in parola, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'IVA.
15. Per tali ragioni, si rende necessaria una disamina concreta circa la presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Vigonza nel periodo cui la domanda di ripetizione è riferita”.
Ebbene, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace nel provvedimento oggetto di gravame, anche nell'odierna controversia può dirsi accertato che, tra il 2013 e il 2018, nel non è stato concretamente adottato da un sistema di rilevazione Controparte_5 CP_1 puntuale dei rifiuti conferiti, tale da giustificare l'applicazione di corrispettivi sinallagmatici soggetti a IVA.
È pacifico, infatti, che le fatture pagate dall'appellante (cfr doc. 1 del fascicolo di primo grado) fanno riferimento soltanto a fattori presuntivi, quali la superficie dell'immobile e i componenti del nucleo familiare, senza che sia possibile ricavarne un collegamento proporzionale tra la quantità di rifiuti conferiti e il dovuto. E ciò analogamente a quanto già avveniva per la c.d TIA1.
È assente, infatti, il riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dal singolo utente e, così, al meccanismo di commisurazione richiesto dalla TIA 2 (e poi dalla tariffa corrispettiva in sostituzione della TARES e della TARI).
Non è dunque condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure per cui tali indici sarebbero sufficienti a dirsi applicata una tariffa-corrispettivo avente natura sinallagmatica.
Né si condividono le difese svolte da , secondo la quale il sistema così adottato CP_1 introdurrebbe un sistema di misurazione presuntiva da ritenersi equivalente a quello c.d puntuale.
Ad avviso del Tribunale, infatti, il richiamo agli indici del d.p.r 158/1999 da parte dell'art 1 comma 668 della legge n. 147/2013, non sta ad indicare l'equivalenza tra un sistema di misurazione presuntivo e uno puntuale.
L'utilizzo, infatti, dei criteri presuntivi stabili da detta normativa deve accompagnarsi comunque ad una forma di misurazione effettiva della quantità di rifiuti prodotti: altrimenti, basarsi solo su quelli, significa mantenere un sistema del tutto sganciato dal rapporto tra quantità di rifiuti prodotti e il quantum dovuto, sistema proprio della e delle successive CP_4 voci con natura di tributo.
Quanto all'annualità 2019 va rilevato quanto segue.
Secondo la richiesta di restituzione per detta annualità sarebbe infondata, in quanto CP_1 fattura successiva all'adozione da parte del di un sistema di misurazione puntuale. CP_3
Dalla documentazione in atti si evince che la convenuta ha comunicato ai residenti che
“dall'1.1.2019, la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del secco residuo” (cfr doc. 4 di parte attrice, nonché doc. 10 di parte appellata).
pagina 6 di 8 Posto che la fattura per cui è causa è stata emessa in data 6.8.2019, la stessa non può far riferimento all'intero anno 2019 e quindi al nuovo sistema di misurazione introdotto da parte della convenuta.
Né quest'ultima, su cui gravava il relativo onere stante l'eccezione formulata, ha provato l'effettuazione di tale misurazione mediante il calcolo del numero di svuotamenti, considerato anche che la fattura riporta unicamente, come quelle degli anni precedenti, il riferimento agli indici presuntivi della metratura dell'immobile e del numero dei componenti familiari.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non è corretta la distinzione tra IVA applicata sulla quota fissa (secondo ETRA sempre ammissibile) e IVA applicata sulla quota variabile.
Infatti, la tariffa, pur se formata da due voci, deve essere considerata nel suo complesso: la natura di corrispettivo è unica e riferita all'intero importo applicato, senza una distinzione in quote.
Pertanto, ove detta natura non può essere ravvisata, l'IVA deve ritenersi non dovuta sull'intero. Per tali ragioni ed in conclusione sul punto, il primo motivo d'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, non sussiste una violazione dell'art 112 c.p.c, posto che il primo giudice ha in realtà svolto mere considerazioni in diritto diverse da quelle prospettate da parte attrice.
In ogni caso, la motivazione resa non risulta pertinente.
Come già statuito da questo tribunale quale giudice di appello, infatti, “ circa il merito della questione, le considerazioni in ordine da un lato al rapporto contrattuale e fiscale tra CP_1
e il , dall'altro alla problematica in ordine all'annullamento o meno delle Controparte_5 fatture emesse, non può in ogni caso essere di ostacolo al riconoscimento del diritto del cittadino-utente alla ripetizione delle somme IVA versate, una volta accertata in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'indebito. Se così non fosse, ne deriverebbe per l'utente un'ingiustificata compressione dei propri diritti di azione e difesa, garantiti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione” (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024). Va invece respinta la domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c.
È sufficiente rilevare, in proposito, che la non univocità degli orientamenti di questo
Tribunale esclude la sussistenza della mala fede o colpa grave.
4.
In conclusione, l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova
n.678/2024 è fondato e va accolto, sicchè, in riforma della sentenza impugnata deve CP_1 essere condannata alla restituzione in favore di dell'importo di €164,63 Parte_2 oltre interessi legali dai singoli pagamenti fino al 12.01.2024 (data della domanda giudiziale di primo grado) ai sensi dell'art. 1284/I c.c., e da detta data fino al saldo effettivo ai sensi dell'art 1284 comma 4 c.c. (cfr Cass. n. 61/2023).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al dm 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale attesa la riproposizione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Padova n. 678/2024;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante a CP_1 Parte_2 titolo di restituzione dell'IVA pagata, dell'importo di € 164,63 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite che CP_1 liquida in € 43 per spese ed € 207 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed in € 64,50 per spese ed € 362 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per quanto riguarda il secondo grado.
Padova 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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