Ordinanza cautelare 31 maggio 2019
Sentenza 27 gennaio 2020
Decreto cautelare 1 aprile 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 13 novembre 2020
Decreto presidenziale 16 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2020
Decreto presidenziale 12 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 7 aprile 2021
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2021
Parere definitivo 11 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 22 aprile 2022
Sentenza 2 ottobre 2023
Decreto cautelare 26 ottobre 2023
Decreto collegiale 7 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 02/10/2023, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 01165/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Lamanna e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Pizzoli n. 8;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Nocera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51;
nei confronti
Amministrazione condominiale -OMISSIS- - Monopoli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Conversano, via San Lorenzo n. 3;
per l'annullamento
“dei seguenti atti: 1) il provvedimento del 20.12.2018 n. 74646, notificato per compiuta giacenza il 5.2.2019, di diniego di sanatoria relativa all’ampliamento dell’ex-garage a piano terra, in quanto non rispettoso del requisito della doppia conformità edilizia-urbanistica; 2) l’ordinanza del 7/2/2019 Reg. Ord. n. 46/2019 – prot. 008210, notificata il 12/2/2019, avente a oggetto la demolizione dei seguenti manufatti abusivi: a) ampliamento del vano al piano terra (già utilizzato come garage), per una superficie di circa 5,6 mq e volume di circa 18 mc; b) costruzione – sul muro perimetrale dell’edificio in prossimità di detto vano – di canna fumaria; 3) ogni altro atto o provvedimento connesso o richiamato nei precedenti”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e dell’amministrazione condominiale di -OMISSIS- - Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Vincenzo Lamanna, anche in sostituzione dell’avvocato V. A. Pappalepore per la parte ricorrente, Pierluigi Nocera per il Comune di Monopoli e Giacomo Sgobba per il condominio controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.1. La ricorrente è proprietaria dell’abitazione oggetto di causa, sita in Monopoli, via -OMISSIS-, al piano terra di un condominio costituito da due appartamenti al piano terra, due appartamenti al primo piano, due appartamenti al secondo piano, piazzale, spazi di pertinenza perimetrali e muro di recinzione.
In data 19 giugno 2015 veniva invitata dall’Ufficio tecnico comunale a depositare un accertamento di conformità integrativo relativo a un ampliamento del garage, ritenuto condizione necessaria e preliminare al rilascio della sanatoria edilizia per lavori eseguiti senza titolo. Con l’ordinanza del 23 settembre 2015, il Comune di Monopoli accoglieva la sanatoria per il cambio d’uso del garage, ma ordinava la demolizione del vano sul porticato condominiale, dell’ampliamento dell’ex-garage e della canna fumaria.
Con il successivo provvedimento del 19 novembre 2015, il Comune dichiarava, altresì, inammissibile l’accertamento di conformità delle dette opere abusive.
Insorgeva la ricorrente dinanzi a questo Tribunale, con il ricorso del 4 dicembre 2015 (n. -OMISSIS-/2015), impugnando i due menzionati provvedimenti comunali.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2018, questo T.A.R. annullava i provvedimenti nella parte relativa alla demolizione dell’ampliamento dell’ex-garage, accogliendo il secondo motivo di gravame – con assorbimento di ogni altra censura – per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati perché «la P.A., infatti, si sarebbe dovuta limitare ad appurare, quale elemento ostativo al rilascio del permesso in sanatoria, non già la possibilità della demolizione “senza pregiudizio statico per il resto della struttura”, bensì unicamente la non sussistenza del requisito della doppia conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera abusiva, sia al momento della presentazione della domanda (valutazione all’opposto del tutta omessa dal provvedimento impugnato)»; di conseguenza prescriveva all’Amministrazione comunale la verifica ex articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Avverso la predetta decisione - ancorché parzialmente favorevole - la ricorrente interponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Con il provvedimento n. 74646 del 20 dicembre 2018, notificato all’interessata il 3 febbraio 2019, il Comune di Monopoli ribadiva e confermava il diniego di sanatoria dell’ampiamento dell’ex-garage perché carente del requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia, accennando anche alla canna fumaria.
A.2. Il reiterato provvedimento di diniego di sanatoria, unitamente alla nuova ordinanza demolitoria comunale del 7 febbraio 2019, sono stati impugnati con il ricorso in esame, notificato il 5 aprile 2019 e depositato il successivo giorno 9.
Sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:
1) per il diniego di sanatoria del 20 dicembre 2018, quanto all’epoca del supposto abuso dell’ex-garage, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, violazione degli articoli 1147 e 1158 del codice civile, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione;
2) sempre per il diniego di sanatoria del 20 dicembre 2018, con riguardo alla supposta inapplicabilità del “Piano Casa” all’ex-garage, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per illogicità manifesta, violazione della legge regionale 30 luglio 2009, n.14, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione;
3) quanto all’ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2019, illegittimità derivata;
4) sempre con riguardo alla ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2019, edificazione anteriore al I settembre 1967, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta e per falsa applicazione delibere del Provveditorato OO.PP., falsa applicazione della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e della 6 agosto 1967, n. 765, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione;
5) sempre con riguardo all’ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2019, assentimento derivante dal rilascio del certificato di agibilità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti manifestazioni (rilascio del certificato di agibilità), falsa applicazione della legge n. 1150/1942 e della legge n. 765/1967, carente ed erronea istruttoria e carente ed erronea motivazione;
6) sempre per l’ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2019, assentimento derivante dalla denuncia d’inizio attività n. 8821 del 7 novembre 2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti manifestazioni (DIA n. 8821 del 7 novembre 2006), falsa applicazione della legge n. 1150/1942 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per erronea e carente istruttoria e carente ed erronea motivazione;
7) quanto al diniego di sanatoria per la canna fumaria del 20 dicembre 2018 e all’ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2019, errore sulla collocazione della canna fumaria e sul consenso dei condomini, violazione degli articoli 1117 e 1102 del codice civile, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria e per carente ed erronea motivazione.
Si sono costituiti il Comune di Monopoli e il condominio controinteressato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Con l’ordinanza 30-31 maggio 2019, n. 188, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente così motivando:
“Considerato che l’impugnato diniego di sanatoria del manufatto abusivo della ricorrente (ampliamento dell’ex-garage) è fondato sul presupposto della mancanza della doppia conformità urbanistica (in particolare della perdita della capacità edificatoria dopo la cessione di cubature, avvenuta nel 1995, da parte dei germani -OMISSIS- verso la -OMISSIS- S.r.l.);
Rilevato che la verificazione tecnica, disposta in via istruttoria da questo T.a.r., ha consentito di appurare che il manufatto ricade solo in minima parte sull’area condominiale;
Considerato, tuttavia, che la realizzazione del manufatto, come asserito dalla ricorrente, potrebbe risalire ad epoca antecedente al 1968 e – se provata – tale circostanza comporterebbe sia la conferma, qui delibabile in via incidentale, dell’avvenuta usucapione della porzione di suolo condominiale occupata da esso, sia la non sanzionabilità di un intervento realizzato in epoca antecedente alla normativa che, a suo tempo, introdusse l’obbligo della licenza edilizia per la realizzazione di nuovi edifici (c.d. legge “Ponte” n. 765/1967);
Ritenuto che su tali aspetti potrebbe concentrarsi la decisione di merito del ricorso, sicché le parti avranno interesse a produrre, ai fini della decisione di merito, le documentazioni, le argomentazioni e le prove a loro disposizione al fine di dimostrare o, viceversa, di smentire l’asserito dato dell’antecedenza al 1968 del contestato intervento edilizio (punto sul quale la verificazione tecnica non ha fornito utili ragguagli, anche perché esso non costituiva oggetto di uno specifico quesito)”.
A.3. Con la sentenza parziale n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2020 sono state respinte le eccezioni d’inammissibilità del gravame per le ragioni che, per chiarezza espositiva, si riportano:
“II – In via preliminare, deve affermarsi l’ammissibilità del gravame, con riguardo all’eccezione - sollevata dalle parti resistenti - di ne bis in idem , riconducibile al fatto che gli atti impugnati non sarebbero stati contestati per vizi propri, bensì per gli stessi motivi per i quali furono impugnati gli atti precedenti e sui quali questo T.a.r. si è già pronunciato con la sentenza n. -OMISSIS- del 23.10.2018 (annullandoli per difetto di motivazione sulla mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 36 D.P.R. n. 380/01 per l'accertamento di conformità), in ordine alla quale sentenza pende tuttora appello dinanzi al Consiglio di Stato.
L’eccezione è inattendibile, atteso che i provvedimenti qui impugnati sono sopravvenuti e recano un’autonoma motivazione (come peraltro prescritto, con riguardo all’ex-garage, dalla sentenza T.a.r. n. -OMISSIS-/2018), rispetto alla quale i motivi del ricorso, pur reiterando vecchie censure, devono ritenersi comunque ammissibili.
Sono ammissibili anche le censure riguardanti la canna fumaria, in quanto il Comune su tale profilo si è autonomamente rideterminato, con l’impugnato provvedimento n. 74646 del 20.12.2018, pur in assenza di esplicita prescrizione a farlo nel menzionato dictum giurisdizionale.
In effetti, soltanto con riguardo all’ordine di demolizione e alla denegata sanatoria del vano sul porticato condominiale non vi è una nuova e autonoma determinazione del Comune, sicché per tale parte il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato resta procedibile e non sarebbe, pertanto, ammessa in questa sede alcuna reiterazione della precedente impugnativa. È noto infatti che la sopravvenuta carenza di interesse opera quando un nuovo provvedimento (con una nuova motivazione) viene adottato e questo non soddisfa il ricorrente, pur determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la pubblica Amministrazione e l'amministrato (cfr.: Cons. Stato VI, 23.5.2019 n. 3378)”.
Contestualmente la pronuncia ha disposto una verificazione con la formulazione dei seguenti quesiti:
“a) l’epoca del supposto abuso dell’ex-garage (se possa stabilirsi che si tratti di edificazione anteriore al 1.9.1967); b) se l’assentimento dell’ex-garage possa derivare dalla DIA n. 8821 del 7.11.2006; c) se sia ipotizzabile l’applicabilità del “Piano Casa” all’ex-garage; d) se vi sia stato errore sulla collocazione della canna fumaria e sul consenso dei condomini a tal riguardo”.
A.4. Dopo una serie di rinvii legati all’espletamento dell’istruttoria, che è sfociata nelle due relazioni del 16 aprile e del 30 novembre 2021, il giudizio è stato sospeso con l’ordinanza 20-21 aprile 2022, n. 551, “Considerato che, per le ragioni già anticipate nella sentenza parziale n. -OMISSIS- del 22.1.2020 (laddove è evidenziato che “con riguardo all’ordine di demolizione e alla denegata sanatoria del vano sul porticato condominiale non vi è una nuova e autonoma determinazione del Comune”), l’esito dell’appello proposto al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questo T.a.r. n. -OMISSIS- del 23/10/2018 (sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-/2015) può in effetti influenzare, almeno in parte, la decisione del ricorso in epigrafe;
Ritenuto, in conseguenza, di dover sospendere il processo, in attesa della definizione della controversia pendente in appello dinanzi al Consiglio di Stato (n.r.g. 3013/2019)”.
All’esito del giudizio di secondo grado, definito con la sentenza della sesta sezione 13 dicembre 2022, n. -OMISSIS-, la causa è stata fissata all’udienza del 20 settembre 2023, su istanza del Comune di Monopoli.
B. Preliminarmente è da chiarire che nel presente giudizio sono impugnati il provvedimento n. 74646 del 20 dicembre 2018 e il conseguente ordine demolitorio del 7 febbraio 2019. In particolare il primo atto contiene, in ossequio alla sentenza del T.A.R. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2018, come detto, confermata in appello, la rinnovata motivazione del diniego di sanatoria dell’ampiamento dell’ex-garage - perché manca la doppia conformità urbanistico-edilizia - e un accenno alla canna fumaria.
Di conseguenza, da un lato, il ricorso non è inammissibile, come già statuito nella sentenza parziale n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2020, e, dall’altro, a stretto rigore, non può dirsi formato un giudicato che pregiudichi l’odierna controversia, vertendo questa su atti diversi e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del giudizio precedente.
Non si può ignorare tuttavia che i provvedimenti siano tutti analoghi, che coinvolgano i medesimi soggetti e il medesimo complesso di abusi e che l’azione demolitoria si basi su consimili rilievi. È evidente perciò che, essendo applicate le medesime norme, rimaste immutate, le sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato costituiscano un precedente specifico da cui discostarsi solo in presenza di significativi elementi di fatto o di diritto che differenzino la fattispecie.
Sulla questione si soffermano le ultime memorie della ricorrente del 28 febbraio 2023 e del 20 luglio 2023: l’interessata evidenzia infatti che “la Sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/22 del 13/12/22 non potrà vincolare Codesto Ecc.mo TAR, per mancata formazione del giudicato sostanziale e per rilevanti differenze del quadro probatorio in atti” (memoria 20 luglio 2023, pagina 3).
In particolare, la deducente si riferisce a una perizia grafologica e a due dichiarazioni testimoniali finalizzate a dimostrare che l’ampliamento dell’ex-garage risale ad epoca precedente alla denuncia d’inizio attività del 7 novembre 2006, per collocarsi temporalmente tra il 1965 e il mese di settembre del 1967.
La menzionata documentazione è però irrilevante per la decisione.
Il Consiglio di Stato ha chiarito in modo del tutto condivisibile che “In ogni caso, la questione relativa all’anteriorità dell’abuso al settembre 1967 è ininfluente. Dalla documentazione agli atti e dalle pratiche edilizie depositate presso l’ente tecnico del Comune di Monopoli, emerge che l’intero immobile ricade in area interna di perimetrazione urbana e pertanto era soggetto a licenza edilizia (pure in assenza di uno strumento urbanistico generale), ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942” (p. 9.2) e infatti era stato costruito negli anni sessanta in forza di una specifica autorizzazione di (licenza n. 17171 del 17 novembre 1965).
B.1. In sintesi, il diniego della sanatoria è pienamente giustificato dalla circostanza che quanto abusivamente realizzato era difforme dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, come sopra chiarito, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Quest’ultimo aspetto, che ben integra la mancanza della doppia conformità, è puntualmente rilevato nel diniego del 23 ottobre 2018 ma non risulta contestato nel ricorso. La decisione del Consiglio di Stato invece se ne occupa espressamente nei seguenti termini:
“è dirimente osservare che, al momento della presentazione dell’istanza, i volumi in ampliamento realizzati sulla proprietà dell’appellante avevano superato il limite volumetrico massimo consentito sia dal PRG che dal PUG. L’assunto è reso incontestabile dalla circostanza che ‒ con atto di vendita del 5 ottobre 1995 ‒ tutta la volumetria disponibile che il lotto (di cui alla particella 14-OMISSIS- del foglio -OMISSIS-) avrebbe potuto sviluppare (corrispondente a 2858,00 mc) è stata ceduta da -OMISSIS- a -OMISSIS- s.r.l.” (p. 9.4).
A ciò consegue la chiara infondatezza dei motivi sub 1 e 3 (quest’ultimo relativo alle ordinanze di demolizione).
B.2. Neppure sono condivisibili gli argomenti spesi per dimostrare l’utilizzabilità dal “Piano casa” di cui alla legge della Regione GL 30 luglio 2009, n. 14, in funzione di “sanatoria”.
Per la confutazione di questa tesi (e quindi per il rigetto del motivo sub 2) è sufficiente rinviare alla sentenza del Consiglio di Stato (p. 9.6) che rispecchia un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato.
Già alla stregua di queste considerazioni perdono di fondamento le ulteriori censure proposte contro il diniego e l’ordinanza di demolizione che pongono a presupposto l’ipotesi della commissione dell’abuso risalente agli anni sessanta (motivi 4, 5 e 6), censure più diffusamente trattate nella citata sentenza d’appello n. -OMISSIS-/2022 che deve intendersi come integralmente richiamata.
B.3. Quanto alla canna fumaria, il Collegio condivide l’impostazione prescelta dal Consiglio di Stato, per il quale “l’inserimento della canna fumaria […] non va considerato isolatamente, bensì quale componente del più ampio abuso. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone infatti una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Nella specie, la realizzazione della canna fumaria è connessa con il cambio d’uso e la realizzazione del caminetto all’interno dell’ex garage, il cui ampliamento, come si è statuito sopra, è abusivo e non sanabile”.
Richiamato l’intero paragrafo 10 della sentenza n. -OMISSIS-/2022 per motivare l’infondatezza della relativa censura, resta da rammentare che, in ogni caso, sul punto l’impugnata determina n. 74646/2018 così si esprime: “In ottemperanza della Sentenza del TAR GL n. -OMISSIS-/2018 del 23/10/2018, infine, si ribadisce quanto contenuto nelle note prot. n. 46137 del 23/09/2015 e prot. n. 56788 del 19/11/2015 e si ordina, tra l’altro la rimozione della canna fumaria su muro perimetrale dell’edificio”.
È di tutta evidenza che l’atto, in questa parte, debba essere qualificato come meramente confermativo e quindi in sé incontestabile. In ogni caso resta fermo che le censure concernenti la canna fumaria sono state già definitivamente respinte in primo e in secondo grado.
C. In conclusione, il ricorso è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Comune di Monopoli, mentre per il resto, vista la natura degli interessi delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la GL (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Monopoli nella misura di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO