Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.SA Clara Ruggiero, all'udienza del 04.02.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 16704/2022
tra
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Criscuolo e Christian Cozzolino, Parte_1 con studio in Napoli Centro Direzionale Is. G1, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv Claudia Manzi e dall'avv.
Palma Pascarella, ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima giusta procura in atti;
Controparte_1
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di essere stata dipendente dell matricola 75253, con Controparte_2 qualifica di dirigente I° livello presso il reparto di Pronto Soccorso del suddetto nosocomio fino al giorno 31.03.2020;
b) di aver iniziato a prestare dal giorno 01.04.2020 la propria attività lavorativa in favore dell' Controparte_3
c) di aver usufruito di un periodo di aspettativa nei sei mesi precedenti alla data del suo trasferimento;
d) che l anche se debitamente informata, non l'aveva mai Controparte_2 invitata a programmare il godimento delle ferie residue prima della ceSAzione dal servizio;
f) che in particolare non ha goduto di n. 60 giorni di ferie così come risultanti alla data della ceSAzione del rapporto di lavoro;
g) di non aver percepito alcuna indennità per i giorni di ferie non goduti.
Tanto premesso chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale di:
1. Dichiarare che la ricorrente non ha goduto delle giornate di congedo ordinario spettanti pari a giorni 60, ovvero di quelle che verranno accertate in corso di causa, maturate durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell' Controparte_2 ed il suo diritto ad essere indennizzata dalla convenuta mediante il pagamento della somma di € oltre interessi legali dal mese di marzo 2020 e rivalutazione, somma determinata secondo i conteggi in ricorso;
2. Per l'effetto condannare la resistente al pagamento di Controparte_2
€ 11.886,00 oltre interessi legali dal mese di marzo 2020 e rivalutazione, o di quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa, anche mediante CTU;
3. Per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Si costituiva la resistente , che in via preliminare chiedeva di Controparte_1 rigettare il ricorso perché nullo ed infondato per violazione di legge e difetto di legittimazione attiva;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto non provato in fatto e diritto. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
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In via preliminare deve essere respinta l' eccezione di nullità del ricorso introduttivo posto che, dal tenore letterale dello stesso, emergono con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell' azione. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione. In punto di fatto, è documentato che la ricorrente, al momento della ceSAzione del proprio rapporto di lavoro con l' azienda ospedaliera convenuta, coincidente con il 30.9.2020 e non con il 31.3.2020 ( come ammesso a rettifica dalla steSA parte attrice nella memoria conclusionale depositata in vista della presente decisione) non aveva goduto di 43 giorni di ferie e non , come dedotto nell' atto introduttivo, di 60 giorni. Tale dato è stato difatti puntualmente determinato dalla parte datrice sulla base dell' attestazione ufficiale delle ferie godute dalla Dr.SA tra il 2011 ed il 2020 Pt_1 proveniente dalla U.O. Gestione Risorse Umane ( c.f.r doc. n.4 di parte resistente) dove con maggiore precisione si tiene conto dei mesi effettivamente lavorati nonché delle disposizioni del contratto collettivo ( si veda in particolare, l' art. 19 del CCNL Comparto Sanità Pubblica ratione temporis applicabile) laddove si quantificano diversamente i giorni di ferie spettanti al personale in base all' anzianità di servizio maturata. Dunque occorre partire dal dato fattuale secondo cui al momento del trasferimento all' a dipendente in questione vantasse un monte ferie non godute Controparte_4 pari a soli 43 giorni.
Sul piano normativo, poi, in ordine al congedo ordinario giova evidenziare che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione prevede che "il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi". Rientra così tra i diritti indisponibili di cui all'art. 2113 cod. civ. quello previsto dal precedente art. 2109, che garantisce al prestatore di lavoro (secondo comma) "un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro". .... il complesso normativo consente già ora di affermare: a) che il prestatore di lavoro è titolare di un diritto soggettivo alle ferie, garantito a livello costituzionale;
b) che il modo di esercizio del diritto non è rimesso alla libera volontà del titolare bensì alla discrezionalità dell'imprenditore, soggetto passivo del diritto, il quale deve bilanciare gli interessi del soggetto attivo con le esigenze dell'impresa (CaSAzione Sezioni Unite, 12 novembre 2001, n. 14020). Il lavoratore ha, quindi, un diritto, garantito dalla Costituzione, al godimento delle ferie e dal mancato godimento delle stesse sono configurabili danni attinenti alla persona conseguenti allo svolgimento della prestazione in giorni destinati al riposo e al ristoro delle energie psico-fisiche, suscettibili di valutazione economica. Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie è riparatoria e solo lato sensu retributiva in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale. In subiecta materia è oggi vigente, per il settore del pubblico impiego, il Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 -
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review) - entrato in entrato in vigore il 7/7/2012 che nell' art. 5, rubricato “Riduzioni di spese nelle pubbliche amministrazioni” ha previsto al comma 8 che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 1966, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di ceSAzione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli ceSAno di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L' azienda convenuta rientra tra le pubbliche amministrazioni ragion per cui non da adito a dubbi che la norma di cui all' art. 5, ottavo comma della legge 135/2012 si applichi ai dipendenti della steSA, quale la ricorrente. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza AX LA (CGUE del 6 novembre 2018, C 684/16) l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di ceSAzione del rapporto di lavoro, senza che l'intereSAto abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza steSA del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/ Strade, C-579/12). In particolare, la Corte ha evidenziato che quando il rapporto di lavoro è ceSAto e la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'art. 7, par. 2 dir. 2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della ceSAzione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al lavoratore, il quale non può più fruire delle ferie annuali cui ha diritto prima della ceSAzione del rapporto di lavoro. Secondo la Corte di Giustizia una perdita automatica del diritto alle ferie si traduce, tout court, in una lesione della sfera giuridica soggettiva del dipendente in quanto parte debole del rapporto di lavoro. La Suprema Corte di CaSAzione (Cass. n. 13613/2020) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione, affermando che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla ceSAzione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla ceSAzione del rapporto di lavoro. Nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie (Cass. n. 14268/2022). Si è, dunque, chiarito che dall'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla ceSAzione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se neceSArio formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022; da ultimo Cass. 04.04.2024 n. 8926). La Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), con sentenza n. 95/2016, quanto al dato letterale, ha ,in primo luogo, ritenuto che non è priva di significato la circostanza che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la ceSAzione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilita, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il neceSArio contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Secondo la Corte il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Questa interpretazione si colloca, secondo la Corte, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di CaSAzione e del Consiglio di Stato che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Cass. n. 1386/2020; Consiglio di Stato, sezione sesta n. 7360/2010). Ad avviso del Giudice delle Leggi, quindi, così correttamente interpretata la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963). Anche secondo la Corte Costituzionale la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza
26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dolningue- nonché la richiamata AX Plank). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297/1990 e n. 616/1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, e RI ed altri). Per_1
Secondo la Corte, quindi, tale diritto inderogabile è violato se la ceSAzione dal servizio vanifichi, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
sul punto anche la giurisprudenza sovranazionale è piuttosto chiara: il compenso per il mancato godimento serve a porre rimedio ad una situazione di svantaggio per la parte debole del contratto essenzialmente nelle ipotesi in cui la fruizione del periodo di congedo sia stata impedita da malattia o morte o altra causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore che, per il loro repentino insorgere, non consentissero la previa pianificazione del periodo feriale. Tali condizioni ricorrono nel caso di specie nel quale il rapporto ha effettivamente subito una repentina interruzione del proprio corso la cui causa non ha consentito la previa pianificazione del periodo feriale. E' pacifico difatti che la Dr.SA , dopo un Pt_1 periodo di aspettativa anche per motivi familiari connessi alla malattia del figlio, fu trasferita all' e che dunque, anche per la cronica Controparte_3 carenza di personale medico presso il Pronto Soccorso dove prestava servizio, non fu posta nelle condizioni di poter usufruire delle ferie residue maturate. Sul punto anche le deposizioni dei testi indotti dalla ricorrente appaiono concordi. Appare a questo punto utile riportarle nella loro interezza. All'udienza dell'01/10/2023 veniva escusso il teste il quale Testimone_1 dichiarava: Conosco la ricorrente in quanto mia collega e abbiamo lavorato insieme al per 5 anni, mi pare dal 2013, se non erro. Abbiamo lavorato insieme presso CP_2 il pronto soccorso dove c'è sempre stata una cronica carenza di dirigenti medici. Mi ricordo infatti che spesso avevamo difficoltà a coprire i turni di servizio, soprattutto tra il 2016 e il 2019, laddove a causa del numero esiguo di medici in forza presso il Pronto Soccorso riuscivamo a godere di alcuni giorni di ferie utilizzando lo “smonto notte” e il
“riposo dalla notte”. Inoltre prendevamo qualche giorno di ferie nel periodo estivo. Ogni anno residuavano di versi giorni di ferie non godute in quanto sempre impegnati al lavoro. Il pronto soccorso era strutturato in modo che al front office fossero presenti 4 medici fissi tra i quali qualcuno si allontanava per il “codice rosso” e cioè per la gestione dei pazienti più gravi;
inoltre al settore dell'”osservazione breve intensiva” erano previsti 3 medici nei turni diurni fino alle 20.00 e 2 fissi anche durante la notte. Si trattava di un numero consistente di medici che tuttavia non riusciva a far fronte alle numerose richieste dell'utenza. Per esempio ricordo che in media c'erano di notte anche 100 pazienti in osservazione e quindi con un livello di gravità variabile. Noi non abbiamo mai presentato ufficialmente richieste di ferie, ma il sistema nella prassi era di comunicare su un gruppo WhatsApp di cui facevamo parte tutti i medici addetti al pronto soccorso e la nostra responsabile dott.SA . Mi dimisi dal Pronto Per_2
Soccorso nel luglio 2019 senza fornire il preavviso, ma rivolsi istanza scritta alla Direzione del per poter compensare l'indennità di manca to preavviso con il CP_2 numero di ferie non godute che ammontava a circa 90 giorni. Non potei fruire di aspettativa perché mi risposero che a causa della carenza di personale medico mi sarebbe stata accordata solo successivamente. A quel punto decisi di tentare la strada della compensazione delle ferie residue con il preavviso e devo dire che ad oggi il non mi ha contestato alcunché, nonché alcuna altra richiesta economica. CP_2
Sono andato via al luglio 2019. ADR: posso riferire quindi fino a quell'epoca. Alla steSA udienza dell'01/10/2023 veniva escusso il teste , il quale Testimone_2 dichiarava: sono il marito della ricorrente in regime di separazione dei beni. Sono anche io un dipendente del come infermiere di Pronto Soccorso dal 2003. Come mia CP_2 moglie anche io essendo addetto al pronto soccorso ho accumulato ogni anno un numero consistente di ferie non godute. Invero il personale sia medico sia infermieristico è in sofferenza strutturale e cronica, l'utenza è enorme e vi è poco personale. Ricordo che mia moglie con gli altri colleghi utilizzava il sistema di una chat credo WhatsApp all'interno della quale si discuteva anche della fruizione delle ferie.
Ricordo che vi erano sempre difficoltà a concedere giorni di ferie attese le esigenze di servizio su indicate. Confrontandoci con mia moglie sul numero di ferie residue, rammento che sempre emergeva un numero aSAi consistente. Anche le mie richieste spesso vengono rigettate prima ancora che siano presentate. Infatti mi si fa presente che occorre la mia presenza imprescindibile e che si avrebbe difficoltà a sostituirmi nei turni. Così funzionava anche per mia moglie che ha vinto il concorso all'Ospedale Cotugno e non fa più parte del pronto soccorso del da circa 2 anni e mezzo. CP_2
ADR: io non facevo parte della chat di cui ho parlato appartenendo ad un altro profilo professionale. Parte resistente all'udienza del 26/01/2024 rinunciava ad uno dei suoi due testi ammessi e tale rinuncia veniva accettata dalla parte ricorrente. All'udienza 07/04/2024 parte resistente decadeva, poi, definitivamente dalla prova. Orbene, alla luce anche del contributo dei testimoni escussi nel corso del giudizio, è chiaro che il mancato godimento delle ferie residue da parte della ricorrente non dipese da sua inerzia né è prospettabile alcuna rinuncia e che proprio il settore al quale ella era addetta ( Pronto Soccorso), oltre che la prassi invalsa di non presentare neppure istanze scritte che, a causa dei vuoti cronici in organico, sarebbero state rigettate, determinò una situazione di costante mancato godimento delle ferie da parte della dipendente in questione. Neppure emerge dagli atti che l' azienda datrice avesse mai invitato la lavoratrice a presentare istanza di ferie ovvero avesse organizzato un piano di recupero delle ferie residue come era suo preciso onere. Deve, poi reputarsi centrale nella valutazione circa il mancato godimento delle ferie l'impossibilità, per causa sopravvenuta, di pianificarne il godimento, impossibilità da cui discende neceSAriamente, in conformità con la giurisprudenza sovranazionale che molto se ne è occupata, il diritto a godere comunque della corrispondente indennità economica. Nella specie, quindi, dove la ricorrente venne trasferita dopo un periodo di aspettativa, alla luce di una interpretazione costituzionalmente e conformemente orientata, deve, in particolare, farsi applicazione della decisione della Corte Costituzionale che ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto, l'illegittimità della norma soltanto ove interpretata nel senso di consentire il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi nelle fattispecie in cui la ceSAzione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il neceSArio contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Nella specie è risultato provato che le condizioni di lavoro presso il Pronto Soccorso e la circostanza che la venne trasferita improvvisamente dopo un periodo di Pt_1 aspettativa non l' abbiano meSA nelle condizioni di poter pianificare le ferie residue. Deve, pertanto, ritenersi fondata la pretesa attorea con il diritto della ricorrente a percepire l indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessive 43 giornate, con la condanna della resistente al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 8.518,30 per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di cui alla memoria di parte convenuta che, come osservato in premeSA, appaiono congrui rispetto ai criteri del CCNL circa la individuazione della base di calcolo del compenso per ogni singola giornata di ferie e non risultano specificamente contestati dalla ricorrente. Sulla predetta somma è dovuta la maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla ceSAzione del rapporto di lavoro del 30.09.2020 al saldo, ai sensi ai sensi dell' art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l' effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento, in favore di , della somma di euro 8.518,30 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva delle ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla ceSAzione del rapporto di lavoro del 30.9.2020 al saldo. Condanna altresi la convenuta alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2.350,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 4.2.2025. IL GDL Dott.SA Clara Ruggiero