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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 772/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 772/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Galleria Valtiberina, 9 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIANMARCO CP_1 P.IVA_1
PANAIA e dell'avv. SPALLA MICHELE ( ) PIAZZA C.F._3
RISORGIMENTO 10 20129 MILANO;
( CP_2 C.F._4
PIAZZA RISORGIMENTO 10 20129 MILANO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
GIANMARCO PANAIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 17.7.2024, agisce nei Parte_1
confronti di (adesso esponendo CP_1 Controparte_3
che ha intrattenuto dal 2005 un rapporto di collaborazione con Controparte_4
(successivamente divenuta nel 2007), poi divenuta Controparte_5 [...]
(2011) ed infine diventata l'odierna convenuta che CP_6 CP_1
nel corso della vita lavorativa all'interno di ha ottenuto numerose CP_1
promozioni di carriera;
che nel periodo maggio/giugno 2023 l'IVASS
[...]
Contr
su richiesta dell'omologo slovacco, ha Controparte_7
sospeso la distribuzione dei prodotti della Parte_2
con sede a Bratislava, il cui prodotto di punta, rappresentato da una Polizza Unit
Linked a vita intera e a premi ricorrenti, costituiva sino a tale data, la collocazione prevalente degli operatori che pertanto la sua attività CP_1
lavorativa sarebbe stata azzerata;
che in data 31.7.2023 sottoscriveva un contratto Contr di subagenzia con , determinato dalla necessità di mitigare le conseguenze che si stavano delineando a causa della paralisi dell'attività; che in data
20.3.2024 ha comunicato il recesso per giusta causa dal contratto;
che la società precisava che il recesso non sarebbe stato considerato per giusta causa, ma frutto di piena autonomia nella decisione e, pertanto, non sarebbe meritevole di alcuna indennità conseguente all'interruzione del rapporto.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente, chiedendo la reiezione della Pt_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume, in particolare, che nell'anno 2023 distribuiva principalmente i prodotti assicurativi della Compagnia Assicurativa che in data 5 giugno Pt_2
2023 la comunicava la revoca dell'autorizzazione Controparte_10 all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a che si ritrovava Pt_2
nell'impossibilità di promuovere i prodotti di che costituivano, in quel Pt_2
momento, un elemento essenziale del proprio catalogo di prodotti;
che intavolava trattative al fine di raggiungere ad un accordo con ulteriori compagnie assicurative;
che nel mese di maggio 2023, dapprima recuperava il compenso
2 provvigionale in precedenza corrisposto e contestualmente corrispondeva un nuovo anticipo provvigionale per la somma complessiva di € 4.236,05, nella speranza di poter concludere nuovi accordi commerciali e poter offrire ai propri subagenti di riprendere l'attività; che in data 18.8.2023, accettava la proposta pervenuta dalla società SO AP;
che il Controparte_11
ricorrente, in data 31.7.2023, aveva autonomamente concluso un autonomo Contr contratto di collaborazione con .
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
1. Sulla giusta causa di recesso
Orbene, risulta per tabulas – ed è pacifico tra le parti – che la comunicazione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a i cui prodotti assicurativi rappresentavano la Pt_2
collocazione prevalente degli operatori di , ha comportato un blocco CP_1
operativo dell'attività che trova causa nel provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza (cfr. doc. n. 3 memoria). Pt_2
Emerge, quindi, che l'impossibilità di promuovere i prodotti di che Pt_2 costituivano la maggior parte del “paniere” di prodotti di , non è CP_1
imputabile alla resistente, non essendo conseguenza di una sua condotta. Infatti, tale blocco operativo deriva da un provvedimento di un'autorità straniera, ovvero un soggetto estraneo al rapporto fra le parti e, dunque, un factum principis non prevedibile e non imputabile alla società resistente, tale da determinare un'impossibilità sopravvenuta della prestazione in capo alla preponente medesima.
Ugualmente, però, il recesso non può essere imputato neanche a parte ricorrente poiché dal sopra menzionato provvedimento dell'autorità di sorveglianza è derivato un improvviso stop della produzione con il Pt_2
conseguente azzeramento dell'attività lavorativa del configurando di Pt_1
3 fatto anche in tal caso una corrispondente impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La Corte di cassazione ha affermato l'applicazione in via analogica al rapporto di agenzia della disposizione di cui all'art. 2119 c.c. Infatti, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
12.11.2019, n. 29290).
L'art. 2119 c.c., prevede che: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Nel caso di specie, si ritiene che l'impossibilità della prestazione lavorativa del ricorrente, ancorché imputabile a fattori esterni al rapporto tra le parti, e la conseguente mancanza di introiti, sia una circostanza talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di agenzia e tale da legittimare il recesso per giusta causa.
Ad ogni modo, deve respingersi la domanda di pagamento del preavviso formulata dal ricorrente in quanto è pacifico che la giusta causa del recesso non sia imputabile ad una condotta della resistente quanto piuttosto al blocco
4 dell'attività conseguente della revoca da parte dell'autorità straniera dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a Pt_2
Del pari, deve respingersi la domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del preavviso proposta da parte resistente in quanto si ritiene che il ricorrente abbia legittimamente recesso per giusta causa, ancorché questa non imputabile a una delle parti, atteso il blocco involontario dell'attività lavorativa.
2. Sulle indennità di fine rapporto
Il contratto di subagenzia del ricorrente trova la sua disciplina relativa agli emolumenti di fine rapporto nell'art. 1751 c.c. e nell'Accordo Economico
Collettivo. Si precisa, infatti, che i calcoli effettuati sulla base dell'una o dell'altra disciplina sono identici.
Tale disposto prevede che “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”.
Le spettanze dell'agente stabilite sia dal codice civile che dalla contrattazione collettiva sono: indennità di risoluzione del rapporto (riconosciuta all'agente anche se non ci sia stato alcun incremento di clientela e/o fatturato), indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica (fondata sull'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione dei nuovi clienti).
5 Orbene, al ricorrente spetta pacificamente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. f.ir.r.). Tale indennità spetta all'agente in ogni caso di cessazione del mandato: l'unico presupposto, quindi, è il termine del contratto. Questa, calcolata con decorrenza dal 2010 in percentuale sull'ammontare globale delle provvigioni maturate, ammonta ad € 17.079,35, così come calcolata da parte ricorrente.
Allo scioglimento del contratto, all'agente spetta pacificamente anche l'indennità suppletiva di clientela, la quale sussiste anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari, per un importo che ammonta ad €
53.396,04.
Le somme così come calcolate da parte ricorrente si ritengono corrette e non vi è necessità di esperire C.T.U., non essendo le stesse state contestate in modo specifico da parte resistente, la quale non ha neanche offerto un calcolo alternativo.
Non si ritiene, invece, spettante l'indennità meritocratica, in quanto il ricorrente non deduce, né allega, se e di quali clienti procurati dal medesimo si giovi ancora la resistente.
Peraltro, è lo stesso ricorrente a sostenere che il proprio pacchetto clienti si
è di molto ridotto nell'ultimo periodo. Se ne deduce, quindi, che la resistente non goda più di diversi clienti del ricorrente.
Ugualmente non si ritengono spettanti le somme richieste a titolo di risarcimento danni, in quando parte ricorrente non deduce, né allega, né chiede di dimostrare specificamente quali sarebbero le conseguenze dannose subite.
Va, infatti, esclusa la risarcibilità del danno lamentato per il risarcimento, essendo costantemente affermato dalla Suprema Corte che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale non può prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223
c.c.
La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità,
6 secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost. (Cfr. Cass. n. 31233 del 2018, Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).
3. Conclusioni
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza della giusta causa del recesso, ancorché non imputabile alle parti;
2. CO parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della somma di € 17.079,35 a titolo di l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d.
f.ir.r.); della somma di € 53.396,04 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso e la domanda riconvenzionale;
4. CO parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 5.360,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 26/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 772/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Galleria Valtiberina, 9 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIANMARCO CP_1 P.IVA_1
PANAIA e dell'avv. SPALLA MICHELE ( ) PIAZZA C.F._3
RISORGIMENTO 10 20129 MILANO;
( CP_2 C.F._4
PIAZZA RISORGIMENTO 10 20129 MILANO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
GIANMARCO PANAIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 17.7.2024, agisce nei Parte_1
confronti di (adesso esponendo CP_1 Controparte_3
che ha intrattenuto dal 2005 un rapporto di collaborazione con Controparte_4
(successivamente divenuta nel 2007), poi divenuta Controparte_5 [...]
(2011) ed infine diventata l'odierna convenuta che CP_6 CP_1
nel corso della vita lavorativa all'interno di ha ottenuto numerose CP_1
promozioni di carriera;
che nel periodo maggio/giugno 2023 l'IVASS
[...]
Contr
su richiesta dell'omologo slovacco, ha Controparte_7
sospeso la distribuzione dei prodotti della Parte_2
con sede a Bratislava, il cui prodotto di punta, rappresentato da una Polizza Unit
Linked a vita intera e a premi ricorrenti, costituiva sino a tale data, la collocazione prevalente degli operatori che pertanto la sua attività CP_1
lavorativa sarebbe stata azzerata;
che in data 31.7.2023 sottoscriveva un contratto Contr di subagenzia con , determinato dalla necessità di mitigare le conseguenze che si stavano delineando a causa della paralisi dell'attività; che in data
20.3.2024 ha comunicato il recesso per giusta causa dal contratto;
che la società precisava che il recesso non sarebbe stato considerato per giusta causa, ma frutto di piena autonomia nella decisione e, pertanto, non sarebbe meritevole di alcuna indennità conseguente all'interruzione del rapporto.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente, chiedendo la reiezione della Pt_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume, in particolare, che nell'anno 2023 distribuiva principalmente i prodotti assicurativi della Compagnia Assicurativa che in data 5 giugno Pt_2
2023 la comunicava la revoca dell'autorizzazione Controparte_10 all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a che si ritrovava Pt_2
nell'impossibilità di promuovere i prodotti di che costituivano, in quel Pt_2
momento, un elemento essenziale del proprio catalogo di prodotti;
che intavolava trattative al fine di raggiungere ad un accordo con ulteriori compagnie assicurative;
che nel mese di maggio 2023, dapprima recuperava il compenso
2 provvigionale in precedenza corrisposto e contestualmente corrispondeva un nuovo anticipo provvigionale per la somma complessiva di € 4.236,05, nella speranza di poter concludere nuovi accordi commerciali e poter offrire ai propri subagenti di riprendere l'attività; che in data 18.8.2023, accettava la proposta pervenuta dalla società SO AP;
che il Controparte_11
ricorrente, in data 31.7.2023, aveva autonomamente concluso un autonomo Contr contratto di collaborazione con .
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
1. Sulla giusta causa di recesso
Orbene, risulta per tabulas – ed è pacifico tra le parti – che la comunicazione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a i cui prodotti assicurativi rappresentavano la Pt_2
collocazione prevalente degli operatori di , ha comportato un blocco CP_1
operativo dell'attività che trova causa nel provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza (cfr. doc. n. 3 memoria). Pt_2
Emerge, quindi, che l'impossibilità di promuovere i prodotti di che Pt_2 costituivano la maggior parte del “paniere” di prodotti di , non è CP_1
imputabile alla resistente, non essendo conseguenza di una sua condotta. Infatti, tale blocco operativo deriva da un provvedimento di un'autorità straniera, ovvero un soggetto estraneo al rapporto fra le parti e, dunque, un factum principis non prevedibile e non imputabile alla società resistente, tale da determinare un'impossibilità sopravvenuta della prestazione in capo alla preponente medesima.
Ugualmente, però, il recesso non può essere imputato neanche a parte ricorrente poiché dal sopra menzionato provvedimento dell'autorità di sorveglianza è derivato un improvviso stop della produzione con il Pt_2
conseguente azzeramento dell'attività lavorativa del configurando di Pt_1
3 fatto anche in tal caso una corrispondente impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La Corte di cassazione ha affermato l'applicazione in via analogica al rapporto di agenzia della disposizione di cui all'art. 2119 c.c. Infatti, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
12.11.2019, n. 29290).
L'art. 2119 c.c., prevede che: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Nel caso di specie, si ritiene che l'impossibilità della prestazione lavorativa del ricorrente, ancorché imputabile a fattori esterni al rapporto tra le parti, e la conseguente mancanza di introiti, sia una circostanza talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di agenzia e tale da legittimare il recesso per giusta causa.
Ad ogni modo, deve respingersi la domanda di pagamento del preavviso formulata dal ricorrente in quanto è pacifico che la giusta causa del recesso non sia imputabile ad una condotta della resistente quanto piuttosto al blocco
4 dell'attività conseguente della revoca da parte dell'autorità straniera dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa concessa a Pt_2
Del pari, deve respingersi la domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del preavviso proposta da parte resistente in quanto si ritiene che il ricorrente abbia legittimamente recesso per giusta causa, ancorché questa non imputabile a una delle parti, atteso il blocco involontario dell'attività lavorativa.
2. Sulle indennità di fine rapporto
Il contratto di subagenzia del ricorrente trova la sua disciplina relativa agli emolumenti di fine rapporto nell'art. 1751 c.c. e nell'Accordo Economico
Collettivo. Si precisa, infatti, che i calcoli effettuati sulla base dell'una o dell'altra disciplina sono identici.
Tale disposto prevede che “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”.
Le spettanze dell'agente stabilite sia dal codice civile che dalla contrattazione collettiva sono: indennità di risoluzione del rapporto (riconosciuta all'agente anche se non ci sia stato alcun incremento di clientela e/o fatturato), indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica (fondata sull'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione dei nuovi clienti).
5 Orbene, al ricorrente spetta pacificamente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. f.ir.r.). Tale indennità spetta all'agente in ogni caso di cessazione del mandato: l'unico presupposto, quindi, è il termine del contratto. Questa, calcolata con decorrenza dal 2010 in percentuale sull'ammontare globale delle provvigioni maturate, ammonta ad € 17.079,35, così come calcolata da parte ricorrente.
Allo scioglimento del contratto, all'agente spetta pacificamente anche l'indennità suppletiva di clientela, la quale sussiste anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari, per un importo che ammonta ad €
53.396,04.
Le somme così come calcolate da parte ricorrente si ritengono corrette e non vi è necessità di esperire C.T.U., non essendo le stesse state contestate in modo specifico da parte resistente, la quale non ha neanche offerto un calcolo alternativo.
Non si ritiene, invece, spettante l'indennità meritocratica, in quanto il ricorrente non deduce, né allega, se e di quali clienti procurati dal medesimo si giovi ancora la resistente.
Peraltro, è lo stesso ricorrente a sostenere che il proprio pacchetto clienti si
è di molto ridotto nell'ultimo periodo. Se ne deduce, quindi, che la resistente non goda più di diversi clienti del ricorrente.
Ugualmente non si ritengono spettanti le somme richieste a titolo di risarcimento danni, in quando parte ricorrente non deduce, né allega, né chiede di dimostrare specificamente quali sarebbero le conseguenze dannose subite.
Va, infatti, esclusa la risarcibilità del danno lamentato per il risarcimento, essendo costantemente affermato dalla Suprema Corte che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale non può prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223
c.c.
La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità,
6 secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost. (Cfr. Cass. n. 31233 del 2018, Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).
3. Conclusioni
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza della giusta causa del recesso, ancorché non imputabile alle parti;
2. CO parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della somma di € 17.079,35 a titolo di l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d.
f.ir.r.); della somma di € 53.396,04 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso e la domanda riconvenzionale;
4. CO parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 5.360,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 26/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8