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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3533 /2024
Il giorno 20/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maurizio Tettè per delega dell'Avv. Taccone
Giovanni;
Per l' , parte resistente, l'avv. Cianci Patrizia Paola anche per CP_1
delega dell'Avv. A. Manuela Nucera;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3533/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Taccone (CF:
), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), in
[...] P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso Controparte_3
dall'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e dell'Avv. C.F._3
A. Manuela Nucera (c.f. ) in virtù di procura C.F._4
generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile Persona_1
2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta, in atti
resistente
Oggetto: intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, l'odierno ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento N. 094 2024
90087216 75/000, limitatamente e sottese cartella di pagamento
094 2016 0018970130 000 e 094 2017 0009827102 000, con cui l'
[...]
, chiedeva la somma di € 1.171,19 inerenti Controparte_4
l'omesso versamento dei Premi III e IV rata e correlate sanzioni per gli anni 2015, Premi I II III e IV rata e correlate sanzioni per l'anno 2016 e 2017 , gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria CP_1 Il ricorrente eccepiva la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge
n. 335/1995, in quanto, erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica di cui alle cartelle di pagamento n. 094 2016 0018970130
000 e n. 094 2017 0009827102 000all'avviso n.39420130004328235000, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Chiedeva, quindi, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell' e dell' a riscuotere la CP_1 Controparte_4
somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'atto opposto che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
opposizione, in quanto infondato e, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 c.p.c e art. 24, comma 5 D.Lgs 46/99. Nel merito, eccepiva che la prescrizione era stata debitamente interrotta, in quanto aveva CP_5
provveduto alla notifica della cartella e degli atti interruttivi, come risulta dalla documentazione allegata alla p memoria e fornita dall'
[...]
. Pertanto, concludeva chiedendo di integrare il CP_6
contraddittorio nei confronti dell' Controparte_7
dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alle cartelle di pagamento N. 094 2016 0018970130 000 e N.
094 2017 0009827102 000; , il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
In particolare, il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. La sentenza n. 1652/2020, depositata il 24 gennaio 2020, ha confermato che i contributi si prescrivono decorsi 5 anni senza che essi vengano CP_1
richiesti con un atto al debitore.
Dalla documentazione versata in atti, risultando notifiche ad un indirizzo pec non valido, poi rettificato nel 2023 e soprattutto mancando la copia dello stesso atto onde verificarne il contenuto e la riconducibilità dello stesso alle somme oggetto di giudizio, le cartelle si devono ritenere prescritte..
. Il credito oggetto di causa va pertanto annullato, per le causali sopra esposte..
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico del concessionario della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il credito oggetto di causa, per le causali di cui in parte motiva;
3) Condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite CP_1
che liquida in €. 886,00, per spese, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, che, distrae in favore del procuratore costituito. Così deciso in Palmi, 25 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3533 /2024
Il giorno 20/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maurizio Tettè per delega dell'Avv. Taccone
Giovanni;
Per l' , parte resistente, l'avv. Cianci Patrizia Paola anche per CP_1
delega dell'Avv. A. Manuela Nucera;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3533/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Taccone (CF:
), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), in
[...] P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso Controparte_3
dall'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e dell'Avv. C.F._3
A. Manuela Nucera (c.f. ) in virtù di procura C.F._4
generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile Persona_1
2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta, in atti
resistente
Oggetto: intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, l'odierno ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento N. 094 2024
90087216 75/000, limitatamente e sottese cartella di pagamento
094 2016 0018970130 000 e 094 2017 0009827102 000, con cui l'
[...]
, chiedeva la somma di € 1.171,19 inerenti Controparte_4
l'omesso versamento dei Premi III e IV rata e correlate sanzioni per gli anni 2015, Premi I II III e IV rata e correlate sanzioni per l'anno 2016 e 2017 , gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria CP_1 Il ricorrente eccepiva la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge
n. 335/1995, in quanto, erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica di cui alle cartelle di pagamento n. 094 2016 0018970130
000 e n. 094 2017 0009827102 000all'avviso n.39420130004328235000, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Chiedeva, quindi, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell' e dell' a riscuotere la CP_1 Controparte_4
somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'atto opposto che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
opposizione, in quanto infondato e, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 c.p.c e art. 24, comma 5 D.Lgs 46/99. Nel merito, eccepiva che la prescrizione era stata debitamente interrotta, in quanto aveva CP_5
provveduto alla notifica della cartella e degli atti interruttivi, come risulta dalla documentazione allegata alla p memoria e fornita dall'
[...]
. Pertanto, concludeva chiedendo di integrare il CP_6
contraddittorio nei confronti dell' Controparte_7
dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alle cartelle di pagamento N. 094 2016 0018970130 000 e N.
094 2017 0009827102 000; , il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
In particolare, il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. La sentenza n. 1652/2020, depositata il 24 gennaio 2020, ha confermato che i contributi si prescrivono decorsi 5 anni senza che essi vengano CP_1
richiesti con un atto al debitore.
Dalla documentazione versata in atti, risultando notifiche ad un indirizzo pec non valido, poi rettificato nel 2023 e soprattutto mancando la copia dello stesso atto onde verificarne il contenuto e la riconducibilità dello stesso alle somme oggetto di giudizio, le cartelle si devono ritenere prescritte..
. Il credito oggetto di causa va pertanto annullato, per le causali sopra esposte..
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico del concessionario della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il credito oggetto di causa, per le causali di cui in parte motiva;
3) Condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite CP_1
che liquida in €. 886,00, per spese, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, che, distrae in favore del procuratore costituito. Così deciso in Palmi, 25 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo