Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg4912 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4912 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Umberto Zanotti-Bianco p. 3, is. 9, scala B,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, Via Umberto Zanotti-Bianco p. 3, is. 9, scala B,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 17/03/2025 e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi ai figli CP_1
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minori ( nata il [...] e il 21.11.2019) come accordo in Per_2 Per_3
esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei 2 figli minori, e;
ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con residenza prevalente presso la madre e con la madre;
2. La casa coniugale sita alla Via U. Zanotti is. 9 in Napoli sarà assegnata alla Sig.ra che continuerà a viverci unitamente ai figli minori;
CP_1
3. Il Sig. lascerà la casa familiare entro il 30.06.2025 impegnandosi a Persona_1
comunicare il suo nuovo indirizzo;
4. Il Sig. si obbliga a procedere - a Sue cure e spese - alla chiusura della Persona_1
impresa individuale e del conto corrente societario “Smile Market” sita in Napoli, Corso
Secondigliano n. 81 (P.IVA intestata giuridicamente e fiscalmente alla P.IVA_1
Sig.ra entro e non oltre la data della prima udienza di comparizione dinanzi a CP_1
codesto Tribunale;
il Sig. si obbliga, altresì, ad accollarsi qualsivoglia responsabilità Per_1
derivante dalla citata attività di impresa (vedi visura camerale), nonché a pagare eventuali posizioni debitorie derivanti, connesse e consequenziali all'attività stessa.
5. DIRITTO DI VISITA E PIANO GENITORIALE CONCORDATO: Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 17.00 alle 20.00 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi;
6. Il padre potrà tenere con sé i minori un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato sera ore
20.30 alla domenica sera ore 21.00, compreso il pernottamento, compatibilmente con i suoi orari di lavoro;
7. Durante le festività il diritto di visita del padre sarà così regolamentato:
8. - nel periodo natalizio ad anni alterni: il giorno 24 dicembre resteranno con la madre, il giorno 25 dicembre con il padre, il giorno 26 dicembre con la madre mentre il giorno 31 dicembre con il padre, il giorno 1° gennaio con la madre, il giorno 6.1 con il padre, alternandosi di anno in anno;
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9. - nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la mamma ed il
Lunedì dell'Angelo con il padre;
10. - per le vacanze estive 15 giorni, che potranno essere divisi anche in più periodi (luglio, agosto), sempre previo accordo con la madre, da comunicarsi entro il 30.5 di ogni anno alla stessa, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
11. - Il padre dovrà versare un assegno di mantenimento alla madre a titolo di mantenimento per i figli minorenni, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre indici Istat, e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie secondo il protocollo presso il Tribunale di Napoli che entrambi i ricorrenti sottoscrivono con il presente ricorso;
12. L'Assegno Unico Universale sarà richiesto nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia al
[...] Persona_1
proprio 50%.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai Per_2
suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
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• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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