Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/1978, n. 670
CASS
Sentenza 13 febbraio 1978

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L'omessa indicazione di una delle parti, nell'epigrafe della sentenza, non comporta nullita, ma configura mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, qualora il contesto della sentenza medesima consenta di individuare inequivocamente quella parte, e di stabilire che la pronuncia e stata emessa anche nei suoi confronti. ( Conf 2922/75, mass n 376979; ( Conf 1369/75, mass n 374909).*

Qualora, con domanda di adempimento di obbligazione, venga convenuta in giudizio una ditta individuale, nella persona fisica del suo titolare, l'accertamento dell'inesistenza della ditta stessa, e dell'assunzione dell'obbligazione da parte di quella persona fisica, non nell'Esercizio di attivita imprenditoriale, non comporta la Mancanza di legittimazione passiva del convenuto, intesa nel senso di difetto di titolarita passiva del rapporto sostanziale. La ditta individuale, infatti, non e soggetto distinto dalla persona fisica che e, o si assume essere imprenditore esercente attivita economica con tale segno distintivo, con la conseguenza che l'indicato errore nell'evocazione in giudizio non osta a che la predetta persona fisica assuma la veste di parte nel processo, e possa essere condannata all'adempimento della dedotta obbligazione. ( V 3754/76, mass n 382454; ( V 2466/74, mass n 370884).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/1978, n. 670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 670
    Data del deposito : 13 febbraio 1978

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