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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell' 8.07.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella LALLI Controparte_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato dinanzi all'intestato Tribunale, chiedeva ed Controparte_1 otteneva l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 198/2024, con il quale era ingiunto alla di Pt_1 pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la complessiva somma di € 7.992,00, oltre spese ed accessori;
avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la , chiedendone la revoca;
a Pt_1 fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e
8, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato pagina 1 di 7 dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della Cont previsione dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo ..."; che l'indennità di cui all'art. 29 dell'ADR 2007 presupponeva il superamento di un corso di formazione di assistenza pediatrica di almeno 30 ore, che non risultava conseguito dall'opposto.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo agosto 2022/febbraio 2024 a titolo di indennità per atti vandalici (art. 28) e indennità di assistenza pediatrica (art. 29), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell non siano in grado di assicurare un mezzo Parte_1 di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”
e l'art. 29 prevedeva: “La regione si impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolari di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di
Formazione obbligatorio di assistenza pediatrica di almeno 30 ore.
2. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità assistenziale,
l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad € 1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità
Assistenziale prestata”;
che il pagamento di tali indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, così ripristinando Pt_1
“le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che l'opposto aveva conseguito la formazione obbligatoria in medicina generale e, nell'esplicazione del servizio di Continuità assistenziale in convenzione con , prestato cure anche a pazienti in Pt_1 pagina 2 di 7 età pediatrica sia in ambulatorio che domiciliarmente, come attestato dall'autocerificazione allegata al monitorio;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
Come documentato da parte opposta, in corso di causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l'ASREM e la Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007- è stato revocato il precedente DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità “fino alla stipula del nuovo
. CP_3
Risulta comunque necessario decidere la presente causa, dato che le somme richieste dal ricorrente attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 e 29 dell'ADR 2007
(sospese con il DCA n.64/19) questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della Corte dei
Conti.
Posto che il contenuto della nota della Corte dei Conti non appare tale da giustificare la decisione
“difensiva” del Commissario ad acta, deve rilevarsi che in materia di rapporto convenzionale dei medici eventuali esigenze dettate da piani di rientro o aspetti contabili non legittimano affatto scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
La S.C. (sentenza n.11566/21) ha invero statuito che “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi pagina 3 di 7 economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.
Tale pronunciamento è chiaro ed inequivoco nell'affermare l'impossibilità di una scelta unilaterale, per cui l'emanazione del DCA e la successiva nota della non possono essere affatto Pt_1 giustificate dalle indicazioni della Corte dei Conti e da questioni di responsabilità contabile, atteso che tali indicazioni avrebbero al più potuto comportare un previo confronto con i medici (tramite le organizzazioni sindacali).
Peraltro, come già accennato, la segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) Pt_1 abbiano operato controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
Dunque, il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) risultava Pt_1 incidere su materia demandata alla contrattazione tra le parti, avendo operato modifiche che, invece, presupponevano l'accordo tra le parti e non consentivano modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione.
Anche la Corte di Appello di Campobasso (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto pagina 4 di 7 economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive (diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di Campobasso (sempre nella sentenza n.126/23 del
26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel caso, infatti, l'accordo CP_4 regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la
Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di Cont escludere che la stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell dell'obbligo della di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va evidenziato al Pt_1 CP_5 Cont riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, dell , prevedendo, Cont analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni ora di attività : nell
l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della
di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni al veicolo del medico,
Pt_1 qualora l stessa non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza
Pt_1 un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l
Pt_1 datrice di lavoro tenuta a corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità - verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure decurtata del 30% in ossequio alle previsioni
Pt_1
pagina 5 di 7 del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla e superamento del colloquio finale o, in alternativa, Pt_1 presentazione di un'istanza di aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall per illegittima Pt_1 riduzione del 30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre:
quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte;
quanto alla indennità pediatrica, nel caso di specie può osservarsi che, come documentato dall'opposto con gli allegati al ricorso monitorio, sono già intervenute tra le stesse parti pregresse sentenze emesse da questo stesso Tribunale e, precisamente, la n. 95/2024 e la n. 171/2021, quest'ultima confermata con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 156/2022, di cui non è contestata l'irrevocabilità, dalle quali si evince che all'odierno ricorrente era stata riconosciuta giudizialmente anche l'indennità ex art. 29 cit., per cui non può essere in questa sede rimessa in discussione la sussistenza dei presupposti sostanziali in capo al ricorrente per fruire della indicata indennità, dato che l'accertamento è coperto da giudicato, né i presupposti sostanziali per fruire di tale indennità risultano nelle more modificati/mutati.
Va pure rilevato che le somme richieste in pagamento nella presente sede non sono state in alcun modo contestate dall'opponente nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 198/2024 di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
pagina 6 di 7 Campobasso, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell' 8.07.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella LALLI Controparte_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato dinanzi all'intestato Tribunale, chiedeva ed Controparte_1 otteneva l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 198/2024, con il quale era ingiunto alla di Pt_1 pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la complessiva somma di € 7.992,00, oltre spese ed accessori;
avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la , chiedendone la revoca;
a Pt_1 fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e
8, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato pagina 1 di 7 dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della Cont previsione dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo ..."; che l'indennità di cui all'art. 29 dell'ADR 2007 presupponeva il superamento di un corso di formazione di assistenza pediatrica di almeno 30 ore, che non risultava conseguito dall'opposto.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo agosto 2022/febbraio 2024 a titolo di indennità per atti vandalici (art. 28) e indennità di assistenza pediatrica (art. 29), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell non siano in grado di assicurare un mezzo Parte_1 di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”
e l'art. 29 prevedeva: “La regione si impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolari di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di
Formazione obbligatorio di assistenza pediatrica di almeno 30 ore.
2. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità assistenziale,
l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad € 1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità
Assistenziale prestata”;
che il pagamento di tali indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, così ripristinando Pt_1
“le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che l'opposto aveva conseguito la formazione obbligatoria in medicina generale e, nell'esplicazione del servizio di Continuità assistenziale in convenzione con , prestato cure anche a pazienti in Pt_1 pagina 2 di 7 età pediatrica sia in ambulatorio che domiciliarmente, come attestato dall'autocerificazione allegata al monitorio;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
Come documentato da parte opposta, in corso di causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l'ASREM e la Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007- è stato revocato il precedente DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità “fino alla stipula del nuovo
. CP_3
Risulta comunque necessario decidere la presente causa, dato che le somme richieste dal ricorrente attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 e 29 dell'ADR 2007
(sospese con il DCA n.64/19) questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della Corte dei
Conti.
Posto che il contenuto della nota della Corte dei Conti non appare tale da giustificare la decisione
“difensiva” del Commissario ad acta, deve rilevarsi che in materia di rapporto convenzionale dei medici eventuali esigenze dettate da piani di rientro o aspetti contabili non legittimano affatto scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
La S.C. (sentenza n.11566/21) ha invero statuito che “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi pagina 3 di 7 economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.
Tale pronunciamento è chiaro ed inequivoco nell'affermare l'impossibilità di una scelta unilaterale, per cui l'emanazione del DCA e la successiva nota della non possono essere affatto Pt_1 giustificate dalle indicazioni della Corte dei Conti e da questioni di responsabilità contabile, atteso che tali indicazioni avrebbero al più potuto comportare un previo confronto con i medici (tramite le organizzazioni sindacali).
Peraltro, come già accennato, la segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) Pt_1 abbiano operato controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
Dunque, il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) risultava Pt_1 incidere su materia demandata alla contrattazione tra le parti, avendo operato modifiche che, invece, presupponevano l'accordo tra le parti e non consentivano modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione.
Anche la Corte di Appello di Campobasso (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto pagina 4 di 7 economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive (diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di Campobasso (sempre nella sentenza n.126/23 del
26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel caso, infatti, l'accordo CP_4 regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la
Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di Cont escludere che la stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell dell'obbligo della di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va evidenziato al Pt_1 CP_5 Cont riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, dell , prevedendo, Cont analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni ora di attività : nell
l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della
di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni al veicolo del medico,
Pt_1 qualora l stessa non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza
Pt_1 un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l
Pt_1 datrice di lavoro tenuta a corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità - verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure decurtata del 30% in ossequio alle previsioni
Pt_1
pagina 5 di 7 del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla e superamento del colloquio finale o, in alternativa, Pt_1 presentazione di un'istanza di aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall per illegittima Pt_1 riduzione del 30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre:
quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte;
quanto alla indennità pediatrica, nel caso di specie può osservarsi che, come documentato dall'opposto con gli allegati al ricorso monitorio, sono già intervenute tra le stesse parti pregresse sentenze emesse da questo stesso Tribunale e, precisamente, la n. 95/2024 e la n. 171/2021, quest'ultima confermata con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 156/2022, di cui non è contestata l'irrevocabilità, dalle quali si evince che all'odierno ricorrente era stata riconosciuta giudizialmente anche l'indennità ex art. 29 cit., per cui non può essere in questa sede rimessa in discussione la sussistenza dei presupposti sostanziali in capo al ricorrente per fruire della indicata indennità, dato che l'accertamento è coperto da giudicato, né i presupposti sostanziali per fruire di tale indennità risultano nelle more modificati/mutati.
Va pure rilevato che le somme richieste in pagamento nella presente sede non sono state in alcun modo contestate dall'opponente nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 198/2024 di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
pagina 6 di 7 Campobasso, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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