Ordinanza cautelare 3 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02902/2025REG.PROV.COLL.
N. 02222/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pavia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma-, Sezione V- Bis , 13 luglio 2022, n. 9681, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno e della Prefettura di Pavia;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministro dell’interno ha disposto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con ordinanza 15 maggio 2019, n. 2802, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 13 luglio 2022, n. 9681, con la quale ha ritenuto immune dei vizi denunciati il diniego impugnato.
3. Con appello notificato il 14 febbraio 2023 e depositato in data 8 marzo successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il proprio gravame ad un unico motivo privo di rubrica e con il quale, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone in questa sede le censure dedotte in primo grado, lamentando, in sostanza, che erroneamente il Tar avrebbe valorizzato l’unica condanna subita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articoli 444 e 445 c.p.p. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il secondo dei quali successivamente dichiarato estinto.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 24 marzo 2023 e, con ordinanza 3 aprile 2023, n. 1296, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
5. L’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla sentenza il 16 dicembre 2024 e all’udienza del 27 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
6. Prima di esaminare l’appello, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
7. Deve preliminarmente essere ricordato che per costante giurisprudenza l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723).
8. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza risulta largamente motivata e merita piena conferma, resistendo alle contestazioni dell’appellante.
Il diniego impugnato è motivato dalla condanna subita dall’istante con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
A ciò si aggiunga che l’interessato ha omesso ogni riferimento alla condanna subita al momento della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, dimostrando uno scarso rispetto delle regole che governano l’istituto, improntato alla fiducia reciproca tra lo Stato e il soggetto straniero che chiede di essere ammesso ad essere titolare della capacità giuridica speciale connessa allo status di cittadino e che comporta l’assunzione non solo di diritti (elettorato attivo e passivo) e di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.
Il provvedimento impugnato e la sentenza del Tar che ne ha dichiarato la legittimità risultano immuni dalle censure dedotte.
Condivisibilmente il primo giudice ha stabilito che il provvedimento impugnato è atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampli profili di discrezionalità, censurabile dinanzi al giudice amministrativo soltanto per evidenti vizi di travisamento dei fatti o macroscopico difetto di istruttoria o motivazione, “ avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, risultando a carico di quest’ultimo precedenti penali che rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, non soltanto penali. ”
E ciò anche in considerazione del fatto, largamente contestato nell’appello, secondo cui “ il comportamento delittuoso dell’istante, nonostante l’intervenuta estinzione dei reati contestati, rimane valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana .”
A ciò si aggiunga che, al momento della presentazione della domanda, l’interessato ha omesso di dichiarare la condanna subita, non dimostrando anche da questo punto di vista la consapevolezza della necessità di rispettare le regole dell’ordinamento.
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2222/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle Amministrazioni appellate, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.