Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2024, proposto da:
Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Eolico di SA Vito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
IA RE Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
del decreto n. 80 del 11.3.2024 del Direttore Generale presso la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA determinata con DGR 14388 del 7/11/2006 (a sua volta prorogato con decreti n. 6983 del 05/05/2010, n. 16382 del 22/11/2010 e n. 9226 dell’01/09/2015) riguardante il progetto di parco eolico, denominato " SA Vito ", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di SA Vito sullo Ionio (CZ) e del parere n. 474 del 23 giugno 2023, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS allegato e richiamato come parte integrante del decreto impugnato e di ogni altro atto allegato per farne parte integrante e presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Parco Eolico di SA Vito S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Calabria, nonché alla controinteressata “Parco SA Vito S.r.l.”, l’associazione in epigrafe indicata ha impugnato il decreto n. 80 del 11 marzo 2024 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui è stata disposta la proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA già determinata con DGR n. 14388 del 7 novembre 2006, e prorogata con i successivi decreti n. 6983 del 5 maggio 2010, n. 16382 del 22 novembre 2010 e n. 9226 del 1° settembre 2015.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.10, e 6, COMMA 3, DEL DLGS 152/06 IN RELAZIONE ALL’ART. 5 DEL DPR 357/97 E SS.MM.II PER OMESSA VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE. VIOLAZIONE DELL’ ART. 22 Dlgs 152/06. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI, attesa la mancata Valutazione di Incidenza e assenza, nell’ambito dello studio preliminare, degli elementi di cui all’allegato G del D.lgs. 152/06;
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 8-BIS COMMI 6 E 3 E DELL’ART. 2 CO. 2 DELLA DIRETTIVA UE 2011/92; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ALLEGATI IV E V ALLA PARTE SECONDA DEL DELGS 152/2006, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 e 5 DEL DLSGS 152/06; VIOLAZIONE DEL DM 10 SETTEMBRE 2010 E DEL QTPR DELLA REGIONE CALABRIA. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA, DIFETTO E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, per l’omessa considerazione dei seguenti elementi:
1. il cumulo del progetto con gli effetti determinati da altri progetti esistenti - tra cui Parco Elettro SAnino Wind s.r.l., Erg Eolica fossa del lupo, Gamesa Energia Italia s.p.a. “Serra Pelata”, Eolico sud s.r.l. “Parco Eolico SA Sostene – e in corso di approvazione ricadenti nei comuni di ZZ (VV), MB (VV), SA OL da CR (VV), NG (VV), NO (VV) e OR di RU (CZ), considerato che le proroghe successive al 2009, sono state rilasciate in maniera automatica senza alcuna rinnovazione della valutazione o verifica delle condizioni ambientali;
2. il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto non è annoverato tra le principali alternative ragionevoli del progetto (come previsto dall’allegato V alla parte seconda e dall’ art. 19 del D.Lgs 152/06 e come suggerito dall’art. 15 tomo IV del QTRP della regione Calabria);
3. il progetto ricade in un’area non idonea secondo quanto stabilito in più punti nel paragrafo 17, lettera f, allegato 3 delle linee guida contenute nel D.M. 9 settembre 2010 ossia zone per la conservazione della biodiversità;
4. l’impianto dovrebbe sorgere in una zona non idonea come quelle individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42 del 2004 (paragrafo 17, lettera f, allegato 3 delle linee guida). Sul punto, infatti, il progetto contrasterebbe con le disposizioni del QTRP e, in particolar modo, con l’art. 25, in base al quale “ valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati:...omissis - territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ….”;
5. l’impianto eolico rientra in zone forestali tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 comma 1 lett. g) e per le quali rimane confermata l’esistenza di “bosco” (nell’accezione della L.R. n. 45/12), laddove vige il divieto di trasformazione, superabile secondo le eccezioni ex art. 23, co. 4, lett. a della medesima legge;
6. le misure di compensazione ambientali previste sono risibili, illogiche e sproporzionate;
7. nessuna valutazione è stata svolta (in violazione del comma del comma 2 e 3 dell’allegato V dlgs 152/06) relativamente agli impatti sulla fragile economia del territorio in cui l’impianto viene collocato.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, insistendo per il rigetto della domanda.
Con memoria costitutiva del 14 giugno 2024 si è altresì costituita in giudizio la S.R.L. Parco Eolico SA Vito eccependo:
1) l’improcedibilità del ricorso, in quanto depositato otre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 45 e dimidiato dall’art. 119, comma 1, lett f, del D.Lgs. 104/2010, atteso che il provvedimento de quo ricade tra “ i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ”;
2) l’inammissibilità nella parte in cui lamenta l’illegittimità del decreto impugnato per vizi non propri, ma di atti (mai impugnati) non più suscettibili di essere gravati e, in particolare: - del giudizio di VIA espresso giusta decreti della Regione n. 14388 del 7.11.2006, n. 6983 del 5.5.2010 e n. 16382 del 22.11.2010 prorogati sino all’1.9.2020 giusta decreto della medesima Regione n. 9226 dell’1.9.2015; - dell’esclusione della variante da “ulteriore procedura” di cui alla nota prot. n. 141539 del 20.4.2018 della Regione;
3) l’inammissibilità del primo motivo di ricorso:
nella parte concernente la necessità della VINCA in ragione della presenza del Lago dell’Angitola e di Lacina e più in generale, dei siti di Rete Natura 2000, attesa la genericità nonché la sua infondatezza in quanto tali elementi sono già stati rappresentati negli elaborati allegati all’istanza di proroga, al progetto originario nonché sono stati oggetto anche di rilievi da parte del WWF. Tutte circostanze di cui la Commissione tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale ha tenuto conto nel parere 474 del 23 giugno 2023, posto a fondamento del provvedimento gravato;
nella parte relativa alla conformità dello studio preliminare al D.lgs. 152/2006, attesa la derivazione del vizio da atti non impugnati, nonché l’infondatezza poiché la variante non sostanziale è stata resa oggetto di un’istanza di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del DLgs 152/2006 a corredo della quale non è previsto il deposito dello “ studio preliminare ambientale ” redatto in conformità all’art. 22, comma 5, lett. c., del DLgs 152/2006, ma, di contro, il deposito di “ liste di controllo ” che, definite, nel modello, dal MASE, devono fornire “ adeguati elementi informativi ” e non necessitano della redazione da parte di “una serie di professionisti specializzati nelle diverse materie”;
4) quanto al secondo motivo ha dedotto:
l’inammissibilità, poiché articolato come se il progetto non fosse mai stato autorizzato ed avviato alla realizzazione;
l’infondatezza atteso che:
la Commissione tecnica ha tenuto conto, nel proprio parere, della presenza di altri progetti, così come osservato in sede procedimentale dal WWF, superando le osservazioni mosse atteso che tali progetti sono stati: - o denegati, come “Primus” e “Monterosso Calabro”, e quindi anche in considerazione dell’all. VII al DLgs 152/2006, insuscettibili di valutazione cumulativa con il progetto per cui è causa; o in parte (“Elettro SAnino Wind S.r.l., Erg Eolica Fossa del Lupo, Gamesa Energia Italia Spa Serra Pelata, Eolico sud S.r.l. Parco Eolico SA Sostene”), presentati (tra il 2005 ed il 2006) ed autorizzati (tra il 2006 ed il 2009) dopo la presentazione e l’autorizzazione del progetto per cui è causa, con il quale, quindi, avevano già scontato una valutazione di impatti cumulativi, insuscettibile di riedizione nell’ambito di un procedimento di proroga dell’esclusione da VIA conseguente alla mera riduzione del medesimo progetto nella versione presentata ed autorizzata ex ante ; tenuto conto inoltre che il diniego alla realizzazione del parco Montegrosso nemmeno può incidere sulla valutazione operata dal provvedimento gravato atteso che ogni progetto ha sue specificità non comuni a quello realizzato da “ Parco Eolico SA Vito ”;
Non è ostativo il QTRP poiché il parco è destinato ad essere realizzato in area che, pur essendo boschiva, non rientra nel novero di quelle che l’art. 15 del QTRP qualifica inidonee ad ospitare impianti FER ed è sottratto all’applicazione dell’art. 25 del QTRP in quanto opera di pubblica utilità (l’inciso dell’art. 25 del QTRP “ che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi” è riferito solo alle “ attività strettamente connesse all’attività agricola ” e non alle opere di pubblica utilità, sottratte alla sua applicazione in quanto tali ed in ragione della mera loro qualificazione);
Quanto alle alternative ragionevoli, al ricadere in una zona ritenuta non idonea o forestale, alla irragionevolezza delle misure di compensazione e alla valutazione di incidenza sull’economia locale, ha escluso che il MASE, in sede di riscontro all’istanza di ulteriore proroga, dovesse ovvero potesse farsi carico di “ripensare” a normativa lato sensu vincolistica o di tutela già valutata in sede di rilascio: - del giudizio di VIA espresso giusta decreti della Regione n. 14388 del 7.11.2006, n. 6983 del 5.5.2010 e n. 16382 del 22.11.2010 prorogati sino all’1.9.2020 giusta decreto della medesima Regione n. 9226 dell’1.9.2015; - dell’esclusione della variante da “ulteriore procedura” di cui alla nota prot. n. 141539 del 20.4.2018 della Regione.
4. Si è altresì costituita in giudizio IA RE Aps con un intervento ad opponendum.
5. Con ordinanza cautelare del 20 giugno 2024 l’intestato Tribunale, ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris , ha rigettato l’istanza.
6. All’udienza del 19 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione preliminare d’improcedibilità del ricorso è infondata e va, pertanto, disattesa.
Il Collegio ritiene, infatti, che - diversamente dal caso in cui l’impugnazione abbia ad oggetto l’Autorizzazione Unica, avente natura composita di atto autorizzatorio da un lato e di atto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 387 del 23 dicembre 2003, dall’altro - tale qualificazione non possa estendersi al provvedimento di proroga dell’esclusione dalla Via, non presentando esso la predetta natura e risultando, come tale, estraneo all’ambito applicativo del rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., che prevede una procedura accelerata per i giudizi aventi ad oggetto “ provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ”.
2. Ciò premesso occorre perimetrare il thema decidendum, anche al fine di definire il parametro di legittimità cui avere riguardo e rispetto al quale vagliare i motivi di ricorso esposti.
Come già evidenziato da questo Collegio in sede cautelare, il giudizio involge la proroga dell’esclusione – già disposta dall’Amministrazione competente - del progetto di parco eolico dalla procedura di VIA con correlata proroga dei termini di realizzazione dello stesso. Ne discende che il parametro di legittimità non coincide con la valutazione dell’originaria esclusione del progetto dalla VIA, peraltro non contestata e ormai inoppugnabile, bensì con la verifica dell’attualità delle conclusioni allora rassegnate in ordine alla compatibilità ambientale, avuto riguardo alle eventuali sopravvenienze idonee a renderle non più attuali o valide.
3. Così chiarito il campo d’indagine, deve altresì evidenziarsi che il provvedimento di proroga dell’esclusione da VIA costituisce espressione di discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione, sindacabile dal giudice nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti, tali da rivelare – sia pure in via meramente sintomatica – un uso distorto del potere sotto il profilo del metodo, dei criteri e dei parametri impiegati.
4. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso, parte istante deduce la mancata valutazione di incidenza ambientale nel provvedimento originario di esclusione e nei successivi atti di proroga, nonché la carenza, nello studio preliminare allegato al progetto originario, dei requisiti normativamente previsti.
Il motivo è in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
È inammissibile nella parte in cui i profili di censura, pur formalmente riferiti al provvedimento impugnato, sottendono in realtà l’assenza degli elementi indicati in ricorso anche nei precedenti provvedimenti assunti (il provvedimento di esclusione originario e gli atti di proroga), divenuti definitivi.
Per la restante parte, il motivo è infondato.
La ricorrente, infatti, adduce elementi - quali la vicinanza al sito dei Laghi di Angitola e di Lacina nonché ai siti Natura 2000 - già esistenti al momento dell’adozione dei provvedimenti pregressi, rispetto ai quali il provvedimento oggi sub iudice ha la sola funzione di verificare l’eventuale mutamento delle condizioni antecedenti.
A tali considerazioni, già idonee a respingere il motivo, si aggiunge che, sebbene il provvedimento impugnato si limiti nel considerato ad affermare che “ il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 ”, il parere 474 del 23 giugno 2023 della Commissione Tecnica VIA – VAS, espressamente richiamato, ha valutato le caratteristiche del progetto (anche nelle varianti) e la distanza dai siti Natura 2000, escludendo qualsiasi significativa interferenza.
In assenza di specifiche argomentazioni atte a evidenziare l’irragionevolezza o arbitrarietà di tale valutazione – nei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica – le doglianze della ricorrente si rivelano generiche e riconducibili a mere valutazioni di merito alternative a quelle dell’Amministrazione, dunque inammissibili.
5. Con il secondo motivo, l’associazione ricorrente lamenta l’omessa istruttoria in ordine al mutamento delle condizioni ambientali, ai vincoli inibitori e ai limiti derivanti dalle linee guida del D.m. 10 settembre 2010, recepite con D.g.r. n. 872/2010 (sia quanto alle aree non idonee sia agli impatti cumulativi), nonché alle sopravvenienze in materia di pianificazione paesaggistica regionale contenute nel QTRP del 2016, che avrebbero modificato – dal 2006 ad oggi – il contesto naturale e giuridico dell’area destinata all’impianto eolico.
In via generale, come già rilevato in sede cautelare, da una disamina del parere reso dalla Commissione VIA e posto a base del provvedimento impugnato, emerge che detto organo ha valutato le sopravvenienze evidenziate dal ricorrente pervenendo a conclusioni, rispetto alle quali, le argomentazioni spese da quest’ultimo risultano del tutto generiche oltre che attinenti al merito, più che idonee a confutare la ragionevolezza o logicità della posizione assunta dall’Amministrazione.
Più nello specifico, con riferimento alle singole doglianze:
- quanto all’evidenziato effetto cumulo (punto 1), dalla disamina del parere V.I.A. risulta, per un verso, che la Commissione VIA ha valutato l’interazione con altri impianti; per altro verso, la ricorrente non dimostra che i parchi menzionati fossero già approvati o comunque esistenti prima dell’originaria esclusione dalla VIA del progetto oggi contestato;
- quanto al punto 2), in disparte il dato per cui la Commissione V.I.A. aveva rilevato che la disamina degli strumenti programmatici intervenuti in materia energetica, paesaggistica e territoriale non risultavano variati in senso preclusivo alla proposta progettuale già valutata e autorizzata, con lavori già iniziati e che l’unica sopravvenienza (il Q.T.R.P.) non risultava aver apportato modifiche alla destinazione d’uso dell’area, le argomentazioni della ricorrente sono generiche e attinenti al merito. Inoltre, non consentono di qualificare gli elementi indicati come sopravvenienze idonee a rendere inattuali le valutazioni ambientali originarie e, conseguentemente, a rendere irragionevoli le conclusioni del provvedimento impugnato;
Quanto ai profili di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), essi risultano formulati in termini generici e consistono in mere asserzioni che entrano nel merito della scelta amministrativa, senza svolgere una puntuale confutazione della legittimità delle ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento della proroga contestata. Inoltre gli elementi rappresentati non risultano configurabili quali sopravvenienze idonee a rendere non più attuale il giudizio originario espresso dall’Amministrazione competente.
6. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso va integralmente respinto.
7. Le spese di lite, in ragione dell’interesse rappresentato dalla parte ricorrente, della discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione e dal complessivo dispiegarsi del procedimento amministrativo, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO RE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER SA | DO RE |
IL SEGRETARIO