CASS
Sentenza 6 ottobre 2022
Sentenza 6 ottobre 2022
Commentario • 1
- 1. Fractionnement de la créance et abus de procédureAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 19 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2022, n. 28998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28998 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G.N. 6432/2019 proposto da: AGENZIA IMMOBILIARE MILANESE S.R.L. in liquidazione (C.F. e P.IVA 03585910965), rappresentata e difesa dagli avvocati Amedeo BO e DE IC MA, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, Via delle Quattro Fontane 20;
- ricorrente -
contro ISOLA CAPUCCINI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01514260908), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Simone Crimaldi e Carlo D'Errico, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, Via Tommaso Salvini 55; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3442/2018, pubblicata il 17.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere Dott. ssa Chiara Besso Marcheis;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28998 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 06/10/2022 udito il pubblico ministero, Sostituito Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditi i difensori delle parti (l'avvocato Amedeo BO per la ricorrente Agenzia OB IL, che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale;
gli avvocati Simone Crimaldi e, su delega dell'avvocato Carlo D'Errico, LA AV per OL NI, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di accogliere quello incidentale). FATTI DI CAUSA 1. Nell'ambito dell'incarico conferito il 23 settembre 2013 da OL NI s.r.l. a Hera International Rea! Estate s.p.a. (poi H-Agency s.r.l. e oggi Agenzia OB IL s.r.I.), che prevedeva attività di intermediazione per la vendita del complesso immobiliare "OL dei Cappuccini", nonché per attività promozionali e di valorizzazione del complesso, OL NI aveva riconosciuto a Fiera International un corrispettivo pari a euro 87.500,00 per "direzione lavori, responsabile della sicurezza, inserimento della impresa appaltatrice e attività di cantiere", nonché euro 135.000,00 per il progetto di accorpamento delle ville ed elaborazioni volumetriche. Alcuni mesi dopo le parti hanno disciplinato in maniera più dettagliata i propri rapporti. Con una prima scrittura del 27 febbraio 2014 sono intervenute sull'incarico di intermediazione immobiliare, individuando la sua durata e pattuendo una penale a carico di OL NI per l'eventuale revoca anticipata dell'incarico. Con una seconda scrittura avente la stessa data le parti hanno poi stabilito il corrispettivo di euro 330.000,00 per l'attività di marketing;
con la stessa scrittura privata, OL NI ha 2 riconosciuto che l'attività di valorizzazione dell'immobile - rilevante per il presente processo - era stata adempiuta da Agenzia OB IL e le parti ne hanno nuovamente disciplinato il corrispettivo;
con la medesima scrittura privata, OL NI ha assunto nei confronti di Agenzia OB IL specifiche obbligazioni di pagamento e le parti hanno riepilogato gli importi già corrisposti. 2. Agenzia OB IL ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere un decreto di condanna al pagamento di euro 132.332, sulla base di quanto previsto dalla scrittura privata del 27 febbraio 2014 in relazione all'attività di valorizzazione del complesso immobiliare;
il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano. OL NI ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di Agenzia OB IL al risarcimento dei danni. Agenzia OB IL si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo a sua volta la condanna di OL NI al pagamento di euro 32.500, ossia al saldo dei costi per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Con sentenza n. 10920/2016, il Tribunale di Milano ha disposto la separazione del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di OL NI e ha stabilito che, con il ricorso per ingiunzione, Agenzia OB IL ha abusato del processo in relazione al frazionamento del credito, abuso consistente nella separata proposizione del ricorso per ingiunzione rispetto al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con cui Agenzia OB IL aveva chiesto la condanna di OL NI al pagamento della penale pattuita in caso di anticipata cessazione del rapporto, per l'importo di euro 1.500.000,00, e per l'effetto ha dichiarato improponibile la domanda e ha revocato il decreto. 3 3. La sentenza è stata impugnata da Agenzia OB IL, che ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla natura unitaria del rapporto contrattuale inter partes, l'errata applicazione alla fattispecie in esame del principio giurisprudenziale del cd. abusivo frazionamento del credito e l'errata declaratoria di improponibilità della domanda monitoria. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3442/2018, ha dichiarato procedibile la domanda per decreto ingiuntivo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha anzitutto precisato che la domanda per decreto ingiuntivo si fonda, espressamente sulla scrittura privata del 27 febbraio 2014, contenente una ricognizione di debito da parte di OL NI relativamente alle attività di valorizzazione del complesso immobiliare;
le parti, sottoscrivendo la suddetta scrittura del 27 febbraio 2014, si sono infatti date reciprocamente atto che Agenzia OB IL aveva ricevuto complessivi importi di euro 601.507,30 e che avrebbero dovuto ancora essere versati euro 326.947,00. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ha invece ad oggetto la questione relativa alla legittimità del recesso di OL, con richiesta di condanna della medesima al pagamento della penale. A fronte di un unico/unitario rapporto intercorso fra le parti, avente però ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa, in quanto tali fra di loro scindibili, assume rilievo - ha affermato il giudice d'appello - l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 4090/2017, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di crediti, benché relativi a un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposti in separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Agenzia OB IL - ha stabilito il giudice d'appello - aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio 4 credito certo, liquido ed esigibile, derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Quanto al merito dell'an debeatur, la Corte d'appello ha rilevato che dal documento n. 15 prodotto da OL NI emerge che sono stati pagati ad Agenzia OB IL euro 434.600,00 e il medesimo documento riscontra gli avvenuti pagamenti che si attestavano come eseguiti nella scrittura del 27 febbraio 2014 (pari a euro 601.507,30). In base a tale documento - ha concluso la Corte d'appello - si deve ritenere adempiuta l'obbligazione di pagamento di cui all'atto ricognitivo, con estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo. 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Agenzia OB IL s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso OL NI s.r.I., che fa valere ricorso incidentale condizionato. Agenzia OB IL resiste, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale condizionato. Con atto datato 14 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione dei nuovi difensori della ricorrente Agenzia OB IL. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "omesso esame delle circostanze dedotte da OB IL attestanti il perdurante inadempimento di OL NI": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che OL NI con il documento n. 15 depositato in primo grado abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi spettanti alla ricorrente in 5 forza della scrittura privata e che la ricorrente non abbia contestato l'eccezione di adempimento formulata da OL NI con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. OL NI ai sensi della scrittura privata avrebbe dovuto pagare una serie di importi indicati come "al netto di IVA"; rispetto alle somme capitali indicate nella scrittura privata, OL NI avrebbe dovuto pagare anche la corrispondente IVA;
invece, OL NI ha effettuato in favore di Agenzia OB IL solamente bonifici omnia, pari alle cifre riportate nella scrittura privata, senza considerare che gli importi in questione erano indicati al netto di IVA;
in tal modo OL NI ha accumulato un debito di euro 132.332. Controparte si è limitata a depositare il documento n. 15, costituito da un estratto conto bancario, attestante che OL ha eseguito tre pagamenti, il primo di euro 183.000, il secondo di euro 215.000 e il terzo di euro 36.600, pagamenti che non coincidono con il saldo delle fatture rimaste non pagate per l'importo complessivo di euro 132.332. Il motivo è fondato. La Corte d'appello non ha considerato che nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, si è specificato che OL doveva ancora versare gli importi complessivi di euro 150.000 e di euro 176.947 al netto di IVA e che gli importi ricevuti erano anch'essi al netto di IVA. Il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna di OL al pagamento di euro 132.332 a titolo di IVA: Agenzia OB IL ha infatti dedotto che OL NI aveva pagato unicamente il capitale emettendo fattura in cui, rispetto al capitale, aveva scorporato IV (così riguardo al credito di euro 51.507 OL NI aveva pagato euro 51.507,30, emettendo fattura per euro 42.219,10 di imponibile ed euro 9.288,20 di IVA;
per gli ulteriori importi si vedano le pagg.
3-5 del ricorso per decreto ingiuntivo). 6 Il fatto costitutivo della domanda monitoria - non vagliato nel giudizio di opposizione di primo grado, essendo la domanda stata ritenuta improcedibile per abuso del processo - non è stato esaminato dalla Corte d'appello, che si è limitata a considerare le cifre indicate nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, confrontandole con quelle indicate nel documento n. 15, senza considerare il profilo attinente al mancato pagamento dell'IVA, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Il ricorso principale va pertanto accolto. 2. Va esaminato il ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale. L'unico motivo del ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 111 Cost., nonché 88 e 100 c.p.c.: le diverse azioni di recupero avviate da Agenzia OB IL non hanno ad oggetto diverse ed autonome obbligazioni, ma obbligazioni relative a un unico rapporto contrattuale, tutte volte al perseguimento di un unico interesse, ossia la commercializzazione dell'immobile. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha infatti riconosciuto l'unicità del rapporto esistente fra OL e OB, rapporto comunque avente ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa fra loro scindibili, e ha correttamente applicato l'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (v. in particolare la pronuncia n. 4090/2017), che consente la proposizione di separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Come ha affermato il giudice d'appello, Agenzia OB IL aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Questa 7 Corte ha infatti precisato che "l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali e non incorre, pertanto, in abuso del processo - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (così Cass. 22574/2016, cfr. anche Cass. 26464/2016). Il ricorso incidentale va quindi rigettato. 3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano;
il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 8 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 11 maggio 2022.
- ricorrente -
contro ISOLA CAPUCCINI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01514260908), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Simone Crimaldi e Carlo D'Errico, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, Via Tommaso Salvini 55; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3442/2018, pubblicata il 17.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere Dott. ssa Chiara Besso Marcheis;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28998 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 06/10/2022 udito il pubblico ministero, Sostituito Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditi i difensori delle parti (l'avvocato Amedeo BO per la ricorrente Agenzia OB IL, che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale;
gli avvocati Simone Crimaldi e, su delega dell'avvocato Carlo D'Errico, LA AV per OL NI, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di accogliere quello incidentale). FATTI DI CAUSA 1. Nell'ambito dell'incarico conferito il 23 settembre 2013 da OL NI s.r.l. a Hera International Rea! Estate s.p.a. (poi H-Agency s.r.l. e oggi Agenzia OB IL s.r.I.), che prevedeva attività di intermediazione per la vendita del complesso immobiliare "OL dei Cappuccini", nonché per attività promozionali e di valorizzazione del complesso, OL NI aveva riconosciuto a Fiera International un corrispettivo pari a euro 87.500,00 per "direzione lavori, responsabile della sicurezza, inserimento della impresa appaltatrice e attività di cantiere", nonché euro 135.000,00 per il progetto di accorpamento delle ville ed elaborazioni volumetriche. Alcuni mesi dopo le parti hanno disciplinato in maniera più dettagliata i propri rapporti. Con una prima scrittura del 27 febbraio 2014 sono intervenute sull'incarico di intermediazione immobiliare, individuando la sua durata e pattuendo una penale a carico di OL NI per l'eventuale revoca anticipata dell'incarico. Con una seconda scrittura avente la stessa data le parti hanno poi stabilito il corrispettivo di euro 330.000,00 per l'attività di marketing;
con la stessa scrittura privata, OL NI ha 2 riconosciuto che l'attività di valorizzazione dell'immobile - rilevante per il presente processo - era stata adempiuta da Agenzia OB IL e le parti ne hanno nuovamente disciplinato il corrispettivo;
con la medesima scrittura privata, OL NI ha assunto nei confronti di Agenzia OB IL specifiche obbligazioni di pagamento e le parti hanno riepilogato gli importi già corrisposti. 2. Agenzia OB IL ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere un decreto di condanna al pagamento di euro 132.332, sulla base di quanto previsto dalla scrittura privata del 27 febbraio 2014 in relazione all'attività di valorizzazione del complesso immobiliare;
il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano. OL NI ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di Agenzia OB IL al risarcimento dei danni. Agenzia OB IL si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo a sua volta la condanna di OL NI al pagamento di euro 32.500, ossia al saldo dei costi per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Con sentenza n. 10920/2016, il Tribunale di Milano ha disposto la separazione del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di OL NI e ha stabilito che, con il ricorso per ingiunzione, Agenzia OB IL ha abusato del processo in relazione al frazionamento del credito, abuso consistente nella separata proposizione del ricorso per ingiunzione rispetto al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con cui Agenzia OB IL aveva chiesto la condanna di OL NI al pagamento della penale pattuita in caso di anticipata cessazione del rapporto, per l'importo di euro 1.500.000,00, e per l'effetto ha dichiarato improponibile la domanda e ha revocato il decreto. 3 3. La sentenza è stata impugnata da Agenzia OB IL, che ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla natura unitaria del rapporto contrattuale inter partes, l'errata applicazione alla fattispecie in esame del principio giurisprudenziale del cd. abusivo frazionamento del credito e l'errata declaratoria di improponibilità della domanda monitoria. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3442/2018, ha dichiarato procedibile la domanda per decreto ingiuntivo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha anzitutto precisato che la domanda per decreto ingiuntivo si fonda, espressamente sulla scrittura privata del 27 febbraio 2014, contenente una ricognizione di debito da parte di OL NI relativamente alle attività di valorizzazione del complesso immobiliare;
le parti, sottoscrivendo la suddetta scrittura del 27 febbraio 2014, si sono infatti date reciprocamente atto che Agenzia OB IL aveva ricevuto complessivi importi di euro 601.507,30 e che avrebbero dovuto ancora essere versati euro 326.947,00. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ha invece ad oggetto la questione relativa alla legittimità del recesso di OL, con richiesta di condanna della medesima al pagamento della penale. A fronte di un unico/unitario rapporto intercorso fra le parti, avente però ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa, in quanto tali fra di loro scindibili, assume rilievo - ha affermato il giudice d'appello - l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 4090/2017, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di crediti, benché relativi a un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposti in separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Agenzia OB IL - ha stabilito il giudice d'appello - aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio 4 credito certo, liquido ed esigibile, derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Quanto al merito dell'an debeatur, la Corte d'appello ha rilevato che dal documento n. 15 prodotto da OL NI emerge che sono stati pagati ad Agenzia OB IL euro 434.600,00 e il medesimo documento riscontra gli avvenuti pagamenti che si attestavano come eseguiti nella scrittura del 27 febbraio 2014 (pari a euro 601.507,30). In base a tale documento - ha concluso la Corte d'appello - si deve ritenere adempiuta l'obbligazione di pagamento di cui all'atto ricognitivo, con estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo. 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Agenzia OB IL s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso OL NI s.r.I., che fa valere ricorso incidentale condizionato. Agenzia OB IL resiste, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale condizionato. Con atto datato 14 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione dei nuovi difensori della ricorrente Agenzia OB IL. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "omesso esame delle circostanze dedotte da OB IL attestanti il perdurante inadempimento di OL NI": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che OL NI con il documento n. 15 depositato in primo grado abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi spettanti alla ricorrente in 5 forza della scrittura privata e che la ricorrente non abbia contestato l'eccezione di adempimento formulata da OL NI con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. OL NI ai sensi della scrittura privata avrebbe dovuto pagare una serie di importi indicati come "al netto di IVA"; rispetto alle somme capitali indicate nella scrittura privata, OL NI avrebbe dovuto pagare anche la corrispondente IVA;
invece, OL NI ha effettuato in favore di Agenzia OB IL solamente bonifici omnia, pari alle cifre riportate nella scrittura privata, senza considerare che gli importi in questione erano indicati al netto di IVA;
in tal modo OL NI ha accumulato un debito di euro 132.332. Controparte si è limitata a depositare il documento n. 15, costituito da un estratto conto bancario, attestante che OL ha eseguito tre pagamenti, il primo di euro 183.000, il secondo di euro 215.000 e il terzo di euro 36.600, pagamenti che non coincidono con il saldo delle fatture rimaste non pagate per l'importo complessivo di euro 132.332. Il motivo è fondato. La Corte d'appello non ha considerato che nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, si è specificato che OL doveva ancora versare gli importi complessivi di euro 150.000 e di euro 176.947 al netto di IVA e che gli importi ricevuti erano anch'essi al netto di IVA. Il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna di OL al pagamento di euro 132.332 a titolo di IVA: Agenzia OB IL ha infatti dedotto che OL NI aveva pagato unicamente il capitale emettendo fattura in cui, rispetto al capitale, aveva scorporato IV (così riguardo al credito di euro 51.507 OL NI aveva pagato euro 51.507,30, emettendo fattura per euro 42.219,10 di imponibile ed euro 9.288,20 di IVA;
per gli ulteriori importi si vedano le pagg.
3-5 del ricorso per decreto ingiuntivo). 6 Il fatto costitutivo della domanda monitoria - non vagliato nel giudizio di opposizione di primo grado, essendo la domanda stata ritenuta improcedibile per abuso del processo - non è stato esaminato dalla Corte d'appello, che si è limitata a considerare le cifre indicate nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, confrontandole con quelle indicate nel documento n. 15, senza considerare il profilo attinente al mancato pagamento dell'IVA, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Il ricorso principale va pertanto accolto. 2. Va esaminato il ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale. L'unico motivo del ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 111 Cost., nonché 88 e 100 c.p.c.: le diverse azioni di recupero avviate da Agenzia OB IL non hanno ad oggetto diverse ed autonome obbligazioni, ma obbligazioni relative a un unico rapporto contrattuale, tutte volte al perseguimento di un unico interesse, ossia la commercializzazione dell'immobile. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha infatti riconosciuto l'unicità del rapporto esistente fra OL e OB, rapporto comunque avente ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa fra loro scindibili, e ha correttamente applicato l'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (v. in particolare la pronuncia n. 4090/2017), che consente la proposizione di separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Come ha affermato il giudice d'appello, Agenzia OB IL aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Questa 7 Corte ha infatti precisato che "l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali e non incorre, pertanto, in abuso del processo - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (così Cass. 22574/2016, cfr. anche Cass. 26464/2016). Il ricorso incidentale va quindi rigettato. 3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano;
il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 8 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 11 maggio 2022.