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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 1169/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 1169/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARCHESI CAROLA MARTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Matteotti n. 58;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MOROSINI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
ANGE AN (LO), Vicolo Mercato delle Frutta n. 4;
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. MOROSINI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
ANGE AN (LO), Vicolo Mercato delle Frutta n. 4; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 13.10.2008, n. 958/2008, R.G. 1048/2007, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al contributo al mantenimento per la GL , divenuta medio tempore Controparte_2
economicamente indipendente;
pag. 1 di 3 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1- Dare atto che la GL , nata a [...] il [...], ha Controparte_2
cessato la convivenza con la madre e che la stessa è economicamente Controparte_1
indipendente e per l'effetto, in modifica di quanto statuito nella sentenza divorzile del
Tribunale di Pavia n. 958/2008 del 13/10/2008, depositata in Cancelleria il 28/10/2008, disporre che, a far tempo dal marzo 2025, è esonerato dal versare Parte_1 alla sig.ra l'importo mensile di € 669,00 (già € 425,00) a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della GL . CP_2
2- Dare atto che e nonché la stessa Parte_1 Controparte_1 [...]
si danno reciprocamente ampia e incondizionata liberatoria di Controparte_2 nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi causa e/o ragione inerente a tutti
i rapporti tra gli stessi intercorsi, con espressa esclusione della ripetibilità delle somme versate dal padre a titolo di concorso nel mantenimento della GL.
3- Dare atto che le spese legali sono a carico di ciascuna parte per l'assistenza prestata dal rispettivo legale, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge forense”.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto, altresì, che le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata, e che, pertanto, non è necessaria la loro convocazione in udienza;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 13.10.2008,
n. 958/2008, R.G. 1048/2007, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria pag. 2 di 3 Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
pag. 3 di 3
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 1169/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 1169/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARCHESI CAROLA MARTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Matteotti n. 58;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MOROSINI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
ANGE AN (LO), Vicolo Mercato delle Frutta n. 4;
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. MOROSINI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
ANGE AN (LO), Vicolo Mercato delle Frutta n. 4; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 13.10.2008, n. 958/2008, R.G. 1048/2007, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al contributo al mantenimento per la GL , divenuta medio tempore Controparte_2
economicamente indipendente;
pag. 1 di 3 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1- Dare atto che la GL , nata a [...] il [...], ha Controparte_2
cessato la convivenza con la madre e che la stessa è economicamente Controparte_1
indipendente e per l'effetto, in modifica di quanto statuito nella sentenza divorzile del
Tribunale di Pavia n. 958/2008 del 13/10/2008, depositata in Cancelleria il 28/10/2008, disporre che, a far tempo dal marzo 2025, è esonerato dal versare Parte_1 alla sig.ra l'importo mensile di € 669,00 (già € 425,00) a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della GL . CP_2
2- Dare atto che e nonché la stessa Parte_1 Controparte_1 [...]
si danno reciprocamente ampia e incondizionata liberatoria di Controparte_2 nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi causa e/o ragione inerente a tutti
i rapporti tra gli stessi intercorsi, con espressa esclusione della ripetibilità delle somme versate dal padre a titolo di concorso nel mantenimento della GL.
3- Dare atto che le spese legali sono a carico di ciascuna parte per l'assistenza prestata dal rispettivo legale, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge forense”.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto, altresì, che le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata, e che, pertanto, non è necessaria la loro convocazione in udienza;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 13.10.2008,
n. 958/2008, R.G. 1048/2007, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria pag. 2 di 3 Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
pag. 3 di 3
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi