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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 306/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 306/25 R.G.L. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi is. CodiceFiscale_1
122 (Avvocatura Inail), pec –appellante Email_1
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefa- Controparte_1 C.F._2 nia Ricciardi (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._3 studio legale in Patti, via Fontanelle 30, pec fax 0941- Email_2
241033 –appellato in persona del legale rappresentante Controparte_2
–appellata contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2024 900 6487420- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1131 pubblicata in data 12 giugno 2025
CONCLUSIONI
1) Riformare la sentenza rigettando le domande di cui al ricorso in riferi- Pt_1 mento ai crediti portati dall'avviso di addebito 595 2017 00121830 92, precisando che in realtà si tratta di cartella di pagamento 595 2017 00121830 92 e dichia- Pt_1 rando dovuti i premi e le sanzioni nella misura di euro 470,93, con condanna del ricorrente alle spese legali di primo grado o comunque esonero dell' e con- Pt_1 ferma della sentenza per il resto;
2) in via subordinata, ove necessario, ordinare ad la produzione della documentazione necessaria per provare la regolarità della CP_2 notifica e dell'interruzione dei termini prescrizionali in riferimento alla cartella;
3)
In via subordinata, in caso di conferma della prescrizione e perdita del credito Pt_1 condannare solo alle spese del primo grado, esonerando l' Spese come CP_2 Pt_1 n° 306/25 R.G.L.
per legge in relazione a questo grado.
rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari di ambo i gradi da distrarre in favore della procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, proponeva opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento in oggetto, notificata il 25 ottobre 2014, limitatamente a due soli dei numerosi titoli sottesi, per rate premio e sanzioni, convenendo Pt_1 in giudizio sia l' titolare del credito, che resisteva, sia Pt_1 Controparte_2
che restava contumace.
[...]
Con sentenza n° 1131 depositata in data 12 giugno 2025 il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando non dovute le somme "limitata- mente all'avviso di addebito 595 2017 00121830 92" e cessata la materia del con- tendere "riguardo all'avviso di addebito 595 2017 00225711 92 perché oggetto di sgravio", dichiarando inammissibile o rigettando ogni altra domanda e condan- nando i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in ragione di metà cia- scuno, con distrazione.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 giugno 2025. Nella Pt_1 resistenza di , non costituita, depositate note di trattazione Controparte_1 CP_2 scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispo- sitivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
non è costituito. L' ha notificato l'appello all presso gli indi- CP_2 Pt_1 CP_2 E rizzi (indirizzo risultante nel registro PP.AA.) e Email_3
t (secondo registro INI-PEC) in data 4 lu- Email_5 glio e dunque tempestivamente. Va perciò dichiarata la contumacia di . CP_2
I titoli sottesi all'intimazione sono due cartelle, erroneamente qualificate come avvisi di addebito e indicate in ricorso e in sentenza con primo numero "5" in luogo di "2", dovendosi pertanto sotto questo aspetto correggere la sentenza, come segna- lato dall'appellante, e specificare che si tratta dei titoli 295 2017 00121830 92 (li- mitatamente alla parte concernente le pretese per complessivi 695,57 euro) e Pt_1
295 2017 00225711 92 (per 678,29 euro).
Lo ha proposto ricorso lamentando che all'intimazione non sono allegati CP_1
i titoli sottesi e che questi ultimi non erano stati notificati, l'intimazione costituendo pertanto il primo atto impositivo con il quale egli sarebbe stato informato della pre- tesa contributiva. Sosteneva inoltre che i crediti sarebbero prescritti in quanto ma- turati al più tardi nel 2017, oltre ad essere colpiti da decadenza.
Il tribunale ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi i motivi relativi al vizio formale della mancata notifica delle cartelle e all'assunta tardiva iscrizione a n° 306/25 R.G.L.
ruolo, dichiarandone l'inammissibilità in quanto il ricorso non è stato proposto entro i venti giorni fissati dall'art. 617 c.p.c.
Il primo Giudice ha però ritenuto che il credito di cui alla cartella 295 2017
00121830 92 fosse prescritto pur tenendo conto della sospensione Covid, mentre ha preso atto che l' ha prodotto provvedimento di sgravio quanto alla cartella Pt_1
295 2017 00225711 92.
Con l'appello l' evidenzia che la cartella 295 2017 00121830 92 è stata noti- Pt_1 ficata il 16 ottobre 2017 e che la prescrizione è stata interrotta in data 20 gennaio
2023 con intimazione 295 2022 900 6822759 notificata in pari data, come da all. 6
e 7 alla memoria art. 416 c.p.c., precisando che il quinquennio a decorrere dalla notifica della cartella sarebbe scaduto il 16 ottobre 2022 ma, applicando la proroga
Covid di 311 giorni, il termine slittava al 23 agosto 2023, ben dopo rispetto alla notifica dell'intimazione 295 2022 900 6822759.
L' aggiunge che lo stesso tribunale dà atto della notifica dell'atto interruttivo Pt_1 intermedio a pag. 3 della sentenza impugnata, contraddittoriamente non prenden- dolo però in esame e valutando soltanto la posteriore data di notifica dell'intima- zione oggetto del presente giudizio.
Va in effetti constatato che l' ha prodotto come all. 7 l'avviso di ricevimento Pt_1 in data 20 gennaio 2023, sottoscritto dalla moglie convivente presso l'indirizzo via
EP VE 13 – Brolo, dichiarato dallo persino nel ricorso art. 414 CP_1
c.p.c., e l'intimazione (all. 6) conteneva espresso riferimento alla cartella 295 2017
00121830 92, assieme a diversi altri titoli compresa l'altra cartella oggetto di suc- cessivo sgravio.
Lo Scaffidi ribatte che l' non ha prodotto, come sarebbe suo onere, gli atti Pt_1 successivi alla consegna, ed in particolare la prova dell'invio della CAD.
Cass. SS.UU. 10012/2021, in materia tributaria, ripresa in materia previdenziale da Cass. sez. lav. ord. 9125/2024, invocata dall'appellato, ha risolto il contrasto su come si debba dimostrare il perfezionamento della procedura semplificata mediante servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario, affermando che, qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto o temporanea assenza o per assenza di altre persone idonee alla ricezione, il notificante deve produrre in giudizio l'av- Parte viso di ricevimento della , non bastando la prova dell'avvenuta spedizione.
Ove tuttavia la consegna sia avvenuta a mani di persona legittimata alla ricezione, rimane fermo l'orientamento espresso in numerosi arresti di legittimità precedenti la pronuncia delle sezioni unite. L'elemento differenziale è dato dalla circostanza che, in quest'ultimo caso, la consegna c'è comunque stata, mentre nel caso opposto il destinatario deve essere messo in condizione di conoscere della giacenza del plico.
Nel caso di specie la consegna a persona abilitata è senz'altro avvenuta. n° 306/25 R.G.L.
sostiene ancora che la notifica non sarebbe comunque valida perché CP_3 effettuata non dal servizio universale ma dal , che può notificare Parte_3 atti giudiziari soltanto a partire dal 2 ottobre 2023. La cartella di pagamento non è tuttavia compresa fra gli atti la cui notifica non poteva essere effettuata da agenzie postali private già dal 30 aprile 2011, avendo il D. Lgs. 58/2011 riservato a
[...]
solo la notifica di atti giudiziari e violazioni al codice della strada (principio CP_4 consolidato fin da Cass. SS.UU 19667/2014).
L'appello è dunque fondato.
Considerato che
dei due titoli opposti uno è stato sgravato in corso di causa, con soccombenza virtuale dell' (e ) controbi- Pt_1 CP_2 lanciata dal rigetto dell'opposizione all'altro titolo, le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 dall'
[...] contro Parte_1 CP_1
e nei confronti di di cui dichiara la con-
[...] Controparte_2 tumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1131 depositata in data 12 giugno 2025, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- dà atto che i titoli oggetto di lite sono le cartelle di pagamento 295 2017
00121830 92 (limitatamente alla parte concernente le pretese per complessivi Pt_1
695,57 euro) e 295 2017 00225711 92 (per 678,29 euro);
2- rigetta l'opposizione quanto alla cartella 295 2017 00121830 92;
3- compensa le spese del doppio grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 306/25 R.G.L. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi is. CodiceFiscale_1
122 (Avvocatura Inail), pec –appellante Email_1
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefa- Controparte_1 C.F._2 nia Ricciardi (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._3 studio legale in Patti, via Fontanelle 30, pec fax 0941- Email_2
241033 –appellato in persona del legale rappresentante Controparte_2
–appellata contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2024 900 6487420- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1131 pubblicata in data 12 giugno 2025
CONCLUSIONI
1) Riformare la sentenza rigettando le domande di cui al ricorso in riferi- Pt_1 mento ai crediti portati dall'avviso di addebito 595 2017 00121830 92, precisando che in realtà si tratta di cartella di pagamento 595 2017 00121830 92 e dichia- Pt_1 rando dovuti i premi e le sanzioni nella misura di euro 470,93, con condanna del ricorrente alle spese legali di primo grado o comunque esonero dell' e con- Pt_1 ferma della sentenza per il resto;
2) in via subordinata, ove necessario, ordinare ad la produzione della documentazione necessaria per provare la regolarità della CP_2 notifica e dell'interruzione dei termini prescrizionali in riferimento alla cartella;
3)
In via subordinata, in caso di conferma della prescrizione e perdita del credito Pt_1 condannare solo alle spese del primo grado, esonerando l' Spese come CP_2 Pt_1 n° 306/25 R.G.L.
per legge in relazione a questo grado.
rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari di ambo i gradi da distrarre in favore della procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, proponeva opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento in oggetto, notificata il 25 ottobre 2014, limitatamente a due soli dei numerosi titoli sottesi, per rate premio e sanzioni, convenendo Pt_1 in giudizio sia l' titolare del credito, che resisteva, sia Pt_1 Controparte_2
che restava contumace.
[...]
Con sentenza n° 1131 depositata in data 12 giugno 2025 il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando non dovute le somme "limitata- mente all'avviso di addebito 595 2017 00121830 92" e cessata la materia del con- tendere "riguardo all'avviso di addebito 595 2017 00225711 92 perché oggetto di sgravio", dichiarando inammissibile o rigettando ogni altra domanda e condan- nando i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in ragione di metà cia- scuno, con distrazione.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 giugno 2025. Nella Pt_1 resistenza di , non costituita, depositate note di trattazione Controparte_1 CP_2 scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispo- sitivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
non è costituito. L' ha notificato l'appello all presso gli indi- CP_2 Pt_1 CP_2 E rizzi (indirizzo risultante nel registro PP.AA.) e Email_3
t (secondo registro INI-PEC) in data 4 lu- Email_5 glio e dunque tempestivamente. Va perciò dichiarata la contumacia di . CP_2
I titoli sottesi all'intimazione sono due cartelle, erroneamente qualificate come avvisi di addebito e indicate in ricorso e in sentenza con primo numero "5" in luogo di "2", dovendosi pertanto sotto questo aspetto correggere la sentenza, come segna- lato dall'appellante, e specificare che si tratta dei titoli 295 2017 00121830 92 (li- mitatamente alla parte concernente le pretese per complessivi 695,57 euro) e Pt_1
295 2017 00225711 92 (per 678,29 euro).
Lo ha proposto ricorso lamentando che all'intimazione non sono allegati CP_1
i titoli sottesi e che questi ultimi non erano stati notificati, l'intimazione costituendo pertanto il primo atto impositivo con il quale egli sarebbe stato informato della pre- tesa contributiva. Sosteneva inoltre che i crediti sarebbero prescritti in quanto ma- turati al più tardi nel 2017, oltre ad essere colpiti da decadenza.
Il tribunale ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi i motivi relativi al vizio formale della mancata notifica delle cartelle e all'assunta tardiva iscrizione a n° 306/25 R.G.L.
ruolo, dichiarandone l'inammissibilità in quanto il ricorso non è stato proposto entro i venti giorni fissati dall'art. 617 c.p.c.
Il primo Giudice ha però ritenuto che il credito di cui alla cartella 295 2017
00121830 92 fosse prescritto pur tenendo conto della sospensione Covid, mentre ha preso atto che l' ha prodotto provvedimento di sgravio quanto alla cartella Pt_1
295 2017 00225711 92.
Con l'appello l' evidenzia che la cartella 295 2017 00121830 92 è stata noti- Pt_1 ficata il 16 ottobre 2017 e che la prescrizione è stata interrotta in data 20 gennaio
2023 con intimazione 295 2022 900 6822759 notificata in pari data, come da all. 6
e 7 alla memoria art. 416 c.p.c., precisando che il quinquennio a decorrere dalla notifica della cartella sarebbe scaduto il 16 ottobre 2022 ma, applicando la proroga
Covid di 311 giorni, il termine slittava al 23 agosto 2023, ben dopo rispetto alla notifica dell'intimazione 295 2022 900 6822759.
L' aggiunge che lo stesso tribunale dà atto della notifica dell'atto interruttivo Pt_1 intermedio a pag. 3 della sentenza impugnata, contraddittoriamente non prenden- dolo però in esame e valutando soltanto la posteriore data di notifica dell'intima- zione oggetto del presente giudizio.
Va in effetti constatato che l' ha prodotto come all. 7 l'avviso di ricevimento Pt_1 in data 20 gennaio 2023, sottoscritto dalla moglie convivente presso l'indirizzo via
EP VE 13 – Brolo, dichiarato dallo persino nel ricorso art. 414 CP_1
c.p.c., e l'intimazione (all. 6) conteneva espresso riferimento alla cartella 295 2017
00121830 92, assieme a diversi altri titoli compresa l'altra cartella oggetto di suc- cessivo sgravio.
Lo Scaffidi ribatte che l' non ha prodotto, come sarebbe suo onere, gli atti Pt_1 successivi alla consegna, ed in particolare la prova dell'invio della CAD.
Cass. SS.UU. 10012/2021, in materia tributaria, ripresa in materia previdenziale da Cass. sez. lav. ord. 9125/2024, invocata dall'appellato, ha risolto il contrasto su come si debba dimostrare il perfezionamento della procedura semplificata mediante servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario, affermando che, qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto o temporanea assenza o per assenza di altre persone idonee alla ricezione, il notificante deve produrre in giudizio l'av- Parte viso di ricevimento della , non bastando la prova dell'avvenuta spedizione.
Ove tuttavia la consegna sia avvenuta a mani di persona legittimata alla ricezione, rimane fermo l'orientamento espresso in numerosi arresti di legittimità precedenti la pronuncia delle sezioni unite. L'elemento differenziale è dato dalla circostanza che, in quest'ultimo caso, la consegna c'è comunque stata, mentre nel caso opposto il destinatario deve essere messo in condizione di conoscere della giacenza del plico.
Nel caso di specie la consegna a persona abilitata è senz'altro avvenuta. n° 306/25 R.G.L.
sostiene ancora che la notifica non sarebbe comunque valida perché CP_3 effettuata non dal servizio universale ma dal , che può notificare Parte_3 atti giudiziari soltanto a partire dal 2 ottobre 2023. La cartella di pagamento non è tuttavia compresa fra gli atti la cui notifica non poteva essere effettuata da agenzie postali private già dal 30 aprile 2011, avendo il D. Lgs. 58/2011 riservato a
[...]
solo la notifica di atti giudiziari e violazioni al codice della strada (principio CP_4 consolidato fin da Cass. SS.UU 19667/2014).
L'appello è dunque fondato.
Considerato che
dei due titoli opposti uno è stato sgravato in corso di causa, con soccombenza virtuale dell' (e ) controbi- Pt_1 CP_2 lanciata dal rigetto dell'opposizione all'altro titolo, le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 dall'
[...] contro Parte_1 CP_1
e nei confronti di di cui dichiara la con-
[...] Controparte_2 tumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1131 depositata in data 12 giugno 2025, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- dà atto che i titoli oggetto di lite sono le cartelle di pagamento 295 2017
00121830 92 (limitatamente alla parte concernente le pretese per complessivi Pt_1
695,57 euro) e 295 2017 00225711 92 (per 678,29 euro);
2- rigetta l'opposizione quanto alla cartella 295 2017 00121830 92;
3- compensa le spese del doppio grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.