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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/08/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6332/2023 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GRILLI VITTORIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESSORI MARCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. MESSORI MATTEO
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Attrice come da note ex art. 473-bis.28 cpc depositate il 26/3/2025 Pt_1 Convenuto come da atto di costituzione di nuovo difensore del 4/10/2024 CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 3/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTELLO DI
SERRAVALLE (BO) il 15/08/1984 tra la ricorrente e , unione dalla quale nasceva CP_1 il figlio ora maggiorenne e economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 5 La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2021, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza su conclusioni congiunte n. 105/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data
23/1/2023 (causa n. 7116/2021).
La sentenza di separazione, poi trasformata in consensuale, prevedeva un contributo economico in favore del marito di euro 100 mensili fino a maggio 2024, perché da giugno 2024 percepirà la pensione.
La ricorrente allega di avere pagato molti debiti contratti dal marito;
che il convenuta abita nel
Residence Costellazioni e percepisce il reddito di cittadinanza.
Chiede la pronuncia di divorzio senza previsioni economiche. Richiede inoltre che “l'assegno di mantenimento convenuto in sede di separazione, ammontante ad € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi a fino al Maggio 2024 non dovrà essere corrisposto in quanto integralmente CP_1 compensato con i crediti che vanta nei confronti dell'ex marito per i titoli dedotti in Parte_1 premessa”.
Veniva fissata l'udienza del 28/2/2024.
Si costituiva il convenuto, con comparsa depositata il 7/12/2023, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili. Quanto al contributo ex art. 156 c.c. chiedeva di “respingere la domanda attrice relativamente alla “compensazione” dell'assegno di mantenimento e anzi concedere al convenuto un congruo assegno di mantenimento quantomeno fino alla data in cui allo stesso CP_1 sarà erogata la pensione, asseggo di importo tale da permettergli di condurre per quel breve periodo una vita dignitosa”. Non formulava domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
Con ordinanza del 30/3/2024, resa all'esito della prima udienza, il giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, che sostituivano quelli emessi nel giudizio di separazione: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica dei provvedimenti economici concordati in sede di separazione, con decorrenza dal mese di aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore Parte_1 del marito a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la somma mensile di € CP_1
300,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.”
L'ordinanza veniva così motivata:
“Va premesso che allo stato le parti non sono divorziate e solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (Cass. 28990/2008): in questa fase quindi va valutato se sussistano o meno pagina 2 di 5 modifiche nelle condizioni delle parti che giustifichino la modifica del contributo al mantenimento previsto in sede separativa.
La situazione di è oggettivamente peggiorata. Ha in particolare documentato di non percepire CP_1 più da dicembre 2023 il reddito di cittadinanza, da ultimo di euro 450 mensili circa. Non ha alcuna fonte di reddito e di sostentamento. Vive con l'aiuto dei servizi sociali. Maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia dal 11/5/2024 al compimento dei sessantasette anni di età.
La situazione di non si è modificata. Percepisce una pensione di euro 1.900. Vive con l'anziana Pt_1 madre nell'abitazione della quale quest'ultima ha l'usufrutto; la nuda proprietà è del figlio Non Per_1
è controverso che è gravata, quale garante, di ingenti debiti contratti dal marito.
Si deve però considerare che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro.
Si è detto dell'ulteriore peggioramento dalla condizione economica di dopo la separazione. CP_1
Deve perciò ritenersi che il marito che non ha alcuna fonte di sostentamento, ha diritto a un CP_1 concorso nel mantenimento fino a quando non percepirà materialmente la pensione, verosimilmente dal mese di settembre 2024, considerati i tempi medi di circa tre mesi di erogazione della prima mensilità da parte dell'INPS.
Il contributo può essere quantificato in € 300,00.
Si provvederà alla revoca del contributo alla prossima udienza previa verifica della presentazione della domanda di pensione e della effettiva corresponsione della stessa, da documentare da parte del convenuto con tempestivo deposito della relativa documentazione nel fascicolo telematico.”
Il convenuto si costituiva in giudizio in data 3/10/2024 con nuovi difensori, formulando CP_1 domande tardive di assegno divorzile e di riconoscimento di una quota del TFR percepito da Pt_1
Il giudice con successiva ordinanza 10/10/2024 disponeva, ex art. 473-bis.23 cpc, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, la revoca del contributo economico ex art. 156 c.c. posto a carico di in favore di sulla base del fatto sopravvenuto costituito dal documentato Parte_1 CP_1 percepimento da parte del convenuto della pensione di vecchiaia da giugno 2024 compreso pari ad €
981,00 mensili.
La causa, sulla base dei documenti prodotti ed in assenza di richieste di prove orali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 17/6/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
L'attrice ha deposito tutte le memorie nei tre termini previsti dalla norma citata. Il convenuto ha depositato solo la memoria di replica (terzo termine).
pagina 3 di 5 La causa è stata rimessa per la decisione al collegio all'udienza del 17/6/2025.
Motivi della decisione
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio concordatario a CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) il
15/08/1984, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza n. 105/2023 emessa dal
Tribunale di Modena in data 23/1/2023.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. – La ricorrente non ha formulato domande accessorie
Il contributo ex art. 156 c.c. in favore del marito è stato da ultimo revocato con ordinanza del
10/10/2024. Provvedimento che va confermato in questa sede.
In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile si veda per tutte Cassazione civile sez. I - 15/02/2021, n. 3852.
Le domande del convenuto di corresponsione di un assegno divorzile e di una quota del CP_1 trattamento di fine rapporto percepito da formulate per la prima volta con la comparsa di Pt_1 costituzione di nuovo difensore del 3/10/2024 sono tardive e devono essere dichiarate inammissibili. Si tratta infatti di domande relative a diritti disponibili soggette alle decadenze di cui all'art. 473-bis.14, ai sensi dell'art. 473-bis.19 comma 1 cpc.
4. - L'esito complessivo del giudizio, con riferimento alla domanda di divorzio (sul quale le parti hanno concordato), alla domanda ex art. 156 c.c. in corso di causa (contributo riconosciuto al convenuto con l'opposizione dell'attrice) ed alla domanda di assegno divorzile (dichiarata tardiva), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) il 15/08/1984 fra nata a [...] Parte_1 il 28/08/1957 e nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 4 di 5 II – dichiara inammissibili le domande proposte da come da motivazione;
CP_1
III – dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) -ora
VALSAMOGGIA - di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1984 Atto n. 6 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6332/2023 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GRILLI VITTORIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESSORI MARCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. MESSORI MATTEO
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Attrice come da note ex art. 473-bis.28 cpc depositate il 26/3/2025 Pt_1 Convenuto come da atto di costituzione di nuovo difensore del 4/10/2024 CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 3/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTELLO DI
SERRAVALLE (BO) il 15/08/1984 tra la ricorrente e , unione dalla quale nasceva CP_1 il figlio ora maggiorenne e economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 5 La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2021, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza su conclusioni congiunte n. 105/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data
23/1/2023 (causa n. 7116/2021).
La sentenza di separazione, poi trasformata in consensuale, prevedeva un contributo economico in favore del marito di euro 100 mensili fino a maggio 2024, perché da giugno 2024 percepirà la pensione.
La ricorrente allega di avere pagato molti debiti contratti dal marito;
che il convenuta abita nel
Residence Costellazioni e percepisce il reddito di cittadinanza.
Chiede la pronuncia di divorzio senza previsioni economiche. Richiede inoltre che “l'assegno di mantenimento convenuto in sede di separazione, ammontante ad € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi a fino al Maggio 2024 non dovrà essere corrisposto in quanto integralmente CP_1 compensato con i crediti che vanta nei confronti dell'ex marito per i titoli dedotti in Parte_1 premessa”.
Veniva fissata l'udienza del 28/2/2024.
Si costituiva il convenuto, con comparsa depositata il 7/12/2023, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili. Quanto al contributo ex art. 156 c.c. chiedeva di “respingere la domanda attrice relativamente alla “compensazione” dell'assegno di mantenimento e anzi concedere al convenuto un congruo assegno di mantenimento quantomeno fino alla data in cui allo stesso CP_1 sarà erogata la pensione, asseggo di importo tale da permettergli di condurre per quel breve periodo una vita dignitosa”. Non formulava domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
Con ordinanza del 30/3/2024, resa all'esito della prima udienza, il giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, che sostituivano quelli emessi nel giudizio di separazione: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica dei provvedimenti economici concordati in sede di separazione, con decorrenza dal mese di aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore Parte_1 del marito a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la somma mensile di € CP_1
300,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.”
L'ordinanza veniva così motivata:
“Va premesso che allo stato le parti non sono divorziate e solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (Cass. 28990/2008): in questa fase quindi va valutato se sussistano o meno pagina 2 di 5 modifiche nelle condizioni delle parti che giustifichino la modifica del contributo al mantenimento previsto in sede separativa.
La situazione di è oggettivamente peggiorata. Ha in particolare documentato di non percepire CP_1 più da dicembre 2023 il reddito di cittadinanza, da ultimo di euro 450 mensili circa. Non ha alcuna fonte di reddito e di sostentamento. Vive con l'aiuto dei servizi sociali. Maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia dal 11/5/2024 al compimento dei sessantasette anni di età.
La situazione di non si è modificata. Percepisce una pensione di euro 1.900. Vive con l'anziana Pt_1 madre nell'abitazione della quale quest'ultima ha l'usufrutto; la nuda proprietà è del figlio Non Per_1
è controverso che è gravata, quale garante, di ingenti debiti contratti dal marito.
Si deve però considerare che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro.
Si è detto dell'ulteriore peggioramento dalla condizione economica di dopo la separazione. CP_1
Deve perciò ritenersi che il marito che non ha alcuna fonte di sostentamento, ha diritto a un CP_1 concorso nel mantenimento fino a quando non percepirà materialmente la pensione, verosimilmente dal mese di settembre 2024, considerati i tempi medi di circa tre mesi di erogazione della prima mensilità da parte dell'INPS.
Il contributo può essere quantificato in € 300,00.
Si provvederà alla revoca del contributo alla prossima udienza previa verifica della presentazione della domanda di pensione e della effettiva corresponsione della stessa, da documentare da parte del convenuto con tempestivo deposito della relativa documentazione nel fascicolo telematico.”
Il convenuto si costituiva in giudizio in data 3/10/2024 con nuovi difensori, formulando CP_1 domande tardive di assegno divorzile e di riconoscimento di una quota del TFR percepito da Pt_1
Il giudice con successiva ordinanza 10/10/2024 disponeva, ex art. 473-bis.23 cpc, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, la revoca del contributo economico ex art. 156 c.c. posto a carico di in favore di sulla base del fatto sopravvenuto costituito dal documentato Parte_1 CP_1 percepimento da parte del convenuto della pensione di vecchiaia da giugno 2024 compreso pari ad €
981,00 mensili.
La causa, sulla base dei documenti prodotti ed in assenza di richieste di prove orali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 17/6/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
L'attrice ha deposito tutte le memorie nei tre termini previsti dalla norma citata. Il convenuto ha depositato solo la memoria di replica (terzo termine).
pagina 3 di 5 La causa è stata rimessa per la decisione al collegio all'udienza del 17/6/2025.
Motivi della decisione
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio concordatario a CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) il
15/08/1984, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza n. 105/2023 emessa dal
Tribunale di Modena in data 23/1/2023.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. – La ricorrente non ha formulato domande accessorie
Il contributo ex art. 156 c.c. in favore del marito è stato da ultimo revocato con ordinanza del
10/10/2024. Provvedimento che va confermato in questa sede.
In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile si veda per tutte Cassazione civile sez. I - 15/02/2021, n. 3852.
Le domande del convenuto di corresponsione di un assegno divorzile e di una quota del CP_1 trattamento di fine rapporto percepito da formulate per la prima volta con la comparsa di Pt_1 costituzione di nuovo difensore del 3/10/2024 sono tardive e devono essere dichiarate inammissibili. Si tratta infatti di domande relative a diritti disponibili soggette alle decadenze di cui all'art. 473-bis.14, ai sensi dell'art. 473-bis.19 comma 1 cpc.
4. - L'esito complessivo del giudizio, con riferimento alla domanda di divorzio (sul quale le parti hanno concordato), alla domanda ex art. 156 c.c. in corso di causa (contributo riconosciuto al convenuto con l'opposizione dell'attrice) ed alla domanda di assegno divorzile (dichiarata tardiva), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) il 15/08/1984 fra nata a [...] Parte_1 il 28/08/1957 e nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 4 di 5 II – dichiara inammissibili le domande proposte da come da motivazione;
CP_1
III – dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) -ora
VALSAMOGGIA - di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1984 Atto n. 6 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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