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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13733/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caterina Ceccarelli Parte_8 C.F._8
ATTORI contro
(già , con il patrocinio dell'avv. Silvia Santi Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive, ovverosia:
- Parte attrice, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi indicati in narrativa, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori in proprio e/o quali eredi della SI.ra , quantificati in complessivi € Persona_1
170.137,65 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo, e precisamente: -al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni Parte_1 patrimoniali pari ad € 671,65 e dei danni non patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
per la quota di 1/3 quantificata in € 12.528,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
PE
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei danni non patrimoniali Parte_2 quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € 6.264,00 o Persona_1
pagina 1 di 13 nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure Parte_3 proprio dei danni patrimoniali pari ad € 120,00 e dei danni non patrimoniali quantificati in €
20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € 6.264,00 o nella diversa Persona_1 misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei Parte_4 danni non patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 Persona_1 quantificata in € 6.264,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni patrimoniali pari ad € 16.760,00 e dei danni non Parte_5 patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € Persona_1
6.264,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. Parte_6
*jure proprio dei danni non patrimoniali quantificati in € 5.000,00 o nella diversa misura
[...] ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei danni non Parte_7 patrimoniali quantificati in € 5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni non patrimoniali quantificati in € Parte_8
5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si insiste nell'accoglimento della richiesta di prova orale formulata in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
- Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, statuire come segue: − accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ex adverso invocata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea;
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 in riferimento al danno non patrimoniale e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
[...]
− accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea per tutte le ragioni meglio esplicate in atti e, conseguentemente, rigettarla, anche perché non provata sia nell'an che nel quantum;
− nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, limitare in ogni caso il quantum debeatur alla minor somma che risulterà di giustizia;
− nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, limitare l'eventuale onere in capo alla nei limiti del Controparte_1 massimale di polizza, tenuto altresì conto delle limitazioni di polizza. − Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le parti attrici ( , quale coniuge, ed i restanti attori quali figli - Parte_1 [...]
, , e e nipoti - , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno incardinato il giudizio Parte_7 Controparte_3 rappresentando che, in data 9 aprile 2019, e avevano Parte_1 Persona_1 acquistato, per il tramite dell'Agenzia di Viaggio Conero Viaggi e Turismo S.r.l. (di CP_4
di Ancona, un pacchetto turistico denominato “Viaggio dell'anno Soci Coop Marche
[...]
2019”, con itinerario Madrid e la Spagna del Nord, della durata di 8 giorni (7 pernottamenti) dal 14 al 21 settembre 2019. I partecipanti a tale viaggio erano assicurati con polizza della n. 1/75910/319/158515709, sottoscritta da Controparte_5 Controparte_6
con previsione delle garanzie indicate nell'estratto n. 21588995, prestate dalla
[...]
PA convenuta per il tramite della Centrale Operativa dell'allora Pronto Assistance
Servizi S.c.r.l., oggi costituita da medici, tecnici e operatori (in Controparte_7 funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno). In data 19 settembre 2019, nel corso del viaggio organizzato, mentre il gruppo faceva tappa a Santiago de Compostela, la SI.ra PE manifestava difficoltà respiratorie e dolore toracico che imponevano un immediato accesso della stessa, insieme al marito SI. , al Pronto Soccorso dell'Ospedale Clinica Parte_1
Universitaria della località turistica, ove i sanitari eseguivano alcuni accertamenti sulla paziente.
In quel frangente, il sinistro veniva immediatamente denunciato a e si richiedeva CP_2
l'attivazione della polizza assicurativa. Lo stesso 19 settembre 2019, la SI.ra veniva PE ricoverata presso il reparto di pneumologia del nosocomio spagnolo e sottoposta a esami specialistici, tramite i quali si rilevava un versamento pleurico, addensamenti nodulari bilaterali e noduli infiltrativi polmonari di probabile origine neoplastica. Nei giorni successivi, i familiari della paziente contattavano via mail la centrale operativa messa a disposizione da CP_2 chiedendo di poter ricevere assistenza e, nello specifico, che venisse predisposto un urgente rientro della SI.ra unitamente alla FI , in Italia, per ricevere le cure più PE Pt_2 opportune. Nel frattempo venivano eseguiti ulteriori esami, dai quali emergeva un gravissimo processo patologico ad esito infausto, alla luce del quale, in data 26.09.2019, il medico curante della SI.ra redigeva un certificato attestante un quadro clinico della degente PE estremamente serio, tale da rendere necessario il trasferimento urgente della stessa in Italia in aereo, con supporto di ossigeno, assistenza medica e accompagnamento da parte di un parente.
Seguivano numerosi contatti con la Centrale Operativa della PA che, tuttavia, sulla base di quanto sostenuto dalle parti attrici, non avrebbe fornito alcuna risposta fino al 30 settembre
2019, allorché rappresentava che la copertura assicurativa, di cui alla polizza stipulata con prima della partenza, non avrebbe potuto trovare attivazione. A quel punto, in data CP_2
01.10.2019, i familiari della SI.ra decidevano autonomamente di far trasferire la PE congiunta, accompagnata dalla FI , in Italia, con destinazione l'Ospedale Policlinico Pt_2
Gemelli di Roma. Il viaggio di rientro avveniva per il tramite di una eliambulanza della compagnia Tyrol Air Ambulance. I sanitari del Policlinico romano trattenevano presso di sé la
SI.ra fino al 6.10.2019 e decidevano di dimetterla il giorno successivo, comunicando PE ai parenti che la diagnosi era senz'altro infausta (confermando quindi quanto già accertato dai colleghi spagnoli); specificando, inoltre, che il caso era purtroppo irreversibile e che una ulteriore permanenza in ospedale avrebbe potuto mettere in pericolo la salute della paziente, già fortemente compromessa e debilitata. Ricondotta presso la propria residenza a Pesaro, la SI.ra veniva sottoposta a terapie palliative domiciliari fino alla data del 17.10.2019, allorché PE pagina 3 di 13 subentrava il decesso.
2. Gli attori hanno adito, pertanto, le vie legali, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dai medesimi subiti in proprio e quali eredi della SI.ra invocando PE sia un inadempimento contrattuale della PA convenuta rispetto alle clausole 05 e 08 del contratto stipulato, che prevedono, rispettivamente, il rientro in Italia dell'assicurato a seguito di infortunio o malattia non curabili sul posto ed il rientro, altresì, dei familiari assicurati;
sia la condanna ex art. 2043 c.c. della convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento contrattuale. I danni patrimoniali sono richiesti nel complessivo importo di
€ 17.551,65; i danni non patrimoniali, all'esito di disamina di ogni singolo rapporto di parentela degli attori con la congiunta, sono richiesti nella misura di € 20.000,00 per il coniuge Parte_1
, per ciascuno dei quattro figli , , e
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e nella misura di € 5.000,00 per ciascuno dei nipoti , Parte_5 Parte_6 Pt_7
e o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
[...] Parte_8
3. Parte convenuta eccepisce che, in data 19 settembre 2019, alle 14:39 italiane, la Centrale
Operativa di Pronto Assistance Servizi (o, per brevità, PAS) veniva contattata dal referente viaggi, SInor per conto della cliente , a seguito di un sinistro Persona_2 Persona_1 malattia denunciato da quest'ultima durante un soggiorno a Santiago de Compostela, in Spagna.
Una volta recuperati i dati necessari, come da prassi, la Centrale Operativa si metteva in contatto col marito dell'Assistita, il SInor e la chiamata veniva passata al medico di Parte_9
Pronto Assistance Servizi per l'effettuazione di un consulto medico. In tarda sera, la Centrale
Operativa veniva informata del ricovero della cliente previsto sino al lunedì successivo, ragion per cui si rendeva impossibile per i coniugi il rientro al proprio domicilio come da programma di viaggio. La Centrale Operativa ricontattava il SInor al fine di illustrare le Parte_9 garanzie di polizza e precisare che la garanzia contrattuale “Rientro del Convalescente” risultava eventualmente operante limitatamente alla sola paziente in cura. In data 20 settembre
2019, la Centrale Operativa di PAS veniva contattata dall'Agenzia Conero Viaggi e Turismo Srl, presso cui i suindicati assicurati avevano stipulato il contratto. All'interlocutore, venivano ribadite le condizioni di polizza, nonché la necessità di acquisire copia della documentazione medica attestante lo stato di salute della cliente, per procedere con l'assistenza e per valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali. In data 21 settembre 2019, la Centrale Operativa contattava nuovamente il SI. per un nuovo consulto col medico di PAS. Parte_9
Contemporaneamente perveniva, tramite e-mail, un primo report medico dall'Hospital Clínico
Universitario de Santiago, che veniva prontamente visionato dal medico della Centrale
Operativa. Quest'ultimo confermava la possibilità di procedere con l'organizzazione della garanzia di polizza “Rientro del Convalescente” e veniva pertanto confermato sia al marito dell'assistita, sia all'Agenzia di Viaggi che la prestazione avrebbe avuto esecuzione solamente per la SInora In data 23 settembre 2019, dopo un ulteriore consulto con l'Equipe Parte_10
Medica della Centrale Operativa, veniva attestata la curabilità della paziente in loco da parte del personale medico dell'ospedale spagnolo. Nei giorni a seguire, sia la Centrale Operativa, che il medico di PAS reperibile, effettuavano numerosi tentativi di contatto col medico curante in loco, tuttavia senza esito positivo. In data 26 settembre 2019 risultava possibile effettuare un consulto medico con la dottoressa spagnola che aveva preso in cura la paziente SInora
[...]
e, nel corso della conversazione telefonica, veniva riferito al medico di PAS che la Pt_10 struttura ospedaliera spagnola non disponeva di un reparto di chirurgia e che, pertanto, risultava impossibile proseguire a somministrare alla paziente delle cure in loco. Si provvedeva allora pagina 4 di 13 all'invio di un report medico che la dottoressa spagnola compilava e che veniva ricevuto nella serata del 26 settembre 2019. Dopo un consulto con l'Equipe Medica e con un Responsabile, la
Centrale Operativa si adoperava per richiedere ai propri fornitori dei preventivi per il rientro con volo sanitario barellato con accompagnamento medico. In ragione della delicatezza del caso, in data 27 settembre 2019 la Centrale Operativa provvedeva ad informare l'Ufficio Turismo della scrivente PA circa l'apertura del sinistro di assistenza e circa la gestione della richiesta. Nella stessa data il medico di PAS prendeva nuovamente contatti con il SInor
e, a seguito di una ulteriore conversazione, veniva ipotizzata quale data di Parte_9 dimissioni il 30 settembre 2019. Una volta analizzato il caso, l' Controparte_8 opponeva il proprio rifiuto alla richiesta di “Rientro Sanitario”, in ragione
[...] della documentata curabilità della paziente in loco. Della decisione assunta veniva informata sia l'Equipe Medica di PAS, sia il SInor il quale richiedeva un confronto con un Parte_1
Responsabile, al fine di chiarire alcuni punti. La richiesta di rientro della paziente veniva ribadita, anche a mezzo e-mail, dall'Avvocato Poiché non era emerso alcun Parte_4 dettaglio che confermasse la non curabilità in loco, non poteva essere autorizzato il trasferimento sanitario. Alla luce di tutto quanto sopra, il dossier PAS Assistenza n.
2019/25840505701 veniva chiuso operativamente il 2 ottobre 2019.
4. Segnatamente deduce che le Condizioni Generali di Assicurazione inerenti alla CP_2 polizza in questione prevedono, testualmente, quanto segue: “Art. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in
Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il CP_2 viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino
Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato”. “Art. 06 - RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno. Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di Euro 60,00 al giorno per un e per un massimo di 5 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato”. “ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI: “… Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio …”. Alla luce delle clausole di polizza ritenute applicabili al caso di specie, la PA convenuta conclude che l'assistenza fornita da Parte_11 su mandato di risulta puntuale, corretta e coerente con
[...] Controparte_5 il contratto d'assicurazione sottoscritto. Da ciò deriverebbe, pertanto, che, essendo operante una rilevante causa d'esclusione contrattuale, emersa oggettivamente a seguito dell'acquisizione della documentazione medica in corso d'assistenza e non sussistendo i presupposti per attivare le garanzie succitate, nulla può essere indennizzato agli attori, né gli stessi possono ottenere un risarcimento, non essendo affatto comprovata una responsabilità professionale della Centrale
Operativa di PAS.
5. Istruita la causa mediante l'ammissione di CTU, all'udienza del 25.3.25 le parti hanno pagina 5 di 13 precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per note conclusive.
6. La causa viene decisa con l'ausilio delle considerazioni e delle conclusioni espresse dal CTU medico legale nel proprio elaborato, redatto in risposta al seguente quesito: “Verifichi la sussumibilità dell'evento nelle condizioni previste per l'operatività della polizza, segnatamente della clausola sul rientro sanitario, art.5 della polizza, tenendo conto delle difese delle parti e della documentazione in atti. Riferisca altresì ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”. Il
CTU, ripercorsa la vicenda storica, ha esaminato anzitutto la clausola di polizza 05, evidenziando che lo stesso cita testualmente “Rientro sanitario dell' con il mezzo più Parte_12 idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di
[...]
e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se CP_5 necessaria…”. Una prima considerazione del consulente riguarda la patologia in esame, inquadrabile come malattia e non come infortunio. In particolare la SI.ra presentava PE una patologia neoplastica che, “per il grado di disseminazione e metastatizzazione”, può ritenersi senza dubbio preesistente sia alla comparsa dei sintomi, manifestatisi per la prima volta in data 19.09.2019, ovvero nel corso del viaggio organizzato, sia alla stipulazione del contratto assicurativo, avvenuta nel mese di aprile 2019. Le caratteristiche della patologia lasciano, inoltre, ritenere, secondo il CTU, che la paziente non fosse a conoscenza della malattia al momento della comparsa dei sintomi e nemmeno all'epoca della sottoscrizione della polizza, in ragione delle espressioni cliniche acute, degli elementi documentali e dell'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente. In tal senso, pertanto, il CTU ha ritenuto non applicabile l'art. 27, citato dalla difesa di nella memoria di costituzione CP_2
e risposta, che attiene alle esclusioni comuni a tutte le garanzie della polizza e riguarda stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio, intendendo per malattia preesistente, come emerge dal glossario di polizza, la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
7. Venendo alla previsione dell'art. 5 della polizza, il perito evidenzia come la condizione del trasferimento risulta subordinata al fatto che la malattia in esame non possa essere curata nel luogo di soggiorno in cui si è verificato l'evento. Ebbene, sulla base di quanto affermato in precedenza, il CTU precisa come la malattia neoplastica diagnosticata nel luogo di vacanza fosse allo stato terminale, a prognosi infausta, non operabile e trattabile solo con cure palliative e con esclusione di altri trattamenti;
con riferimento al quadro acuto di insufficienza respiratoria, il Consulente ritiene che l'Ospedale di Santiago De Compostela, nella quale venne ricoverata la SI.ra fosse idoneo ed in grado di fornire l'adeguato trattamento PE dell'episodio acuto, trattandosi di Ospedale europeo, dotato di standard qualitativi paritetici a quelli italiani. del medesimo in Spagna. In particolare, in perizia si legge (v. pagg. 15 ss.): <posto quanto sopra, risulta meritevole una prima considerazione che attiene proprio la patologia in esame, è da inquadrare come malattia e non infortunio: nel caso di specie se un lato si presenza neoplastica, per il grado disseminazione metastatizzazione può ritenersi certamente preesistente alla comparsa dei sintomi (19 09 2019) stipula del contratto assicurativo (aprile 2019), dall'altro espressività clinica acuta della stessa ha dato manifestazioni pagina 6 13 con un quadro di dolore toracico e distress respiratorio, potendo verosimilmente ritenere, come non si abbiano a disposizione elementi documentali, anamnestici e clinici per ritenere che tale patologia fosse già nota alla paziente al momento della comparsa dei sintomi in data 19/09 ed in precedenza. In merito, pertanto, a quanto disposto dalle condizioni di polizza, sotto il profilo medico legale si ritiene di precisare come, pur trattandosi di malattia cronica e preesistente all'inizio del viaggio, le sue espressioni cliniche acute, gli elementi documentali e l'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente, non consentono di ritenere che fosse già nota alla paziente al momento della sottoscrizione della polizza. Venendo ora all'analisi dei contenuti dell'art 5, punto cruciale della disamina è l'affermazione che cita come il rientro sanitario dell' sia garantito a seguito di malattia che “..a giudizio dei Parte_12 medici della struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto”. La condizione di trasferimento risulta pertanto subordinata al fatto che la malattia in esame non possa essere curata nel luogo di soggiorno in cui si è verificato l'evento. Alla luce di quanto affermato in precedenza, va precisato come la malattia neoplastica diagnosticata nel luogo di vacanza fosse patologia terminale, a prognosi infausta, inoperabile e passibile solo di cure palliative e non di altri trattamenti;
riguardo al quadro acuto di insufficienza respiratoria, si ritiene come la
Struttura in cui fu ricoverata la SI.ra fosse idonea ed in grado a fornire l'adeguato PE trattamento dell'episodio acuto, trattandosi di Ospedale europeo, con standard qualitativi paritetici a quelli italiani. Va altresì precisato come per l'insufficienza respiratoria non vi fosse una condizione di urgenza o emergenza che non potesse essere gestita e/o trattata in Spagna.
Fulcro dell'analisi riguarderà pertanto le cure rivolte alla patologia neoplastica del caso di specie, rappresentate unicamente dalle cure palliative: infatti, pur tenendo conto dell'adeguatezza dell'Ospedale di Santiago agli standard europei nella gestione dell'insufficienza respiratoria, nel caso di specie, non potrà non essere considerata la assoluta peculiarità di una patologia neoplastica infausta che da manifestazioni cliniche acute e significative in un Paese differente da quello di origine e residenza e che, per il grado di metastatizzazione e disseminazione, è passibile solo di cure palliative. La peculiarità del caso di specie, in rapporto al rientro in patria, implica quindi che il concetto di cura non sia legato strettamente alle esigenze terapeutiche in senso “tradizionale” (trattamenti farmacologici, interventi chirurgici,..), bensì che sia da estendersi in relazione proprio al concetto di cure palliative, le uniche passibili nel caso di specie, ritenendo, pertanto, che a fronte della consapevolezza della paziente, della natura e della gravità della patologia, il trasferimento assuma connotazioni di natura “etica” in rapporto alle legittime esigenze della paziente stessa e agli aspetti inerenti la dignità della persona e la sua autodeterminazione nel praticarle il prima possibile, nel luogo e nelle modalità da lei desiderato. L'Italia ha adottato, con la Legge 15 marzo 2010, n. 38, un quadro organico di principi e disposizioni normative per garantire un'assistenza qualificata appropriata in ambito palliativo e della terapia del dolore, per il malato e la sua famiglia. L'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge 38/2010 definisce le cure palliative come “L'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Il carattere innovativo di questa legge, che si pone a tutela della dignità della persona, sancisce il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore di ciascuno, esplicitando un modo di intendere il diritto alla salute che guarda alla globalità della persona, pagina 7 di 13 un approccio universalistico e che si fa carico dell'uguaglianza della persona. La Legge
38/2010 impegna il sistema a occuparsi di cure palliative (CP) e terapia del dolore (TD) in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia. Con questa Legge, la sofferenza non è più un aspetto inevitabile di un percorso di malattia, ma è una dimensione che va affrontata con serietà e sistematicità, in tutte le fasi e in ogni setting d'assistenza. La Legge ha introdotto profonde innovazioni, tra le quali la ridefinizione dei modelli assistenziali, la creazione di specifiche reti assistenziali e la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore.
L'intento della Legge è il voler di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, assicurando un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, proponendo la tutela e la qualità della vita fino al suo termine, con adeguato sostegno sanitario e socio- assistenziale della persona malata e della famiglia. Pertanto, coerentemente con quanto stabilito dalla legge, nel caso di specie, si ritiene come, alla luce della necessità di cure palliative, fosse diritto della SI.ra nel rispetto della sua autodeterminazione e PE dignità della persona, diritti inviolabili, essere sottoposta alle suddette cure nelle modalità a lei più consone, nel Paese d'origine, consentendole peraltro anche una maggiore comprensione linguistica, e circondata dall'affetto e dal sostegno dei suoi familiari. Alla luce di ciò, secondo quanto emerge dalla certificazione medica in atti, si ritiene che dal 27/09/2019, come certificato dalla Dott.ssa dell'Ospedale di Santiago, la SI.ra fosse Per_3 PE trasferibile, ritenendo come da quel momento sarebbe stato esigibile un trasferimento immediato in rapporto alla tipologia di cure di cui necessitava, ritenendo l'evento e le sue peculiarità in relazione alle cure stesse, come affermato in precedenza, rientrare nelle condizioni previste per l'operatività della polizza in relazione a quanto disposto all'art 5 sul rientro sanitario>> (enfasi del rredattore)
8. In replica alle osservazioni del ctp (dott. ) di parte convenuta (che citavano in particolare Per_4
l'art 4 della specifica sezione della polizza assicurativa, asserendo che la polizza subordinerebbe la garanzia relativa al trasporto sanitario alle seguenti “esclusive condizioni: A) trasporto sanitario al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
B) trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali…”), il perito d'ufficio ha evidenziato come <sulla base di ciò il dott. ritiene quindi come ci per_4 siano nell'articolo 4 della polizza i due cardini che mantengono in piedi l'operatività sottoscritta riguardo “rientro sanitario dell'assicurato”, ritenendo l'oggetto del contratto riguardi le cure emergenza, nell'ambito delle quali l'utilizzo dell'aereo viene coperto dalla garanzia assicurativa solo per spostamenti locali. e' doveroso precisare tali considerazioni risultino viziate da una non congrua lettura ed interpretazione condizioni e articoli polizza: infatti, l'art 4, a differenza quanto asserito dal , si riferisce al “trasporto sanitario” locale dell'assicurato, rientro dell'assicurato previsto dall'art 5. trasporto più vicino luogo idoneo prestare emergenza o centro medico ove sono state prestate prime ad un meglio attrezzato: risulta evidente è pagina 8 13 trasporto tra struttura sanitarie che risulta subordinato a una prestazione di tipo emergenziale. E' l'art 5 che riguarda il Rientro sanitario e quindi il nostro caso di specie. Non corretta pertanto neanche la affermazione del Dott. circa il fatto che “..è evidente che l'oggetto Per_4 del contratto riguardi le cure di emergenza, cioè cure rivolte a gestire un trauma o una malattia acuta che rappresenta un rischio immediato per la vita del viaggiatore..”: nell'art 5 relativo al
Rientro sanitario non si fa infatti riferimento a “cure di emergenza”, bensì al fatto che il rientro sanitario dell'assicurato si sia reso “..necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto..”. Per cui, come già affermato nella relazione preliminare, si conferma che il concetto principale cui fonda il caso di specie, è il fatto che l'infortunio o la malattia non possano essere curati sul posto. Pertanto, il concetto del “rientro sanitario d'urgenza” di cui discute il Dott.
non è ricompreso dalle condizioni di polizza, risultando evidente che l'art 5 della Per_4 polizza subordini il rientro sanitario (e non il trasferimento), lo si ribadisce, al fatto che l'infortunio o la malattia non possano essere curati sul posto, non limitando peraltro il rientro alle condizioni d'urgenza o emergenza. Il Dott. prosegue nelle proprie Per_4 osservazioni ricordando la distinzione tra rimpatrio aereo sanitario d'urgenza e scorta aerea, dando per scontato in tutte le sue note, come il CTU abbia affermato e concluso che il rientro della SI.ra in patria dovesse avvenire con aereo sanitario d'urgenza o volo privato. PE
Sul punto è doveroso precisare come in nessun passaggio della relazione preliminare si riscontri ciò, avendo semmai precisato il CTU come la paziente fosse stata giudicata trasferibile e ritenendo pertanto che, da quel momento, fosse da ritenersi esigibile un trasferimento immediato in relazione alla necessità di iniziare le cure palliative, le uniche possibili nel caso di specie, nel rispetto della libertà, autodeterminazione e dignità della persona. L'art 5 afferma che il rientro sanitario debba avvenire “con il mezzo più idoneo”: nel caso di specie, alla luce di quanto certificato dalla Dott.ssa all'atto dimissorio, Per_3 sarebbe stato possibile organizzare un rientro su un volo con assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare, senza che questo comportasse quindi automaticamente- come sembrerebbe trapelare dalle osservazioni del Dott. un Per_4 rimpatrio aereo sanitario. Posto ciò, si ritiene che sarebbe stata comunque prerogativa della
PA prendersi carico e organizzare il rientro della SI.ra in patria, PE ricomprendendo tale evento nelle condizioni di polizza per le motivazioni già espresse. Il Dott.
prosegue affermando che sarebbe stata una “mera congettura” del CTU ritenere che vi Per_4 fosse una “urgenza di evacuazione sanitaria in patria”: la lettura attenta della CTU in realtà consente di rilevare come sia stato ben esplicitato che non vi fossero condizioni di urgenza o emergenza, ma che la SI.ra per le caratteristiche della patologia e possibilità PE terapeutiche non potesse essere curata sul posto, in relazione al fatto che sarebbe stato esigibile consentirle di espletare le cure palliative nel proprio Paese d'origine e residenza, garantendo i principi inviolabili della persona. Non è stata pertanto espletata alcuna forzatura di estendere il concetto di emergenza delle cure alle cure palliative, in quanto l'art 5 non subordina il rientro in Patria alle sole cure di emergenza (che riguardano invece l'art 4), ma fa riferimento alle cure in senso lato, senza peraltro che nel glossario annesso alla polizza vi siano in tal senso precisazioni o esclusioni. Il Dott. richiama la clausola di esclusione Per_4 della polizza che cita come ”.. la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio”, ritenendo come ciò “..renderebbe inutile invocare la patologia neoplastica della pagina 9 di 13 paziente come una malattia contratta in viaggio e quindi coperta dalla garanzia assicurativa, poiché evidentemente preesistente rispetto alla sottoscrizione del contratto..”. Sul punto è già stato argomentato e precisato nella relazione preliminare come sotto il profilo medico legale pur trattandosi di malattia cronica e preesistente all'inizio del viaggio, le sue espressioni cliniche acute, gli elementi documentali e l'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente, non consentono di ritenere che fosse già nota alla paziente al momento della sottoscrizione della polizza stessa, rimandando poi all'Ill.mo SI. Giudice le considerazioni di merito. Viene invocato poi dal Dott. l'art.06 - RIENTRO Per_4
DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE: qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. Nel precisare come il concetto di convalescenza non sia applicabile al caso della SI.ra si rileva PE comunque che è già stato detto che, tenuto conto di quanto certificato dalla Dott.ssa la paziente non presentava impedimenti per il rientro a casa con il mezzo Per_3 inizialmente previsto dal contratto di viaggio, pur con congrua assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare...>> (enfasi del redattore).
9. L'art 5 afferma che il rientro sanitario deve avvenire “con il mezzo più idoneo”: nel caso in esame, alla luce del foglio di dimissioni, sarebbe stato possibile organizzare un rientro su un volo con assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare, senza che ciò comportasse un rimpatrio aereo sanitario. L'odierno giudicante peraltro condivide l'ulteriore considerazione formulata dal CTU secondo il quale <posto quanto sopra, risulta meritevole una prima considerazione che attiene proprio la patologia in esame, è da inquadrare come malattia e non infortunio: nel caso di specie se un lato si presenza neoplastica, per il grado disseminazione metastatizzazione può ritenersi certamente preesistente alla comparsa dei sintomi (19 09 2019) stipula del contratto assicurativo (aprile 2019), dall'altro espressività clinica acuta della stessa ha dato manifestazioni pagina 6 13 >. Non può, pertanto, la convenuta dolersi della tipologia di rimpatrio prescelta dai familiari, non avendo fornito l'assistenza prevista in polizza, tenuto conto che, al contrario, gli odierni attori hanno, secondo buona fede, cercato di diminuire i danni conseguenti al predetto inadempimento (come da comportamento omissivo documentato anche per tabulas, v. doc. 19 di parte attrice), sia in termini di rapidità del rientro, sia in termini di adeguatezza dello stesso, tenuto conto delle circostanze oggettive (non essendo gli attori esperti e professionisti del settore, a differenza della convenuta) e soggettive (apprensione comprensibile per la congiunta) del caso. In ogni caso l'eccezione ex art. 1227 c.2 c.c. risulta tardiva.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento, artt. 2043 e 1218 c.c., non solo dei costi per il rimpatrio della de cuius, ma anche dei costi sostenuti dai congiunti per il soggiorno prolungato dovuto al differito rientro conseguente alla omissione de qua agitur e, pertanto, deve essere condannata al pagamento: a) di euro € 16.760,00 per il volo speciale privato in eliambulanza, a favore di in Parte_5 quanto costo sostenuto in particolare da quest'ultimo (v. doc. 21); b) di euro 120,00 a favore di .
per il trasporto in ambulanza dall'Ospedale spagnolo all'aeroporto di Parte_3
Santiago de Compostela (v. doc.22); c) per spese supplementari di soggiorno, di € 486,93 a favore di (v. doc. 23 fattura 2/10/2019 Hotel Hesperia di € 215,60 + € 129,63 Parte_1 addebitati per alloggio su Airbnb + € 29,65 scontrini mensa Ospedale Santiago de Compostela dal 27 al 30 settembre 2019 + € 64,40 ricevute ristoranti del 28 e 29 settembre 2019 + € 47,65 ulteriori ricevute ristoranti del 28 e 29 settembre 2019); d) a favore di , di Parte_1 ulteriori € 184,72 (v. doc. 24 estratto conto carta credito marito di , Tes_1 Parte_4 il quale, secondo parte attrice, avrebbe anticipato detto importo sia per il suocero che per il cognato + tagliando Trenitalia) del quale avrebbe dovuto farsi carico l' ai sensi dall'art. CP_1 pagina 10 di 13 08 della Sezione Assistenza in Viaggio, relativo alla garanzia del Rientro dei Familiari purché assicurati, a seguito di rientro sanitario dell'Assicurato. In definitiva, i danni patrimoniali causalmente riconducibili all'omessa organizzazione dei viaggi di rientro in esame da parte di ammontano a complessivi € 17.551,65 di cui € 16.760,00 da risarcire in favore del SI. CP_1
, € 671,65 da risarcire in favore del SI. ed € 120,00 da risarcire Parte_5 Parte_1 in favore del SI. (tali esborsi sono contestati da parte convenuta non sotto Parte_3 il profilo della loro effettività, ma unicamente sotto il profilo dell'imputabilità alla compagnia/copertura assicurativa de qua e –tardivamente- della congruità, v. inoltre docc.21-24 cit. di parte attrice).
11. Tali importi devono essere maggiorati di interessi di legge e rivalutazione dal 01.10.2019 (data, equitativamente presa a riferimento, in quanto di rimpatrio ed intermedia rispetto ai tempi effettivi dei vari esborsi de quibus) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata
(divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere ulteriormente maggiorata di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v., anche, Cass.
19063/23 che, tra l'altro, ricorda, da ultimo, che “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023)…” e che massimata ha chiarito che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).”]
12. L'odierno giudicante non ritiene, invece, che sussistano i presupposti per il risarcimento dei lamentati danni non patrimoniali considerato che, in base all'insegnamento della S.C. (v. l'orientamento delle storiche sentenze gemelle di San Martino del 2008, v. ex multis SU 26972/08), non essendo il danno morale risarcibile se non nei casi previsti dalla legge, salvo i casi tipizzati, richiede quale presupposto la violazione seria di interessi costituzionalmente rilevanti (ex art. 2059 c.c. –ad es. ex art. 185 c.p. o, comunque, di rilievo costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona, secondo una lettura dell'art.2 Cost. aperta ad un processo di accertamento valoriale evolutivo- o ex art. 1218 ss. c.c.- ad esempio nel caso dei c.d. contratti di protezione). Nel caso in esame, tale interesse potrebbe rinvenirsi nel bene salute estensivamente inteso, come delineato nella perizia d'ufficio, come anche nella dignità umana.
Ma, grazie anche proprio alla rapida soluzione di rimpatrio scelta dai congiunti della de cuius, pagina 11 di 13 non emerge alcuna effettiva e seria (in termini di durata del ritardo, giuridicamente rilevante ai fini del danno non patrimoniale lamentato) lesione, nella fattispecie in esame, dei sopra citati interessi, pur emergendo sicuramente prova logica del dolore per lo stato di salute della de cuius e le difficoltà delle circostanze del caso, ovverosia l'emersione della patologia in fase acuta e terminale all'estero (v. SU 26972/08 cit. che sul punto specificano che <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità>>; conf., ex multis, Cass.33276/23, secondo cui <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità>>). L'odierno giudicante concorda in parte qua con le difese di parte convenuta laddove evidenzia che: <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità/>PA avesse ritenuto di dover predisporre il trasporto della assicurata per il predetto sarebbe stata necessaria una organizzazione che – generalmente – prevede 2 o 3 giorni. Ciò anche in considerazione delle condizioni di salute compromesse della assicurata che, come ben si evince dalla lettura dei messaggi prodotti in giudizio dalla difesa avversaria, abbisognava di ossigenoterapia costante e di assistenza medica. Ciò di cui si duole oggi parte attrice, quindi, è che la propria parente non è potuta rientrare in Italia prima, a “prima” va quantificato necessariamente i non più di giorni 5 – 2 ovvero 3 giorni. Dalla C.T.U. peraltro, è emerso pacificamente che solamente alla data del 27 settembre veniva indicato come possibile il trasporto della SI.ra in Italia dalla Struttura Spagnola presso la quale era PE ricoverata. Dal 27 settembre al 1° ottobre (data del trasferimento effettivo), quindi, risultano ancora GIORNI 3, che dovrebbero ragionevolmente ridursi a 2 dovendosi ritenere che almeno un giorno alla Spett.le PA per la organizzazione del trasporto sanitario sarebbe stato necessario. Quindi la SI.ra anche volendo ragionare in tale senso, sarebbe stata PE pagina 12 di 13 rimpatriata con soli 2 giorni di ritardo rispetto ad un intervento tempestivo della Spett.le
PA.>>. 13. Visto l'esito della stessa, le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
14. Considerata la reciproca soccombenza e la novità della questione (in relazione alla portata, in rapporto al rientro in patria, del concetto di cura come non legato strettamente alle esigenze terapeutiche in senso “tradizionale”, bensì come esteso al concetto di cure palliative, v. CTU cit.), sussistono i presupposti per la compensazione delle ulteriori spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto: condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali iure proprio: a) di € 16.760,00, in favore del SI. ; b) di € 671,65, in Parte_5 favore del SI. ; c) di € 120,00, in favore del SI. ; d) tali importi sub Parte_1 Parte_3
a), b) e c) devono essere maggiorati di interessi di legge dal 01.10.2019 alla data della presente decisione;
le somme così liquidate devono essere ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta le domande attoree di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditario.
Pone le spese di CTU a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Spese di lite ulteriori compensate tra le parti.
Bologna, lì 23 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13733/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caterina Ceccarelli Parte_8 C.F._8
ATTORI contro
(già , con il patrocinio dell'avv. Silvia Santi Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive, ovverosia:
- Parte attrice, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi indicati in narrativa, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori in proprio e/o quali eredi della SI.ra , quantificati in complessivi € Persona_1
170.137,65 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo, e precisamente: -al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni Parte_1 patrimoniali pari ad € 671,65 e dei danni non patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
per la quota di 1/3 quantificata in € 12.528,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
PE
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei danni non patrimoniali Parte_2 quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € 6.264,00 o Persona_1
pagina 1 di 13 nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure Parte_3 proprio dei danni patrimoniali pari ad € 120,00 e dei danni non patrimoniali quantificati in €
20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € 6.264,00 o nella diversa Persona_1 misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei Parte_4 danni non patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 Persona_1 quantificata in € 6.264,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni patrimoniali pari ad € 16.760,00 e dei danni non Parte_5 patrimoniali quantificati in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
*jure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra per la quota di 1/6 quantificata in € Persona_1
6.264,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. Parte_6
*jure proprio dei danni non patrimoniali quantificati in € 5.000,00 o nella diversa misura
[...] ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore della SI.ra *jure proprio dei danni non Parte_7 patrimoniali quantificati in € 5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-al risarcimento in favore del SI. *jure proprio dei danni non patrimoniali quantificati in € Parte_8
5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si insiste nell'accoglimento della richiesta di prova orale formulata in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
- Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, statuire come segue: − accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ex adverso invocata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea;
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 in riferimento al danno non patrimoniale e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
[...]
− accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea per tutte le ragioni meglio esplicate in atti e, conseguentemente, rigettarla, anche perché non provata sia nell'an che nel quantum;
− nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, limitare in ogni caso il quantum debeatur alla minor somma che risulterà di giustizia;
− nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, limitare l'eventuale onere in capo alla nei limiti del Controparte_1 massimale di polizza, tenuto altresì conto delle limitazioni di polizza. − Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le parti attrici ( , quale coniuge, ed i restanti attori quali figli - Parte_1 [...]
, , e e nipoti - , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno incardinato il giudizio Parte_7 Controparte_3 rappresentando che, in data 9 aprile 2019, e avevano Parte_1 Persona_1 acquistato, per il tramite dell'Agenzia di Viaggio Conero Viaggi e Turismo S.r.l. (di CP_4
di Ancona, un pacchetto turistico denominato “Viaggio dell'anno Soci Coop Marche
[...]
2019”, con itinerario Madrid e la Spagna del Nord, della durata di 8 giorni (7 pernottamenti) dal 14 al 21 settembre 2019. I partecipanti a tale viaggio erano assicurati con polizza della n. 1/75910/319/158515709, sottoscritta da Controparte_5 Controparte_6
con previsione delle garanzie indicate nell'estratto n. 21588995, prestate dalla
[...]
PA convenuta per il tramite della Centrale Operativa dell'allora Pronto Assistance
Servizi S.c.r.l., oggi costituita da medici, tecnici e operatori (in Controparte_7 funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno). In data 19 settembre 2019, nel corso del viaggio organizzato, mentre il gruppo faceva tappa a Santiago de Compostela, la SI.ra PE manifestava difficoltà respiratorie e dolore toracico che imponevano un immediato accesso della stessa, insieme al marito SI. , al Pronto Soccorso dell'Ospedale Clinica Parte_1
Universitaria della località turistica, ove i sanitari eseguivano alcuni accertamenti sulla paziente.
In quel frangente, il sinistro veniva immediatamente denunciato a e si richiedeva CP_2
l'attivazione della polizza assicurativa. Lo stesso 19 settembre 2019, la SI.ra veniva PE ricoverata presso il reparto di pneumologia del nosocomio spagnolo e sottoposta a esami specialistici, tramite i quali si rilevava un versamento pleurico, addensamenti nodulari bilaterali e noduli infiltrativi polmonari di probabile origine neoplastica. Nei giorni successivi, i familiari della paziente contattavano via mail la centrale operativa messa a disposizione da CP_2 chiedendo di poter ricevere assistenza e, nello specifico, che venisse predisposto un urgente rientro della SI.ra unitamente alla FI , in Italia, per ricevere le cure più PE Pt_2 opportune. Nel frattempo venivano eseguiti ulteriori esami, dai quali emergeva un gravissimo processo patologico ad esito infausto, alla luce del quale, in data 26.09.2019, il medico curante della SI.ra redigeva un certificato attestante un quadro clinico della degente PE estremamente serio, tale da rendere necessario il trasferimento urgente della stessa in Italia in aereo, con supporto di ossigeno, assistenza medica e accompagnamento da parte di un parente.
Seguivano numerosi contatti con la Centrale Operativa della PA che, tuttavia, sulla base di quanto sostenuto dalle parti attrici, non avrebbe fornito alcuna risposta fino al 30 settembre
2019, allorché rappresentava che la copertura assicurativa, di cui alla polizza stipulata con prima della partenza, non avrebbe potuto trovare attivazione. A quel punto, in data CP_2
01.10.2019, i familiari della SI.ra decidevano autonomamente di far trasferire la PE congiunta, accompagnata dalla FI , in Italia, con destinazione l'Ospedale Policlinico Pt_2
Gemelli di Roma. Il viaggio di rientro avveniva per il tramite di una eliambulanza della compagnia Tyrol Air Ambulance. I sanitari del Policlinico romano trattenevano presso di sé la
SI.ra fino al 6.10.2019 e decidevano di dimetterla il giorno successivo, comunicando PE ai parenti che la diagnosi era senz'altro infausta (confermando quindi quanto già accertato dai colleghi spagnoli); specificando, inoltre, che il caso era purtroppo irreversibile e che una ulteriore permanenza in ospedale avrebbe potuto mettere in pericolo la salute della paziente, già fortemente compromessa e debilitata. Ricondotta presso la propria residenza a Pesaro, la SI.ra veniva sottoposta a terapie palliative domiciliari fino alla data del 17.10.2019, allorché PE pagina 3 di 13 subentrava il decesso.
2. Gli attori hanno adito, pertanto, le vie legali, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dai medesimi subiti in proprio e quali eredi della SI.ra invocando PE sia un inadempimento contrattuale della PA convenuta rispetto alle clausole 05 e 08 del contratto stipulato, che prevedono, rispettivamente, il rientro in Italia dell'assicurato a seguito di infortunio o malattia non curabili sul posto ed il rientro, altresì, dei familiari assicurati;
sia la condanna ex art. 2043 c.c. della convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento contrattuale. I danni patrimoniali sono richiesti nel complessivo importo di
€ 17.551,65; i danni non patrimoniali, all'esito di disamina di ogni singolo rapporto di parentela degli attori con la congiunta, sono richiesti nella misura di € 20.000,00 per il coniuge Parte_1
, per ciascuno dei quattro figli , , e
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e nella misura di € 5.000,00 per ciascuno dei nipoti , Parte_5 Parte_6 Pt_7
e o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
[...] Parte_8
3. Parte convenuta eccepisce che, in data 19 settembre 2019, alle 14:39 italiane, la Centrale
Operativa di Pronto Assistance Servizi (o, per brevità, PAS) veniva contattata dal referente viaggi, SInor per conto della cliente , a seguito di un sinistro Persona_2 Persona_1 malattia denunciato da quest'ultima durante un soggiorno a Santiago de Compostela, in Spagna.
Una volta recuperati i dati necessari, come da prassi, la Centrale Operativa si metteva in contatto col marito dell'Assistita, il SInor e la chiamata veniva passata al medico di Parte_9
Pronto Assistance Servizi per l'effettuazione di un consulto medico. In tarda sera, la Centrale
Operativa veniva informata del ricovero della cliente previsto sino al lunedì successivo, ragion per cui si rendeva impossibile per i coniugi il rientro al proprio domicilio come da programma di viaggio. La Centrale Operativa ricontattava il SInor al fine di illustrare le Parte_9 garanzie di polizza e precisare che la garanzia contrattuale “Rientro del Convalescente” risultava eventualmente operante limitatamente alla sola paziente in cura. In data 20 settembre
2019, la Centrale Operativa di PAS veniva contattata dall'Agenzia Conero Viaggi e Turismo Srl, presso cui i suindicati assicurati avevano stipulato il contratto. All'interlocutore, venivano ribadite le condizioni di polizza, nonché la necessità di acquisire copia della documentazione medica attestante lo stato di salute della cliente, per procedere con l'assistenza e per valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali. In data 21 settembre 2019, la Centrale Operativa contattava nuovamente il SI. per un nuovo consulto col medico di PAS. Parte_9
Contemporaneamente perveniva, tramite e-mail, un primo report medico dall'Hospital Clínico
Universitario de Santiago, che veniva prontamente visionato dal medico della Centrale
Operativa. Quest'ultimo confermava la possibilità di procedere con l'organizzazione della garanzia di polizza “Rientro del Convalescente” e veniva pertanto confermato sia al marito dell'assistita, sia all'Agenzia di Viaggi che la prestazione avrebbe avuto esecuzione solamente per la SInora In data 23 settembre 2019, dopo un ulteriore consulto con l'Equipe Parte_10
Medica della Centrale Operativa, veniva attestata la curabilità della paziente in loco da parte del personale medico dell'ospedale spagnolo. Nei giorni a seguire, sia la Centrale Operativa, che il medico di PAS reperibile, effettuavano numerosi tentativi di contatto col medico curante in loco, tuttavia senza esito positivo. In data 26 settembre 2019 risultava possibile effettuare un consulto medico con la dottoressa spagnola che aveva preso in cura la paziente SInora
[...]
e, nel corso della conversazione telefonica, veniva riferito al medico di PAS che la Pt_10 struttura ospedaliera spagnola non disponeva di un reparto di chirurgia e che, pertanto, risultava impossibile proseguire a somministrare alla paziente delle cure in loco. Si provvedeva allora pagina 4 di 13 all'invio di un report medico che la dottoressa spagnola compilava e che veniva ricevuto nella serata del 26 settembre 2019. Dopo un consulto con l'Equipe Medica e con un Responsabile, la
Centrale Operativa si adoperava per richiedere ai propri fornitori dei preventivi per il rientro con volo sanitario barellato con accompagnamento medico. In ragione della delicatezza del caso, in data 27 settembre 2019 la Centrale Operativa provvedeva ad informare l'Ufficio Turismo della scrivente PA circa l'apertura del sinistro di assistenza e circa la gestione della richiesta. Nella stessa data il medico di PAS prendeva nuovamente contatti con il SInor
e, a seguito di una ulteriore conversazione, veniva ipotizzata quale data di Parte_9 dimissioni il 30 settembre 2019. Una volta analizzato il caso, l' Controparte_8 opponeva il proprio rifiuto alla richiesta di “Rientro Sanitario”, in ragione
[...] della documentata curabilità della paziente in loco. Della decisione assunta veniva informata sia l'Equipe Medica di PAS, sia il SInor il quale richiedeva un confronto con un Parte_1
Responsabile, al fine di chiarire alcuni punti. La richiesta di rientro della paziente veniva ribadita, anche a mezzo e-mail, dall'Avvocato Poiché non era emerso alcun Parte_4 dettaglio che confermasse la non curabilità in loco, non poteva essere autorizzato il trasferimento sanitario. Alla luce di tutto quanto sopra, il dossier PAS Assistenza n.
2019/25840505701 veniva chiuso operativamente il 2 ottobre 2019.
4. Segnatamente deduce che le Condizioni Generali di Assicurazione inerenti alla CP_2 polizza in questione prevedono, testualmente, quanto segue: “Art. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in
Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il CP_2 viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino
Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato”. “Art. 06 - RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno. Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di Euro 60,00 al giorno per un e per un massimo di 5 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato”. “ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI: “… Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio …”. Alla luce delle clausole di polizza ritenute applicabili al caso di specie, la PA convenuta conclude che l'assistenza fornita da Parte_11 su mandato di risulta puntuale, corretta e coerente con
[...] Controparte_5 il contratto d'assicurazione sottoscritto. Da ciò deriverebbe, pertanto, che, essendo operante una rilevante causa d'esclusione contrattuale, emersa oggettivamente a seguito dell'acquisizione della documentazione medica in corso d'assistenza e non sussistendo i presupposti per attivare le garanzie succitate, nulla può essere indennizzato agli attori, né gli stessi possono ottenere un risarcimento, non essendo affatto comprovata una responsabilità professionale della Centrale
Operativa di PAS.
5. Istruita la causa mediante l'ammissione di CTU, all'udienza del 25.3.25 le parti hanno pagina 5 di 13 precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per note conclusive.
6. La causa viene decisa con l'ausilio delle considerazioni e delle conclusioni espresse dal CTU medico legale nel proprio elaborato, redatto in risposta al seguente quesito: “Verifichi la sussumibilità dell'evento nelle condizioni previste per l'operatività della polizza, segnatamente della clausola sul rientro sanitario, art.5 della polizza, tenendo conto delle difese delle parti e della documentazione in atti. Riferisca altresì ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”. Il
CTU, ripercorsa la vicenda storica, ha esaminato anzitutto la clausola di polizza 05, evidenziando che lo stesso cita testualmente “Rientro sanitario dell' con il mezzo più Parte_12 idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di
[...]
e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se CP_5 necessaria…”. Una prima considerazione del consulente riguarda la patologia in esame, inquadrabile come malattia e non come infortunio. In particolare la SI.ra presentava PE una patologia neoplastica che, “per il grado di disseminazione e metastatizzazione”, può ritenersi senza dubbio preesistente sia alla comparsa dei sintomi, manifestatisi per la prima volta in data 19.09.2019, ovvero nel corso del viaggio organizzato, sia alla stipulazione del contratto assicurativo, avvenuta nel mese di aprile 2019. Le caratteristiche della patologia lasciano, inoltre, ritenere, secondo il CTU, che la paziente non fosse a conoscenza della malattia al momento della comparsa dei sintomi e nemmeno all'epoca della sottoscrizione della polizza, in ragione delle espressioni cliniche acute, degli elementi documentali e dell'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente. In tal senso, pertanto, il CTU ha ritenuto non applicabile l'art. 27, citato dalla difesa di nella memoria di costituzione CP_2
e risposta, che attiene alle esclusioni comuni a tutte le garanzie della polizza e riguarda stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio, intendendo per malattia preesistente, come emerge dal glossario di polizza, la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
7. Venendo alla previsione dell'art. 5 della polizza, il perito evidenzia come la condizione del trasferimento risulta subordinata al fatto che la malattia in esame non possa essere curata nel luogo di soggiorno in cui si è verificato l'evento. Ebbene, sulla base di quanto affermato in precedenza, il CTU precisa come la malattia neoplastica diagnosticata nel luogo di vacanza fosse allo stato terminale, a prognosi infausta, non operabile e trattabile solo con cure palliative e con esclusione di altri trattamenti;
con riferimento al quadro acuto di insufficienza respiratoria, il Consulente ritiene che l'Ospedale di Santiago De Compostela, nella quale venne ricoverata la SI.ra fosse idoneo ed in grado di fornire l'adeguato trattamento PE dell'episodio acuto, trattandosi di Ospedale europeo, dotato di standard qualitativi paritetici a quelli italiani. del medesimo in Spagna. In particolare, in perizia si legge (v. pagg. 15 ss.): <posto quanto sopra, risulta meritevole una prima considerazione che attiene proprio la patologia in esame, è da inquadrare come malattia e non infortunio: nel caso di specie se un lato si presenza neoplastica, per il grado disseminazione metastatizzazione può ritenersi certamente preesistente alla comparsa dei sintomi (19 09 2019) stipula del contratto assicurativo (aprile 2019), dall'altro espressività clinica acuta della stessa ha dato manifestazioni pagina 6 13 con un quadro di dolore toracico e distress respiratorio, potendo verosimilmente ritenere, come non si abbiano a disposizione elementi documentali, anamnestici e clinici per ritenere che tale patologia fosse già nota alla paziente al momento della comparsa dei sintomi in data 19/09 ed in precedenza. In merito, pertanto, a quanto disposto dalle condizioni di polizza, sotto il profilo medico legale si ritiene di precisare come, pur trattandosi di malattia cronica e preesistente all'inizio del viaggio, le sue espressioni cliniche acute, gli elementi documentali e l'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente, non consentono di ritenere che fosse già nota alla paziente al momento della sottoscrizione della polizza. Venendo ora all'analisi dei contenuti dell'art 5, punto cruciale della disamina è l'affermazione che cita come il rientro sanitario dell' sia garantito a seguito di malattia che “..a giudizio dei Parte_12 medici della struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto”. La condizione di trasferimento risulta pertanto subordinata al fatto che la malattia in esame non possa essere curata nel luogo di soggiorno in cui si è verificato l'evento. Alla luce di quanto affermato in precedenza, va precisato come la malattia neoplastica diagnosticata nel luogo di vacanza fosse patologia terminale, a prognosi infausta, inoperabile e passibile solo di cure palliative e non di altri trattamenti;
riguardo al quadro acuto di insufficienza respiratoria, si ritiene come la
Struttura in cui fu ricoverata la SI.ra fosse idonea ed in grado a fornire l'adeguato PE trattamento dell'episodio acuto, trattandosi di Ospedale europeo, con standard qualitativi paritetici a quelli italiani. Va altresì precisato come per l'insufficienza respiratoria non vi fosse una condizione di urgenza o emergenza che non potesse essere gestita e/o trattata in Spagna.
Fulcro dell'analisi riguarderà pertanto le cure rivolte alla patologia neoplastica del caso di specie, rappresentate unicamente dalle cure palliative: infatti, pur tenendo conto dell'adeguatezza dell'Ospedale di Santiago agli standard europei nella gestione dell'insufficienza respiratoria, nel caso di specie, non potrà non essere considerata la assoluta peculiarità di una patologia neoplastica infausta che da manifestazioni cliniche acute e significative in un Paese differente da quello di origine e residenza e che, per il grado di metastatizzazione e disseminazione, è passibile solo di cure palliative. La peculiarità del caso di specie, in rapporto al rientro in patria, implica quindi che il concetto di cura non sia legato strettamente alle esigenze terapeutiche in senso “tradizionale” (trattamenti farmacologici, interventi chirurgici,..), bensì che sia da estendersi in relazione proprio al concetto di cure palliative, le uniche passibili nel caso di specie, ritenendo, pertanto, che a fronte della consapevolezza della paziente, della natura e della gravità della patologia, il trasferimento assuma connotazioni di natura “etica” in rapporto alle legittime esigenze della paziente stessa e agli aspetti inerenti la dignità della persona e la sua autodeterminazione nel praticarle il prima possibile, nel luogo e nelle modalità da lei desiderato. L'Italia ha adottato, con la Legge 15 marzo 2010, n. 38, un quadro organico di principi e disposizioni normative per garantire un'assistenza qualificata appropriata in ambito palliativo e della terapia del dolore, per il malato e la sua famiglia. L'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge 38/2010 definisce le cure palliative come “L'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Il carattere innovativo di questa legge, che si pone a tutela della dignità della persona, sancisce il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore di ciascuno, esplicitando un modo di intendere il diritto alla salute che guarda alla globalità della persona, pagina 7 di 13 un approccio universalistico e che si fa carico dell'uguaglianza della persona. La Legge
38/2010 impegna il sistema a occuparsi di cure palliative (CP) e terapia del dolore (TD) in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia. Con questa Legge, la sofferenza non è più un aspetto inevitabile di un percorso di malattia, ma è una dimensione che va affrontata con serietà e sistematicità, in tutte le fasi e in ogni setting d'assistenza. La Legge ha introdotto profonde innovazioni, tra le quali la ridefinizione dei modelli assistenziali, la creazione di specifiche reti assistenziali e la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore.
L'intento della Legge è il voler di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, assicurando un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, proponendo la tutela e la qualità della vita fino al suo termine, con adeguato sostegno sanitario e socio- assistenziale della persona malata e della famiglia. Pertanto, coerentemente con quanto stabilito dalla legge, nel caso di specie, si ritiene come, alla luce della necessità di cure palliative, fosse diritto della SI.ra nel rispetto della sua autodeterminazione e PE dignità della persona, diritti inviolabili, essere sottoposta alle suddette cure nelle modalità a lei più consone, nel Paese d'origine, consentendole peraltro anche una maggiore comprensione linguistica, e circondata dall'affetto e dal sostegno dei suoi familiari. Alla luce di ciò, secondo quanto emerge dalla certificazione medica in atti, si ritiene che dal 27/09/2019, come certificato dalla Dott.ssa dell'Ospedale di Santiago, la SI.ra fosse Per_3 PE trasferibile, ritenendo come da quel momento sarebbe stato esigibile un trasferimento immediato in rapporto alla tipologia di cure di cui necessitava, ritenendo l'evento e le sue peculiarità in relazione alle cure stesse, come affermato in precedenza, rientrare nelle condizioni previste per l'operatività della polizza in relazione a quanto disposto all'art 5 sul rientro sanitario>> (enfasi del rredattore)
8. In replica alle osservazioni del ctp (dott. ) di parte convenuta (che citavano in particolare Per_4
l'art 4 della specifica sezione della polizza assicurativa, asserendo che la polizza subordinerebbe la garanzia relativa al trasporto sanitario alle seguenti “esclusive condizioni: A) trasporto sanitario al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
B) trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali…”), il perito d'ufficio ha evidenziato come <sulla base di ciò il dott. ritiene quindi come ci per_4 siano nell'articolo 4 della polizza i due cardini che mantengono in piedi l'operatività sottoscritta riguardo “rientro sanitario dell'assicurato”, ritenendo l'oggetto del contratto riguardi le cure emergenza, nell'ambito delle quali l'utilizzo dell'aereo viene coperto dalla garanzia assicurativa solo per spostamenti locali. e' doveroso precisare tali considerazioni risultino viziate da una non congrua lettura ed interpretazione condizioni e articoli polizza: infatti, l'art 4, a differenza quanto asserito dal , si riferisce al “trasporto sanitario” locale dell'assicurato, rientro dell'assicurato previsto dall'art 5. trasporto più vicino luogo idoneo prestare emergenza o centro medico ove sono state prestate prime ad un meglio attrezzato: risulta evidente è pagina 8 13 trasporto tra struttura sanitarie che risulta subordinato a una prestazione di tipo emergenziale. E' l'art 5 che riguarda il Rientro sanitario e quindi il nostro caso di specie. Non corretta pertanto neanche la affermazione del Dott. circa il fatto che “..è evidente che l'oggetto Per_4 del contratto riguardi le cure di emergenza, cioè cure rivolte a gestire un trauma o una malattia acuta che rappresenta un rischio immediato per la vita del viaggiatore..”: nell'art 5 relativo al
Rientro sanitario non si fa infatti riferimento a “cure di emergenza”, bensì al fatto che il rientro sanitario dell'assicurato si sia reso “..necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto..”. Per cui, come già affermato nella relazione preliminare, si conferma che il concetto principale cui fonda il caso di specie, è il fatto che l'infortunio o la malattia non possano essere curati sul posto. Pertanto, il concetto del “rientro sanitario d'urgenza” di cui discute il Dott.
non è ricompreso dalle condizioni di polizza, risultando evidente che l'art 5 della Per_4 polizza subordini il rientro sanitario (e non il trasferimento), lo si ribadisce, al fatto che l'infortunio o la malattia non possano essere curati sul posto, non limitando peraltro il rientro alle condizioni d'urgenza o emergenza. Il Dott. prosegue nelle proprie Per_4 osservazioni ricordando la distinzione tra rimpatrio aereo sanitario d'urgenza e scorta aerea, dando per scontato in tutte le sue note, come il CTU abbia affermato e concluso che il rientro della SI.ra in patria dovesse avvenire con aereo sanitario d'urgenza o volo privato. PE
Sul punto è doveroso precisare come in nessun passaggio della relazione preliminare si riscontri ciò, avendo semmai precisato il CTU come la paziente fosse stata giudicata trasferibile e ritenendo pertanto che, da quel momento, fosse da ritenersi esigibile un trasferimento immediato in relazione alla necessità di iniziare le cure palliative, le uniche possibili nel caso di specie, nel rispetto della libertà, autodeterminazione e dignità della persona. L'art 5 afferma che il rientro sanitario debba avvenire “con il mezzo più idoneo”: nel caso di specie, alla luce di quanto certificato dalla Dott.ssa all'atto dimissorio, Per_3 sarebbe stato possibile organizzare un rientro su un volo con assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare, senza che questo comportasse quindi automaticamente- come sembrerebbe trapelare dalle osservazioni del Dott. un Per_4 rimpatrio aereo sanitario. Posto ciò, si ritiene che sarebbe stata comunque prerogativa della
PA prendersi carico e organizzare il rientro della SI.ra in patria, PE ricomprendendo tale evento nelle condizioni di polizza per le motivazioni già espresse. Il Dott.
prosegue affermando che sarebbe stata una “mera congettura” del CTU ritenere che vi Per_4 fosse una “urgenza di evacuazione sanitaria in patria”: la lettura attenta della CTU in realtà consente di rilevare come sia stato ben esplicitato che non vi fossero condizioni di urgenza o emergenza, ma che la SI.ra per le caratteristiche della patologia e possibilità PE terapeutiche non potesse essere curata sul posto, in relazione al fatto che sarebbe stato esigibile consentirle di espletare le cure palliative nel proprio Paese d'origine e residenza, garantendo i principi inviolabili della persona. Non è stata pertanto espletata alcuna forzatura di estendere il concetto di emergenza delle cure alle cure palliative, in quanto l'art 5 non subordina il rientro in Patria alle sole cure di emergenza (che riguardano invece l'art 4), ma fa riferimento alle cure in senso lato, senza peraltro che nel glossario annesso alla polizza vi siano in tal senso precisazioni o esclusioni. Il Dott. richiama la clausola di esclusione Per_4 della polizza che cita come ”.. la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio”, ritenendo come ciò “..renderebbe inutile invocare la patologia neoplastica della pagina 9 di 13 paziente come una malattia contratta in viaggio e quindi coperta dalla garanzia assicurativa, poiché evidentemente preesistente rispetto alla sottoscrizione del contratto..”. Sul punto è già stato argomentato e precisato nella relazione preliminare come sotto il profilo medico legale pur trattandosi di malattia cronica e preesistente all'inizio del viaggio, le sue espressioni cliniche acute, gli elementi documentali e l'assenza di elementi significativi all'anamnesi patologica remota della paziente, non consentono di ritenere che fosse già nota alla paziente al momento della sottoscrizione della polizza stessa, rimandando poi all'Ill.mo SI. Giudice le considerazioni di merito. Viene invocato poi dal Dott. l'art.06 - RIENTRO Per_4
DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE: qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. Nel precisare come il concetto di convalescenza non sia applicabile al caso della SI.ra si rileva PE comunque che è già stato detto che, tenuto conto di quanto certificato dalla Dott.ssa la paziente non presentava impedimenti per il rientro a casa con il mezzo Per_3 inizialmente previsto dal contratto di viaggio, pur con congrua assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare...>> (enfasi del redattore).
9. L'art 5 afferma che il rientro sanitario deve avvenire “con il mezzo più idoneo”: nel caso in esame, alla luce del foglio di dimissioni, sarebbe stato possibile organizzare un rientro su un volo con assistenza medica, ossigenoterapia e supporto famigliare, senza che ciò comportasse un rimpatrio aereo sanitario. L'odierno giudicante peraltro condivide l'ulteriore considerazione formulata dal CTU secondo il quale <posto quanto sopra, risulta meritevole una prima considerazione che attiene proprio la patologia in esame, è da inquadrare come malattia e non infortunio: nel caso di specie se un lato si presenza neoplastica, per il grado disseminazione metastatizzazione può ritenersi certamente preesistente alla comparsa dei sintomi (19 09 2019) stipula del contratto assicurativo (aprile 2019), dall'altro espressività clinica acuta della stessa ha dato manifestazioni pagina 6 13 >. Non può, pertanto, la convenuta dolersi della tipologia di rimpatrio prescelta dai familiari, non avendo fornito l'assistenza prevista in polizza, tenuto conto che, al contrario, gli odierni attori hanno, secondo buona fede, cercato di diminuire i danni conseguenti al predetto inadempimento (come da comportamento omissivo documentato anche per tabulas, v. doc. 19 di parte attrice), sia in termini di rapidità del rientro, sia in termini di adeguatezza dello stesso, tenuto conto delle circostanze oggettive (non essendo gli attori esperti e professionisti del settore, a differenza della convenuta) e soggettive (apprensione comprensibile per la congiunta) del caso. In ogni caso l'eccezione ex art. 1227 c.2 c.c. risulta tardiva.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento, artt. 2043 e 1218 c.c., non solo dei costi per il rimpatrio della de cuius, ma anche dei costi sostenuti dai congiunti per il soggiorno prolungato dovuto al differito rientro conseguente alla omissione de qua agitur e, pertanto, deve essere condannata al pagamento: a) di euro € 16.760,00 per il volo speciale privato in eliambulanza, a favore di in Parte_5 quanto costo sostenuto in particolare da quest'ultimo (v. doc. 21); b) di euro 120,00 a favore di .
per il trasporto in ambulanza dall'Ospedale spagnolo all'aeroporto di Parte_3
Santiago de Compostela (v. doc.22); c) per spese supplementari di soggiorno, di € 486,93 a favore di (v. doc. 23 fattura 2/10/2019 Hotel Hesperia di € 215,60 + € 129,63 Parte_1 addebitati per alloggio su Airbnb + € 29,65 scontrini mensa Ospedale Santiago de Compostela dal 27 al 30 settembre 2019 + € 64,40 ricevute ristoranti del 28 e 29 settembre 2019 + € 47,65 ulteriori ricevute ristoranti del 28 e 29 settembre 2019); d) a favore di , di Parte_1 ulteriori € 184,72 (v. doc. 24 estratto conto carta credito marito di , Tes_1 Parte_4 il quale, secondo parte attrice, avrebbe anticipato detto importo sia per il suocero che per il cognato + tagliando Trenitalia) del quale avrebbe dovuto farsi carico l' ai sensi dall'art. CP_1 pagina 10 di 13 08 della Sezione Assistenza in Viaggio, relativo alla garanzia del Rientro dei Familiari purché assicurati, a seguito di rientro sanitario dell'Assicurato. In definitiva, i danni patrimoniali causalmente riconducibili all'omessa organizzazione dei viaggi di rientro in esame da parte di ammontano a complessivi € 17.551,65 di cui € 16.760,00 da risarcire in favore del SI. CP_1
, € 671,65 da risarcire in favore del SI. ed € 120,00 da risarcire Parte_5 Parte_1 in favore del SI. (tali esborsi sono contestati da parte convenuta non sotto Parte_3 il profilo della loro effettività, ma unicamente sotto il profilo dell'imputabilità alla compagnia/copertura assicurativa de qua e –tardivamente- della congruità, v. inoltre docc.21-24 cit. di parte attrice).
11. Tali importi devono essere maggiorati di interessi di legge e rivalutazione dal 01.10.2019 (data, equitativamente presa a riferimento, in quanto di rimpatrio ed intermedia rispetto ai tempi effettivi dei vari esborsi de quibus) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata
(divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere ulteriormente maggiorata di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v., anche, Cass.
19063/23 che, tra l'altro, ricorda, da ultimo, che “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023)…” e che massimata ha chiarito che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).”]
12. L'odierno giudicante non ritiene, invece, che sussistano i presupposti per il risarcimento dei lamentati danni non patrimoniali considerato che, in base all'insegnamento della S.C. (v. l'orientamento delle storiche sentenze gemelle di San Martino del 2008, v. ex multis SU 26972/08), non essendo il danno morale risarcibile se non nei casi previsti dalla legge, salvo i casi tipizzati, richiede quale presupposto la violazione seria di interessi costituzionalmente rilevanti (ex art. 2059 c.c. –ad es. ex art. 185 c.p. o, comunque, di rilievo costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona, secondo una lettura dell'art.2 Cost. aperta ad un processo di accertamento valoriale evolutivo- o ex art. 1218 ss. c.c.- ad esempio nel caso dei c.d. contratti di protezione). Nel caso in esame, tale interesse potrebbe rinvenirsi nel bene salute estensivamente inteso, come delineato nella perizia d'ufficio, come anche nella dignità umana.
Ma, grazie anche proprio alla rapida soluzione di rimpatrio scelta dai congiunti della de cuius, pagina 11 di 13 non emerge alcuna effettiva e seria (in termini di durata del ritardo, giuridicamente rilevante ai fini del danno non patrimoniale lamentato) lesione, nella fattispecie in esame, dei sopra citati interessi, pur emergendo sicuramente prova logica del dolore per lo stato di salute della de cuius e le difficoltà delle circostanze del caso, ovverosia l'emersione della patologia in fase acuta e terminale all'estero (v. SU 26972/08 cit. che sul punto specificano che <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità>>; conf., ex multis, Cass.33276/23, secondo cui <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità>>). L'odierno giudicante concorda in parte qua con le difese di parte convenuta laddove evidenzia che: <il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base una interpretazione orientata dell'art. 2059 cod. civ. anche quando sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad abrogazione per via interpretativa civ., giacché qualsiasi patrimoniale, fatto stesso essere tale, cioè toccare interessi sarebbe sempre risarcibile); (b) dell'interesse sia grave, nel senso l'offesa superi soglia minima tollerabilità (in quanto dovere solidarietà, all'art. 2 cost., impone ciascuno tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti convivenza); (c) futile, vale dire consista meri disagi o fastidi, ovvero del tutto immaginari, quello alla qualità vita od felicità/>PA avesse ritenuto di dover predisporre il trasporto della assicurata per il predetto sarebbe stata necessaria una organizzazione che – generalmente – prevede 2 o 3 giorni. Ciò anche in considerazione delle condizioni di salute compromesse della assicurata che, come ben si evince dalla lettura dei messaggi prodotti in giudizio dalla difesa avversaria, abbisognava di ossigenoterapia costante e di assistenza medica. Ciò di cui si duole oggi parte attrice, quindi, è che la propria parente non è potuta rientrare in Italia prima, a “prima” va quantificato necessariamente i non più di giorni 5 – 2 ovvero 3 giorni. Dalla C.T.U. peraltro, è emerso pacificamente che solamente alla data del 27 settembre veniva indicato come possibile il trasporto della SI.ra in Italia dalla Struttura Spagnola presso la quale era PE ricoverata. Dal 27 settembre al 1° ottobre (data del trasferimento effettivo), quindi, risultano ancora GIORNI 3, che dovrebbero ragionevolmente ridursi a 2 dovendosi ritenere che almeno un giorno alla Spett.le PA per la organizzazione del trasporto sanitario sarebbe stato necessario. Quindi la SI.ra anche volendo ragionare in tale senso, sarebbe stata PE pagina 12 di 13 rimpatriata con soli 2 giorni di ritardo rispetto ad un intervento tempestivo della Spett.le
PA.>>. 13. Visto l'esito della stessa, le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
14. Considerata la reciproca soccombenza e la novità della questione (in relazione alla portata, in rapporto al rientro in patria, del concetto di cura come non legato strettamente alle esigenze terapeutiche in senso “tradizionale”, bensì come esteso al concetto di cure palliative, v. CTU cit.), sussistono i presupposti per la compensazione delle ulteriori spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto: condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali iure proprio: a) di € 16.760,00, in favore del SI. ; b) di € 671,65, in Parte_5 favore del SI. ; c) di € 120,00, in favore del SI. ; d) tali importi sub Parte_1 Parte_3
a), b) e c) devono essere maggiorati di interessi di legge dal 01.10.2019 alla data della presente decisione;
le somme così liquidate devono essere ulteriormente maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta le domande attoree di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditario.
Pone le spese di CTU a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Spese di lite ulteriori compensate tra le parti.
Bologna, lì 23 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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