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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1016/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Serinelli, giusta mandato in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Pasimeni, giusta mandato in atti appellato
Conclusioni delle parti:
Appellante: “1) Dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1608/17 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi il 30.11.17, per carenza delle condizioni di ammissibilità previste dagli art.633 e segg. c.p.c.; 2) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le prestazioni svolte, dal Dott. , in favore dei figli e Controparte_1 CP_2 CP_3
; 4) Condannare, altresì, parte convenuta, al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio e di quello di primo grado”;
Appellato: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
3) Confermare la sentenza di Parte_1 primo grado e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del
1 presente giudizio di appello;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.3.2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1608/2017, emesso dal Giudice di Pace di Brindisi, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.800,00 in favore del dott. a Controparte_1
titolo di compensi per l'attività professionale svolta da quest'ultimo, nella sua qualità di medico odontoiatra, in favore dei due figli minorenni del Pt_1
A fondamento dell'opposizione, formulava i seguenti motivi: assenza delle Parte_1
condizioni di ammissibilità per l'adozione di un decreto ingiuntivo, non avendo il ricorrente depositato la parcella corredata dal parere di conformità della relativa associazione professionale ed essendosi limitato, invece, al deposito di due fatture;
infondatezza delle pretese creditorie nell'an (considerato che l'opponente era stato costretto ad interrompere il trattamento sanitario e a restituire gli apparecchi ortodontici forniti dall'opposto) e nel quantum (essendo l'importo richiesto arbitrario, incongruo e ingiustificato). L'opponente avanzava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negligente condotta del medico, che aveva cagionato problemi di salute ad uno dei propri figli.
Il giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, veniva istruito, nel contraddittorio tra le parti, a mezzo di CTU medica, volta a verificare l'attività professionale svolta dall'opposto, l'esistenza del danno lamentato dall'opponente e la sussistenza di un nesso di derivazione causale di esso dall'operato del medico.
Nella relazione depositata il 10.7.2019, il CTU nominato descriveva l'attività svolta dal medico ed escludeva la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra quest'ultima e il danno alla salute lamentato dall'attore, essendo esso imputabile, piuttosto, alla condotta negligente del paziente, che non aveva rispettato il programma delle visite di controllo prefissate dal dott. . CP_1
Con sentenza n. 249/2022, il Giudice di Pace di Brindisi rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso sulla scorta delle fatture emesse dal professionista;
che gli esiti dell'istruttoria avevano permesso di escludere
2 l'imperizia del medico e di ritenere provato il compimento di attività professionale e congruo il compenso richiesto.
Avverso la citata sentenza interponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello veniva contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634 e 636 c.p.c. In particolare, secondo l'appellante il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentata avesse determinato l'implicita abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede che la domanda di ingiunzione per il credito del professionista deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale. Conseguentemente il decreto opposto doveva essere dichiarato nullo perché emesso in assenza dei presupposti di legge.
Con il secondo motivo di appello, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
113, 115 e 116 c.p.c. Nello specifico, il Giudice di prime cure, secondo la tesi di parte appellante, aveva sbagliato nel porre a fondamento della propria decisione gli esiti di una
CTU fallace, basata, tra l'altro, sulle risultanze del diario clinico dei pazienti, espressamente disconosciuto e contestato dall'opponente. Si contestava, poi, il giudizio di congruità del compenso richiesto, in quanto privo alcuna plausibile giustificazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.6.2022, si costituiva in giudizio l'appellato, domandando il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con ordinanza del 17.11.2022 il Tribunale dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, per le ragioni che meglio di seguito si esporranno.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'assenza delle condizioni per Parte_1
l'adozione del decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, ha rilevato la mancanza di apposito parere di congruità emesso dalla competente associazione professionale.
Tale motivo di appello è infondato. Invero, come correttamente rilevato da parte appellata,
l'art. 634 c.p.c. prevede espressamente la possibilità per i lavoratori autonomi di agire in via monitoria per il recupero di crediti derivanti da prestazioni di servizi (come nel caso di
3 specie) mediante la produzione di scritture contabili (ivi incluse le fatture). Non è previsto dall'art. 634 c.p.c. l'obbligo di allegazione del parere della competente associazione professionale, il quale deve essere, invece, posto a corredo della parcella (che va tenuta distinta dalla fattura), come previsto dall'art. 636 c.p.c.
In definitiva, in presenza di idonea prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. il Giudice può legittimamente emettere il decreto ingiuntivo (come accaduto nel caso in esame), anche ove il ricorrente sia un libero professionista. La produzione di idonee scritture contabili ex art. 634 c.p.c. rende superfluo il deposito di parcella e parere dell'associazione professionale di appartenenza.
In ogni caso, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria e non la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, la quale rileva esclusivamente ai fini della decisione in ordine alla sospensione o concessione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento opposto ovvero ai fini della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria del giudizio (cfr. in senso conforme Tribunale Roma sez. XVII, 02/05/2023, n.6847).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della decisione di primo grado nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto provata la diligenza del professionista e, dall'altro, ha considerato dimostrato il quantum del credito, nonostante l'assenza di un espresso accordo tra le parti sul punto.
Ora, in ordine all'esatto adempimento della prestazione professionale, questo Giudice
d'appello ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di
Pace.
Preliminarmente, va osservato che tra le parti è incontestato l'affidamento dell'incarico professionale in favore del dott. e lo svolgimento da parte di quest'ultimo di CP_1
alcune prestazioni professionali, consistite nell'impianto di due espansori del palato e nello svolgimento di almeno una visita di controllo. Altrettanto incontestato è che i rapporti contrattuali siano stati interrotti per volontà del il quale ha giustificato tale scelta in Pt_1
ragione della dedotta imperizia del medico odontoiatra, che, a suo dire, avrebbe cagionato danni alla salute di uno dei suoi figli.
4 Tanto chiarito, va detto che il CTU medico nominato in primo grado ha compiutamente fornito una risposta ai quesiti posti dal Giudice di prime cure, accertando che il danno alla salute è stato conseguenza non dell'imperizia del medico quanto della mancata compliance del paziente, che ha interrotto il trattamento.
Ne discende che, sulla base delle risultanze probatorie in atti, può dirsi raggiunta la prova del contratto e della diligente esecuzione della prestazione pattuita. Il professionista ha, cioè, correttamente, adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente, provando il titolo del credito ed allegando l'altrui inadempimento.
In ordine al quantum del credito, l'appellante sostiene che la sua determinazione sarebbe arbitraria ed incongrua e che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere provato l'esatto ammontare del credito.
La tesi di parte appellante non convince.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, n.37788/2021).
Nel caso in esame, l'appellato ha fornito una dettagliata specificazione dell'importo domandato, chiarendo, già con ricorso per decreto ingiuntivo, che la somma si riferiva al costo degli apparecchi installati e ai lavori di sanificazione del cavo orale effettuati sino al momento dell'interruzione del rapporto. A fronte di tali specificazioni, si è Parte_1
limitato ad una contestazione del quantum del tutto generica, sostenendone semplicemente l'incongruità e l'arbitrarietà. Si tratta di deduzioni certamente insufficienti per ritenere assolto l'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.
5 In definitiva, anche il quantum della pretesa deve ritenersi provato.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata, essendo i motivi di appello infondati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Trattandosi di procedimento instaurato successivamente al 30.1.2013 va dato atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 circa l'obbligo dell'impugnante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e calcolato a norma del precedente comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 249/2022 del Giudice di Pace di
Brindisi;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente nell'importo di € 1.701,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato versato dall'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 ter DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1016/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Serinelli, giusta mandato in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Pasimeni, giusta mandato in atti appellato
Conclusioni delle parti:
Appellante: “1) Dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1608/17 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi il 30.11.17, per carenza delle condizioni di ammissibilità previste dagli art.633 e segg. c.p.c.; 2) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le prestazioni svolte, dal Dott. , in favore dei figli e Controparte_1 CP_2 CP_3
; 4) Condannare, altresì, parte convenuta, al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio e di quello di primo grado”;
Appellato: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
3) Confermare la sentenza di Parte_1 primo grado e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del
1 presente giudizio di appello;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.3.2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1608/2017, emesso dal Giudice di Pace di Brindisi, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.800,00 in favore del dott. a Controparte_1
titolo di compensi per l'attività professionale svolta da quest'ultimo, nella sua qualità di medico odontoiatra, in favore dei due figli minorenni del Pt_1
A fondamento dell'opposizione, formulava i seguenti motivi: assenza delle Parte_1
condizioni di ammissibilità per l'adozione di un decreto ingiuntivo, non avendo il ricorrente depositato la parcella corredata dal parere di conformità della relativa associazione professionale ed essendosi limitato, invece, al deposito di due fatture;
infondatezza delle pretese creditorie nell'an (considerato che l'opponente era stato costretto ad interrompere il trattamento sanitario e a restituire gli apparecchi ortodontici forniti dall'opposto) e nel quantum (essendo l'importo richiesto arbitrario, incongruo e ingiustificato). L'opponente avanzava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negligente condotta del medico, che aveva cagionato problemi di salute ad uno dei propri figli.
Il giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, veniva istruito, nel contraddittorio tra le parti, a mezzo di CTU medica, volta a verificare l'attività professionale svolta dall'opposto, l'esistenza del danno lamentato dall'opponente e la sussistenza di un nesso di derivazione causale di esso dall'operato del medico.
Nella relazione depositata il 10.7.2019, il CTU nominato descriveva l'attività svolta dal medico ed escludeva la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra quest'ultima e il danno alla salute lamentato dall'attore, essendo esso imputabile, piuttosto, alla condotta negligente del paziente, che non aveva rispettato il programma delle visite di controllo prefissate dal dott. . CP_1
Con sentenza n. 249/2022, il Giudice di Pace di Brindisi rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso sulla scorta delle fatture emesse dal professionista;
che gli esiti dell'istruttoria avevano permesso di escludere
2 l'imperizia del medico e di ritenere provato il compimento di attività professionale e congruo il compenso richiesto.
Avverso la citata sentenza interponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello veniva contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634 e 636 c.p.c. In particolare, secondo l'appellante il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentata avesse determinato l'implicita abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede che la domanda di ingiunzione per il credito del professionista deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale. Conseguentemente il decreto opposto doveva essere dichiarato nullo perché emesso in assenza dei presupposti di legge.
Con il secondo motivo di appello, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
113, 115 e 116 c.p.c. Nello specifico, il Giudice di prime cure, secondo la tesi di parte appellante, aveva sbagliato nel porre a fondamento della propria decisione gli esiti di una
CTU fallace, basata, tra l'altro, sulle risultanze del diario clinico dei pazienti, espressamente disconosciuto e contestato dall'opponente. Si contestava, poi, il giudizio di congruità del compenso richiesto, in quanto privo alcuna plausibile giustificazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.6.2022, si costituiva in giudizio l'appellato, domandando il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con ordinanza del 17.11.2022 il Tribunale dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, per le ragioni che meglio di seguito si esporranno.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'assenza delle condizioni per Parte_1
l'adozione del decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, ha rilevato la mancanza di apposito parere di congruità emesso dalla competente associazione professionale.
Tale motivo di appello è infondato. Invero, come correttamente rilevato da parte appellata,
l'art. 634 c.p.c. prevede espressamente la possibilità per i lavoratori autonomi di agire in via monitoria per il recupero di crediti derivanti da prestazioni di servizi (come nel caso di
3 specie) mediante la produzione di scritture contabili (ivi incluse le fatture). Non è previsto dall'art. 634 c.p.c. l'obbligo di allegazione del parere della competente associazione professionale, il quale deve essere, invece, posto a corredo della parcella (che va tenuta distinta dalla fattura), come previsto dall'art. 636 c.p.c.
In definitiva, in presenza di idonea prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. il Giudice può legittimamente emettere il decreto ingiuntivo (come accaduto nel caso in esame), anche ove il ricorrente sia un libero professionista. La produzione di idonee scritture contabili ex art. 634 c.p.c. rende superfluo il deposito di parcella e parere dell'associazione professionale di appartenenza.
In ogni caso, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria e non la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, la quale rileva esclusivamente ai fini della decisione in ordine alla sospensione o concessione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento opposto ovvero ai fini della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria del giudizio (cfr. in senso conforme Tribunale Roma sez. XVII, 02/05/2023, n.6847).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della decisione di primo grado nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto provata la diligenza del professionista e, dall'altro, ha considerato dimostrato il quantum del credito, nonostante l'assenza di un espresso accordo tra le parti sul punto.
Ora, in ordine all'esatto adempimento della prestazione professionale, questo Giudice
d'appello ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di
Pace.
Preliminarmente, va osservato che tra le parti è incontestato l'affidamento dell'incarico professionale in favore del dott. e lo svolgimento da parte di quest'ultimo di CP_1
alcune prestazioni professionali, consistite nell'impianto di due espansori del palato e nello svolgimento di almeno una visita di controllo. Altrettanto incontestato è che i rapporti contrattuali siano stati interrotti per volontà del il quale ha giustificato tale scelta in Pt_1
ragione della dedotta imperizia del medico odontoiatra, che, a suo dire, avrebbe cagionato danni alla salute di uno dei suoi figli.
4 Tanto chiarito, va detto che il CTU medico nominato in primo grado ha compiutamente fornito una risposta ai quesiti posti dal Giudice di prime cure, accertando che il danno alla salute è stato conseguenza non dell'imperizia del medico quanto della mancata compliance del paziente, che ha interrotto il trattamento.
Ne discende che, sulla base delle risultanze probatorie in atti, può dirsi raggiunta la prova del contratto e della diligente esecuzione della prestazione pattuita. Il professionista ha, cioè, correttamente, adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente, provando il titolo del credito ed allegando l'altrui inadempimento.
In ordine al quantum del credito, l'appellante sostiene che la sua determinazione sarebbe arbitraria ed incongrua e che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere provato l'esatto ammontare del credito.
La tesi di parte appellante non convince.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, n.37788/2021).
Nel caso in esame, l'appellato ha fornito una dettagliata specificazione dell'importo domandato, chiarendo, già con ricorso per decreto ingiuntivo, che la somma si riferiva al costo degli apparecchi installati e ai lavori di sanificazione del cavo orale effettuati sino al momento dell'interruzione del rapporto. A fronte di tali specificazioni, si è Parte_1
limitato ad una contestazione del quantum del tutto generica, sostenendone semplicemente l'incongruità e l'arbitrarietà. Si tratta di deduzioni certamente insufficienti per ritenere assolto l'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.
5 In definitiva, anche il quantum della pretesa deve ritenersi provato.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata, essendo i motivi di appello infondati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Trattandosi di procedimento instaurato successivamente al 30.1.2013 va dato atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 circa l'obbligo dell'impugnante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e calcolato a norma del precedente comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 249/2022 del Giudice di Pace di
Brindisi;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente nell'importo di € 1.701,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato versato dall'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 ter DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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