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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex artt.447 bis e 420 c.p.c.celebrata in data 12 novembre 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2042/2025 R. G. vertente tra
avv. Federica Rosa e Simina Longhi) Parte_1
e contumaci CP_1 CP_2
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui la parte costituita ha rinunciato. In relazione a locazione ad uso abitativo, ha intimato a e Parte_1 CP_1 CP_2 sfratto per finita locazione.
[...]
Gli intimati hanno personalmente proposto opposizione in udienza.
Pronunciata ordinanza di rilascio, mutato il rito, esperita mediazione con esito negativo, parte ricorrente ha integrato gli atti, evocando nella presente causa gli intimati nei tempi e nei modi fissati dal giudice della convalida
Le controparti non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata avviata alla presente decisione, ex artt. 420-447 bis cpc, sulle seguenti conclusioni della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare
- Confermare l'ordinanza di rilascio n. cronol 5050/2025 del 28.04.2025;
- Dichiarare la risoluzione del contratto per finita locazione del contratto afferente l' immobile ad uso abitativo sito in Castelfranco Emilia (MO) Via Verdi n. 30 piano terzo e garage al piano terra, adibito ad uso civile abitazione identificato a foglio 68 particella 99 sub 27 e sub 13 concesso in locazione non arredata al sig. nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di MODENA il 22/05/2015 C.F._1 al n. , successivamente ceduto con scrittura privata del 28.07.2022 per CodiceFiscale_2 decesso del conduttore ai signori nato in [...] il [...], c.f. CP_1
, e nata in [...] il [...], cf. C.F._3 CP_2 con registrazione in data 01.08.2022 prot. N. 22080117041443068; C.F._4 nel merito
- Ordinare l'immediata riconsegna del bene libero da cose e persone;
- Condannare le parti intimate al pagamento delle spese di lite della procedura di sfratto RG
1746/2025 oltre alle spese di mediazione e della presente procedura 2042/2025 oltre accessori come per legge e spese vive delle tre procedure”.
OSSERVA
1) In sede di ordinanza ex 665 cpc, si era già osservato quanto segue:
“1) L'art.665 cpc consente all'intimato di opporre eccezioni in udienza, senza particolari formalità.
Ne consegue che l'opposizione può essere proposta in udienza dall'intimato personalmente, ovvero tramite delegato;
come nella specie.
2) Non è contestato che, sul piano formale, il contratto risulti cessato al 20 giugno 2024, per effetto della disdetta tempestivamente inviata dal locatore in data 05.10.2023, ritirata dagli odierni intimati in data 28.10.2023. Costoro sostengono, però, che successivamente la locatrice abbia manifestato la diversa volontà di dar corso al rinnovo del contratto.
3) Dalla puntuale allegazione della locatrice, non contestata e conforme a quanto risulta nella sentenza resa fra le parti qui in lite all'esito del giudizio n°156/25 RG, risulta che costei ha prontamente agito per ottenere lo sfratto per finita locazione (sia pure errando nell'individuazione del destinatario); ha posto in esecuzione l'intimazione convalidata;
ha resistito all'opposizione proposta dagli odierni intimati -conclusa con pronuncia dichiarativa della nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 31.7.2024 nel procedimento RG 3694/2024, in quanto pronunciata nei confronti di soggetto deceduto.
Da tali plurime condotte della locatrice appare univoca la sua volontà di non consentire alcuna prosecuzione del rapporto locatizio”.
2) Gli intimati non hanno coltivato l'opposizione dopo la conversione del rito attraverso rituale costituzione in giudizio col ministero e l'assistenza di un difensore (com'è obbligatorio: art.82 co.2° cpc), sicché le ragioni a suo tempo contrapposte alla proprietaria a giustificazione del proprio inadempimento, sono rimaste definitivamente indimostrate.
Va pertanto confermato il giudizio espresso in sede di convalida.
3) A ciò consegue:
a) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto per scadenza al 20 giugno 2024;
b) La conferma dell'ordinanza di rilascio ex art.665 cpc (che tale sia la pronuncia da rendersi in questa sede, ove il rilascio sia stato precedentemente disposto ex art.665 cpc è affermato, ad esempio, da Cass., sent. n°1382/97).
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione: -per il procedimento di convalida, dei valori concordati fra il Tribunale ed il locale Ordine degli
Avvocati e consacrati nel Protocollo del 27 novembre 2020, in relazione a procedimento concernente l'uso abitativo, di valore ricompreso fra €.
5.200 ed €.8.000, in relazione al valore di una annualità di canone;
-per il presente, di valori minimi (stante la ridotta attività difensiva) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -e non anche per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie del medesimo valore.
A ciò vanno aggiunti i costi, anche legali, relativi all'assistenza nella mediazione obbligatoria, determinati ex punto 25 bis delle suddette tabelle in valori minimi per le fasi di attivazione e negoziazione effettivamente svolte, considerato il medesimo valore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA che il contratto di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato fra la concedente ed il conduttore e proseguito con e Parte_1 Controparte_3 CP_1
relativo ad unità immobiliare posta in sito in Castelfranco Emilia (Mo),Via Verdi CP_2
n. 30 piano terzo e garage al piano terra, identificato al NCEU di tale comune al foglio 68 particella
99, sub 27 e sub 13., è cessato per scadenza il 20 giugno 2024.
2) CONFERMA l'ordinanza di rilascio emessa ex art.665 cpc in data 28 aprile 2025.
4) NA e al solidale rimborso delle spese ex adverso CP_1 CP_2 sostenute:
a) per il procedimento di convalida, che liquida in complessivi €.202 per esborsi ed €.
1.160 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
a) per il presente procedimento, compresa la fase obbligatoria di mediazione, che liquida in complessivi €.455,14 per esborsi ed €.2.400 (di cui €.700 per la mediazione) per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 12 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
LE IF
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex artt.447 bis e 420 c.p.c.celebrata in data 12 novembre 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2042/2025 R. G. vertente tra
avv. Federica Rosa e Simina Longhi) Parte_1
e contumaci CP_1 CP_2
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui la parte costituita ha rinunciato. In relazione a locazione ad uso abitativo, ha intimato a e Parte_1 CP_1 CP_2 sfratto per finita locazione.
[...]
Gli intimati hanno personalmente proposto opposizione in udienza.
Pronunciata ordinanza di rilascio, mutato il rito, esperita mediazione con esito negativo, parte ricorrente ha integrato gli atti, evocando nella presente causa gli intimati nei tempi e nei modi fissati dal giudice della convalida
Le controparti non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata avviata alla presente decisione, ex artt. 420-447 bis cpc, sulle seguenti conclusioni della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare
- Confermare l'ordinanza di rilascio n. cronol 5050/2025 del 28.04.2025;
- Dichiarare la risoluzione del contratto per finita locazione del contratto afferente l' immobile ad uso abitativo sito in Castelfranco Emilia (MO) Via Verdi n. 30 piano terzo e garage al piano terra, adibito ad uso civile abitazione identificato a foglio 68 particella 99 sub 27 e sub 13 concesso in locazione non arredata al sig. nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di MODENA il 22/05/2015 C.F._1 al n. , successivamente ceduto con scrittura privata del 28.07.2022 per CodiceFiscale_2 decesso del conduttore ai signori nato in [...] il [...], c.f. CP_1
, e nata in [...] il [...], cf. C.F._3 CP_2 con registrazione in data 01.08.2022 prot. N. 22080117041443068; C.F._4 nel merito
- Ordinare l'immediata riconsegna del bene libero da cose e persone;
- Condannare le parti intimate al pagamento delle spese di lite della procedura di sfratto RG
1746/2025 oltre alle spese di mediazione e della presente procedura 2042/2025 oltre accessori come per legge e spese vive delle tre procedure”.
OSSERVA
1) In sede di ordinanza ex 665 cpc, si era già osservato quanto segue:
“1) L'art.665 cpc consente all'intimato di opporre eccezioni in udienza, senza particolari formalità.
Ne consegue che l'opposizione può essere proposta in udienza dall'intimato personalmente, ovvero tramite delegato;
come nella specie.
2) Non è contestato che, sul piano formale, il contratto risulti cessato al 20 giugno 2024, per effetto della disdetta tempestivamente inviata dal locatore in data 05.10.2023, ritirata dagli odierni intimati in data 28.10.2023. Costoro sostengono, però, che successivamente la locatrice abbia manifestato la diversa volontà di dar corso al rinnovo del contratto.
3) Dalla puntuale allegazione della locatrice, non contestata e conforme a quanto risulta nella sentenza resa fra le parti qui in lite all'esito del giudizio n°156/25 RG, risulta che costei ha prontamente agito per ottenere lo sfratto per finita locazione (sia pure errando nell'individuazione del destinatario); ha posto in esecuzione l'intimazione convalidata;
ha resistito all'opposizione proposta dagli odierni intimati -conclusa con pronuncia dichiarativa della nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 31.7.2024 nel procedimento RG 3694/2024, in quanto pronunciata nei confronti di soggetto deceduto.
Da tali plurime condotte della locatrice appare univoca la sua volontà di non consentire alcuna prosecuzione del rapporto locatizio”.
2) Gli intimati non hanno coltivato l'opposizione dopo la conversione del rito attraverso rituale costituzione in giudizio col ministero e l'assistenza di un difensore (com'è obbligatorio: art.82 co.2° cpc), sicché le ragioni a suo tempo contrapposte alla proprietaria a giustificazione del proprio inadempimento, sono rimaste definitivamente indimostrate.
Va pertanto confermato il giudizio espresso in sede di convalida.
3) A ciò consegue:
a) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto per scadenza al 20 giugno 2024;
b) La conferma dell'ordinanza di rilascio ex art.665 cpc (che tale sia la pronuncia da rendersi in questa sede, ove il rilascio sia stato precedentemente disposto ex art.665 cpc è affermato, ad esempio, da Cass., sent. n°1382/97).
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione: -per il procedimento di convalida, dei valori concordati fra il Tribunale ed il locale Ordine degli
Avvocati e consacrati nel Protocollo del 27 novembre 2020, in relazione a procedimento concernente l'uso abitativo, di valore ricompreso fra €.
5.200 ed €.8.000, in relazione al valore di una annualità di canone;
-per il presente, di valori minimi (stante la ridotta attività difensiva) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -e non anche per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie del medesimo valore.
A ciò vanno aggiunti i costi, anche legali, relativi all'assistenza nella mediazione obbligatoria, determinati ex punto 25 bis delle suddette tabelle in valori minimi per le fasi di attivazione e negoziazione effettivamente svolte, considerato il medesimo valore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA che il contratto di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato fra la concedente ed il conduttore e proseguito con e Parte_1 Controparte_3 CP_1
relativo ad unità immobiliare posta in sito in Castelfranco Emilia (Mo),Via Verdi CP_2
n. 30 piano terzo e garage al piano terra, identificato al NCEU di tale comune al foglio 68 particella
99, sub 27 e sub 13., è cessato per scadenza il 20 giugno 2024.
2) CONFERMA l'ordinanza di rilascio emessa ex art.665 cpc in data 28 aprile 2025.
4) NA e al solidale rimborso delle spese ex adverso CP_1 CP_2 sostenute:
a) per il procedimento di convalida, che liquida in complessivi €.202 per esborsi ed €.
1.160 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
a) per il presente procedimento, compresa la fase obbligatoria di mediazione, che liquida in complessivi €.455,14 per esborsi ed €.2.400 (di cui €.700 per la mediazione) per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 12 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
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