TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINOCCHI Parte_1 P.IVA_1
IRENE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FINOCCHI IRENE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLLINI Controparte_1 C.F._1
SILVIA , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CONCE 114 05100 resso il difensore avv. Pt_1
BARTOLLINI SILVIA
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI RENATO, elettivamente domiciliato in C/O CP_2
CANCELLERIA TRIBUNALE SPOLETO presso il difensore avv. CHIARANTI RENATO
TERZO CHIAMATO
on il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Con atto di citazione depositato il , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Casavecchia , e successivamente dall'avv. Finocchi Irene si opponeva al decreto ingiuntivo n. 54/2023 emesso dal tribunale di Terni chiedendo al tribunale “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, per i motivi tutti sopra esposti: in via preliminare, autorizzare la chiama in causa di: C.F. , residente in [...] C.F._2 Pt_1
Rivo, n. 104 - pec con spostamento della prima udienza al fine di Email_1
pagina 1 di 12 consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva in capo al opponente rispetto all'obbligazione di pagamento dedotta dalla IT Parte_2
LI ES e per l'effetto revocare il D.I. n. 54/2023 del Tribunale di Terni;
- conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare a restituire al la Controparte_1 Controparte_4 somma € 4.135,59, oltre interessi sino al saldo;
- accertare e dichiarare CP_2 obbligata al pagamento del corrispettivo dei lavori di causa, manlevando il
[...] da ogni spesa relativa e condannare la stessa, in solido con la Controparte_5
IT LI ES, alla restituzione in favore del Controparte_4 della somma di € 4.135,59, oltre interessi sino al saldo. Nel merito, in via
[...] meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della titolarità dell'obbligazione di pagamento in capo al opponente, previa revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni richiesta di pagamento formulata dalla IT LI, in quanto infondata e non provata;
in via ulteriormente gradata, nel caso di condanna del al pagamento della somma che sarà, in ancor più denegata Parte_2 ipotesi, accertata come dovuta alla IT LI, condannare, comunque, CP_2
a manlevare e tenere indenne il Condominio opponente do ogni relativa spesa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. Il giudice autorizzava la chiamata in causa con spostamento dell'udienza. Si costituiva rappresentata e difesa CP_2 dall'avv Renato Chiaranti, la quale chiedeva al tribunale “Ciò premesso, allo stato, si conclude perché il Tribunale di Terni, rigettate tutte le avverse richieste e domande, previa chiamata in causa di , corrente Controparte_3 P.IVA_2 in 40128 Bologna in via Stalingrado, 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore: - preliminarmente, dichiari la improcedibilità del presente giudizio non essendo stata svolta la mediazione obbligatoria di legge;
- dichiarato legittimo il comportamento tenuto dalla chiamata , anche in accoglimento delle spiegate CP_2 eccezioni rigetti tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso con condanna delle parti avverse e della Assicurazione chiamata al pagamento delle spese e competenze professionali legali della da distrarsi in favore del CP_2 sottoscritto procuratore antistatario” . Il giudice autorizzava la chiamata in causa. Si costituiva ,la parte opposta , rappresentata e Controparte_6 difesa dall'avv LI Silvia, la quale chiedeva al tribunale “Tutto ciò premesso l' ut sopra rappresentata, domiciliata e difesa rassegna le Controparte_7 seguenti conclusioni: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE: - Concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 54/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 23 Gennaio 2023 (RG 2767/2022) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
NEL MERITO: - rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'opposizione formulata da controparte avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni n. 54/2023 del 23 Gennaio 2023 (RG 2767/2022) munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente poiché infondata sia in fatto sia in diritto. Con vittoria di spese tutte del giudizio”. Si costituiva la chiamata in causa
, rappresentata e difesa dall'avv .Claudia Rulli Bonaca la Controparte_3 quale chiedeva al tribunale ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti dettagliatamente in narrativa, nel merito, 1) in via principale, rigettare integralmente e in tutti i suoi capi le domande svolte dal
[...]
in quanto infondate e non provate;
2) in via subordinata, nella Controparte_8 denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della SI.ra CP_2 per i fatti di causa e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla parte attrice, accertare e dichiarare l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 54934621 “Multirischi del Professionista”, sottoscritta dalla SI.ra , con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata da CP_2 quest'ultima nei confronti della per le ragioni Controparte_3 specificamente illustrate ed eccepite al paragrafo n.2) del presente atto;
3) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda nei confronti della SI.ra e di contestuale accoglimento della CP_2 domanda di garanzia per ritenuta operatività della polizza assicurativa, contenere l'operatività della garanzia nel rispetto di tutti i limiti ed i vincoli previsti nella polizza n. 54934621 “Multirischi del Professionista”, ivi compreso il limite del massimale pari ad euro 500.000,00, la franchigia pari ad euro 250,00, il patto di gestione della lite e l'esclusione del vincolo di solidarietà, liquidando all'attrice solamente i danni realmente subiti e rigorosamente provati;
4) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese e competenze tutte di lite”.
MOTIVI
In primo luogo si rigettano le eccezioni di nullità della citazione eccepite da parte CP_2
, per il decreto ingiuntivo emesso in data 23/01/2023, sanate dalla sua
[...] costituzione in giudizio.
Riguardo all'eccezione relativa al mancato esperimento del giudizio di mediazione risulta depositato agli atti della parte in data 2710/2023 nei confronti del CP_2
dell' e di e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_9 rubricato al n. 125/2023 presso l'Organismo di Mediazione di Terni con esito negativo.
Riguardo all'eccezione relativa alla legittimazione del nuovo amministratore costituitosi
, succeduto all'amministratore , relativa al verbale di CP_10 Controparte_11 assemblea del 17 luglio 2023 e 18 luglio 2023 “mancante delle sottoscrizioni e della parte che avrebbe dovuto riportare la asserita nomina dell'amministratore del
” si rileva che dalle pagine del verbale allegato alla prima memoria si può Parte_2 evincere la nomina dell'amministratore essendo presenti i voti riportati dai CP_10 tre soggetti proponentesi per la funzione, in ogni caso il verbale completo risulta depositato dal nella terza memoria 171 ter c.p.c.. Parte_2
pagina 3 di 12 Riguardo al merito parte attrice , opponendosi al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della , affermava che “In data 05.09.2019 Controparte_12 nell'appartamento di proprietà di posto al piano 7° int. 25 dello stabile di Parte_3
(ossia proprio quello oggetto dei lavori cui si riferisce la richiesta di Controparte_5 Pt_1 pagamento) si verificava un incendio, per causa del tutto estranea a qualsivoglia responsabilità condominiale, che si propagava poi all'esterno, danneggiando, oltre detto immobile, anche altre abitazioni e parti comuni dell'edificio, nonché causando danni a terzi” Affermava che la stessa aveva dichiarato che la causa dell'incendio Parte_3 era dovuta a una scintilla del proprio phon. Affermava che a causa delle scelte dell'amministratrice il si era trovato a pagare le spese dell'incendio Parte_2 comprensive di quelle dell'appartamento dal quale si era propagato l'incendio e questo senza dare notizia all'assemblea dando incarico alla ditta uno studio Controparte_13 tecnico dei lavori di rispristino sia di parti comuni che private. Inoltre affermava la mancata comunicazione del decreto ingiuntivo al condominio che avrebbe altrimenti potuto impugnarlo evitando così di subire un pignoramento presso terzi da parte della
. Affermava ancora che l'incarico alla impresa CP_14 Controparte_12
di fare lavori all'interno dell'appartamento dal quale si era propagato
[...]
l'incendio era stato dato senza potere in quanto la gestione da parte dell'amministratore riguarda soltanto le parti comuni dell'edificio e comunque , l'incarico era “ avvenuto senza alcuna delibera assembleare, necessaria data la natura dei lavori, di carattere straordinario e non urgenti”.
La parte chiamata in causa dall'opponente, già amministratrice del condominio all'epoca dei fatti sig. nella propria comparsa affermava la carenza di legittimazione CP_2 della nuova amministratrice società sia per carenza dei titoli in caso al Parte_4 legale rappresentante che per mancanza di incarico da parte dell'assemblea ad agire nei confronti di ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto non CP_2 redatto ai sensi degli artt. 163 e segg. c.p.c. e non rispettoso del termine dilatorio di giorni 120 di cui all'art. 163 bis c.p.c. Eccepiva altresì la nullità della citazione per chiamata di terzo sia perché atto redatto in violazione delle forme previste dall'art. 163 c.p.c.1 , sia perché notificato in violazione del disposto di cui all'art. 269, terzo comma, c.p.c. Eccepiva la mancanza di mediazione e nel merito affermava che i lavori erano stati effettuati per ragioni di urgenza e nella necessità di mettere in sicurezza persone e cose e dichiarava che “le somme di cui alla contabilità LI, per i lavori eseguiti su parti comuni, sono stati pagati dalla a fronte della polizza Multirischi CP_15
Fabbricato stipulata dalla Amministrazione Condominiale (doc.14); il tutto previa detrazione alla somma determinata a seguito di perizia concordata di oltre 30.000,00 euro riscossi direttamente, anche per la loro quota di parti comuni, da alcuni condomini.
**** i condomini ben conoscevano sia la tipologia dei lavori eseguiti, sia il loro affidamento;
sia il loro costo (Vds. in proposito doc. 15)”.
Parte convenuta costituendosi affermava che successivamente all'incendio all'amministratrice era stata notificata un'Ordinanza di inagibilità del CP_2
pagina 4 di 12 Comune di datata 10 Maggio 2019, che riguardava numerosi appartamenti situati Pt_1 all'interno del predetto Condominio e pertanto i lavori furono effettuati per ragioni d'urgenza. E precisava “Invero nella suddetta Ordinanza si legge espressamente come l'incendio avesse danneggiato gran parte dell'appartamento d'origine, compromettendo il solaio di copertura che fungeva da calpestio per il piano superiore (ottavo piano), nonché aveva compromesso la sicurezza del pano inferiore (sesto piano), vieppiù l'enorme quantità di fumo sviluppatasi aveva pregiudicato la salubrità degli ambienti. Per tali motivazioni il Sindaco aveva dichiarato l'inagibilità degli appartamenti siti al sesto, settimo, ottavo e decimo piano ordinando all'Amministratore il conseguente sgombero”. Affermava che l'operato dell'amministratrice veniva ratificato nell'assemblea del 18/9/2019. Affermava inoltre che all'epoca dei fatti il Parte_2 avesse un contratto assicurativo di polizza multirischi Fabbricato stipulata con la
, con copertura per rischio derivante da incendio, anche Controparte_16 cagionato da dolo e colpa grave di uno dei condomini ex art 29 e 30 ; l'assicurazione liquidava 182000,oo euro comprensivo di tutti i danni sia condominiali che dei singoli condomini. Affermava infine la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta.
La società assicuratrice costituendosi si associava alle eccezioni e Controparte_3 deduzioni contenute nella comparsa della propria assicurata e aggiungeva CP_2
“la pretestuosità anche della richiesta di pagamento avanzata dalla IT LI ES, posta l'evidente assenza di qualsivoglia allegazione e prova relativa all'esecuzione delle lavorazioni, dell'esatto adempimento della propria obbligazione e della congruità dell'importo richiesto, non potendo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, dunque, un ordinario procedimento di cognizione – come è quello oggi pendente- ritenersi sufficiente la semplice emissione e produzione di una fattura” . Affermava l'inoperatività della polizza assicurativa e quindi la chiamata in manleva affermando “Nell'Appendice integrativa alla polizza Multirischi del professionista (contratto di polizza n. 54934621 vigente al momento della verificazione dell'incendio),
“PARTE C”, MOD. 2319, nel paragrafo 4), denominato “Integrazioni alla garanzia base- Rischi Assicurati/Rischi Esclusi”, all'art. 4.2, rubricato “Rischi esclusi” è, infatti, espressamente previsto che: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: …m) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto legislativo 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati” e aggiungendo che “ la perdita patrimoniale cagionata al terzo sia il risultato di un fatto accidentale, non volontariamente causato dall'assicurato ”e che l'amministratore svolga attività nel rispetto di leggi e regolamenti a affermava “all'art.
4.2 RISCHI ESCLUSI, lettera n) dove è esplicitamente sancito che l'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:
“derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge”.
pagina 5 di 12 Nel corso dell'istruttoria erano svolto interrogatorio formale ed escussi testimoni. All'udienza dell'8/2/2024 parte convenuta si sottoponeva ad interrogatorio CP_2 formale sui capitoli della seconda memoria di parte attrice affermava di aver agito , come amministratrice, in base a delibere approvate dall'assemblea del condominio;
riguardo al capitolo3 affermava che “ “ non era possibile chiedere preventivi perche era un lavoro particolare e grande sul quale nessuno avrebbe fatto dei preventivi prima e c'era il discorso dell'urgenza essendo 4 appartamenti inagibili”. Affermava che l'impresa LI si era interfacciata sia lei che con il direttore dei lavori geometra
Affermava che le delibere dell'assemblea riguardavano tutte la totalità CP_17 dell'incendio non soltanto la scala 6 dalla quale si era propagato l'incendio. Rispondendo la capitolo 9 affermava “non è vero la ditta LI ha effettuato lavori solo sulle parti comuni”. Rispondendo ai capitoli della seconda memoria della ditta affermava che i lavori erano stati commissionati alla ditta per le Controparte_1 condizioni di insalubrità successive all'incendio del 5/5/19 nell'edificio di CP_5
6 ; affermava l'incendio dall'appartamento della signora aveva interessato
[...] Parte_3 anche parti strutturali degli altri piani dell'edificio tantoché il con CP_18 ordinanza aveva dichiarato lo stato di inagibilità. Confermava che i lavori eseguiti dalla IT LI ES interessavano parti strutturali del come indicate nel Parte_2
Computo metrico allegato 2 della comparsa di costituzione. Affermava che l'assemblea Condominiale in data 18.09.2019 era stata messa a conoscenza di tutti gli interventi eseguiti anche nelle parti comuni e dei relativi costi e che all'esito aveva ratificato il suo l'operato. Affermava che il condominio aveva in atto una assicurazione con la con Polizza multirischi fabbricato che assicurava l'immobile anche dal CP_19 rischio di incendio cagionato da dolo e/o colpa grave di un o dei condomini e che “la ditta LI era oggetto di risarcimento ma fino a quando sono stata io amministratore la compagnia aveva risarcito solo circa 150000,00 , pagati al CP_20 condominio, a fronte di 180000,00 euro circa riconosciuti come danno dal terzo perito per la sola sezione incendio, il terzo perito era l'ing . Gli altri 30000,00 euro Per_1 sono stati pagati direttamente ai danneggiati dalle polizze privare dei condomini e quindi sono stati scalati dalla somma complessiva. I danneggiati pur avendo ricevuto il rimborso direttamente all'epoca non avevano ancora risarcito il . I Parte_2 condomini che avevano ricevuto il risarcimento erano condomini diversi dalla signora e precisava che “i 150000,00 euro sono confluiti nel conto corrente del Parte_3
, con successivi acconti , dal 2019 al 2022”. Parte_2
All'udienza dell'11/4/2024 era escusso il testimone della ditta , sig. Controparte_1
TI HO dipendente della stessa. Il quale rispondendo ai capitoli della seconda memoria affermava di aver lavorato sul cantiere e di aver ricevuto direttive dal tecnico direttore dei lavori che diceva il tipo di lavoro da svolgere, affermava che la CP_17 ditta aveva provveduto allo sgombero, allo smaltimento ed alla bonifica dei rifiuti post- incendio. Affermava che la ditta aveva provveduto al consolidamento del solaio di copertura dell'abitazione di che corrisponde al calpestio dell'alloggio Parte_3 sovrastante all'ottavo piano nonché alla rimozione degli infissi al fine di consentire il pagina 6 di 12 rifacimento delle facciate precisando che “a li abbiano caricati con la gru semovente e portati sopra un camion “. Sul capitolo 9 dichiarava che “abbiamo lavorato anche sui corridoi e sui piani sovrastanti a quello in cui c'è stato l'incendio, compresa la facciata che era diventata nera e dovevamo fare in fretta per mettere in sicurezza tutto e far rientrare i condomini nel proprie abitazioni danneggiate”. Rispondendo ai successivi capitoli dichiarava che la ditta aveva provveduto alla rimozione del pavimento e rivestimento al fine di mettere in sicurezza il solaio di copertura del piano inferiore ovvero il sesto e aveva eseguito le opere per la messa in sicurezza degli immobili al fine di consentire l'intervento delle altre ditte appaltatrici. Riguardo al capitolo 12 affermava
“ è vera la circostanza, anche negli appartamenti sopra il piano dell'incendio , piano settimo, c'erano dei danni. Mi sembra di ricordare che almeno altri due piani erano stati danneggiati, anche l'ingresso e le scale erano anneriti”. Precisava che per effettuare i lavori era stato necessario entrare nei locali con l'uso di mascherina a causa del fumo. Alla stessa udienza era escusso il testimone che affermava di Testimone_1 essere amministratore unico della che aveva fatto dei lavori di bonifica CP_14 all'interno degli appartamenti a causa dell'incendio e di aver visto la ditta LI lavorare nelle parti comuni del condominio, come l'androne delle scale, effettuando la rimozione degli infissi , la rimozione dei calcinacci successivamente alla demolizione dei pavimenti dell'appartamento della;
sul capitolo 12 rispondeva “è CP_21 vero preciso che il solaio dell'appartamento superiore a quello di si era rovinato Pt_3 in quanto erano scoppiate alcune parti, mentre nel pavimento dell'appartamento di si erano fusi i tutti i tuti dell'acqua sanitaria”. Riguardo ai lavori svolti dalla Pt_3 società da lui rappresentata affermava “noi abbiamo fatto la bonifica dopo che la LI ha consolidato l'intradosso del solaio perché erano scoppiate le pignatte che sono dei laterizi” Rispondendo al capitolo 14 dichiarava “ è vero gli appartamenti superiori a quello interessato dall'incendio erano stati compromessi dal fumo che era entrato nelle case ( per quelli in cui i condomini avevano avuto paura e uscendo avevano lasciato la porta aperta e le finestre aperte creando un effetto camino) invece l'acqua degli idranti ha allagato l'appartamento sotto a quello di Palme e le scale portando anche il nero della fuliggine )”.
All'udienza del 5/6/2024 era escusso il testimone che affermava di Testimone_2 essere il progettista e direttore dei lavori nel condominio di nonché Controparte_5 tecnico incaricato dal condominio nella perizia contrattuale tra il condominio e la compagnia . Rispondendo ai capitoli della seconda memoria della ditta CP_16
affermava che l'incendio si era sviluppato nella camera da letto al Controparte_1 settimo piano della e aveva interessato il solaio di copertura della camera e Parte_3 calpestio del piano superiore.
Dichiarava di aver fatto il computo metrico e che la ditta LI era intervenuta nel risanamento strutturale progettato da lui stesso nonché dall'ing ; CP_22 precisava che “si erano fusi il blocco di alleggerimento detto pignatta e la ditta ha risanato gli elementi portanti cioè i travetti ed ha fatto la ricostituzione dell'elemento di pagina 7 di 12 alleggerimento di polistilene e apposizione di rete di distribuzione e malta strutturale di completamento”. Riguardo alla parte esterna dell'edificio dichiarava che “la ditta LI ha rimosso i residui esterni per evitare che parti deteriorate potessero cadere sulla pubblica via”. Rispondendo al capitolo 7 affermava “sul capitolo 7” in via stragiudiziale con la il condomino era considerato terzo soggetto assicurato. CP_16
C'era una postilla che i singoli condomini erano soggetti terzi assicurati. Le fatture indicate dall'avvocato dovevano essere pagate con i soldi dell'assicurazione . L'assicurazione ha liquidato tutti danni delle lavorazioni a meno delle somme parcellizzate come in perizia contrattuale . Le somme rendicontate in sede di perizia contrattuale con la erano minori di quelle stimate dal perito nominato dal CP_16 tribunale di Terni dott. in quanto 3 condomini avevano attivato la Persona_2 propria assicurazione pertanto ha parcellizzato il danno , i suddetti tre CP_16 condomini mai hanno riversato le somme al condominio e li hanno utilizzati in modo diverso per cose personali in quanto i danni all'interno dell'appartamento in forma antestataria sono stati eseguiti dal condominio sulla scorta delle somme derivanti dalla perizia contrattuale pertanto l'indennizzo ricevuto dai condomini non è stato utilizzati per il ripristino”. Affermava che i lavori erano stati fatti a regola d'arte e a seguito di essi il aveva revocato l'ordinanza di inagibilità con la quale la protezione civile CP_18 aveva reso inagibili gli immobili posti in proiezione verticale posti al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo piano.
Affermava che il calore propagatosi dall'incendio aveva messo in pericolo la tenuta dei solai calpestabili e di copertura dei piani superiori e sottostanti a quello della SI.ra che erano rimaste danneggiate le pareti esterne del nonché il Parte_3 Parte_2 vano scale comune e che il fumo sviluppatosi a causa dell'incendio aveva pregiudicato la salubrità degli ambienti dell'intero stabile.
Dichiarava rispondendo al capitolo 17 che alla ditta era stato effettuato Controparte_1 un pagamento nel settembre 2019 senza effettuare contestazioni dei lavori.
Sentito sui capitoli della comparsa di costituzione della convenuta al CP_2 dichiarava che i lavori avevano riguardato parti comuni dell'edificio. Rispondendo al capitolo 1 affermava “ è vero sono stato incaricato dall'amministratore per la redazione del progetto 1/2015 DRP 380/2001 riferito al condominio 2-4-6 in CP_4 particolare civico 6 oggetto danni da incendio e l'incarico è stato ratificato nell'assemblea, del 18/9/2019 svoltasi nel mio studio alla presenza di tutti i condomini della scala 6 , assemblea indetta per la sola scala 6 a norma del regolamento condominiale”
Rispondendo al capitolo 3 ) dichiarava “È vera la circostanza, la perizia finale che ho redatto congiuntamente all'ing CTP di e all'ing. Per_3 CP_16 Persona_2
CTU riporta in modo esaustivo che le somme liquidate dalle coassicurazioni ai singoli assicurati non hanno costituito l'indennizzo liquidato da al Condominio”. CP_16
pagina 8 di 12 All'udienza del 4/7/2024 era escussa per parte ditta Controparte_1 Testimone_3 la compagna dello stesso , la quale rispondendo ai capitoli della seconda memoria affermava di aver saputo dal compagno dei lavori svolti nel condominio seguito dell'incendio e di aver ascoltato una telefonata tra il LI e il che CP_17 parlavano dell'ordinanza comunale. Affermava di aver visto i documenti in casa di sapere che c'era anche una certa urgenza per far passare le persone nelle parti compromesse come le scale “ confermava i lavori svolti dalla ditta sui luoghi precisava
“ che sia il pavimento che il solaio sono state oggetto dei lavori, lo so perché me lo ha detto il mio compagno e vedo il camion con i rifiuti. Sono stata fuori del cantiere dove ho visto le parti transennate . Nel camion ho visto le finestre e i calcinacci “. Confermava l'avvenuto pagamento di una fattura da parte del condominio. Alla stessa udienza era escusso il testimone , già dipendente della ditta Testimone_4 dal 2018 per cinque anni , sugli stessi capitoli . Il testimone affermava CP_14
““ ho lavorato nel condominio con la ditta successivamente all'incendio e CP_23 prima di noi c'è stata la ditta LI , ho visto lavorare tale ditta e qualche volta ho aiutato a portare via i rifiuti La ditta ha lavorato nell'immobile per molti mesi CP_23 per muratura, tinteggiatura, pulitura delle scale , in un paio di appartamenti e nell'appartamento dell'incendio . E' vero l'incarico alla LI fu dato dall'amministratore”. Affermava la presenza di una ordinanza di inagibilità emessa dal a seguito dell'incendio . Rispondendo al capitolo 4 affermava “4) “ CP_18
Quando siamo arrivati i locali erano quasi vuoti c'era qualche sedia e qualche tavolo nella casa incendiata , mentre le finestre pericolanti e il resto erano già state portate via dalla LI. Negli altri appartamenti c'era tutta la fuliggine , nel vano scale c'era fuliggine e al 90% le scale erano state pulite dalla LI e anche l'ingresso era stato pulito” e sul capitolo 5 “ è vero, non mi ricordo il piano ma ricordo che la LI mise in sicurezza il solaio della casa incendiata, il calore aveva fatto saltare le pianelle del piano superiore , la LI aveva messi i cristi ( puntelli a croce fissa) nell'appartamento incendiato per puntellare il soffitto” .Affermava che la ditta LI aveva provveduto alla rimozione delle finestre dell'appartamento e precisava ““ è vero preciso che erano le finestre colpite dall'incendio , sia quelle dell'appartamento incendiato che le tende per il sole dell'appartamento superiore” e rispondendo ad ADR
“ negli altri appartamenti le finestre erano in buono stato tranne qualche tapparella in plastica bruciata dal calore “.Confermava che la ditta LI cesare aveva provveduto alla rimozione del pavimento e rivestimento al fine di mettere in sicurezza il solaio di copertura del piano inferiore a quello di propagazione dell'incendio e di aver fatto opere di messa in sicurezza prima dell'intervento della ditta per la quale lavorava . Confermava che a causa dell'incendio erano rimaste danneggiate le pareti esterne del nonché il vano scale comune in quanto era tutto allagato dall'acqua mandata Parte_2 dai vigili del fuoco e il fumo aveva reso l'aria insalubre .
Nell'atto introduttivo di parte sono presenti tre ordinanze emesse dal CP_2
intestate a e a : CP_18 CP_2 Controparte_24
pagina 9 di 12 - Allegato 4 ordinanza del 10/5/2019 contenente la dichiarazione di non agibilità , fino al completo ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, igienicità e salubrità delle unità piano settimo abitative del piano settimo interno 25, piano ottavo, interno 29 sovrastante, piano sesto interno 21 sottostante , abitazione al decimo piano interno 45
- Allegato 8 ordinanza che revoca la non agibilità relativamente agli interni n. 21 , 29
e 35 del condominio di Via Libertini n.6 e mantiene le condizioni in essere, ovvero di inagibilità, per l'interno n. 25
- Allegato 9 ordinanza di revoca totale della non agibilità del 15/01/2021 E' presente all'allegato 14 la polizza multirischi sottoscritta con la che CP_25 prevede sotto la voce “ norme che regolano i sinistri” le “ norme relative ai moduli incendio e cristalli” gli articoli dal 12 al 21 .
All'art 16 “ valore delle cose assicurate e determinazione del danno “ sotto la voce “ modulo incendio” si legge “per l'attribuzione del valore del fabbricato assicurato si stima la spesa necessaria per la sua integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area; b) l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui”.
All'allegato 15 è presente, scritto a mano e composto di due fogli, il verbale dell'assemblea del 18/9/2019 dove si legge che sono rappresentati condomini per 302,774 nella quale si legge”l'amministratore rag introduce ai presenti la CP_2 situazione dopo l'evento incendiario occorso in data 5/5/19 .L'Amministratore dice che dopo l'evento sopra indicato la stessa incaricava la soc. Parte_5 che avrebbe seguito gli aspetti tecnici e gestionali e l'avv. Lancia Fabio quale legale di riferimento. L'assemblea all'unanimità ratifica tali incarichi. Vengono dal tecnico geometra introdotte le vicende e i rapporti intrattenuti con i tecnici Testimone_2 dell'assicurazione viene relazionato ai presenti la vicenda come accaduta e relativa alle problematiche sul vincolo presente nella polizza condominiale , fatti questi
…….l'istituto di credito Intesa san Paolo subentrata a Alla data il danno CP_26 cagionato agli immobili e alle parti comuni ammonta da stima ad euro 243804 ,11 di cui 126636,68 danni alle parti comuni ed euro 117167,69 agli immobili ed in particolare agli immobili dei signori , , CP_27 Controparte_28 CP_29
, , , proprietà oltre spese tecniche Parte_3 Parte_6 Controparte_30 Persona_4
e varie per un totale provvisorio di euro 355626,99. L'amministratore relazione sui rapporti tenuti con l'assicurazione tramite la società di gestione e il legale,…. Il termine ragguagliati i presenti è….. che alla data del presente l'ufficio liquidazioni ha riconosciuto un danno minimo di euro 150000,00 di cui 75000 sono stati erogati . Per queste attività e gli incombenti dell'ordinanza sindacale sono state esperite tutte le attività, sia tecnico amministrative che puramente tecniche . Fu dato incarico alla soc. Experi…. sul di effettuare la prova di carico e verifica dei solai di calpestio e copertura del vano posto al 7 piano int 25 i cui risultati positivi hanno permesso di mettere a punto il progetto strutturale di restauro e………… dello stesso a firma della pagina 10 di 12 società e del ing Ancora su tale attività è stata presentata istanza di CP_22 revoca dell'ordinanza sindacale la quale è stata revocata per i soli immobili int. 21-29- 35.
I presenti dopo discussione e domande dichiarano si ritengono soddisfatti dell'operato dell'amministratore e approvano quanto da esse svolto .
Alle ore 19,40 l'assemblea esauriti gli argomenti viene sciolta, fanno il presente verbale l'amministratore e il tecnico della società di gestione e anche i presenti e i presenti per delega. Sottoscritto da e il tecnico Formazione”. CP_2 CP_24
Agli atti , come documento depositato da ex 201 c.p.c. in data 21/2/2024 , è CP_2 presente il processo verbale conclusivo di perizia a firma ing. per Persona_5 la , ing. perito nominato dal tribunale di Terni, ing CP_16 Persona_2 Per_6 per l'assicurato. Nella perizia vengono elencati gli importi per ciascun
[...] soggetto danneggiato sottoscritto in Foligno il 30 2021. Dal documento risulta che la aveva liquidato al Condominio euro 122278,00. CP_16
Da tutto quanto emerso pertanto occorre osservare che :
- Riguardo ai rapporti tra e la propria assicurazione, chiamata in causa, CP_2
la quale nell'atto di costituzione affermava “. Controparte_3
L'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto “Nell'Appendice integrativa alla polizza del professionista (contratto di polizza n. 54934621 vigente CP_31 al momento della verificazione dell'incendio), “PARTE C”, MOD. 2319, nel paragrafo 4), denominato “Integrazioni alla garanzia base- Rischi Assicurati/Rischi Esclusi”, all'art. 4.2, rubricato “Rischi esclusi” è, infatti, espressamente previsto che:
“L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: …m) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto legislativo 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati”. L'eccezione va respinta considerato che la richiesta di pagamento dei lavori appaltati è una obbligazione diversa dalla quella nascente dalla “ responsabilità civile “ per i lavori svolti dalla ditta appaltatrice che non è oggetto di causa.
Riguardo allo svolgimento dei lavori sulle parti comuni da parte della Controparte_1 su incarico dell'amministratrice, è risultato :
- che l'incarico è stato dato dall'amministratrice ( interrogatorio formale , CP_2 testimone direttore dei lavori, dipendente Testimone_2 Testimone_4 della ditta CP_14
- che i lavori sono stati svolti come dichiarati da parte attrice ( interrogatorio CP_2
Testimone direttore dei lavori testimone , Testimone_2 Testimone_1
compagna , dipendente ditta Testimone_3 Controparte_1 CP_32
LI, dipendente della ditta . Testimone_4 CP_14
pagina 11 di 12 E' presente altresì agli atti come allegato 4 dell'atto introduttivo il contratto datato 30/5/2019 tra il condominio rappresentato dall'amministratrice e la ditta CP_2 opposta e , come allegato della comparsa di risposta della ditta opposta, il computo metrico di contabilità dei lavori dal 10/8 al 10/9 2019 SAL 22/9/2019 .
Riguardo al pagamento della ditta opposta è risultato che era stata in parte saldata per 4135,19 residuando la somma oggetto di decreto ingiuntivo .
Riguardo alla carenza di legittimazione da parte dell'amministratrice nel dare incarico alla ditta opposta, agli atti come sopra riportata nel suo contenuto, è presente il verbale della assemblea nel corso della quale i condomini hanno approvato l'incarico dato nel periodo in cui erano attive del ordinanze del di che rendeva inagibili i CP_18 Pt_1 luoghi dell'incendio cosa che deve far considerare le attività intraprese dall'amministratrice come attività svolte in situazione di “ urgenza” e che successivamente con assemblea del 18/9/2019 sono state ratificate con delibera all'unanimità della quale non è stata dimostrata qualsivoglia ipotesi di invalidità.
La richiesta in riconvenzionale del condominio opponente va respinta essendo stato dimostrato l'avvenuto svolgimento dei lavori da parte della opposta.
Per tutti questi l'opposizione va respinta e le spese di lite poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il giudice, ogni contraria istanza disattesa o respinta, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 54/2023. Condanna il condominio al Controparte_4 pagamento delle spese di lite che si quantificano in favore della IT LI ES in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge;
in favore di in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per CP_2 fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge;
in favore di
[...] in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, Controparte_3 euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge.
Terni , 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINOCCHI Parte_1 P.IVA_1
IRENE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FINOCCHI IRENE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLLINI Controparte_1 C.F._1
SILVIA , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CONCE 114 05100 resso il difensore avv. Pt_1
BARTOLLINI SILVIA
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI RENATO, elettivamente domiciliato in C/O CP_2
CANCELLERIA TRIBUNALE SPOLETO presso il difensore avv. CHIARANTI RENATO
TERZO CHIAMATO
on il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Con atto di citazione depositato il , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Casavecchia , e successivamente dall'avv. Finocchi Irene si opponeva al decreto ingiuntivo n. 54/2023 emesso dal tribunale di Terni chiedendo al tribunale “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, per i motivi tutti sopra esposti: in via preliminare, autorizzare la chiama in causa di: C.F. , residente in [...] C.F._2 Pt_1
Rivo, n. 104 - pec con spostamento della prima udienza al fine di Email_1
pagina 1 di 12 consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva in capo al opponente rispetto all'obbligazione di pagamento dedotta dalla IT Parte_2
LI ES e per l'effetto revocare il D.I. n. 54/2023 del Tribunale di Terni;
- conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare a restituire al la Controparte_1 Controparte_4 somma € 4.135,59, oltre interessi sino al saldo;
- accertare e dichiarare CP_2 obbligata al pagamento del corrispettivo dei lavori di causa, manlevando il
[...] da ogni spesa relativa e condannare la stessa, in solido con la Controparte_5
IT LI ES, alla restituzione in favore del Controparte_4 della somma di € 4.135,59, oltre interessi sino al saldo. Nel merito, in via
[...] meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della titolarità dell'obbligazione di pagamento in capo al opponente, previa revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni richiesta di pagamento formulata dalla IT LI, in quanto infondata e non provata;
in via ulteriormente gradata, nel caso di condanna del al pagamento della somma che sarà, in ancor più denegata Parte_2 ipotesi, accertata come dovuta alla IT LI, condannare, comunque, CP_2
a manlevare e tenere indenne il Condominio opponente do ogni relativa spesa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. Il giudice autorizzava la chiamata in causa con spostamento dell'udienza. Si costituiva rappresentata e difesa CP_2 dall'avv Renato Chiaranti, la quale chiedeva al tribunale “Ciò premesso, allo stato, si conclude perché il Tribunale di Terni, rigettate tutte le avverse richieste e domande, previa chiamata in causa di , corrente Controparte_3 P.IVA_2 in 40128 Bologna in via Stalingrado, 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore: - preliminarmente, dichiari la improcedibilità del presente giudizio non essendo stata svolta la mediazione obbligatoria di legge;
- dichiarato legittimo il comportamento tenuto dalla chiamata , anche in accoglimento delle spiegate CP_2 eccezioni rigetti tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso con condanna delle parti avverse e della Assicurazione chiamata al pagamento delle spese e competenze professionali legali della da distrarsi in favore del CP_2 sottoscritto procuratore antistatario” . Il giudice autorizzava la chiamata in causa. Si costituiva ,la parte opposta , rappresentata e Controparte_6 difesa dall'avv LI Silvia, la quale chiedeva al tribunale “Tutto ciò premesso l' ut sopra rappresentata, domiciliata e difesa rassegna le Controparte_7 seguenti conclusioni: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE: - Concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 54/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 23 Gennaio 2023 (RG 2767/2022) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
NEL MERITO: - rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'opposizione formulata da controparte avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni n. 54/2023 del 23 Gennaio 2023 (RG 2767/2022) munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente poiché infondata sia in fatto sia in diritto. Con vittoria di spese tutte del giudizio”. Si costituiva la chiamata in causa
, rappresentata e difesa dall'avv .Claudia Rulli Bonaca la Controparte_3 quale chiedeva al tribunale ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti dettagliatamente in narrativa, nel merito, 1) in via principale, rigettare integralmente e in tutti i suoi capi le domande svolte dal
[...]
in quanto infondate e non provate;
2) in via subordinata, nella Controparte_8 denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della SI.ra CP_2 per i fatti di causa e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla parte attrice, accertare e dichiarare l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 54934621 “Multirischi del Professionista”, sottoscritta dalla SI.ra , con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata da CP_2 quest'ultima nei confronti della per le ragioni Controparte_3 specificamente illustrate ed eccepite al paragrafo n.2) del presente atto;
3) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda nei confronti della SI.ra e di contestuale accoglimento della CP_2 domanda di garanzia per ritenuta operatività della polizza assicurativa, contenere l'operatività della garanzia nel rispetto di tutti i limiti ed i vincoli previsti nella polizza n. 54934621 “Multirischi del Professionista”, ivi compreso il limite del massimale pari ad euro 500.000,00, la franchigia pari ad euro 250,00, il patto di gestione della lite e l'esclusione del vincolo di solidarietà, liquidando all'attrice solamente i danni realmente subiti e rigorosamente provati;
4) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese e competenze tutte di lite”.
MOTIVI
In primo luogo si rigettano le eccezioni di nullità della citazione eccepite da parte CP_2
, per il decreto ingiuntivo emesso in data 23/01/2023, sanate dalla sua
[...] costituzione in giudizio.
Riguardo all'eccezione relativa al mancato esperimento del giudizio di mediazione risulta depositato agli atti della parte in data 2710/2023 nei confronti del CP_2
dell' e di e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_9 rubricato al n. 125/2023 presso l'Organismo di Mediazione di Terni con esito negativo.
Riguardo all'eccezione relativa alla legittimazione del nuovo amministratore costituitosi
, succeduto all'amministratore , relativa al verbale di CP_10 Controparte_11 assemblea del 17 luglio 2023 e 18 luglio 2023 “mancante delle sottoscrizioni e della parte che avrebbe dovuto riportare la asserita nomina dell'amministratore del
” si rileva che dalle pagine del verbale allegato alla prima memoria si può Parte_2 evincere la nomina dell'amministratore essendo presenti i voti riportati dai CP_10 tre soggetti proponentesi per la funzione, in ogni caso il verbale completo risulta depositato dal nella terza memoria 171 ter c.p.c.. Parte_2
pagina 3 di 12 Riguardo al merito parte attrice , opponendosi al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della , affermava che “In data 05.09.2019 Controparte_12 nell'appartamento di proprietà di posto al piano 7° int. 25 dello stabile di Parte_3
(ossia proprio quello oggetto dei lavori cui si riferisce la richiesta di Controparte_5 Pt_1 pagamento) si verificava un incendio, per causa del tutto estranea a qualsivoglia responsabilità condominiale, che si propagava poi all'esterno, danneggiando, oltre detto immobile, anche altre abitazioni e parti comuni dell'edificio, nonché causando danni a terzi” Affermava che la stessa aveva dichiarato che la causa dell'incendio Parte_3 era dovuta a una scintilla del proprio phon. Affermava che a causa delle scelte dell'amministratrice il si era trovato a pagare le spese dell'incendio Parte_2 comprensive di quelle dell'appartamento dal quale si era propagato l'incendio e questo senza dare notizia all'assemblea dando incarico alla ditta uno studio Controparte_13 tecnico dei lavori di rispristino sia di parti comuni che private. Inoltre affermava la mancata comunicazione del decreto ingiuntivo al condominio che avrebbe altrimenti potuto impugnarlo evitando così di subire un pignoramento presso terzi da parte della
. Affermava ancora che l'incarico alla impresa CP_14 Controparte_12
di fare lavori all'interno dell'appartamento dal quale si era propagato
[...]
l'incendio era stato dato senza potere in quanto la gestione da parte dell'amministratore riguarda soltanto le parti comuni dell'edificio e comunque , l'incarico era “ avvenuto senza alcuna delibera assembleare, necessaria data la natura dei lavori, di carattere straordinario e non urgenti”.
La parte chiamata in causa dall'opponente, già amministratrice del condominio all'epoca dei fatti sig. nella propria comparsa affermava la carenza di legittimazione CP_2 della nuova amministratrice società sia per carenza dei titoli in caso al Parte_4 legale rappresentante che per mancanza di incarico da parte dell'assemblea ad agire nei confronti di ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto non CP_2 redatto ai sensi degli artt. 163 e segg. c.p.c. e non rispettoso del termine dilatorio di giorni 120 di cui all'art. 163 bis c.p.c. Eccepiva altresì la nullità della citazione per chiamata di terzo sia perché atto redatto in violazione delle forme previste dall'art. 163 c.p.c.1 , sia perché notificato in violazione del disposto di cui all'art. 269, terzo comma, c.p.c. Eccepiva la mancanza di mediazione e nel merito affermava che i lavori erano stati effettuati per ragioni di urgenza e nella necessità di mettere in sicurezza persone e cose e dichiarava che “le somme di cui alla contabilità LI, per i lavori eseguiti su parti comuni, sono stati pagati dalla a fronte della polizza Multirischi CP_15
Fabbricato stipulata dalla Amministrazione Condominiale (doc.14); il tutto previa detrazione alla somma determinata a seguito di perizia concordata di oltre 30.000,00 euro riscossi direttamente, anche per la loro quota di parti comuni, da alcuni condomini.
**** i condomini ben conoscevano sia la tipologia dei lavori eseguiti, sia il loro affidamento;
sia il loro costo (Vds. in proposito doc. 15)”.
Parte convenuta costituendosi affermava che successivamente all'incendio all'amministratrice era stata notificata un'Ordinanza di inagibilità del CP_2
pagina 4 di 12 Comune di datata 10 Maggio 2019, che riguardava numerosi appartamenti situati Pt_1 all'interno del predetto Condominio e pertanto i lavori furono effettuati per ragioni d'urgenza. E precisava “Invero nella suddetta Ordinanza si legge espressamente come l'incendio avesse danneggiato gran parte dell'appartamento d'origine, compromettendo il solaio di copertura che fungeva da calpestio per il piano superiore (ottavo piano), nonché aveva compromesso la sicurezza del pano inferiore (sesto piano), vieppiù l'enorme quantità di fumo sviluppatasi aveva pregiudicato la salubrità degli ambienti. Per tali motivazioni il Sindaco aveva dichiarato l'inagibilità degli appartamenti siti al sesto, settimo, ottavo e decimo piano ordinando all'Amministratore il conseguente sgombero”. Affermava che l'operato dell'amministratrice veniva ratificato nell'assemblea del 18/9/2019. Affermava inoltre che all'epoca dei fatti il Parte_2 avesse un contratto assicurativo di polizza multirischi Fabbricato stipulata con la
, con copertura per rischio derivante da incendio, anche Controparte_16 cagionato da dolo e colpa grave di uno dei condomini ex art 29 e 30 ; l'assicurazione liquidava 182000,oo euro comprensivo di tutti i danni sia condominiali che dei singoli condomini. Affermava infine la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta.
La società assicuratrice costituendosi si associava alle eccezioni e Controparte_3 deduzioni contenute nella comparsa della propria assicurata e aggiungeva CP_2
“la pretestuosità anche della richiesta di pagamento avanzata dalla IT LI ES, posta l'evidente assenza di qualsivoglia allegazione e prova relativa all'esecuzione delle lavorazioni, dell'esatto adempimento della propria obbligazione e della congruità dell'importo richiesto, non potendo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, dunque, un ordinario procedimento di cognizione – come è quello oggi pendente- ritenersi sufficiente la semplice emissione e produzione di una fattura” . Affermava l'inoperatività della polizza assicurativa e quindi la chiamata in manleva affermando “Nell'Appendice integrativa alla polizza Multirischi del professionista (contratto di polizza n. 54934621 vigente al momento della verificazione dell'incendio),
“PARTE C”, MOD. 2319, nel paragrafo 4), denominato “Integrazioni alla garanzia base- Rischi Assicurati/Rischi Esclusi”, all'art. 4.2, rubricato “Rischi esclusi” è, infatti, espressamente previsto che: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: …m) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto legislativo 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati” e aggiungendo che “ la perdita patrimoniale cagionata al terzo sia il risultato di un fatto accidentale, non volontariamente causato dall'assicurato ”e che l'amministratore svolga attività nel rispetto di leggi e regolamenti a affermava “all'art.
4.2 RISCHI ESCLUSI, lettera n) dove è esplicitamente sancito che l'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:
“derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge”.
pagina 5 di 12 Nel corso dell'istruttoria erano svolto interrogatorio formale ed escussi testimoni. All'udienza dell'8/2/2024 parte convenuta si sottoponeva ad interrogatorio CP_2 formale sui capitoli della seconda memoria di parte attrice affermava di aver agito , come amministratrice, in base a delibere approvate dall'assemblea del condominio;
riguardo al capitolo3 affermava che “ “ non era possibile chiedere preventivi perche era un lavoro particolare e grande sul quale nessuno avrebbe fatto dei preventivi prima e c'era il discorso dell'urgenza essendo 4 appartamenti inagibili”. Affermava che l'impresa LI si era interfacciata sia lei che con il direttore dei lavori geometra
Affermava che le delibere dell'assemblea riguardavano tutte la totalità CP_17 dell'incendio non soltanto la scala 6 dalla quale si era propagato l'incendio. Rispondendo la capitolo 9 affermava “non è vero la ditta LI ha effettuato lavori solo sulle parti comuni”. Rispondendo ai capitoli della seconda memoria della ditta affermava che i lavori erano stati commissionati alla ditta per le Controparte_1 condizioni di insalubrità successive all'incendio del 5/5/19 nell'edificio di CP_5
6 ; affermava l'incendio dall'appartamento della signora aveva interessato
[...] Parte_3 anche parti strutturali degli altri piani dell'edificio tantoché il con CP_18 ordinanza aveva dichiarato lo stato di inagibilità. Confermava che i lavori eseguiti dalla IT LI ES interessavano parti strutturali del come indicate nel Parte_2
Computo metrico allegato 2 della comparsa di costituzione. Affermava che l'assemblea Condominiale in data 18.09.2019 era stata messa a conoscenza di tutti gli interventi eseguiti anche nelle parti comuni e dei relativi costi e che all'esito aveva ratificato il suo l'operato. Affermava che il condominio aveva in atto una assicurazione con la con Polizza multirischi fabbricato che assicurava l'immobile anche dal CP_19 rischio di incendio cagionato da dolo e/o colpa grave di un o dei condomini e che “la ditta LI era oggetto di risarcimento ma fino a quando sono stata io amministratore la compagnia aveva risarcito solo circa 150000,00 , pagati al CP_20 condominio, a fronte di 180000,00 euro circa riconosciuti come danno dal terzo perito per la sola sezione incendio, il terzo perito era l'ing . Gli altri 30000,00 euro Per_1 sono stati pagati direttamente ai danneggiati dalle polizze privare dei condomini e quindi sono stati scalati dalla somma complessiva. I danneggiati pur avendo ricevuto il rimborso direttamente all'epoca non avevano ancora risarcito il . I Parte_2 condomini che avevano ricevuto il risarcimento erano condomini diversi dalla signora e precisava che “i 150000,00 euro sono confluiti nel conto corrente del Parte_3
, con successivi acconti , dal 2019 al 2022”. Parte_2
All'udienza dell'11/4/2024 era escusso il testimone della ditta , sig. Controparte_1
TI HO dipendente della stessa. Il quale rispondendo ai capitoli della seconda memoria affermava di aver lavorato sul cantiere e di aver ricevuto direttive dal tecnico direttore dei lavori che diceva il tipo di lavoro da svolgere, affermava che la CP_17 ditta aveva provveduto allo sgombero, allo smaltimento ed alla bonifica dei rifiuti post- incendio. Affermava che la ditta aveva provveduto al consolidamento del solaio di copertura dell'abitazione di che corrisponde al calpestio dell'alloggio Parte_3 sovrastante all'ottavo piano nonché alla rimozione degli infissi al fine di consentire il pagina 6 di 12 rifacimento delle facciate precisando che “a li abbiano caricati con la gru semovente e portati sopra un camion “. Sul capitolo 9 dichiarava che “abbiamo lavorato anche sui corridoi e sui piani sovrastanti a quello in cui c'è stato l'incendio, compresa la facciata che era diventata nera e dovevamo fare in fretta per mettere in sicurezza tutto e far rientrare i condomini nel proprie abitazioni danneggiate”. Rispondendo ai successivi capitoli dichiarava che la ditta aveva provveduto alla rimozione del pavimento e rivestimento al fine di mettere in sicurezza il solaio di copertura del piano inferiore ovvero il sesto e aveva eseguito le opere per la messa in sicurezza degli immobili al fine di consentire l'intervento delle altre ditte appaltatrici. Riguardo al capitolo 12 affermava
“ è vera la circostanza, anche negli appartamenti sopra il piano dell'incendio , piano settimo, c'erano dei danni. Mi sembra di ricordare che almeno altri due piani erano stati danneggiati, anche l'ingresso e le scale erano anneriti”. Precisava che per effettuare i lavori era stato necessario entrare nei locali con l'uso di mascherina a causa del fumo. Alla stessa udienza era escusso il testimone che affermava di Testimone_1 essere amministratore unico della che aveva fatto dei lavori di bonifica CP_14 all'interno degli appartamenti a causa dell'incendio e di aver visto la ditta LI lavorare nelle parti comuni del condominio, come l'androne delle scale, effettuando la rimozione degli infissi , la rimozione dei calcinacci successivamente alla demolizione dei pavimenti dell'appartamento della;
sul capitolo 12 rispondeva “è CP_21 vero preciso che il solaio dell'appartamento superiore a quello di si era rovinato Pt_3 in quanto erano scoppiate alcune parti, mentre nel pavimento dell'appartamento di si erano fusi i tutti i tuti dell'acqua sanitaria”. Riguardo ai lavori svolti dalla Pt_3 società da lui rappresentata affermava “noi abbiamo fatto la bonifica dopo che la LI ha consolidato l'intradosso del solaio perché erano scoppiate le pignatte che sono dei laterizi” Rispondendo al capitolo 14 dichiarava “ è vero gli appartamenti superiori a quello interessato dall'incendio erano stati compromessi dal fumo che era entrato nelle case ( per quelli in cui i condomini avevano avuto paura e uscendo avevano lasciato la porta aperta e le finestre aperte creando un effetto camino) invece l'acqua degli idranti ha allagato l'appartamento sotto a quello di Palme e le scale portando anche il nero della fuliggine )”.
All'udienza del 5/6/2024 era escusso il testimone che affermava di Testimone_2 essere il progettista e direttore dei lavori nel condominio di nonché Controparte_5 tecnico incaricato dal condominio nella perizia contrattuale tra il condominio e la compagnia . Rispondendo ai capitoli della seconda memoria della ditta CP_16
affermava che l'incendio si era sviluppato nella camera da letto al Controparte_1 settimo piano della e aveva interessato il solaio di copertura della camera e Parte_3 calpestio del piano superiore.
Dichiarava di aver fatto il computo metrico e che la ditta LI era intervenuta nel risanamento strutturale progettato da lui stesso nonché dall'ing ; CP_22 precisava che “si erano fusi il blocco di alleggerimento detto pignatta e la ditta ha risanato gli elementi portanti cioè i travetti ed ha fatto la ricostituzione dell'elemento di pagina 7 di 12 alleggerimento di polistilene e apposizione di rete di distribuzione e malta strutturale di completamento”. Riguardo alla parte esterna dell'edificio dichiarava che “la ditta LI ha rimosso i residui esterni per evitare che parti deteriorate potessero cadere sulla pubblica via”. Rispondendo al capitolo 7 affermava “sul capitolo 7” in via stragiudiziale con la il condomino era considerato terzo soggetto assicurato. CP_16
C'era una postilla che i singoli condomini erano soggetti terzi assicurati. Le fatture indicate dall'avvocato dovevano essere pagate con i soldi dell'assicurazione . L'assicurazione ha liquidato tutti danni delle lavorazioni a meno delle somme parcellizzate come in perizia contrattuale . Le somme rendicontate in sede di perizia contrattuale con la erano minori di quelle stimate dal perito nominato dal CP_16 tribunale di Terni dott. in quanto 3 condomini avevano attivato la Persona_2 propria assicurazione pertanto ha parcellizzato il danno , i suddetti tre CP_16 condomini mai hanno riversato le somme al condominio e li hanno utilizzati in modo diverso per cose personali in quanto i danni all'interno dell'appartamento in forma antestataria sono stati eseguiti dal condominio sulla scorta delle somme derivanti dalla perizia contrattuale pertanto l'indennizzo ricevuto dai condomini non è stato utilizzati per il ripristino”. Affermava che i lavori erano stati fatti a regola d'arte e a seguito di essi il aveva revocato l'ordinanza di inagibilità con la quale la protezione civile CP_18 aveva reso inagibili gli immobili posti in proiezione verticale posti al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo piano.
Affermava che il calore propagatosi dall'incendio aveva messo in pericolo la tenuta dei solai calpestabili e di copertura dei piani superiori e sottostanti a quello della SI.ra che erano rimaste danneggiate le pareti esterne del nonché il Parte_3 Parte_2 vano scale comune e che il fumo sviluppatosi a causa dell'incendio aveva pregiudicato la salubrità degli ambienti dell'intero stabile.
Dichiarava rispondendo al capitolo 17 che alla ditta era stato effettuato Controparte_1 un pagamento nel settembre 2019 senza effettuare contestazioni dei lavori.
Sentito sui capitoli della comparsa di costituzione della convenuta al CP_2 dichiarava che i lavori avevano riguardato parti comuni dell'edificio. Rispondendo al capitolo 1 affermava “ è vero sono stato incaricato dall'amministratore per la redazione del progetto 1/2015 DRP 380/2001 riferito al condominio 2-4-6 in CP_4 particolare civico 6 oggetto danni da incendio e l'incarico è stato ratificato nell'assemblea, del 18/9/2019 svoltasi nel mio studio alla presenza di tutti i condomini della scala 6 , assemblea indetta per la sola scala 6 a norma del regolamento condominiale”
Rispondendo al capitolo 3 ) dichiarava “È vera la circostanza, la perizia finale che ho redatto congiuntamente all'ing CTP di e all'ing. Per_3 CP_16 Persona_2
CTU riporta in modo esaustivo che le somme liquidate dalle coassicurazioni ai singoli assicurati non hanno costituito l'indennizzo liquidato da al Condominio”. CP_16
pagina 8 di 12 All'udienza del 4/7/2024 era escussa per parte ditta Controparte_1 Testimone_3 la compagna dello stesso , la quale rispondendo ai capitoli della seconda memoria affermava di aver saputo dal compagno dei lavori svolti nel condominio seguito dell'incendio e di aver ascoltato una telefonata tra il LI e il che CP_17 parlavano dell'ordinanza comunale. Affermava di aver visto i documenti in casa di sapere che c'era anche una certa urgenza per far passare le persone nelle parti compromesse come le scale “ confermava i lavori svolti dalla ditta sui luoghi precisava
“ che sia il pavimento che il solaio sono state oggetto dei lavori, lo so perché me lo ha detto il mio compagno e vedo il camion con i rifiuti. Sono stata fuori del cantiere dove ho visto le parti transennate . Nel camion ho visto le finestre e i calcinacci “. Confermava l'avvenuto pagamento di una fattura da parte del condominio. Alla stessa udienza era escusso il testimone , già dipendente della ditta Testimone_4 dal 2018 per cinque anni , sugli stessi capitoli . Il testimone affermava CP_14
““ ho lavorato nel condominio con la ditta successivamente all'incendio e CP_23 prima di noi c'è stata la ditta LI , ho visto lavorare tale ditta e qualche volta ho aiutato a portare via i rifiuti La ditta ha lavorato nell'immobile per molti mesi CP_23 per muratura, tinteggiatura, pulitura delle scale , in un paio di appartamenti e nell'appartamento dell'incendio . E' vero l'incarico alla LI fu dato dall'amministratore”. Affermava la presenza di una ordinanza di inagibilità emessa dal a seguito dell'incendio . Rispondendo al capitolo 4 affermava “4) “ CP_18
Quando siamo arrivati i locali erano quasi vuoti c'era qualche sedia e qualche tavolo nella casa incendiata , mentre le finestre pericolanti e il resto erano già state portate via dalla LI. Negli altri appartamenti c'era tutta la fuliggine , nel vano scale c'era fuliggine e al 90% le scale erano state pulite dalla LI e anche l'ingresso era stato pulito” e sul capitolo 5 “ è vero, non mi ricordo il piano ma ricordo che la LI mise in sicurezza il solaio della casa incendiata, il calore aveva fatto saltare le pianelle del piano superiore , la LI aveva messi i cristi ( puntelli a croce fissa) nell'appartamento incendiato per puntellare il soffitto” .Affermava che la ditta LI aveva provveduto alla rimozione delle finestre dell'appartamento e precisava ““ è vero preciso che erano le finestre colpite dall'incendio , sia quelle dell'appartamento incendiato che le tende per il sole dell'appartamento superiore” e rispondendo ad ADR
“ negli altri appartamenti le finestre erano in buono stato tranne qualche tapparella in plastica bruciata dal calore “.Confermava che la ditta LI cesare aveva provveduto alla rimozione del pavimento e rivestimento al fine di mettere in sicurezza il solaio di copertura del piano inferiore a quello di propagazione dell'incendio e di aver fatto opere di messa in sicurezza prima dell'intervento della ditta per la quale lavorava . Confermava che a causa dell'incendio erano rimaste danneggiate le pareti esterne del nonché il vano scale comune in quanto era tutto allagato dall'acqua mandata Parte_2 dai vigili del fuoco e il fumo aveva reso l'aria insalubre .
Nell'atto introduttivo di parte sono presenti tre ordinanze emesse dal CP_2
intestate a e a : CP_18 CP_2 Controparte_24
pagina 9 di 12 - Allegato 4 ordinanza del 10/5/2019 contenente la dichiarazione di non agibilità , fino al completo ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, igienicità e salubrità delle unità piano settimo abitative del piano settimo interno 25, piano ottavo, interno 29 sovrastante, piano sesto interno 21 sottostante , abitazione al decimo piano interno 45
- Allegato 8 ordinanza che revoca la non agibilità relativamente agli interni n. 21 , 29
e 35 del condominio di Via Libertini n.6 e mantiene le condizioni in essere, ovvero di inagibilità, per l'interno n. 25
- Allegato 9 ordinanza di revoca totale della non agibilità del 15/01/2021 E' presente all'allegato 14 la polizza multirischi sottoscritta con la che CP_25 prevede sotto la voce “ norme che regolano i sinistri” le “ norme relative ai moduli incendio e cristalli” gli articoli dal 12 al 21 .
All'art 16 “ valore delle cose assicurate e determinazione del danno “ sotto la voce “ modulo incendio” si legge “per l'attribuzione del valore del fabbricato assicurato si stima la spesa necessaria per la sua integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area; b) l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui”.
All'allegato 15 è presente, scritto a mano e composto di due fogli, il verbale dell'assemblea del 18/9/2019 dove si legge che sono rappresentati condomini per 302,774 nella quale si legge”l'amministratore rag introduce ai presenti la CP_2 situazione dopo l'evento incendiario occorso in data 5/5/19 .L'Amministratore dice che dopo l'evento sopra indicato la stessa incaricava la soc. Parte_5 che avrebbe seguito gli aspetti tecnici e gestionali e l'avv. Lancia Fabio quale legale di riferimento. L'assemblea all'unanimità ratifica tali incarichi. Vengono dal tecnico geometra introdotte le vicende e i rapporti intrattenuti con i tecnici Testimone_2 dell'assicurazione viene relazionato ai presenti la vicenda come accaduta e relativa alle problematiche sul vincolo presente nella polizza condominiale , fatti questi
…….l'istituto di credito Intesa san Paolo subentrata a Alla data il danno CP_26 cagionato agli immobili e alle parti comuni ammonta da stima ad euro 243804 ,11 di cui 126636,68 danni alle parti comuni ed euro 117167,69 agli immobili ed in particolare agli immobili dei signori , , CP_27 Controparte_28 CP_29
, , , proprietà oltre spese tecniche Parte_3 Parte_6 Controparte_30 Persona_4
e varie per un totale provvisorio di euro 355626,99. L'amministratore relazione sui rapporti tenuti con l'assicurazione tramite la società di gestione e il legale,…. Il termine ragguagliati i presenti è….. che alla data del presente l'ufficio liquidazioni ha riconosciuto un danno minimo di euro 150000,00 di cui 75000 sono stati erogati . Per queste attività e gli incombenti dell'ordinanza sindacale sono state esperite tutte le attività, sia tecnico amministrative che puramente tecniche . Fu dato incarico alla soc. Experi…. sul di effettuare la prova di carico e verifica dei solai di calpestio e copertura del vano posto al 7 piano int 25 i cui risultati positivi hanno permesso di mettere a punto il progetto strutturale di restauro e………… dello stesso a firma della pagina 10 di 12 società e del ing Ancora su tale attività è stata presentata istanza di CP_22 revoca dell'ordinanza sindacale la quale è stata revocata per i soli immobili int. 21-29- 35.
I presenti dopo discussione e domande dichiarano si ritengono soddisfatti dell'operato dell'amministratore e approvano quanto da esse svolto .
Alle ore 19,40 l'assemblea esauriti gli argomenti viene sciolta, fanno il presente verbale l'amministratore e il tecnico della società di gestione e anche i presenti e i presenti per delega. Sottoscritto da e il tecnico Formazione”. CP_2 CP_24
Agli atti , come documento depositato da ex 201 c.p.c. in data 21/2/2024 , è CP_2 presente il processo verbale conclusivo di perizia a firma ing. per Persona_5 la , ing. perito nominato dal tribunale di Terni, ing CP_16 Persona_2 Per_6 per l'assicurato. Nella perizia vengono elencati gli importi per ciascun
[...] soggetto danneggiato sottoscritto in Foligno il 30 2021. Dal documento risulta che la aveva liquidato al Condominio euro 122278,00. CP_16
Da tutto quanto emerso pertanto occorre osservare che :
- Riguardo ai rapporti tra e la propria assicurazione, chiamata in causa, CP_2
la quale nell'atto di costituzione affermava “. Controparte_3
L'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto “Nell'Appendice integrativa alla polizza del professionista (contratto di polizza n. 54934621 vigente CP_31 al momento della verificazione dell'incendio), “PARTE C”, MOD. 2319, nel paragrafo 4), denominato “Integrazioni alla garanzia base- Rischi Assicurati/Rischi Esclusi”, all'art. 4.2, rubricato “Rischi esclusi” è, infatti, espressamente previsto che:
“L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: …m) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto legislativo 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati”. L'eccezione va respinta considerato che la richiesta di pagamento dei lavori appaltati è una obbligazione diversa dalla quella nascente dalla “ responsabilità civile “ per i lavori svolti dalla ditta appaltatrice che non è oggetto di causa.
Riguardo allo svolgimento dei lavori sulle parti comuni da parte della Controparte_1 su incarico dell'amministratrice, è risultato :
- che l'incarico è stato dato dall'amministratrice ( interrogatorio formale , CP_2 testimone direttore dei lavori, dipendente Testimone_2 Testimone_4 della ditta CP_14
- che i lavori sono stati svolti come dichiarati da parte attrice ( interrogatorio CP_2
Testimone direttore dei lavori testimone , Testimone_2 Testimone_1
compagna , dipendente ditta Testimone_3 Controparte_1 CP_32
LI, dipendente della ditta . Testimone_4 CP_14
pagina 11 di 12 E' presente altresì agli atti come allegato 4 dell'atto introduttivo il contratto datato 30/5/2019 tra il condominio rappresentato dall'amministratrice e la ditta CP_2 opposta e , come allegato della comparsa di risposta della ditta opposta, il computo metrico di contabilità dei lavori dal 10/8 al 10/9 2019 SAL 22/9/2019 .
Riguardo al pagamento della ditta opposta è risultato che era stata in parte saldata per 4135,19 residuando la somma oggetto di decreto ingiuntivo .
Riguardo alla carenza di legittimazione da parte dell'amministratrice nel dare incarico alla ditta opposta, agli atti come sopra riportata nel suo contenuto, è presente il verbale della assemblea nel corso della quale i condomini hanno approvato l'incarico dato nel periodo in cui erano attive del ordinanze del di che rendeva inagibili i CP_18 Pt_1 luoghi dell'incendio cosa che deve far considerare le attività intraprese dall'amministratrice come attività svolte in situazione di “ urgenza” e che successivamente con assemblea del 18/9/2019 sono state ratificate con delibera all'unanimità della quale non è stata dimostrata qualsivoglia ipotesi di invalidità.
La richiesta in riconvenzionale del condominio opponente va respinta essendo stato dimostrato l'avvenuto svolgimento dei lavori da parte della opposta.
Per tutti questi l'opposizione va respinta e le spese di lite poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il giudice, ogni contraria istanza disattesa o respinta, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 54/2023. Condanna il condominio al Controparte_4 pagamento delle spese di lite che si quantificano in favore della IT LI ES in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge;
in favore di in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per CP_2 fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge;
in favore di
[...] in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, Controparte_3 euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1701,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge.
Terni , 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
pagina 12 di 12