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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
Tribunale Ordinario di Gorizia
DECRETO INGIUNTIVO
Il Presidente dott. Riccardo Merluzzi letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
; Controparte_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato, in particolare, che:
- la fattura elettronica è un documento digitale, trasmesso dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio, che rende il documento autentico e immodificabile;
- il duplicato informatico della fattura elettronica in formato .XML ha l'efficacia stabilita dall'art. 23 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 82/2005;
- tali fatture costituiscono prova scritta ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c.; ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(P. IVA di pagare alla parte ricorrente, Controparte_2 P.IVA_1
per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 19.398,00, oltre ad interessi di mora ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, ai sensi degli artt.
645 ss. c.p.c., e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Gorizia, 20/03/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
Tribunale Ordinario di Gorizia
DECRETO INGIUNTIVO
Il Presidente dott. Riccardo Merluzzi letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
; Controparte_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato, in particolare, che:
- la fattura elettronica è un documento digitale, trasmesso dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio, che rende il documento autentico e immodificabile;
- il duplicato informatico della fattura elettronica in formato .XML ha l'efficacia stabilita dall'art. 23 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 82/2005;
- tali fatture costituiscono prova scritta ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c.; ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(P. IVA di pagare alla parte ricorrente, Controparte_2 P.IVA_1
per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 19.398,00, oltre ad interessi di mora ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, ai sensi degli artt.
645 ss. c.p.c., e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Gorizia, 20/03/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi