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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 407/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12972/2025 emessa in data 11.12.2024 e pubblicata il 14.5.2025, nel giudizio recante NRG 36292/2019; avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianfabio Brandi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novafeltria, Piazza Vittorio Emanuele 11; appellante/ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1 in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore dell' rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Di CP_3
Gilio ed Elena Maccolini, con elezione di domicilio presso l'ufficio dell'Avvocatura Regionale dell'INAIL sito a Bologna (BO); appellato/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 17 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso datato 11.04.2016, depositato in data 29/12/2016 e rubricato avanti al Tribunale di Rimini con il n. 26/2017 R.G., l'odierno ricorrente adiva la Sez. Lavoro del medesimo Tribunale, al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza del rapporto causale tra le mansioni lavorative svolte dall'anno 1976 preso il Consorzio Fonderie SCM di Rimini, la patologia denunciata (grave ipoacusia ricettiva bilaterale da trauma acustico cronico) ed i postumi permanenti residuatigli in conseguenza della stessa, nonché, conseguentemente, al fine di ottenere la condanna di alla liquidazione dell'indennizzo/rendita di legge, come CP_1 spettante in proporzione al danno accertato e subito. Si costituiva in giudizio , riportandosi agli accertamenti eseguiti in via CP_1 amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda. Dopo l'espletamento di sola istruttoria testimoniale (limitata all'audizione di soli n. 2 testi) e rigettata la richiesta di C.T.U. medica richiesta dall'allora ricorrente, il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 416/2017 depositata in data 14.12.2017, rigettava la domanda spiegata da Parte_1 sostenendo come nel caso di specie l'allora ricorrente, asseritamente gravato del relativo onere, non avrebbe provato l'eziologia professionale della malattia della quale è affetto (ritenuta “patologia non tabellata”). Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Rimini, proponeva Parte_1 gravame avanti a questa Corte di Appello, iscritto al n. 459/2018 R.G. Con l'atto di gravame di cui sopra, l'allora appellante chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata con conseguente riconoscimento della malattia professionale lamentata e condanna di al riconoscimento ed erogazione CP_1 dell'indennizzo/rendita prevista per legge. Chiedeva altresì, in via istruttoria, l'audizione del teste non ammesso in primo grado ( al quale doveva Testimone_1 chiedersi la conferma dell'attività prestata dal ricorrente presso l'impianto
“distaffatore” dall'anno 1976 al 1984), nonché, l'ammissione di CTU medico- legale diretta ad accertare la sussistenza della malattia allegata dal ricorrente e la riferibilità eziologica della stessa alla noxa lavorativa. Nel proprio atto d'impugnazione, l'assicurato in parola contestava la sentenza di pag. 2 di 17 primo grado per tre principali motivazioni: “1) Erronea valutazione di fatto e della sussistenza del nesso di causalità tra occasione di lavoro e patologia insorta”; “2) Erronea valutazione di norme di diritto (tabella malattie professionali DPR 13.04.1994 n. 336 e successive modifiche) in relazione al mancato riconoscimento della patologia sofferta dal ricorrente come malattia professionale di cui alla tabella DPR 336”; “3) Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie spiegate dal ricorrente nel primo grado di Giudizio essendosi limitato il Tribunale di Rimini all'ammissione di sole n. 2 prove testimoniali con rigetto della CTU richiesta dal ricorrente, con conseguente reiezione della domanda per asserita mancata prova dell'eziologia professionale della malattia sofferta”. Si costituiva l appellato, chiedendo il rigetto del gravame con integrale CP_1 conferma della sentenza di primo grado, opponendosi altresì alle istanze istruttorie dell'appellante come indicate nell'atto di impugnazione. Nel corso del giudizio di appello veniva ammessa ed espletata CTU medico-legale, per la cui redazione veniva incaricato il Dott. specialista in Persona_1
Otorinolaringoiatria e in Audiologia il quale si impegnava a rispondere al seguente quesito: “Dica il CTU, sottoposto a visita medica parte appellante, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e gli atti di causa, ogni altro opportuno accertamento effettuato, se alla data della domanda amministrativa del 9/4/2014
o successivamente e fino all'espletamento dell'incarico, la malattia professionale da parte appellante allegata (ipoacusia) sia sussistente o meno e eziologicamente riferibile alla noxa lavorativa. Dica il CTU, in tale evenienza, in che misura la predetta malattia sia eventualmente a ridurre, sempre fino all'espletamento del presente incarico, l'integrità psico-fisica di parte appellante”. Il nominato CTU, nella propria relazione peritale, diagnosticava l'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave sofferta dall'assicurato, odierno ricorrente in riassunzione, attribuendone l'eziologia, in via concorrente ad altri fattori, anche all'esposizione professionale al rumore (v. CTU dott. in Per_1 atti). Depositata la CTU di cui sopra, all'esito dell'udienza collegiale del 27.6.2019, la causa era definita con sentenza n. 611/2019, depositata in data 4.7.2019, a mezzo della quale questa Corte di Merito rigettava l'appello, condannando il sig. Pt_1
al pagamento delle spese del grado.
[...]
Così come si ha modo di leggere nell'ordinanza per cui è rinvio, nella predetta pag. 3 di 17 pronuncia, in estrema sintesi: “(…) è stato escluso il rischio professionale perché la presunzione d'origine, in relazione all'art. 50 lett. p) dell'allegato 5 del T.U., si fermerebbe alle prestazioni svolte fino al 1984 non essendo rinvenibile alcun audiogramma per il periodo successivo fino al 1995, e non era stata superata la soglia massima di tollerabilità di 90dBA (pur non essendo ostativa ad un riscontrato limite inferiore o ad una diversa capacità di resistenza di ciascun organismo la configurabilità di una malattia professionale indennizzabile); inoltre, la CTU aveva rilevato che il rischio a cui era stato esposto il lavoratore non fosse idoneo a provocare la malattia, e che in mancanza di esami audiometrici nessuna evoluzione clinica peggiorativa risultava negli anni dal 1976 al 1996. Ed ancora, la Corte territoriale ha segnalato che le conclusioni a cui era pervenuto il consulente in tema di rischio professionale erano dubitative e possibilistiche (n.d.r. il CTU nella propria relazione ha affermato testualmente: “la patologia denunciata, sotto l'aspetto eziologico, può essere ritenuta solo parzialmente riconducibile alla esposizione al rumore professionale…”), potendo la patologia essere ritenuta solo parzialmente riconducibile all'esposizione al rumore professionale, anche a cagione di altre cause extralavorative (attività venatoria, patologie vascolari, suscettibilità individuale), ed essendo ii danno proseguito dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
in carenza di prova del rischio professionale, è stata infine ritenuta irrilevante la prova testimoniale. (…)”. Avverso la pronuncia di rigetto l'assicurato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione, illustrati con memorie, a cui l CP_1 interponeva controricorso. Quanto al contenuto dei motivi di ricorso, nell'ordinanza per cui è rinvio si ha modo di leggere: “(…) 1. II ricorrente, premesso di essere stato assunto nel 1976 dal Consorzio Fonderie di Rimini con mansioni di addetto all'impianto di distaffatura, lavorando in ambienti rumorosi presso macchinari vibranti per la sistemazione dei pezzi di ghisa colati, e presso altro impianto attiguo dove si percuoteva lo stampo e venivano trasportati i medesimi pezzi con sollevatore all'interno della sabbiatrice, e di essere stato poi trasferito nel 1984 ad altra azienda del gruppo, adibito in vari reparti interessati anch'essi da forti e continui rumori durante il turno lavorativo senza ricevere dispositivi di protezione individuale, e premesso altresì che per tali esposizioni aveva presentato nel maggio 2011 domanda di riconoscimento di ipoacusia percettiva la cui pag. 4 di 17 certificazione medica nell'aprile 2014 veniva allegata alla domanda ad ! di CP_4 riconoscimento dell'eziopatologia professionale con postumi invalidanti permanenti indennizzabili, respinta ii 10/7/2014, invocando un danno da perdita uditiva nella misura del 18,25%, lamenta sotto diversi profili plurime violazioni di legge.
2.Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 3 dPR n.1124/65, all. 4 del dpr 336/94 "voce 50 p", del dm 9/4/08 "voce 75 n" delle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria, degli artt. 115- 116 cpc, nonché ii vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.), per avere l'impugnata pronuncia ritenuto carente la prova del rischio professionale benché emergesse la natura tabellare della malattia riconosciuta dall' , CP_1 riscontrata da un parere medico allegato, per mansioni svolte nel periodo in esame, in esposizione ventennale ad intensità di rumore non inferiore a 79dBA come dichiarato dall'azienda datrice. La Corte territoriale non avrebbe considerato che a fronte di una presunzione legale del nesso eziologico, grava su l'onere di prova contraria, in conformità con quanto statuito in CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. 13024/2017), e che la possibilità di provare una diagnosi differenziale richiede la dimostrazione di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva non essendo sufficiente la prova di un fattore non professionale di carattere concorrente, ed essendo stato evidenziato che la patologia abbia natura multifattoriale. II ricorrente deduce, dunque, il vizio motivazionale in sentenza, stante la sua incoerenza logico- formale e la sua contraddittorietà, laddove dapprima si dà canto della configurabilità della presunzione di origine della malattia fino al 1984, poi si dà atto della eccezione del principio dell'equivalenza causale e che CP_1 una rumorosità ambientale pari a 79 dBA, o inferiore, di per sè non deve ritenersi esclusiva della noxa, ed infine si sostiene ii difetto di prova in merito all'origine lavorativa della patologia;
deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. non essendo valutata correttamente la patologia denunciata dal ricorrente come malattia professionale ai sensi delle Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 DPR 1124/65 e ss. mod., non applicando, di conseguenza, la presunzione legale derivante con onere di prova contraria a carico di circa la configurabilità di un fattore causale extralavorativo CP_1
pag. 5 di 17 dotato di efficacia esclusiva nella produzione della patologia accertata;
e deduce l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio restando omessa la verifica e la valutazione dell'avvenuto adempimento dell'onere probatorio sussistente a carico di . CP_1
3. Con ii secondo motivo ii ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione della stessa disposizione normativa (in relazione quindi all'art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.) per non aver considerato il giudice d'appello che non aveva mai contestato la CP_1 natura multifattoriale della patologia il che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda poiché la natura tabellata necessitava della prova dell'esistenza di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva, ed anche la relazione del CTU aveva concluso in formula dubitativa e possibilistica, non aveva cioè il consulente accertato l'esistenza di un fattore causale esclusivo extralavorativo, nè erano stati accertati fattori di rischio non professionali idonei a rappresentare una concausa prevalente nella determinazione della patologia denunciata;
il consulente non aveva dunque spiegato perché un'esposizione al fumo di sigaretta, lontana nel tempo, ovvero una sporadica attività venatoria abbiano potuto incidere significativamente nel determinare il danno uditivo permanente sofferto dall'assicurato, ed egualmente ii rischio vascolare ed ipercolesterolemia, insorti in età avanzata, inidonei a rappresentare una concausa nella produzione della patologia in esame. Emersa la natura concausale lavorativa della produzione della patologia sofferta, andava accolta la domanda del ricorrente con riconoscimento della sussistenza della malattia professionale indennizzabile;
vi sarebbe stato un errore di percezione della Corte d'appello in merito alle risultanze della esperita CTU, potendosi ravvisare la sussistenza di efficacia concausale, seppur concomitante o probabilmente minoritaria del fattore lavorativo nella produzione della patologia denunciata dal ricorrente. (…)”. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12972/2025 ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, rilevando in primo luogo che le Tabelle delle malattie professionali nell'industria elencate all'allegato 4 della L. 1124/1965 erano state rinnovate da successive integrazioni e modifiche che avevano statuito che la ipoacusia da rumore, malattia H83.3 era connessa alla lavorazione di fonditura e distaffature in fonderia con macchine vibranti (voce 50/P del D.P.R.
pag. 6 di 17 336/1994 e voce 75/N del D.M. 9.4.2008), che espongono a rumore in osservazione di efficace isolamento acustico. La Suprema Corte ha ribadito la sussistenza della presunzione legale dell'origine professionale della patologia tabellata, ove sia provata l'adibizione ad una lavorazione inserita nell'elenco e sia stata presentata denunzia nel termine di indennizzabilità, restando a carico dell' dimostrare la carenza del nesso causale. CP_1
Su tali, presupposti, la Suprema Corte ha valutato fondato il primo motivo di ricorso, ritenendo che questa Corte di Appello abbia errato escludendo la presunzione della origine professionale della patologia ed abbia errato nel ritenere non raggiunta la prova della riferibilità eziologica della riduzione dell'integrità psicofisica con le mansioni espletate dall'allora ricorrente. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 13/06/2025, il sig. Pt_1
ha provveduto a riassumere la controversia, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “(…) Piaccia alla On.le Corte di Appello Sez. lavoro di Bologna anche ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e in applicazione delle statuizioni della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. lavoro 14.5.2025 n. 12972/2025, in accoglimento del presente ricorso, annullata la sentenza Tribunale di 10 Rimini Sez. lavoro 416/2017 pubblicata il 14.7.2019, accogliere il ricorso, riconoscendo dal momento della domanda la malattia contratta dal ricorrente quale professionale e condannare l' ad erogare all'appellante le relative CP_1 rendite che risulteranno dovute, oltre interessi e svalutazione monetaria di legge.
In via istruttoria, si chiede, ove occorra, l'ammissione del teste già indicato in primo grado e non ammesso dal Tribunale, residente a [...]
Verucchio (RN), sui capitoli già dedotti. Con vittoria di spese dei quattro gradi di giudizio oltre accessori, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. (…)”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il sig. ricostruita in Parte_1 maniera analitica la complessa vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, ha argomentato a sostegno della fondatezza delle proprie pretese alla luce del dictum della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio e tenuto conto del compendio probatorio in atti. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso ricorso in riassunzione pur a fronte dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio (all'uopo valorizzando le pag. 7 di 17 considerazioni espresse dal CTU nominato in appello, ritenute a sé favorevoli) ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) NEL MERITO: Rigettarsi quindi il ricorso in appello e quindi respingersi le richieste tutte avanzate da parte appellante, in quanto, per le motivazioni di cui in parte narrativa del presente atto, infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto quindi confermarsi integralmente il contenuto della sentenza emanata dal Tribunale di Rimini n. Sezione Lavoro. Spese di lite interamente rifuse. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nei precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso osservare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza per cui è rinvio, nell'accogliere il primo motivo di ricorso formulato dal sig. ha avuto modo di osservare che: << (…) 6.Le tabelle delle Parte_1 malattie professionali nell'industria, elencate in allegato n.4 della L.1124/65 sono state rinnovate da successivi testi normativi che hanno modificato e integrato l'elenco, come consentito dallo stesso art. 3 della citata legge che lo richiama;
dapprima il dPR 336/94, di seguito ii D.M. 9/4/2008, hanno ripreso struttura e finalità della tabella, raggruppando le malattie per agente causale e patologie, per tipo di lavorazioni che espongono al rischio, per periodo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione. In particolare, in entrambi i testi normativi, la voce ipoacusia da rumore,
pag. 8 di 17 classificata come malattia H83.3, è connessa alla lavorazione di formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti (voce 50/p del DPR del 1994, e la voce 75/n del D.M. del 2008), che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.
7. Nelle integrazioni normative tabellari, resta inalterato il principio della presunzione legale d'origine professionale, in ragione del quale, una volta dimostrate l'adibizione ad una lavorazione riportata in elenco, l'esistenza della malattia tabellata e la presentazione della denuncia nel termine di indennizzabilità, si presume che la malattia sia di origine professionale;
per altro verso, nel caso di malattia non tabellata l'assicurato può sempre dimostrare che la patologia di cui è portatore, pur non ricorrendo le condizioni previste in tabella, sia comunque di origine professionale. Al riguardo, questa Corte ha affermato che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo parimenti indicato in tabella (ord. n.13024/2017); nelle tabelle previste dall'art. 3 de! d.P.R. n.1124/1965, che costituiscono ii catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta (ord. 8416/2018), rileva un riparto di onere probatorio in base al quale resta a carico dell'ente dimostrare l'insussistenza del nesso causale, fermo restando che lo svolgimento dell'attività lavorativa inclusa nella tabella è già riconosciuta nociva. Ed ancora (sent. n. 23653/2016), dalla presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato deriva l'onere a carico di di provare CP_1 la dipendenza da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
8. Alla luce dei suesposti principi, ricorrono, nel caso specifico, i vizi denunciati con il primo motivo di ricorso. La descrizione della patologia e delle mansioni a cui il lavoratore era stato adibito, sulla quale non si registrano accertamenti in fatto di contrario avviso, consente di ritenere sussistente la presunzione d'origine professionale in relazione all'ipotesi enunciata al n. 50 punto p) del DPR 336/94,
pag. 9 di 17 che l'impugnata sentenza ha ritenuto arrestarsi fino al 1984 in mancanza di alcun audiogramma rinvenibile fino all'anno 1995, il che da un lato sembra introdurre un argomento induttivo direttamente incidente sull'an della patologia e non sul nesso causale, dall'altro attribuisce ad un data diagnostico negativo (recte, allo stato insussistente) un rilievo probatorio su oggetto e provenienza diversa da quel che, come innanzi vista, si richiede a carico di in ipotesi di malattia CP_1 tabellata.
8.1 Ancora, la pronuncia impugnata, pur esordendo sulla presunta sussistenza del rischio, conclusivamente negata per mancanza di prova, ha argomentato sull'indimostrata riferibilità eziologica della riduzione dell'integrità psico-fisica alle mansioni espletate: e ciò resta affermato non in ragione della acquisizione di una precisa prova di una causa extralavorativa esclusiva o di una preminente concausa alternativa, ma in ragione della esclusione di una probabilità qualificata della esistenza del nesso in presenza di una rumorosità ambientale inferiore a 90 decibel.
8.2 Su quest'ultimo aspetto poi, si muove la doglianza della mancanza di prova in ordine all'origine lavorativa della patologia in attuazione dell'equivalenza causale: tale principio prevede che tutte le cause di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota. Nel caso in esame, la consulenza tecnica richiamata in sentenza non indica una o più cause concomitanti che possano con certezza o con elevata probabilità ricollegare la medesima patologia di ipoacusia bilaterale a fattori extralavorativi;
le conclusioni "dubitative e possibilistiche" cui fa riferimento la Corte territoriale non valorizzano le cause extralavorative ma al tempo stesso non demoliscono la presunzione del rischio lavorativo per malattie tabellate.
9. Discende l'omessa valutazione della patologia denunciata come malattia professionale a mente della classificazione degli agenti di rischio e delle malattie indicate nell'elenco delle Nuove tabelle, vigenti non al memento della decisione ma all'epoca di esposizione a rischio (ord. n. 9688/2014). E giova richiamare il principio altre volte espresso (sent. n. 205120/2015 e n. 17635/16) secondo il quale in presenza di malattie tabellate, opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo CP_1
pag. 10 di 17 nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai suoi tempi di esposizione e di manifestazione. 9.2 - In applicazione del predetto principio di presunzione d'origine e del riparto di onere probatorio, deriva anche che in caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio;
in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio (cfr. ord. 39118/2021), nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale "il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie ( essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 20418)”. 10. Nel caso in esame, non risulta dimostrata la cessazione della patologia ad epoca successiva al 1984, non emergono argomenti a confutazione della certificazione di ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico, non risultano svolti rilievi critici sull'anamnesi lavorativa (mansioni, macchinari e ambiente) presso i vari impianti e le sedi indicate dal ricorrente, non risulta compiuto un adeguato approccio al riparto di oneri probatori in ossequio ai principi dianzi enunciati, non è stata approfondita la rilevanza concausale di altri fattori eziopatogenetici esclusivi, preminenti o riduttivi- rispetto alla denunciata causa lavorativa. In questi termini il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito nel primo, avendo rappresentato il ricorrente non già un mero dissenso diagnostico rispetto alla relazione di consulenza tecnica ma una carenza valutativa del grado di probabilità di concause concomitanti e non avendo l'impugnata pronuncia attraverso un mero richiamo di massime giurisprudenziali- raffrontato l'incidenza del dato patologico rispetto al rischio professionale per poi negare, al fine, una presunzione d'origine, di inalterata rilevanza alla luce dei dati descrittivi delle lavorazioni svolte. Il lamentato error in procedendo, quindi, si risolve e rimanda ai rilievi esposti nel primo motivo di ricorso, nella sua molteplice articolazione.
pag. 11 di 17 11. La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di appello, che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del grado di legittimità. (…)”. Alla luce delle predette statuizioni, vincolanti in questa sede di rinvio, ritiene questa Corte che il ricorso proposto dal sig. vada accolto con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Al riguardo, va osservato che in virtù dell'ordinanza per cui è rinvio devono ritenersi definitamente acclarate nel presente procedimento le seguenti circostanze:
- le mansioni lavorative svolte dal sig. nel periodo dedotto in Parte_1 giudizio e la descrizione degli ambienti lavorativi in cui egli ha operato in tale periodo, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell , CP_1 con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. e, comunque, descritti dai due testi escussi in prime cure1;
- la patologia da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione (id est ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave)2.
Proprio sulla scorta di questi postulati fattuali, da ritenersi, quindi, coperti dal c.d. giudicato interno, la Suprema Corte di Cassazione ha potuto affermare la natura tabellare della patologia da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione, con conseguente operatività della presunzione legale di sua origine professionale. 1 Il ricorrente , è stato assunto nel 1976 dal Consorzio Fonderie S.C.M. di Rimini con mansioni Parte_1 di addetto all'impianto di “distaffatura”, situato nel reparto fonderia dello stabilimento produttivo. 13) Il
“distaffatore” (di seguito nominato anche come impianto “A”) è un macchinario vibrante della dimensione di metri 4x3 nel quale venivano posizionati i pezzi di ghisa colati per essere separati dallo stampo di sabbia. Una volta compiuta tale operazione il pezzo colato veniva sollevato con un sollevatore meccanico e trasportato all'interno della “sabbiatrice”. Il rumore in tale reparto era assordante e continuo per tutta la durata del turno lavorativo. A giorni alterni l'odierno ricorrente veniva addetto all'impianto “B”, posizionato in adiacenza al
“disfattatore”, alla distanza di circa 10 metri da quest'ultimo. In tale reparto la liberazione del pezzo colato dallo stampo di sabbia avveniva attraverso l'utilizzo di un paranco e di mazze con le quali si percuoteva lo stampo stesso. Anche in questo caso, una volta liberato dallo stampo, il pezzo veniva trasportato per mezzo di un sollevatore all'interno della “sabbiatrice”. Anche tale ambiente lavorativo, posizionato a soli 10 metri dal
“disfattatore”, era caratterizzato da fortissimo rumore, diffuso e continuo. Gli impianti ove Parte_1 prestava la propria attività lavorativa erano 3 (impianti “A”, “B” e “C”) tutti posizionati all'interno di un'unica struttura lavorativa, senza alcuna parete divisoria e senza sistemi di fonoassorbenza. Nel 1984 l'odierno ricorrente veniva trasferito in Località Villa Verucchio (RN), nel reparto montaggio di un'altra azienda del gruppo S.C.M.. Anche tale reparto era interessato da rumore forte e continuo. Dopo qualche anno, il ricorrente veniva trasferito nell'ufficio tecnico nel quale si occupava della stampa dei libretti di istruzione dei vari macchinari e della loro distribuzione nei reparti lavorativi, ove operavano le macchine per la lavorazione del legno, anch'esse caratterizzate da forte e continua rumorosità. Per l'esecuzione delle attività di stampa era utilizzata una grande e rumorosa fotocopiatrice. La giornata lavorativa di era di otto ore Parte_1 giornaliere per 5 giorni settimanali. L'esposizione a forte rumore era continua per tutto il turno lavorativo e l'odierno ricorrente non risulta avere mai ricevuto dal proprio datore di lavoro alcun DPI (cuffie etc.) 2 Ed invero, nell'ordinanza per cui è rinvio, si afferma che in relazione alla “descrizione della patologia e delle mansioni a cui il lavoratore era stato adibito … non si registrano accertamenti in fatto di contrario avviso”.
pag. 12 di 17 Ciò posto, rileva, poi, la Corte che deve escludersi che l sia riuscito ad CP_1 adempiere all'onere probatorio su di esso gravante nel senso di offrire una prova idonea a neutralizzare tale presunzione legale. L' , infatti, non è riuscito a CP_1 dimostrare in maniera rigorosa ed inequivocabile, così come chiarito dalla Suprema Corte, “che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato nel precedente giudizio di appello, a conclusione del proprio elaborato peritale, ha osservato: “(…) Dalla documentazione agli atti e dai riscontri della visita peritale, emerge che il sig.
risulta affetto da una ipoacusia percettiva bilaterale di entità Parte_1 medio-grave, prevalente sui toni acuti, moderatamente asimmetrica e più accentuata a sinistra, con parziale risalita sugli 8000 Hz. L'asimmetria delle curve audiometriche, già evidente e documentata negli esami del 1996, 1997 e 1998, non depone per una ipoacusia con caratteristiche tipiche da esposizione a rumore professionale, essendo riscontrabile in tali esami una differenza audiometrica interaurale di circa 30 dB. Inoltre, anche il peggioramento uditivo, più evidente sui toni medi e gravi, riscontrato negli esami audiometrici successivi del 2014 e 2018 ed in occasione della visita peritale, depone per l'azione patogena di cause extralavorative nella genesi e nella evoluzione peggiorativa della ipoacusia lamentata dal ricorrente. Tali riscontri lasciano ragionevolmente presumere l'effetto otolesivo concomitante, e probabilmente prevalente, di altre cause extraprofessionali. D'altro canto, la conformazione delle singole curve audiometriche risulta compatibile con una ipoacusia da esposizione a trauma acustico cronico, presentando il caratteristico calo uditivo centrato sui 4000 Hz con caratteristica risalita sugli 8000 Hz;
assumendo quindi la tipica conformazione definita “a becco di cucchiaio”. Dall'esame della documentazione agli atti emerge, comunque, che la misurazione fonometrica del rumore in ambiente di lavoro, eseguita a cura dell'azienda, ha evidenziato, nel periodo di maggiore esposizione al rischio professionale, tra il 1976 ed il 1996, una Lep/d di 79 dBA, quindi di intensità ritenuta non sufficiente a cagionare un danno otolesivo professionale. In merito al tipo di attività lavorativa cui era adibito l'appellante (se tabellata o pag. 13 di 17 meno), ed in particolare all'accertamento della mansione specifica svolta negli anni di esposizione lavorativa presso la S.C.M, si rimette la decisione al Giudice essendo una questione di diritto e di fatto. Dall'analisi anamnestica e clinico-strumentale, si può ragionevolmente ritenere che nella eziologia della ipoacusia riscontrata a carico dell'appellante intervengono, oltre all'esposizione al rumore professionale come concausa di minore efficacia patogena, anche altre cause extralavorative con effetto patogeno prevalente, peraltro riscontrate in anamnesi, quali l'attività venatoria praticata fin dalla giovane età, la predisposizione a patologie vascolari con sviluppo di ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia e la temporanea esposizione al fumo di sigarette. Il danno è inoltre proseguito dopo la cessazione della attività lavorativa. E' nota la difficoltà di individuare il nesso causale in presenza di più fattori potenzialmente patogeni: si rimette al Giudice la determinazione dell' del nesso causale, alla luce di tutti gli elementi forniti. In conclusione, la patologia uditiva denunciata, sotto l'aspetto eziologico, può essere ritenuta solo parzialmente riconducibile alla esposizione al rumore professionale, forse anche a causa di una particolare suscettibilità individuale, e comunque in misura non prevalente rispetto ad altre cause extralavorative (attività venatoria;
patologie vascolari;
ecc.; come sopra indicati). (…)”. Il nominato CTU, inoltre, ha risposto in maniera puntuale e convincente, con argomentazioni da intendersi qui richiamate, alle osservazioni critiche mosse alla sue conclusioni dal CTP dell . Il CTP dell'allora ricorrente, invece, non ha CP_1 comunicato osservazioni. Ebbene, è evidente che tale consulenza tecnica non indica in maniera precisa una o più cause concomitanti che possano con certezza o con elevata probabilità ricollegare la medesima patologia di ipoacusia bilaterale a fattori extralavorativi. Tali conclusioni “dubitative e possibilistiche”, in sostanza, non valorizzano le cause extralavorative ma al tempo stesso non demoliscono la presunzione del rischio lavorativo per malattie tabellate. Le suddette conclusioni, peraltro, devono essere lette alla luce del principio di equivalenza causale, secondo cui tutte le cause di un evento dannoso devono essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota. In altre parole, nessuna condizione può essere esclusa pag. 14 di 17 a priori, purché sia stata una condizione necessaria per il verificarsi dell'evento, anche se non l'unica causa determinante. Si precisa, inoltre, che il carattere “dubitativo e possibilistico” di tali conclusioni non riflette un lavoro carente ed approssimativo del CTU - che, al contrario ha operato diligentemente e con grande zelo, esaminando in maniera analitica ed approfondita tutto il compendio probatorio in atti, interpretandolo alla luce della letteratura scientifica di settore – ma è legato alla complessità della fattispecie in esame in cui sussiste una palese lacuna documentale, non colmabile all'attualità3.
Proprio in ragione di tale fondamentale constatazione, questa Corte ha ritenuto di non disporre una nuova CTU, peraltro non richiesta dalle parti in causa, ma di fondare le proprie valutazioni su quella già in atti. Tanto basta, ad avviso di questa Corte, per affermare la natura professionale dell'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione. Quanto, poi, all'entità dei postumi ricollegabili a tale patologia, si può fare anche in questo caso riferimento alla CTU espletata nel precedente giudizio di appello, ove si ha modo di leggere al riguardo: “In ogni caso, il danno biologico, qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistente il nesso causale, alla luce delle considerazioni che precedono, deve porsi intorno ad un terzo del biologico totale, cioè all'8 % , essendo prevalenti le altre cause patogene rispetto alla noxa lavorativa. Tutto ciò facendo riferimento all'esame audiometrico del luglio 2014, quando il ricorrente aveva concluso il suo rapporto di lavoro con SCM. Invece, volendo fare riferimento all'esame audiometrico del luglio 1997, eseguito dopo qualche mese dalla cessazione dell'attività lavorativa presuntivamente più a rischio, si può valutare un danno biologico del 6 %”. Delle due quantificazioni operate dal CTU, ad avviso di questa Corte, risulta maggiormente attendibile e corretta quella che indica il danno biologico permanente patito dall'odierno ricorrente in riassunzione in misura pari all'8% Ed invero, il danno biologico permanente, deve essere valutato dal momento di stabilizzazione dell'infermità. Infatti, per costante giurisprudenza, “ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare pag. 15 di 17 oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto). Per la determinazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto, altresì, delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (Cass. sez. III, n. 7126 del 12.3.2021).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, il ricorso in riassunzione proposto dal sig. va accolto con statuizioni come da Parte_1 dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questa fase ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del citato Decreto (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente in riassunzione). Sempre in ragione della sua totale soccombenza, le spese della CTU disposta da questa Corte nel precedente giudizio di appello, già liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dell' odierno resistente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dal sig. Parte_1 riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 416/2017, accerta e dichiara che l'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio- grave da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione ha natura professionale e gli ha cagionato un danno biologico permanente, secondo Tabelle , pari CP_1 all'8%;
pag. 16 di 17 - per l'effetto, condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere al sig. l'indennizzo in capitale previsto Parte_1 ex lege in correlazione a quanto statuito al capo precedente, maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna., infine, l al pagamento delle spese dei vari gradi del giudizio CP_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 2.886,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge;
per il giudizio di appello, in € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge;
per il giudizio di legittimità, in € 1.541,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge e, per questo giudizio di rinvio, in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Gianfabio Brandi, procuratore dell'odierno ricorrente in riassunzione, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta nel CP_1 precedente giudizio di appello, già liquidate come da decreto in atti. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Basti rilevare sul punto che dopo gli esami audiometrici del 1996, 1997 e 1998 gli esami successivi sono del 2014 e 2018, risultando così estremamente difficoltosa la ricostruzione dell'evoluzione e dell'eziopatogenesi della malattia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 407/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12972/2025 emessa in data 11.12.2024 e pubblicata il 14.5.2025, nel giudizio recante NRG 36292/2019; avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianfabio Brandi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novafeltria, Piazza Vittorio Emanuele 11; appellante/ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1 in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore dell' rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Di CP_3
Gilio ed Elena Maccolini, con elezione di domicilio presso l'ufficio dell'Avvocatura Regionale dell'INAIL sito a Bologna (BO); appellato/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 17 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso datato 11.04.2016, depositato in data 29/12/2016 e rubricato avanti al Tribunale di Rimini con il n. 26/2017 R.G., l'odierno ricorrente adiva la Sez. Lavoro del medesimo Tribunale, al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza del rapporto causale tra le mansioni lavorative svolte dall'anno 1976 preso il Consorzio Fonderie SCM di Rimini, la patologia denunciata (grave ipoacusia ricettiva bilaterale da trauma acustico cronico) ed i postumi permanenti residuatigli in conseguenza della stessa, nonché, conseguentemente, al fine di ottenere la condanna di alla liquidazione dell'indennizzo/rendita di legge, come CP_1 spettante in proporzione al danno accertato e subito. Si costituiva in giudizio , riportandosi agli accertamenti eseguiti in via CP_1 amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda. Dopo l'espletamento di sola istruttoria testimoniale (limitata all'audizione di soli n. 2 testi) e rigettata la richiesta di C.T.U. medica richiesta dall'allora ricorrente, il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 416/2017 depositata in data 14.12.2017, rigettava la domanda spiegata da Parte_1 sostenendo come nel caso di specie l'allora ricorrente, asseritamente gravato del relativo onere, non avrebbe provato l'eziologia professionale della malattia della quale è affetto (ritenuta “patologia non tabellata”). Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Rimini, proponeva Parte_1 gravame avanti a questa Corte di Appello, iscritto al n. 459/2018 R.G. Con l'atto di gravame di cui sopra, l'allora appellante chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata con conseguente riconoscimento della malattia professionale lamentata e condanna di al riconoscimento ed erogazione CP_1 dell'indennizzo/rendita prevista per legge. Chiedeva altresì, in via istruttoria, l'audizione del teste non ammesso in primo grado ( al quale doveva Testimone_1 chiedersi la conferma dell'attività prestata dal ricorrente presso l'impianto
“distaffatore” dall'anno 1976 al 1984), nonché, l'ammissione di CTU medico- legale diretta ad accertare la sussistenza della malattia allegata dal ricorrente e la riferibilità eziologica della stessa alla noxa lavorativa. Nel proprio atto d'impugnazione, l'assicurato in parola contestava la sentenza di pag. 2 di 17 primo grado per tre principali motivazioni: “1) Erronea valutazione di fatto e della sussistenza del nesso di causalità tra occasione di lavoro e patologia insorta”; “2) Erronea valutazione di norme di diritto (tabella malattie professionali DPR 13.04.1994 n. 336 e successive modifiche) in relazione al mancato riconoscimento della patologia sofferta dal ricorrente come malattia professionale di cui alla tabella DPR 336”; “3) Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie spiegate dal ricorrente nel primo grado di Giudizio essendosi limitato il Tribunale di Rimini all'ammissione di sole n. 2 prove testimoniali con rigetto della CTU richiesta dal ricorrente, con conseguente reiezione della domanda per asserita mancata prova dell'eziologia professionale della malattia sofferta”. Si costituiva l appellato, chiedendo il rigetto del gravame con integrale CP_1 conferma della sentenza di primo grado, opponendosi altresì alle istanze istruttorie dell'appellante come indicate nell'atto di impugnazione. Nel corso del giudizio di appello veniva ammessa ed espletata CTU medico-legale, per la cui redazione veniva incaricato il Dott. specialista in Persona_1
Otorinolaringoiatria e in Audiologia il quale si impegnava a rispondere al seguente quesito: “Dica il CTU, sottoposto a visita medica parte appellante, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e gli atti di causa, ogni altro opportuno accertamento effettuato, se alla data della domanda amministrativa del 9/4/2014
o successivamente e fino all'espletamento dell'incarico, la malattia professionale da parte appellante allegata (ipoacusia) sia sussistente o meno e eziologicamente riferibile alla noxa lavorativa. Dica il CTU, in tale evenienza, in che misura la predetta malattia sia eventualmente a ridurre, sempre fino all'espletamento del presente incarico, l'integrità psico-fisica di parte appellante”. Il nominato CTU, nella propria relazione peritale, diagnosticava l'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave sofferta dall'assicurato, odierno ricorrente in riassunzione, attribuendone l'eziologia, in via concorrente ad altri fattori, anche all'esposizione professionale al rumore (v. CTU dott. in Per_1 atti). Depositata la CTU di cui sopra, all'esito dell'udienza collegiale del 27.6.2019, la causa era definita con sentenza n. 611/2019, depositata in data 4.7.2019, a mezzo della quale questa Corte di Merito rigettava l'appello, condannando il sig. Pt_1
al pagamento delle spese del grado.
[...]
Così come si ha modo di leggere nell'ordinanza per cui è rinvio, nella predetta pag. 3 di 17 pronuncia, in estrema sintesi: “(…) è stato escluso il rischio professionale perché la presunzione d'origine, in relazione all'art. 50 lett. p) dell'allegato 5 del T.U., si fermerebbe alle prestazioni svolte fino al 1984 non essendo rinvenibile alcun audiogramma per il periodo successivo fino al 1995, e non era stata superata la soglia massima di tollerabilità di 90dBA (pur non essendo ostativa ad un riscontrato limite inferiore o ad una diversa capacità di resistenza di ciascun organismo la configurabilità di una malattia professionale indennizzabile); inoltre, la CTU aveva rilevato che il rischio a cui era stato esposto il lavoratore non fosse idoneo a provocare la malattia, e che in mancanza di esami audiometrici nessuna evoluzione clinica peggiorativa risultava negli anni dal 1976 al 1996. Ed ancora, la Corte territoriale ha segnalato che le conclusioni a cui era pervenuto il consulente in tema di rischio professionale erano dubitative e possibilistiche (n.d.r. il CTU nella propria relazione ha affermato testualmente: “la patologia denunciata, sotto l'aspetto eziologico, può essere ritenuta solo parzialmente riconducibile alla esposizione al rumore professionale…”), potendo la patologia essere ritenuta solo parzialmente riconducibile all'esposizione al rumore professionale, anche a cagione di altre cause extralavorative (attività venatoria, patologie vascolari, suscettibilità individuale), ed essendo ii danno proseguito dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
in carenza di prova del rischio professionale, è stata infine ritenuta irrilevante la prova testimoniale. (…)”. Avverso la pronuncia di rigetto l'assicurato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione, illustrati con memorie, a cui l CP_1 interponeva controricorso. Quanto al contenuto dei motivi di ricorso, nell'ordinanza per cui è rinvio si ha modo di leggere: “(…) 1. II ricorrente, premesso di essere stato assunto nel 1976 dal Consorzio Fonderie di Rimini con mansioni di addetto all'impianto di distaffatura, lavorando in ambienti rumorosi presso macchinari vibranti per la sistemazione dei pezzi di ghisa colati, e presso altro impianto attiguo dove si percuoteva lo stampo e venivano trasportati i medesimi pezzi con sollevatore all'interno della sabbiatrice, e di essere stato poi trasferito nel 1984 ad altra azienda del gruppo, adibito in vari reparti interessati anch'essi da forti e continui rumori durante il turno lavorativo senza ricevere dispositivi di protezione individuale, e premesso altresì che per tali esposizioni aveva presentato nel maggio 2011 domanda di riconoscimento di ipoacusia percettiva la cui pag. 4 di 17 certificazione medica nell'aprile 2014 veniva allegata alla domanda ad ! di CP_4 riconoscimento dell'eziopatologia professionale con postumi invalidanti permanenti indennizzabili, respinta ii 10/7/2014, invocando un danno da perdita uditiva nella misura del 18,25%, lamenta sotto diversi profili plurime violazioni di legge.
2.Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 3 dPR n.1124/65, all. 4 del dpr 336/94 "voce 50 p", del dm 9/4/08 "voce 75 n" delle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria, degli artt. 115- 116 cpc, nonché ii vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.), per avere l'impugnata pronuncia ritenuto carente la prova del rischio professionale benché emergesse la natura tabellare della malattia riconosciuta dall' , CP_1 riscontrata da un parere medico allegato, per mansioni svolte nel periodo in esame, in esposizione ventennale ad intensità di rumore non inferiore a 79dBA come dichiarato dall'azienda datrice. La Corte territoriale non avrebbe considerato che a fronte di una presunzione legale del nesso eziologico, grava su l'onere di prova contraria, in conformità con quanto statuito in CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. 13024/2017), e che la possibilità di provare una diagnosi differenziale richiede la dimostrazione di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva non essendo sufficiente la prova di un fattore non professionale di carattere concorrente, ed essendo stato evidenziato che la patologia abbia natura multifattoriale. II ricorrente deduce, dunque, il vizio motivazionale in sentenza, stante la sua incoerenza logico- formale e la sua contraddittorietà, laddove dapprima si dà canto della configurabilità della presunzione di origine della malattia fino al 1984, poi si dà atto della eccezione del principio dell'equivalenza causale e che CP_1 una rumorosità ambientale pari a 79 dBA, o inferiore, di per sè non deve ritenersi esclusiva della noxa, ed infine si sostiene ii difetto di prova in merito all'origine lavorativa della patologia;
deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. non essendo valutata correttamente la patologia denunciata dal ricorrente come malattia professionale ai sensi delle Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 DPR 1124/65 e ss. mod., non applicando, di conseguenza, la presunzione legale derivante con onere di prova contraria a carico di circa la configurabilità di un fattore causale extralavorativo CP_1
pag. 5 di 17 dotato di efficacia esclusiva nella produzione della patologia accertata;
e deduce l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio restando omessa la verifica e la valutazione dell'avvenuto adempimento dell'onere probatorio sussistente a carico di . CP_1
3. Con ii secondo motivo ii ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione della stessa disposizione normativa (in relazione quindi all'art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.) per non aver considerato il giudice d'appello che non aveva mai contestato la CP_1 natura multifattoriale della patologia il che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda poiché la natura tabellata necessitava della prova dell'esistenza di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva, ed anche la relazione del CTU aveva concluso in formula dubitativa e possibilistica, non aveva cioè il consulente accertato l'esistenza di un fattore causale esclusivo extralavorativo, nè erano stati accertati fattori di rischio non professionali idonei a rappresentare una concausa prevalente nella determinazione della patologia denunciata;
il consulente non aveva dunque spiegato perché un'esposizione al fumo di sigaretta, lontana nel tempo, ovvero una sporadica attività venatoria abbiano potuto incidere significativamente nel determinare il danno uditivo permanente sofferto dall'assicurato, ed egualmente ii rischio vascolare ed ipercolesterolemia, insorti in età avanzata, inidonei a rappresentare una concausa nella produzione della patologia in esame. Emersa la natura concausale lavorativa della produzione della patologia sofferta, andava accolta la domanda del ricorrente con riconoscimento della sussistenza della malattia professionale indennizzabile;
vi sarebbe stato un errore di percezione della Corte d'appello in merito alle risultanze della esperita CTU, potendosi ravvisare la sussistenza di efficacia concausale, seppur concomitante o probabilmente minoritaria del fattore lavorativo nella produzione della patologia denunciata dal ricorrente. (…)”. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12972/2025 ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, rilevando in primo luogo che le Tabelle delle malattie professionali nell'industria elencate all'allegato 4 della L. 1124/1965 erano state rinnovate da successive integrazioni e modifiche che avevano statuito che la ipoacusia da rumore, malattia H83.3 era connessa alla lavorazione di fonditura e distaffature in fonderia con macchine vibranti (voce 50/P del D.P.R.
pag. 6 di 17 336/1994 e voce 75/N del D.M. 9.4.2008), che espongono a rumore in osservazione di efficace isolamento acustico. La Suprema Corte ha ribadito la sussistenza della presunzione legale dell'origine professionale della patologia tabellata, ove sia provata l'adibizione ad una lavorazione inserita nell'elenco e sia stata presentata denunzia nel termine di indennizzabilità, restando a carico dell' dimostrare la carenza del nesso causale. CP_1
Su tali, presupposti, la Suprema Corte ha valutato fondato il primo motivo di ricorso, ritenendo che questa Corte di Appello abbia errato escludendo la presunzione della origine professionale della patologia ed abbia errato nel ritenere non raggiunta la prova della riferibilità eziologica della riduzione dell'integrità psicofisica con le mansioni espletate dall'allora ricorrente. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 13/06/2025, il sig. Pt_1
ha provveduto a riassumere la controversia, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “(…) Piaccia alla On.le Corte di Appello Sez. lavoro di Bologna anche ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e in applicazione delle statuizioni della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. lavoro 14.5.2025 n. 12972/2025, in accoglimento del presente ricorso, annullata la sentenza Tribunale di 10 Rimini Sez. lavoro 416/2017 pubblicata il 14.7.2019, accogliere il ricorso, riconoscendo dal momento della domanda la malattia contratta dal ricorrente quale professionale e condannare l' ad erogare all'appellante le relative CP_1 rendite che risulteranno dovute, oltre interessi e svalutazione monetaria di legge.
In via istruttoria, si chiede, ove occorra, l'ammissione del teste già indicato in primo grado e non ammesso dal Tribunale, residente a [...]
Verucchio (RN), sui capitoli già dedotti. Con vittoria di spese dei quattro gradi di giudizio oltre accessori, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. (…)”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il sig. ricostruita in Parte_1 maniera analitica la complessa vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, ha argomentato a sostegno della fondatezza delle proprie pretese alla luce del dictum della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio e tenuto conto del compendio probatorio in atti. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso ricorso in riassunzione pur a fronte dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio (all'uopo valorizzando le pag. 7 di 17 considerazioni espresse dal CTU nominato in appello, ritenute a sé favorevoli) ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) NEL MERITO: Rigettarsi quindi il ricorso in appello e quindi respingersi le richieste tutte avanzate da parte appellante, in quanto, per le motivazioni di cui in parte narrativa del presente atto, infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto quindi confermarsi integralmente il contenuto della sentenza emanata dal Tribunale di Rimini n. Sezione Lavoro. Spese di lite interamente rifuse. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nei precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso osservare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza per cui è rinvio, nell'accogliere il primo motivo di ricorso formulato dal sig. ha avuto modo di osservare che: << (…) 6.Le tabelle delle Parte_1 malattie professionali nell'industria, elencate in allegato n.4 della L.1124/65 sono state rinnovate da successivi testi normativi che hanno modificato e integrato l'elenco, come consentito dallo stesso art. 3 della citata legge che lo richiama;
dapprima il dPR 336/94, di seguito ii D.M. 9/4/2008, hanno ripreso struttura e finalità della tabella, raggruppando le malattie per agente causale e patologie, per tipo di lavorazioni che espongono al rischio, per periodo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione. In particolare, in entrambi i testi normativi, la voce ipoacusia da rumore,
pag. 8 di 17 classificata come malattia H83.3, è connessa alla lavorazione di formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti (voce 50/p del DPR del 1994, e la voce 75/n del D.M. del 2008), che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.
7. Nelle integrazioni normative tabellari, resta inalterato il principio della presunzione legale d'origine professionale, in ragione del quale, una volta dimostrate l'adibizione ad una lavorazione riportata in elenco, l'esistenza della malattia tabellata e la presentazione della denuncia nel termine di indennizzabilità, si presume che la malattia sia di origine professionale;
per altro verso, nel caso di malattia non tabellata l'assicurato può sempre dimostrare che la patologia di cui è portatore, pur non ricorrendo le condizioni previste in tabella, sia comunque di origine professionale. Al riguardo, questa Corte ha affermato che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo parimenti indicato in tabella (ord. n.13024/2017); nelle tabelle previste dall'art. 3 de! d.P.R. n.1124/1965, che costituiscono ii catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta (ord. 8416/2018), rileva un riparto di onere probatorio in base al quale resta a carico dell'ente dimostrare l'insussistenza del nesso causale, fermo restando che lo svolgimento dell'attività lavorativa inclusa nella tabella è già riconosciuta nociva. Ed ancora (sent. n. 23653/2016), dalla presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato deriva l'onere a carico di di provare CP_1 la dipendenza da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
8. Alla luce dei suesposti principi, ricorrono, nel caso specifico, i vizi denunciati con il primo motivo di ricorso. La descrizione della patologia e delle mansioni a cui il lavoratore era stato adibito, sulla quale non si registrano accertamenti in fatto di contrario avviso, consente di ritenere sussistente la presunzione d'origine professionale in relazione all'ipotesi enunciata al n. 50 punto p) del DPR 336/94,
pag. 9 di 17 che l'impugnata sentenza ha ritenuto arrestarsi fino al 1984 in mancanza di alcun audiogramma rinvenibile fino all'anno 1995, il che da un lato sembra introdurre un argomento induttivo direttamente incidente sull'an della patologia e non sul nesso causale, dall'altro attribuisce ad un data diagnostico negativo (recte, allo stato insussistente) un rilievo probatorio su oggetto e provenienza diversa da quel che, come innanzi vista, si richiede a carico di in ipotesi di malattia CP_1 tabellata.
8.1 Ancora, la pronuncia impugnata, pur esordendo sulla presunta sussistenza del rischio, conclusivamente negata per mancanza di prova, ha argomentato sull'indimostrata riferibilità eziologica della riduzione dell'integrità psico-fisica alle mansioni espletate: e ciò resta affermato non in ragione della acquisizione di una precisa prova di una causa extralavorativa esclusiva o di una preminente concausa alternativa, ma in ragione della esclusione di una probabilità qualificata della esistenza del nesso in presenza di una rumorosità ambientale inferiore a 90 decibel.
8.2 Su quest'ultimo aspetto poi, si muove la doglianza della mancanza di prova in ordine all'origine lavorativa della patologia in attuazione dell'equivalenza causale: tale principio prevede che tutte le cause di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota. Nel caso in esame, la consulenza tecnica richiamata in sentenza non indica una o più cause concomitanti che possano con certezza o con elevata probabilità ricollegare la medesima patologia di ipoacusia bilaterale a fattori extralavorativi;
le conclusioni "dubitative e possibilistiche" cui fa riferimento la Corte territoriale non valorizzano le cause extralavorative ma al tempo stesso non demoliscono la presunzione del rischio lavorativo per malattie tabellate.
9. Discende l'omessa valutazione della patologia denunciata come malattia professionale a mente della classificazione degli agenti di rischio e delle malattie indicate nell'elenco delle Nuove tabelle, vigenti non al memento della decisione ma all'epoca di esposizione a rischio (ord. n. 9688/2014). E giova richiamare il principio altre volte espresso (sent. n. 205120/2015 e n. 17635/16) secondo il quale in presenza di malattie tabellate, opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo CP_1
pag. 10 di 17 nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai suoi tempi di esposizione e di manifestazione. 9.2 - In applicazione del predetto principio di presunzione d'origine e del riparto di onere probatorio, deriva anche che in caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio;
in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio (cfr. ord. 39118/2021), nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale "il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie ( essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 20418)”. 10. Nel caso in esame, non risulta dimostrata la cessazione della patologia ad epoca successiva al 1984, non emergono argomenti a confutazione della certificazione di ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico, non risultano svolti rilievi critici sull'anamnesi lavorativa (mansioni, macchinari e ambiente) presso i vari impianti e le sedi indicate dal ricorrente, non risulta compiuto un adeguato approccio al riparto di oneri probatori in ossequio ai principi dianzi enunciati, non è stata approfondita la rilevanza concausale di altri fattori eziopatogenetici esclusivi, preminenti o riduttivi- rispetto alla denunciata causa lavorativa. In questi termini il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito nel primo, avendo rappresentato il ricorrente non già un mero dissenso diagnostico rispetto alla relazione di consulenza tecnica ma una carenza valutativa del grado di probabilità di concause concomitanti e non avendo l'impugnata pronuncia attraverso un mero richiamo di massime giurisprudenziali- raffrontato l'incidenza del dato patologico rispetto al rischio professionale per poi negare, al fine, una presunzione d'origine, di inalterata rilevanza alla luce dei dati descrittivi delle lavorazioni svolte. Il lamentato error in procedendo, quindi, si risolve e rimanda ai rilievi esposti nel primo motivo di ricorso, nella sua molteplice articolazione.
pag. 11 di 17 11. La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di appello, che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del grado di legittimità. (…)”. Alla luce delle predette statuizioni, vincolanti in questa sede di rinvio, ritiene questa Corte che il ricorso proposto dal sig. vada accolto con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Al riguardo, va osservato che in virtù dell'ordinanza per cui è rinvio devono ritenersi definitamente acclarate nel presente procedimento le seguenti circostanze:
- le mansioni lavorative svolte dal sig. nel periodo dedotto in Parte_1 giudizio e la descrizione degli ambienti lavorativi in cui egli ha operato in tale periodo, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell , CP_1 con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. e, comunque, descritti dai due testi escussi in prime cure1;
- la patologia da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione (id est ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave)2.
Proprio sulla scorta di questi postulati fattuali, da ritenersi, quindi, coperti dal c.d. giudicato interno, la Suprema Corte di Cassazione ha potuto affermare la natura tabellare della patologia da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione, con conseguente operatività della presunzione legale di sua origine professionale. 1 Il ricorrente , è stato assunto nel 1976 dal Consorzio Fonderie S.C.M. di Rimini con mansioni Parte_1 di addetto all'impianto di “distaffatura”, situato nel reparto fonderia dello stabilimento produttivo. 13) Il
“distaffatore” (di seguito nominato anche come impianto “A”) è un macchinario vibrante della dimensione di metri 4x3 nel quale venivano posizionati i pezzi di ghisa colati per essere separati dallo stampo di sabbia. Una volta compiuta tale operazione il pezzo colato veniva sollevato con un sollevatore meccanico e trasportato all'interno della “sabbiatrice”. Il rumore in tale reparto era assordante e continuo per tutta la durata del turno lavorativo. A giorni alterni l'odierno ricorrente veniva addetto all'impianto “B”, posizionato in adiacenza al
“disfattatore”, alla distanza di circa 10 metri da quest'ultimo. In tale reparto la liberazione del pezzo colato dallo stampo di sabbia avveniva attraverso l'utilizzo di un paranco e di mazze con le quali si percuoteva lo stampo stesso. Anche in questo caso, una volta liberato dallo stampo, il pezzo veniva trasportato per mezzo di un sollevatore all'interno della “sabbiatrice”. Anche tale ambiente lavorativo, posizionato a soli 10 metri dal
“disfattatore”, era caratterizzato da fortissimo rumore, diffuso e continuo. Gli impianti ove Parte_1 prestava la propria attività lavorativa erano 3 (impianti “A”, “B” e “C”) tutti posizionati all'interno di un'unica struttura lavorativa, senza alcuna parete divisoria e senza sistemi di fonoassorbenza. Nel 1984 l'odierno ricorrente veniva trasferito in Località Villa Verucchio (RN), nel reparto montaggio di un'altra azienda del gruppo S.C.M.. Anche tale reparto era interessato da rumore forte e continuo. Dopo qualche anno, il ricorrente veniva trasferito nell'ufficio tecnico nel quale si occupava della stampa dei libretti di istruzione dei vari macchinari e della loro distribuzione nei reparti lavorativi, ove operavano le macchine per la lavorazione del legno, anch'esse caratterizzate da forte e continua rumorosità. Per l'esecuzione delle attività di stampa era utilizzata una grande e rumorosa fotocopiatrice. La giornata lavorativa di era di otto ore Parte_1 giornaliere per 5 giorni settimanali. L'esposizione a forte rumore era continua per tutto il turno lavorativo e l'odierno ricorrente non risulta avere mai ricevuto dal proprio datore di lavoro alcun DPI (cuffie etc.) 2 Ed invero, nell'ordinanza per cui è rinvio, si afferma che in relazione alla “descrizione della patologia e delle mansioni a cui il lavoratore era stato adibito … non si registrano accertamenti in fatto di contrario avviso”.
pag. 12 di 17 Ciò posto, rileva, poi, la Corte che deve escludersi che l sia riuscito ad CP_1 adempiere all'onere probatorio su di esso gravante nel senso di offrire una prova idonea a neutralizzare tale presunzione legale. L' , infatti, non è riuscito a CP_1 dimostrare in maniera rigorosa ed inequivocabile, così come chiarito dalla Suprema Corte, “che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato nel precedente giudizio di appello, a conclusione del proprio elaborato peritale, ha osservato: “(…) Dalla documentazione agli atti e dai riscontri della visita peritale, emerge che il sig.
risulta affetto da una ipoacusia percettiva bilaterale di entità Parte_1 medio-grave, prevalente sui toni acuti, moderatamente asimmetrica e più accentuata a sinistra, con parziale risalita sugli 8000 Hz. L'asimmetria delle curve audiometriche, già evidente e documentata negli esami del 1996, 1997 e 1998, non depone per una ipoacusia con caratteristiche tipiche da esposizione a rumore professionale, essendo riscontrabile in tali esami una differenza audiometrica interaurale di circa 30 dB. Inoltre, anche il peggioramento uditivo, più evidente sui toni medi e gravi, riscontrato negli esami audiometrici successivi del 2014 e 2018 ed in occasione della visita peritale, depone per l'azione patogena di cause extralavorative nella genesi e nella evoluzione peggiorativa della ipoacusia lamentata dal ricorrente. Tali riscontri lasciano ragionevolmente presumere l'effetto otolesivo concomitante, e probabilmente prevalente, di altre cause extraprofessionali. D'altro canto, la conformazione delle singole curve audiometriche risulta compatibile con una ipoacusia da esposizione a trauma acustico cronico, presentando il caratteristico calo uditivo centrato sui 4000 Hz con caratteristica risalita sugli 8000 Hz;
assumendo quindi la tipica conformazione definita “a becco di cucchiaio”. Dall'esame della documentazione agli atti emerge, comunque, che la misurazione fonometrica del rumore in ambiente di lavoro, eseguita a cura dell'azienda, ha evidenziato, nel periodo di maggiore esposizione al rischio professionale, tra il 1976 ed il 1996, una Lep/d di 79 dBA, quindi di intensità ritenuta non sufficiente a cagionare un danno otolesivo professionale. In merito al tipo di attività lavorativa cui era adibito l'appellante (se tabellata o pag. 13 di 17 meno), ed in particolare all'accertamento della mansione specifica svolta negli anni di esposizione lavorativa presso la S.C.M, si rimette la decisione al Giudice essendo una questione di diritto e di fatto. Dall'analisi anamnestica e clinico-strumentale, si può ragionevolmente ritenere che nella eziologia della ipoacusia riscontrata a carico dell'appellante intervengono, oltre all'esposizione al rumore professionale come concausa di minore efficacia patogena, anche altre cause extralavorative con effetto patogeno prevalente, peraltro riscontrate in anamnesi, quali l'attività venatoria praticata fin dalla giovane età, la predisposizione a patologie vascolari con sviluppo di ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia e la temporanea esposizione al fumo di sigarette. Il danno è inoltre proseguito dopo la cessazione della attività lavorativa. E' nota la difficoltà di individuare il nesso causale in presenza di più fattori potenzialmente patogeni: si rimette al Giudice la determinazione dell'
patologie vascolari;
ecc.; come sopra indicati). (…)”. Il nominato CTU, inoltre, ha risposto in maniera puntuale e convincente, con argomentazioni da intendersi qui richiamate, alle osservazioni critiche mosse alla sue conclusioni dal CTP dell . Il CTP dell'allora ricorrente, invece, non ha CP_1 comunicato osservazioni. Ebbene, è evidente che tale consulenza tecnica non indica in maniera precisa una o più cause concomitanti che possano con certezza o con elevata probabilità ricollegare la medesima patologia di ipoacusia bilaterale a fattori extralavorativi. Tali conclusioni “dubitative e possibilistiche”, in sostanza, non valorizzano le cause extralavorative ma al tempo stesso non demoliscono la presunzione del rischio lavorativo per malattie tabellate. Le suddette conclusioni, peraltro, devono essere lette alla luce del principio di equivalenza causale, secondo cui tutte le cause di un evento dannoso devono essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota. In altre parole, nessuna condizione può essere esclusa pag. 14 di 17 a priori, purché sia stata una condizione necessaria per il verificarsi dell'evento, anche se non l'unica causa determinante. Si precisa, inoltre, che il carattere “dubitativo e possibilistico” di tali conclusioni non riflette un lavoro carente ed approssimativo del CTU - che, al contrario ha operato diligentemente e con grande zelo, esaminando in maniera analitica ed approfondita tutto il compendio probatorio in atti, interpretandolo alla luce della letteratura scientifica di settore – ma è legato alla complessità della fattispecie in esame in cui sussiste una palese lacuna documentale, non colmabile all'attualità3.
Proprio in ragione di tale fondamentale constatazione, questa Corte ha ritenuto di non disporre una nuova CTU, peraltro non richiesta dalle parti in causa, ma di fondare le proprie valutazioni su quella già in atti. Tanto basta, ad avviso di questa Corte, per affermare la natura professionale dell'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione. Quanto, poi, all'entità dei postumi ricollegabili a tale patologia, si può fare anche in questo caso riferimento alla CTU espletata nel precedente giudizio di appello, ove si ha modo di leggere al riguardo: “In ogni caso, il danno biologico, qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistente il nesso causale, alla luce delle considerazioni che precedono, deve porsi intorno ad un terzo del biologico totale, cioè all'8 % , essendo prevalenti le altre cause patogene rispetto alla noxa lavorativa. Tutto ciò facendo riferimento all'esame audiometrico del luglio 2014, quando il ricorrente aveva concluso il suo rapporto di lavoro con SCM. Invece, volendo fare riferimento all'esame audiometrico del luglio 1997, eseguito dopo qualche mese dalla cessazione dell'attività lavorativa presuntivamente più a rischio, si può valutare un danno biologico del 6 %”. Delle due quantificazioni operate dal CTU, ad avviso di questa Corte, risulta maggiormente attendibile e corretta quella che indica il danno biologico permanente patito dall'odierno ricorrente in riassunzione in misura pari all'8% Ed invero, il danno biologico permanente, deve essere valutato dal momento di stabilizzazione dell'infermità. Infatti, per costante giurisprudenza, “ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare pag. 15 di 17 oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto). Per la determinazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto, altresì, delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (Cass. sez. III, n. 7126 del 12.3.2021).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, il ricorso in riassunzione proposto dal sig. va accolto con statuizioni come da Parte_1 dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questa fase ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del citato Decreto (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente in riassunzione). Sempre in ragione della sua totale soccombenza, le spese della CTU disposta da questa Corte nel precedente giudizio di appello, già liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dell' odierno resistente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dal sig. Parte_1 riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 416/2017, accerta e dichiara che l'ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio- grave da cui è affetto l'odierno ricorrente in riassunzione ha natura professionale e gli ha cagionato un danno biologico permanente, secondo Tabelle , pari CP_1 all'8%;
pag. 16 di 17 - per l'effetto, condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere al sig. l'indennizzo in capitale previsto Parte_1 ex lege in correlazione a quanto statuito al capo precedente, maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna., infine, l al pagamento delle spese dei vari gradi del giudizio CP_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 2.886,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge;
per il giudizio di appello, in € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge;
per il giudizio di legittimità, in € 1.541,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge e, per questo giudizio di rinvio, in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Gianfabio Brandi, procuratore dell'odierno ricorrente in riassunzione, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta nel CP_1 precedente giudizio di appello, già liquidate come da decreto in atti. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Basti rilevare sul punto che dopo gli esami audiometrici del 1996, 1997 e 1998 gli esami successivi sono del 2014 e 2018, risultando così estremamente difficoltosa la ricostruzione dell'evoluzione e dell'eziopatogenesi della malattia.