Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 722/2014 R.G.A.C., promossa dalla:
(P.I.: ), in persona del r.l.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro, Largo Marincola Cattaneo, n. 22, presso lo studio dell'avv.
Massimo Parentela (C.F.: , che la rappresenta e difende, come C.F._1 da procura in atti;
- ATTRICE -
C o n t r o
(P. I.: , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C. F.: ), con sede in Lamezia Terme, in Corso Numistrano, C.F._2
n. 17;
-CONVENUTA CONTUMACE-
Avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
23.7.2015, con la quale il Giudice, rilevata la nullità della citazione del 24.2.2014 ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c., ne ha disposto la rinnovazione, conveniva, dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro, con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 11.8.2015, la in persona del l.r.p.t. , Controparte_3 CP_2 chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta con riguardo al contratto di somministrazione CP_4 stipulato in data 1.7.2011, con conseguente condanna al pagamento, in favore della stessa parte attrice, della complessiva somma di euro 7.878,00, a titolo di penale, come da accordi contrattuali assunti a seguito dell'intercorso contratto di somministrazione.
A fondamento della domanda esponeva, infatti :
- che tra le due società intercorreva un contratto di somministrazione della durata di 48 mesi, stipulato in data 1.7.2011, in virtù del quale la si Controparte_3 impegnava al ritiro mensile di 65 kg di caffè torrefatto miscela tipo “Extrabar”, al prezzo di listino in vigore al momento della consegna, e all'acquisto esclusivo del prodotto;
- che il punto 6 del contratto contemplava la facoltà di recedere unilateralmente dall'obbligo contrattuale, senza giusta causa, con conseguente diritto alla legittima richiesta del risarcimento del danno procurato;
- che in data 31.12.2013 da un controllo amministrativo veniva riscontrato il mancato acquisto del prodotto;
- che in data 28.1.2014 con raccomandata a/r, la comunicava, Controparte_5 senza alcun riscontro, alla società convenuta l'inadempienza contrattuale, invitandola al pagamento della complessiva somma di euro 7.878,00 a titolo di penale per il recesso unilaterale dal contratto;
- che da una media ponderata di consumo effettuato nel periodo 2011/2013, la quantità residua di prodotto non ritirato risultava essere pari a 2020 kg, e che tale quantità, valutata al prezzo medio di euro 19,50 al kg, assumeva un valore complessivo pari a euro 39.390,00;
- che la penale del 20% di cui al punto 7 del contratto, era pari a euro 7.878,00.
La società in persona del l.r.p.t., è rimasta contumace e la Controparte_3 causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 28.3.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della società Controparte_3 la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, “per rinnovazione ex art. 291 c.p.c.”, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Quanto al merito della controversia, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. Sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, quanto dedotto da parte attrice è provato dal contratto di somministrazione stipulato dalle parti del presente giudizio in data 1.7.2011 e dalla diffida ad adempiere intimata all'odierna società convenuta in data 28.1.2014.
A fronte della prospettazione attorea del grave inadempimento della controparte e della diffida ad adempiere, la società convenuta, rimasta contumace, non ha provato l'adempimento, né altra causa di estinzione delle obbligazioni a suo carico, né tantomeno ha contestato la somma richiesta.
Aggiungasi, sempre a dimostrazione di quanto contenuto nell'intercorso e sopra richiamato contratto di somministrazione che, se anche era concesso alla parte somministrata, il diritto di recedere dal contratto e che tale facoltà si sarebbe potuta manifestare anche attraverso “un comportamento concludente non provvedendo cioè a ritirare il quantitativo di merce pattuito…”, sarebbe ugualmente rimasto sempre a carico della stessa società convenuta, l'obbligo di corrispondere in favore della controparte “il pagamento di una somma corrispondente al 20% del valore di listino del quantitativo di caffè che il Somministrato stesso, a quel momento, aveva ancora l'obbligo di acquistare dal Somministrante…” (cfr. disposizioni contenute nell'allegato contratto).
La domanda, pertanto, può essere accolta nei termini richiesti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare della fase c.d. istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia dell'epigrafata convenuta, ogni istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in Controparte_3 persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 7.878,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_3 di giudizio, che si liquidano in euro 3.143,28, di cui € 243,28 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, dovuti come per legge.
Così deciso in Catanzaro l'8.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)