Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Non appartiene alla giurisdizione del giudice contabile la domanda di un' azienda comunale di servizi, ente autonomo dotato di personalità giuridica, attraverso il quale l'ente pubblico locale partecipa alla produzione e allo scambio di beni o servizi, di restituzione di emolumenti, a diverso titolo indebitamente attribuiti ad un suo dipendente, in quanto l'interpretazione della disciplina, paritetica, legale e contrattuale del rapporto di lavoro e della sua esecuzione appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anche se investe la legittimità degli atti e dei comportamenti relativi allo status di dipendente, alla sua carriera e al regime retributivo, poiché attiene all'attività gestionale di uno dei fattori di produzione indispensabili per l' attività imprenditoriale, che l'azienda svolge secondo criteri economici e regole di mercato comuni ad ogni impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BU CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 226, presso lo studio dell'avvocato SIMON PIETRO CIOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE ALAIMO, CATERINA SOLIMINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI SAN DONATO MILANESE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 342/B, presso lo studio dell'avvocato MARIO GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SCORNAJENGHI, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI, MA IA AR
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1916/97 del Pretore di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Giuseppe ALAIMO, per la ricorrente, Mario GUIDO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario;
rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra AN BU, premesso che era stata dipendente, in qualità di direttore generale, dell'Azienda comunale di servizi di S. Donato Milanese, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima, per il pagamento della somma di lire 63.370.897, che assumeva dovutale per indennità ed emolumenti vari afferenti al pregresso rapporto di lavoro.
Il ricorso trovava accoglimento e contro il decreto proponeva opposizione l'ingiunta, la quale, oltre a resistere alle pretese svolte ex adverso, spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di somme che, nel corso del rapporto, la ricorrente si sarebbe indebitamente attribuite, quali emolumenti imputabili a titoli diversi, ed esattamente al "livello funzionale", previsto dall'art. 4 del CCNL per i dirigenti delle imprese pubbliche locali, ma non spettante, in quanto sostituito dall'indennità di funzione, effettivamente corrisposta;
all'importo di quest'ultima, calcolato in misura superiore al dovuto;
al premio di produttività, liquidato con decorrenza anticipata rispetto a quanto stabilito da apposito accordo aziendale;
agli scatti per anzianità di servizio, determinati in un importo diverso e superiore rispetto a quanto risultante dalla contrattazione collettiva;
e, infine, al costo di iscrizione al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (FASI), al quale l'azienda non era tenuta a contribuire, trattandosi di una forma di assicurazione privata.
La sig.ra BU ha, quindi, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sull'assunto, poi illustrato con memoria, che la domanda riconvenzionale di cui sopra deve intendersi riservata alla giurisdizione della Corte dei conti. Al riguardo, la ricorrente deduce, in particolare, che codesta domanda ha ad oggetto la verifica della commissione, ad opera di un funzionario pubblico, di un fatto che ha causato danno erariale all'Amministrazione e che è consistito nell'autoattribuzione, da parte del funzionario stesso, di emolumenti contrattualmente non dovuti.
Conferma di questo assunto si avrebbe, ad avviso della ricorrente, dalla circostanza che il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha effettivamente iniziato il procedimento per il recupero delle somme corrispondenti al danno subito dall'Amministrazione, sicché, un'affermazione della giurisdizione ordinaria concreterebbe una disarmonia del sistema, che consentirebbe due giudizi aventi ad oggetto lo stesso titolo e la stessa domanda. Resiste l'Azienda con controricorso, sollecitando la declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O.
Motivi della decisione
L'assunto della ricorrente è privo di fondamento.
Per disposizione generale, dettata dall'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, vale a dire, secondo l'ormai costante interpretazione della norma (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 10 marzo 1998, n. 2643; Id., 18 dicembre 1997, n. 12830; Id., 25 settembre 1997, n. 9429; Id., 14 febbraio 1997, n. 1398), non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela), bensì secondo il "petitum. Sostanziale", nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Alla stregua di tale criterio ed in relazione a quanto più ampiamente riferito in parte narrativa, riesce agevole verificare che la domanda proposta dall'azienda implica cognizione diretta ed immediata delle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la ricorrente, così come configurate dalla disciplina legale e contrattuale del rapporto medesimo, l'interpretazione della quale, unitamente all'accertamento delle modalità applicative osservate in concreto, vale a dire con specifico riguardo all'esecuzione delle rispettive obbligazioni delle parti, costituisce elemento indefettibile del giudizio sollecitato con la domanda riconvenzionale di cui trattasi.
Orbene, attesa la natura di azienda municipalizzata, propria dell'intimata, non ravvisa la Corte plausibili ragioni per discostarsi dal proprio costante orientamento, secondo cui spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di aziende aventi la detta natura, ancorché investano la legittimità degli atti e dei comportamenti relativi allo status del dipendente, alla sua carriera ed al regime retributivo, atteso il carattere privatistico del rapporto stesso e dei poteri esercitati da dette aziende, analoghi a quelli di ogni altro imprenditore (v., da ultime, Cass. 7 agosto 1998, n. 7752; Id., 25 maggio 1998, n. 5199; Id., 18 dicembre 1997, n. 12831; Id., 3 dicembre 1996, n. 10796). Ben vero queste aziende costituiscono organizzazioni attraverso le quali gli enti locali esercitano un'attività imprenditoriale, ma non è men vero che le particolari modalità attraverso le quali opera questo collegamento limitano le possibilità di estensione della disciplina pubblicistica propria dei secondi verso quelle loro strutture separate in cui le prime si costituiscono. Esse - strutturate inizialmente (art. 2 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578) come organi dell'ente pubblico, privi di autonoma personalità, ma dotati soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile - sono state successivamente configurate (artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142) come enti strumentali dell'ente locale, dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, che le pone in condizioni di svolgere la propria attività secondo criteri economici comuni ad ogni impresa e secondo le regole del mercato, in tal guisa realizzandosi uno dei modelli organizzativi attraverso i quali la P.A. partecipa alla produzione e allo scambio di beni o servizi.
Di qui il principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui salvo che specifiche norme dispongano in senso diverso, la natura pubblica del soggetto di riferimento influenza esclusivamente il piano interno dell'organizzazione della struttura separata, mentre le relazioni intersoggettive a quest'ultima imputabili ricadono nel dominio del diritto privato (Cass. 19 luglio 1995, n. 7825). Ne consegue che, anche sotto il profilo della responsabilità dei dipendenti delle aziende suddette, opera la distinzione fra gli atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale e quelli che sono espressione di poteri autoritativi o funzioni pubbliche, fra i quali ultimi non possono ricomprendersi gli atti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro, pariteticamente disciplinati secondo la legge ed il contratto, ed attinenti ad uno dei fattori di produzione indispensabili per siffatta attività, non anche al discrezionale ed autonomo esercizio del potere dell'ente pubblico di costituire la propria organizzazione, col corollario che essi sono inidonei a fondare responsabilità perseguibili presso il giudice contabile (cfr. Cass.10 maggio 1984, n. 2851; Id., 18 marzo 1992, n. 3354; Id., 17 ottobre
1992, n. 11436; Id., 6 giugno 1997, n. 5085; Id., 5 dicembre 1997, n. 12654; Id., 4 agosto 1998, n. 7639). In quest'ordine di idee, pertanto, risulta del tutto irrilevante, ai fini della determinazione del "petitum sostanziale", la circostanza che la ricorrente, per le funzioni che le competevano in relazione alla sua posizione di lavoro, fosse posta in condizione di provvedere direttamente alla liquidazione del proprio trattamento economico e che nello svolgimento delle relative incombenze avesse dato luogo agli indebiti pagamenti oggetto della domanda riconvenzionale di ripetizione: non per questo, infatti, la relativa responsabilità cesserebbe di iscriversi nel quadro della gestione privatistica di un rapporto di lavoro e quindi in un'area sottratta, come si è detto, alla giurisdizione del giudice contabile. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Soccorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999