Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1608/2025 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa M.laura Amato
Giudice Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1
Nata in Milano, in data 19.12.1994 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Damiana Paradiso presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nato Milano in data 20/06/1993 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Laura Lesino presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: PEsona 1 , nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 3 ), cittadina italiana.
FATTO
1) disporre l'affido condiviso della figlia PE_1 e il suo collocamento prevalente presso la madre, con impegno a regolarizzare il trasferimento della residenza anagrafica presso la Signora Pt 1 col deposito del presente ricorso;
2) disporre come segue in riferimento alle frequentazioni tra il padre e la figlia PE_1: routine settimanale
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera dopo cena quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
- nella settimana il cui fine settimana è di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì, prendendola da scuola e riaccompagnandola dalla mamma dopo cena;
-nella settimana il cui fine settimana è di spettanza paterna, il mercoledì, prendendola da a scuola, e riaccompagnandola dalla mamma dopo cena.
Fino alla fine dell'anno scolastico in corso, invece, il tempo con ciascun genitore è stabilito in modo da garantire a PE 1 una parziale frequenza della scuola che si trova a Cornaredo. PEtanto, starà con la mamma dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera e col papà dalla domenica sera al giovedì mattina, quando l'accompagnerà alla scuola materna. vacanze di Natale
ad anni alterni, il padre trascorrerà con PE 1 la metà delle vacanze, con alternanza del primo periodo (dalla chiusura delle scuole sino al 30/12) con il secondo periodo (dal 31/12 al 6/01); PE_1 festeggerà con il padre la Vigilia di Natale mentre con la madre il giorno di Natale. vacanze di Pasqua ad anni alterni, il padre trascorrerà con PE_1 la metà delle vacanze, con alternanza del giorno di Pasqua e
Pasquetta.
Compleanno: I genitori s'impegnano affinché PE 1 possa stare con entrambi i genitori, sia pure separatamente, concordando il pranzo/merenda con l'uno e la cena con l'altro, in modo che li veda e stia con entrambi per un momento di festa. ponti previsti dal calendario scolastico
PE 1 starà con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte" che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo;
se invece è di lunedì-martedì si accorperà a quello immediatamente precedente), definendo i genitori, in via anticipata, entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso, la rispettiva spettanza. vacanze estive due settimane, anche consecutive, comprese tra il mese di giugno ed il mese di agosto da concordare entro il 30 aprile precedente.
3) pone a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento di PE_1, a far tempo dal deposito del ricorso, un assegno da versarsi alla madre di euro 300,00 al mese, da versarsi il giorno 15 di ogni mese, fintantoché lo stesso non reperirà un'abitazione, dopodiché il contributo scenderà ad euro 250,00. L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario e andrà rivalutato di anno in anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Porre inoltre a carico del padre il
50% delle spese extra da sopportare nell'interesse della figlia, secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. L'assegno Unico verrà incassato interamente dalla madre col consenso del padre.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5) Attesa l'età della minore, nei periodi in cui PE 1 sarà presso un genitore, l'altro potrà contattarla quotidianamente sul telefono mobile dell'altro genitore che consentirà la videochiamata con la bambina al genitore assente, affinché si possano vedere durante la conversazione.
6) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
7) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato