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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 1609/2023 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N.32 Parte_1
03100 FROSINONE, presso lo studio degli avv.ti CICCARELLI GERARDINA e che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in Parte_2 atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA e dall'avv.to MARIA A. TUMINELLI in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/07/2023 ex art. 445bis comma 6 c.p.c. Pt_1
- esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura
[...] amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% poi oggetto di revoca a seguito della visita di revisione del 29.4.2022 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per
1 l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 l. 118/71, salvo poi contestare tempestivamente le conclusioni del Ctu - ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendo l'accertamento del suo diritto al ripristino della prestazione previdenziale richiesta fin dalla revisione e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori. CP_2
Si è costituito in giudizio l' il quale nel merito contestava la CP_1 fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. La causa è stata dunque istruita espletando nuova Ctu medico legale, con incarico conferito a diverso CTU rispetto a quello che aveva redatto la consulenza nella fase precedente, anche al fine di valutare aggravamento della patologia. All'odierna udienza, visto l'elaborato peritale depositato, la causa è stata discussa e decisa con pronuncia all'esito della camera di consiglio.
*** La domanda è infondata e va respinta. Il Ctu medico-legale nominato nella presente fase di opposizione (dr.
ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un Per_1 complesso di infermità (pregresso ADK moderatamente differenziato G2 infiltrante (pT3,pN2a, pMx) trattato con emicolectomia dx (settembre 2020) e successiva CHT, cardiopatia ischemico dilatativa cronica, trattata con PTCA primaria, stent e successivo triplice BAC in malattia coronarica trivasale, spondilodiscoartrosi, ipoacusìa neurosensoriale bilaterale;) che non integrano, successivamente alla visita di revisione né valutate con riferimento ad eventuali aggravamenti nel corso del giudizio, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità civile nella misura del 100%). In particolare, il CTU ha valutato coerentemente con la tabella le patologia riscontrate, assegnandogli il relativo punteggio e procedendo al calcolo riduzionistico, tale da condurre a un complessivo grado di invalidità del 85%. Lo stesso consulente, ha poi coerentemente riscontrato le osservazioni del ctp, rilevando nello specifico: “Il pregresso ADK moderatamente differenziato G2 infiltrante (pT3,pN2a, pMx) trattato con emicolectomia dx è stato valutato nella misura dell'11% in quanto, trascorsi ormai oltre 4 anni dalla diagnosi, non vi sono segni attuali di recidiva o diffusione di malattia, la compromissione funzionale è da ritenersi modesta, visto anche che il periziando non lamenta disturbi specifici a carico
2 dell'apparato gastrointestinale con regolarità dell'alvo e buone condizioni generali;
-circa la spondilodiscoartrosi, vista la RM LS del 25-1-22 che depone per discopatie lombari e l'esame obiettivo da cui risulta rachide elastico, valido tonotrofismo muscolare ai 4 arti, p.p. autonomi, deambulazione autonoma, l'assimilazione valutativa al codice 7008 che prevede una percentuale del 12% appare congrua;
-per l'ipoacusìa neurosensoriale il valore del 18% è scaturito dall'applicazione della relativa tabella di calcolo dei deficit uditivi.” Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti, a fronte anche dei riscontri forniti. Risulta inoltre conforme anche al precedente accertamento disposto in fase di a.t.p., che comunque si appalesava ragionevole sulla valutazione delle diverse gravità. Non rileva, al fine di mettere in dubbio il ragionamento del ctu né di evidenziare un aggravamento, comunque non specificamente dedotto, la documentazione esibita e prodotta all'udienza di discussione, che pur sopravvenuta non si apprezza decisiva a giustificare ulteriori approfondimenti istruttori. In difetto del prescritto requisito medico-legale, la domanda deve pertanto essere integralmente rigettata. Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle di Ctu, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite fissato per ottenere detto beneficio. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto con riferimento a entrambe le fasi del giudizio, devono dunque essere poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- spese del giudizio irripetibili;
- pone le spese di Ctu medico-legale, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Così deciso in Cassino il 05/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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