CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa ARluisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa AR Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 14/2024 R.G.L., vertente TRA
, CF – P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo n. 15, presso gli Avv.ti Dario Cosimo Adornato
, LA AR RO IO ( ), AN AB C.F._1 C.F._2 ( ) e IL IS ( , dai quali è rappresentato e C.F._3 C.F._4 difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar Dott. in Roma, lì Persona_1 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131, pec e Email_1
t Email_3 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rollo, fax C.F._5
0966660393, pec elettivamente domiciliato presso lo studio Email_4 dello stesso sito in Cittanova alla via Sirio n. 20 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi chiedeva CP_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI. Esponeva che con nota raccomandata a/r del 25.09.2014 l Sede Territoriale CP_2 di Palmi, gli aveva comunicato di aver provveduto all'accoglimento, con decorrenza dal 26/09/2014, della domanda di indennità di disoccupazione ASPI n. 6141647400003 (2014/730834) dallo stesso presentata in data 19/09/2014. L'indennità era stata regolarmente erogata per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015, durante il quale lo stesso risultava privo di occupazione e di redditi, sia da lavoro dipendente, che da lavoro autonomo. In data 11/08/2020 l aveva comunicato che nel periodo dal 26/09/2014 al CP_2 28/08/2015 lo stesso avrebbe beneficiato di “un pagamento non dovuto sulla prestazione ASPI/MINIASPI n. 2014/730834 per un importo complessivo di € 10.271,87, in quanto 2
“titolare di partita Iva attiva fino al 20/10/2015” e avrebbe omesso “di P.IVA_3 comunicare i redditi presunti autonomi 2014 entro 30 giorni dalla domanda”. Avverso tale provvedimento aveva proposto rituale e tempestivo ricorso amministrativo on line (numero Protocollo: .6790.07/11/2020.0069407) innanzi al Comitato CP_2 Provinciale , allegando specifica documentazione attestante la mancata percezione di CP_2 redditi da lavoro autonomo per l'anno 2014 e chiedendo la revoca del provvedimento di CP_ accertamento di indebito emesso dalla sede di Palmi in data 26/07/2020, allo stesso notificato in data 11/08/2020. Eccepiva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di indebito, poiché nel corso dell'anno 2014 non aveva percepito alcun reddito da lavoro autonomo. Chiedeva accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare della erogazione della indennità Naspi già concessa con il provvedimento n. 2014/730834 del 25 settembre 2014; annullare per l'effetto il provvedimento di contestazione di indebito emesso dalla sede territoriale di Palmi in data 26/07/2020 CP_2 ed il conseguente sollecito di pagamento del 21/06/2023 notificato all'interessato in data 14/07/2023; 3. con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituiva, l eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, CP_2 chiedendone il rigetto, in quanto infondato e non provato. Esponeva che il ricorrente aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014, essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di . L'istanza era stata Pt_2 Testimone_1 accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. dal CP_2 P.IVA_3
1.07.1989 sino al 20.10.2015, per l'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati”, aveva omesso di comunicare, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 Legge 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92, sicché l , con nota Pt_1 del 26.07.2020, aveva chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di ASPI per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015. Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, con conseguente conferma della fondatezza della pretesa restitutoria dell' riferita Controparte_3 all'indennità ASPI percepita nel periodo dal 26.09.2014 al 28.08.2015, per un importo complessivo di € 10.271,87. Con vittoria delle spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1477/2023 pubblicata il 19/12/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) accoglie il ricorso, e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente, alla erogazione dell'indennità NASPI, essendo sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge, concessa con il provvedimento concessorio NASPI n. 2014/730834 del 25 settembre;
2) e, conseguenzialmente, dichiara non sussistente l'indebito ,disponendo l'annullamento CP_2 del provvedimento di contestazione di indebito, emesso dalla sede territoriale di CP_2 Palmi in data 26/07/2020 e notificato all'interessato in data 11/08/2020 e del conseguenziale sollecito di pagamento del 21/06/2023 notificato all'interessato in data 14/07/2023; 3) condanna l alle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 1.843,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Considerava il Tribunale che dalla documentazione in atti emergeva che il ricorrente, al momento della domanda di indennità NASPI, era semplicemente titolare di partita IVA, cessata nel 2015, pertanto, non avrebbe dovuto dichiarare alcun reddito, neppure eventualmente pari a zero, non avendo lo stesso mai svolto alcuna prestazione, quale 3
lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834 e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva . P.IVA_3 Al contrario, l non aveva dato prova alcuna che l'attività fosse stata CP_2 effettivamente svolta. Pertanto, il ricorso andava accolto e andava riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità NASPI, essendo sussistenti tutti i requisiti di legge;
conseguentemente andava dichiarato insussistente l'indebito ed annullato il CP_2 provvedimento di contestazione ed il conseguente sollecito di pagamento del 21/06/2023. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico dell' CP_2
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . CP_2 Con il primo motivo lamentava l'erroneo riferimento a disposizioni normative non applicabili in materia di ASPI – violazione dell'art. 2 comma 17 Legge 28.06.2012 n. 92 in comb. disp. con l'art. 2 comma 40 L. 28.06.2012 n. 92. Il Tribunale, facendo erroneo riferimento alle disposizioni legislative previste in materia di indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), aveva ritenuto che il ricorrente non fosse decaduto dall'indennità in quanto non avrebbe intrapreso nessuna attività di lavoro autonomo da comunicare all' entro 30 gg. dall'avvio della stessa,. CP_2 Diversamente, il giudicante, sulla scorta della corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni in materia di indennità ASPI contenute nella legge 28 giugno 2012 n. 92 e della documentazione in atti, avrebbe dovuto rigettare la domanda In punto di fatto, l'appellato aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014 essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di . L'istanza era stata Pt_2 Testimone_1 accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. dal CP_2 P.IVA_3
1.07.1989 sino al 20.10.2015 per l'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati” aveva omesso di comunicare entro 30 gg. dalla presentazione della domanda i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 L. 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92 e l , con nota del 26.07.2020 aveva chiesto la restituzione di Pt_1 quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di ASPI per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015. L'appellato, titolare di partita IVA per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, aveva omesso di dichiarare all'Ente previdenziale il c.d. reddito presuntivo anche se pari a zero. La violazione del predetto obbligo di comunicazione aveva determinato la decadenza prevista dal comma 40. Il Giudice di prime cure, nell'accogliere le domande del ricorrente, era incorso in un duplice errore. Innanzitutto, aveva fatto riferimento alle analoghe, ma non identiche, disposizioni previste in materia di Naspi dal D.lgs. n. 22/15, in particolare: art. 10 comma 1 e art. 11 comma 1. In secondo luogo, soprattutto, aveva dato alle norme una non condivisibile interpretazione, perché aveva ancorato l'obbligo di comunicazione all'effettiva percezione di redditi, conseguenti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, collegati alla partita IVA in essere. 4
In contrario, ciò che il legislatore aveva voluto sanzionare era la violazione dell'obbligo di comunicazione “quale sanzione derivante dalla violazione del dovere di diligenza e di buona fede che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra il cittadino e l “ (cfr. Trib. CP_2
Salerno n. 1359/18), a prescindere dall'effettiva produzione di redditi da lavoro autonomo. La previsione sanzionatoria rinveniva una sua specifica “ratio” nella necessità di consentire all'Istituto di accertare tempestivamente l'an ed il quantum della prestazione ASPI, verificando la permanenza dello stato di disoccupazione. Correttamente l aveva comminato la decadenza dall' ASPI stante la violazione Pt_1 dei sopradetti obblighi di comunicazione incombenti su parte appellata. Anche in punto di onere della prova la pronuncia impugnata non appariva conforme a diritto. In tema di indebito previdenziale e assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale avesse ritenuto indebitamente percepito, era a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. civ. sez. un.
4.08.2010 n. 18046; conf. ex multis: Cass. civ. sez. lav. n. 2739/16; Cass. Civ. sez. lav. 10.06.2019 n. 15550; Cass. Civ. sez. lav. 18.10.2018 n. 26231; Corte Appello sez. lav. – Roma 1.03.2019 n. 591). Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande spiegate dal ricorrente di primo grado in quanto infondate in fatto e diritto e non provate;
2) condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Costituitosi, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi degli artt. 434, 436 bis e 348 bis c.p.c.. Nel merito, l'appello era infondato, non avendo l'odierno appellato mai svolto alcuna prestazione, quale lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834 e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva e non avrebbe, P.IVA_3 evidentemente, dovuto dichiarare alcun reddito, neppure eventualmente pari a zero. Egli non aveva mai svolto alcuna prestazione quale lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente, non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834, e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva non avrebbe dovuto dichiarare alcunché. P.IVA_3 Il comma 40 dell'art. 2 L. 92/2012, impropriamente era stato richiamato da parte appellante, poiché prevedeva la decadenza dal beneficio dell'indennità Aspi solo ed esclusivamente nella ipotesi di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale iniziata durante il periodo di percezione dell'ASPI, “dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione”. Trattandosi di norma che prevedeva una decadenza, essa non era applicabile in via analogica alla fattispecie in esame. Quanto esposto trovava conferma nella circolare n. 174 del 23.11.2017, in cui CP_2 veniva affermato che, “pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato”. 5
Nella medesima circolare veniva, poi, previsto che “Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione”, mente “Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”. Da tale circolare emergeva che solo se l'attività fosse stata effettivamente svolta e l'interessato non avesse provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del reddito presunto, allora si verificava la decadenza dalla prestazione. Il che, a maggior ragione, doveva valere nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA avvenute prima della presentazione della domanda di corresponsione dell'indennità, ipotesi per la quale la normativa vigente non prevedeva la decadenza. Del resto la stessa circolare considerava anche l'ipotesi per cui è causa, ponendo a carico dell' di verificare, nel caso in cui non fosse stata dichiarata la preesistenza di CP_2 una titolarità di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale e che tali situazioni risultassero in sede di istruttoria, se l'attività fosse stata effettivamente svolta contattando l'interessato [nella circolare si precisa “E' infatti possibile che quest'ultimo (cioè l'interessato ndr) abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta”]. E, proseguiva la circolare, solo “se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata … . A fronte di tale specifica eccezione proposta dal ricorrente sarebbe stato, pertanto, onere specifico del resistente provare che il , successivamente alla CP_2 CP_1 presentazione della domanda di riconoscimento dell'indennità ASPI avesse espletato attività in forma autonoma omettendo di effettuare la comunicazione di cui al comma 17 dell'art. 2 L. n. 92/12. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare, per tutti i motivi in premessa formulati, l'inammissibilità dell'appello proposto dall' di Reggio Calabria;
nel merito, CP_2 rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza o in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è la preliminare eccezione proposta dall'appellato di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni ex artt. 434, 436 bis e 348 bis c.p.c.. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione. Nell'atto di appello, dunque, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena 6
d'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello, dai quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e dei motivi di dissenso rispetto al percorso decisorio adottato dal primo giudice. Non v'è poi luogo a postulare questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., considerato che la questione interpretativa del testo normativo, quale rassegnata dall'appellante, non lascia emergere ictu oculi l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
5. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. L'appellante ha rappresentato che l'appellato aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014, essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di;
Pt_2 Testimone_1 l'istanza era stata accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. CP_2
dal 1.07.1989 sino al 20.10.2015 per attività autonoma di “geometri, periti P.IVA_3 industriali, disegnatori e assimilati”, aveva omesso di comunicare entro 30 gg. dalla presentazione della domanda i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 L. 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92. Non essendo stata offerta allegazione alcuna in punto di effettivo espletamento da parte del dell'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati”, CP_1 si impone concludere che l abbia desunto essersi verificata la decadenza, ritenendo CP_2 che il richiedente fosse obbligato alla comunicazione dei redditi presunti autonomi, anche se pari a 0,00, in virtù della mera titolarità di partita IVA, pur se inattiva. Una tale conclusione non può essere asseverata in ragione dell'interpretazione dell'istituto offerta dal giudice di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che "la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della CP_2 contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)" (Cass. n. 22924/2024). In modo analogo si è espressa Cass. civ. sez. lav., 2398/2025: “L'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 22/2015, stabilisce che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_2 annuo che prevede di trarne, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), stabilisce che in caso di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo. Nell'interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, si deve chiarire che "la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' CP_2 della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASPI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione”. 7
Nella motivazione della sentenza da ultimo riportata in massima è stato evidenziato che “ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è il percepimento di reddito bensì lo svolgimento di una attività lavorativa, nella specie, quest'ultimo profilo - concernente l'effettiva esecuzione di detta attività, al di là della mera posizione societaria - non risulta indagato nel giudizio di merito, posto che nella sentenza viene evidenziato il solo aspetto reddituale, parlandosi esclusivamente di "redditi quale amministratore e socio della … Snc", senza riferimenti alla attività in concreto svolta (né tanto meno, di conseguenza, alla abitualità e prevalenza della stessa)”. Deve, dunque, concludersi che ciò che è dirimente è l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, evenienza cui non può ricondursi la mera titolarità di partita IVA non accompagnata dal dato sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo, richiesto invece dalla norma, tantomeno produttiva di reddito. Si è detto, l , pur affermando essere operante il regime della decadenza, non ha CP_2 nemmeno allegato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del beneficiari e quest'ultimo ha recisamente negato di aver mai intrapreso l'attività lavorativa autonoma o di impresa produttiva di reddito, pur essendo titolare di partita Iva, ma del tutto inattiva. Poiché, come detto, ciò che è necessario ai fini ora in esame è costituito dalla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cui possa derivare un reddito, in mancanza di allegazione e prova da parte dell' di tale ultima evenienza, l'appello è infondato e va rigettato. CP_2 La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento in favore del difensore distrattario dell'appellato che ne ha fatto richiesta, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia € 10.271,87 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1477/2023 emessa dal Tribunale di CP_1 Palmi, pubblicata il 19/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa ARluisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa ARluisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa AR Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 14/2024 R.G.L., vertente TRA
, CF – P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo n. 15, presso gli Avv.ti Dario Cosimo Adornato
, LA AR RO IO ( ), AN AB C.F._1 C.F._2 ( ) e IL IS ( , dai quali è rappresentato e C.F._3 C.F._4 difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar Dott. in Roma, lì Persona_1 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131, pec e Email_1
t Email_3 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rollo, fax C.F._5
0966660393, pec elettivamente domiciliato presso lo studio Email_4 dello stesso sito in Cittanova alla via Sirio n. 20 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi chiedeva CP_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI. Esponeva che con nota raccomandata a/r del 25.09.2014 l Sede Territoriale CP_2 di Palmi, gli aveva comunicato di aver provveduto all'accoglimento, con decorrenza dal 26/09/2014, della domanda di indennità di disoccupazione ASPI n. 6141647400003 (2014/730834) dallo stesso presentata in data 19/09/2014. L'indennità era stata regolarmente erogata per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015, durante il quale lo stesso risultava privo di occupazione e di redditi, sia da lavoro dipendente, che da lavoro autonomo. In data 11/08/2020 l aveva comunicato che nel periodo dal 26/09/2014 al CP_2 28/08/2015 lo stesso avrebbe beneficiato di “un pagamento non dovuto sulla prestazione ASPI/MINIASPI n. 2014/730834 per un importo complessivo di € 10.271,87, in quanto 2
“titolare di partita Iva attiva fino al 20/10/2015” e avrebbe omesso “di P.IVA_3 comunicare i redditi presunti autonomi 2014 entro 30 giorni dalla domanda”. Avverso tale provvedimento aveva proposto rituale e tempestivo ricorso amministrativo on line (numero Protocollo: .6790.07/11/2020.0069407) innanzi al Comitato CP_2 Provinciale , allegando specifica documentazione attestante la mancata percezione di CP_2 redditi da lavoro autonomo per l'anno 2014 e chiedendo la revoca del provvedimento di CP_ accertamento di indebito emesso dalla sede di Palmi in data 26/07/2020, allo stesso notificato in data 11/08/2020. Eccepiva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di indebito, poiché nel corso dell'anno 2014 non aveva percepito alcun reddito da lavoro autonomo. Chiedeva accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare della erogazione della indennità Naspi già concessa con il provvedimento n. 2014/730834 del 25 settembre 2014; annullare per l'effetto il provvedimento di contestazione di indebito emesso dalla sede territoriale di Palmi in data 26/07/2020 CP_2 ed il conseguente sollecito di pagamento del 21/06/2023 notificato all'interessato in data 14/07/2023; 3. con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituiva, l eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, CP_2 chiedendone il rigetto, in quanto infondato e non provato. Esponeva che il ricorrente aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014, essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di . L'istanza era stata Pt_2 Testimone_1 accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. dal CP_2 P.IVA_3
1.07.1989 sino al 20.10.2015, per l'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati”, aveva omesso di comunicare, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 Legge 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92, sicché l , con nota Pt_1 del 26.07.2020, aveva chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di ASPI per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015. Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, con conseguente conferma della fondatezza della pretesa restitutoria dell' riferita Controparte_3 all'indennità ASPI percepita nel periodo dal 26.09.2014 al 28.08.2015, per un importo complessivo di € 10.271,87. Con vittoria delle spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1477/2023 pubblicata il 19/12/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) accoglie il ricorso, e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente, alla erogazione dell'indennità NASPI, essendo sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge, concessa con il provvedimento concessorio NASPI n. 2014/730834 del 25 settembre;
2) e, conseguenzialmente, dichiara non sussistente l'indebito ,disponendo l'annullamento CP_2 del provvedimento di contestazione di indebito, emesso dalla sede territoriale di CP_2 Palmi in data 26/07/2020 e notificato all'interessato in data 11/08/2020 e del conseguenziale sollecito di pagamento del 21/06/2023 notificato all'interessato in data 14/07/2023; 3) condanna l alle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 1.843,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Considerava il Tribunale che dalla documentazione in atti emergeva che il ricorrente, al momento della domanda di indennità NASPI, era semplicemente titolare di partita IVA, cessata nel 2015, pertanto, non avrebbe dovuto dichiarare alcun reddito, neppure eventualmente pari a zero, non avendo lo stesso mai svolto alcuna prestazione, quale 3
lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834 e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva . P.IVA_3 Al contrario, l non aveva dato prova alcuna che l'attività fosse stata CP_2 effettivamente svolta. Pertanto, il ricorso andava accolto e andava riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità NASPI, essendo sussistenti tutti i requisiti di legge;
conseguentemente andava dichiarato insussistente l'indebito ed annullato il CP_2 provvedimento di contestazione ed il conseguente sollecito di pagamento del 21/06/2023. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico dell' CP_2
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . CP_2 Con il primo motivo lamentava l'erroneo riferimento a disposizioni normative non applicabili in materia di ASPI – violazione dell'art. 2 comma 17 Legge 28.06.2012 n. 92 in comb. disp. con l'art. 2 comma 40 L. 28.06.2012 n. 92. Il Tribunale, facendo erroneo riferimento alle disposizioni legislative previste in materia di indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), aveva ritenuto che il ricorrente non fosse decaduto dall'indennità in quanto non avrebbe intrapreso nessuna attività di lavoro autonomo da comunicare all' entro 30 gg. dall'avvio della stessa,. CP_2 Diversamente, il giudicante, sulla scorta della corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni in materia di indennità ASPI contenute nella legge 28 giugno 2012 n. 92 e della documentazione in atti, avrebbe dovuto rigettare la domanda In punto di fatto, l'appellato aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014 essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di . L'istanza era stata Pt_2 Testimone_1 accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. dal CP_2 P.IVA_3
1.07.1989 sino al 20.10.2015 per l'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati” aveva omesso di comunicare entro 30 gg. dalla presentazione della domanda i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 L. 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92 e l , con nota del 26.07.2020 aveva chiesto la restituzione di Pt_1 quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di ASPI per il periodo dal 26/09/2014 al 28/08/2015. L'appellato, titolare di partita IVA per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, aveva omesso di dichiarare all'Ente previdenziale il c.d. reddito presuntivo anche se pari a zero. La violazione del predetto obbligo di comunicazione aveva determinato la decadenza prevista dal comma 40. Il Giudice di prime cure, nell'accogliere le domande del ricorrente, era incorso in un duplice errore. Innanzitutto, aveva fatto riferimento alle analoghe, ma non identiche, disposizioni previste in materia di Naspi dal D.lgs. n. 22/15, in particolare: art. 10 comma 1 e art. 11 comma 1. In secondo luogo, soprattutto, aveva dato alle norme una non condivisibile interpretazione, perché aveva ancorato l'obbligo di comunicazione all'effettiva percezione di redditi, conseguenti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, collegati alla partita IVA in essere. 4
In contrario, ciò che il legislatore aveva voluto sanzionare era la violazione dell'obbligo di comunicazione “quale sanzione derivante dalla violazione del dovere di diligenza e di buona fede che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra il cittadino e l “ (cfr. Trib. CP_2
Salerno n. 1359/18), a prescindere dall'effettiva produzione di redditi da lavoro autonomo. La previsione sanzionatoria rinveniva una sua specifica “ratio” nella necessità di consentire all'Istituto di accertare tempestivamente l'an ed il quantum della prestazione ASPI, verificando la permanenza dello stato di disoccupazione. Correttamente l aveva comminato la decadenza dall' ASPI stante la violazione Pt_1 dei sopradetti obblighi di comunicazione incombenti su parte appellata. Anche in punto di onere della prova la pronuncia impugnata non appariva conforme a diritto. In tema di indebito previdenziale e assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale avesse ritenuto indebitamente percepito, era a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. civ. sez. un.
4.08.2010 n. 18046; conf. ex multis: Cass. civ. sez. lav. n. 2739/16; Cass. Civ. sez. lav. 10.06.2019 n. 15550; Cass. Civ. sez. lav. 18.10.2018 n. 26231; Corte Appello sez. lav. – Roma 1.03.2019 n. 591). Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande spiegate dal ricorrente di primo grado in quanto infondate in fatto e diritto e non provate;
2) condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Costituitosi, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi degli artt. 434, 436 bis e 348 bis c.p.c.. Nel merito, l'appello era infondato, non avendo l'odierno appellato mai svolto alcuna prestazione, quale lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834 e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva e non avrebbe, P.IVA_3 evidentemente, dovuto dichiarare alcun reddito, neppure eventualmente pari a zero. Egli non aveva mai svolto alcuna prestazione quale lavoratore autonomo, neppure di tipo occasionale, e conseguentemente, non avendo mai percepito, né nel corso dell'anno 2014, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito n. 2014/730834, e né, tantomeno, nel corso dell'anno 2015, alcun reddito da lavoro autonomo derivante e/o connesso alla partita Iva non avrebbe dovuto dichiarare alcunché. P.IVA_3 Il comma 40 dell'art. 2 L. 92/2012, impropriamente era stato richiamato da parte appellante, poiché prevedeva la decadenza dal beneficio dell'indennità Aspi solo ed esclusivamente nella ipotesi di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale iniziata durante il periodo di percezione dell'ASPI, “dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione”. Trattandosi di norma che prevedeva una decadenza, essa non era applicabile in via analogica alla fattispecie in esame. Quanto esposto trovava conferma nella circolare n. 174 del 23.11.2017, in cui CP_2 veniva affermato che, “pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato”. 5
Nella medesima circolare veniva, poi, previsto che “Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione”, mente “Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”. Da tale circolare emergeva che solo se l'attività fosse stata effettivamente svolta e l'interessato non avesse provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del reddito presunto, allora si verificava la decadenza dalla prestazione. Il che, a maggior ragione, doveva valere nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA avvenute prima della presentazione della domanda di corresponsione dell'indennità, ipotesi per la quale la normativa vigente non prevedeva la decadenza. Del resto la stessa circolare considerava anche l'ipotesi per cui è causa, ponendo a carico dell' di verificare, nel caso in cui non fosse stata dichiarata la preesistenza di CP_2 una titolarità di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale e che tali situazioni risultassero in sede di istruttoria, se l'attività fosse stata effettivamente svolta contattando l'interessato [nella circolare si precisa “E' infatti possibile che quest'ultimo (cioè l'interessato ndr) abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta”]. E, proseguiva la circolare, solo “se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata … . A fronte di tale specifica eccezione proposta dal ricorrente sarebbe stato, pertanto, onere specifico del resistente provare che il , successivamente alla CP_2 CP_1 presentazione della domanda di riconoscimento dell'indennità ASPI avesse espletato attività in forma autonoma omettendo di effettuare la comunicazione di cui al comma 17 dell'art. 2 L. n. 92/12. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare, per tutti i motivi in premessa formulati, l'inammissibilità dell'appello proposto dall' di Reggio Calabria;
nel merito, CP_2 rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza o in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è la preliminare eccezione proposta dall'appellato di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni ex artt. 434, 436 bis e 348 bis c.p.c.. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione. Nell'atto di appello, dunque, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena 6
d'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello, dai quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e dei motivi di dissenso rispetto al percorso decisorio adottato dal primo giudice. Non v'è poi luogo a postulare questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., considerato che la questione interpretativa del testo normativo, quale rassegnata dall'appellante, non lascia emergere ictu oculi l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
5. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. L'appellante ha rappresentato che l'appellato aveva presentato domanda di ASPI il 19.09.2014, essendo stato licenziato il 18.09.2014 dalla ditta di;
Pt_2 Testimone_1 l'istanza era stata accolta dall' il 22.09.2014, ma il beneficiario, titolare di partita IVA n. CP_2
dal 1.07.1989 sino al 20.10.2015 per attività autonoma di “geometri, periti P.IVA_3 industriali, disegnatori e assimilati”, aveva omesso di comunicare entro 30 gg. dalla presentazione della domanda i redditi presunti autonomi relativi a quell'anno, anche se pari a 0,00 così come previsto dall'art. 2 comma 17 L. 28.06.2012 n. 92. L'omessa comunicazione dei redditi presunti aveva comportato la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art. 2 comma 40 Legge 28.06.2012 n. 92. Non essendo stata offerta allegazione alcuna in punto di effettivo espletamento da parte del dell'attività autonoma di “geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati”, CP_1 si impone concludere che l abbia desunto essersi verificata la decadenza, ritenendo CP_2 che il richiedente fosse obbligato alla comunicazione dei redditi presunti autonomi, anche se pari a 0,00, in virtù della mera titolarità di partita IVA, pur se inattiva. Una tale conclusione non può essere asseverata in ragione dell'interpretazione dell'istituto offerta dal giudice di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che "la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della CP_2 contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)" (Cass. n. 22924/2024). In modo analogo si è espressa Cass. civ. sez. lav., 2398/2025: “L'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 22/2015, stabilisce che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_2 annuo che prevede di trarne, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), stabilisce che in caso di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo. Nell'interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, si deve chiarire che "la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' CP_2 della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASPI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione”. 7
Nella motivazione della sentenza da ultimo riportata in massima è stato evidenziato che “ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è il percepimento di reddito bensì lo svolgimento di una attività lavorativa, nella specie, quest'ultimo profilo - concernente l'effettiva esecuzione di detta attività, al di là della mera posizione societaria - non risulta indagato nel giudizio di merito, posto che nella sentenza viene evidenziato il solo aspetto reddituale, parlandosi esclusivamente di "redditi quale amministratore e socio della … Snc", senza riferimenti alla attività in concreto svolta (né tanto meno, di conseguenza, alla abitualità e prevalenza della stessa)”. Deve, dunque, concludersi che ciò che è dirimente è l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, evenienza cui non può ricondursi la mera titolarità di partita IVA non accompagnata dal dato sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo, richiesto invece dalla norma, tantomeno produttiva di reddito. Si è detto, l , pur affermando essere operante il regime della decadenza, non ha CP_2 nemmeno allegato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del beneficiari e quest'ultimo ha recisamente negato di aver mai intrapreso l'attività lavorativa autonoma o di impresa produttiva di reddito, pur essendo titolare di partita Iva, ma del tutto inattiva. Poiché, come detto, ciò che è necessario ai fini ora in esame è costituito dalla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cui possa derivare un reddito, in mancanza di allegazione e prova da parte dell' di tale ultima evenienza, l'appello è infondato e va rigettato. CP_2 La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento in favore del difensore distrattario dell'appellato che ne ha fatto richiesta, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia € 10.271,87 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1477/2023 emessa dal Tribunale di CP_1 Palmi, pubblicata il 19/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa ARluisa Crucitti