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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7558/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7558/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, alla Piazza Parte_1
Mercato n. 12, presso lo studio dell'Avv. MAIONE FRANCESCO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, Controparte_1
alla Piazza Municipio n. 1, assistito e difeso dall'Avv. BALSAMO ROSA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il , per sentire accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità del convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno 18.01.2018 alle ore 10:20 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via Dei Serpi all'interno dell'area mercatale in Pomigliano d'Arco, rovinava a terra a causa della presenza di una buca. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costitutiva in giudizio il , il quale resisteva con Controparte_1
le argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il , Controparte_1
pag. 2/7 sicché la domanda deve essere necessariamente qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n.
13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
pag. 3/7 Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
pag. 4/7 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato come, nel caso di specie, già dalla documentazione fotografica allegata al rapporto della polizia locale, effigiante la strada ove è avvenuta la caduta, deve evincersi l'insussistenza del requisito della imprevedibilità del pericolo.
Ed, invero, la buca risultante dai rilievi fotografici non può integrare una situazione di pericolo occulto, considerata la piena evidenza della stessa sul manto stradale, ciò che vale ad escludere tout court la non visibilità e imprevedibilità, elementi imprescindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, l'elemento della imprevedibilità viene del tutto a mancare a seguito delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (cfr. verbale udienza 19.10.2025), il quale ha dichiarato che: “la buca era presente già prima di quel giorno e c'è tuttora”.
Del resto, tale interpretazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, di recente ed in una fattispecie del tutto analoga al caso di specie, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la condotta del danneggiato, rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 5457/2021 la quale richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass.
n. 9315/2019). Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto rilevanti, ai fini che in questa sede interessano, oltre allo stato dei luoghi, anche le ulteriori pag. 5/7 circostanze, peculiari di un'area destinata al mercato, dell'affollamento e della presenza, nelle aree predette, sia delle bancarelle che degli ombrelloni.
La sussistenza di tali caratteristiche, secondo l'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte cui il Tribunale ritiene di aderire, avrebbe richiesto una maggiore cautela da parte dell'attrice, sicché la caduta deve essere ricondotta unicamente alla omissione di forme di cautela adeguate al luogo in esame.
Ne discende che l'eventus damni non è attribuibile ad una scarsa e/o assente manutenzione dell'area, trovando piuttosto origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunata, la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, in tal guisa evitando le lesioni delle quali pure si richiede il ristoro, giacché le stesse appaiono, per tutto quando evidenziato, perfettamente evitabili con una condotta più accorta.
Pertanto, lo stato di pericolo denunciato non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
pag. 6/7 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7558/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, alla Piazza Parte_1
Mercato n. 12, presso lo studio dell'Avv. MAIONE FRANCESCO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, Controparte_1
alla Piazza Municipio n. 1, assistito e difeso dall'Avv. BALSAMO ROSA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il , per sentire accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità del convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno 18.01.2018 alle ore 10:20 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via Dei Serpi all'interno dell'area mercatale in Pomigliano d'Arco, rovinava a terra a causa della presenza di una buca. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costitutiva in giudizio il , il quale resisteva con Controparte_1
le argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il , Controparte_1
pag. 2/7 sicché la domanda deve essere necessariamente qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n.
13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
pag. 3/7 Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
pag. 4/7 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato come, nel caso di specie, già dalla documentazione fotografica allegata al rapporto della polizia locale, effigiante la strada ove è avvenuta la caduta, deve evincersi l'insussistenza del requisito della imprevedibilità del pericolo.
Ed, invero, la buca risultante dai rilievi fotografici non può integrare una situazione di pericolo occulto, considerata la piena evidenza della stessa sul manto stradale, ciò che vale ad escludere tout court la non visibilità e imprevedibilità, elementi imprescindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, l'elemento della imprevedibilità viene del tutto a mancare a seguito delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (cfr. verbale udienza 19.10.2025), il quale ha dichiarato che: “la buca era presente già prima di quel giorno e c'è tuttora”.
Del resto, tale interpretazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, di recente ed in una fattispecie del tutto analoga al caso di specie, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la condotta del danneggiato, rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 5457/2021 la quale richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass.
n. 9315/2019). Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto rilevanti, ai fini che in questa sede interessano, oltre allo stato dei luoghi, anche le ulteriori pag. 5/7 circostanze, peculiari di un'area destinata al mercato, dell'affollamento e della presenza, nelle aree predette, sia delle bancarelle che degli ombrelloni.
La sussistenza di tali caratteristiche, secondo l'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte cui il Tribunale ritiene di aderire, avrebbe richiesto una maggiore cautela da parte dell'attrice, sicché la caduta deve essere ricondotta unicamente alla omissione di forme di cautela adeguate al luogo in esame.
Ne discende che l'eventus damni non è attribuibile ad una scarsa e/o assente manutenzione dell'area, trovando piuttosto origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunata, la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, in tal guisa evitando le lesioni delle quali pure si richiede il ristoro, giacché le stesse appaiono, per tutto quando evidenziato, perfettamente evitabili con una condotta più accorta.
Pertanto, lo stato di pericolo denunciato non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
pag. 6/7 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7