TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5947/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 9.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
27.02.2025
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Monte di Dio, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Persechino che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORI
E
C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 procuratori - SIg.ri e – nella Controparte_2 Controparte_3 qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada - con sede legale in LI NE (TV) alla Via Marocchesa n.14, elett.te dom.ta in Napoli alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell'Avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 9.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, i sig.ri e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 [...]
quale impresa designata per la Regione Campania CP_1 dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, onde sentir pronunciare i seguenti provvedimenti di giustizia: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo rimasto ignoto e non identificato nella produzione dell'evento dannoso descritto e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la regione Campania
[...] per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dagli attori, comprensivi del danno biologico, dell'I.T.T., dell'I.T.P., del danno morale e delle spese mediche sostenute, che sin d'ora si quantificano in complessivi € 44.182,00 in favore del SI. ed € 16.208,94 in Parte_1 favore della SI.ra ovvero in Parte_2 quelle diverse somme che risulteranno dovute i corso di causa e a seguito di specifica C.T.U. medico legale, di cui sin d'ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
2) con la condanna, altresì, della convenuta sempre nella suddetta qualità, al Controparte_1 pagamento delle anticipazioni, spese e competenze di causa, oltre
- 2 - spese generali, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo”. Nello specifico, gli attori deducevano che in data 15.09.2020, alle 08.30 circa, il SI. alla guida Parte_1 del motociclo Honda DN1 targato DL43817, con a bordo la SI.ra
, percorreva l'Autostrada A3 in Parte_2 direzione di Salerno, per dirigersi verso la costiera amalfitana, e che in prossimità del Kilometro 10+390, direzione sud nel tenimento di Ercolano di Napoli, venivano urtati sulla fiancata destra da un altro motociclo di colore scuro e di grossa cilindrata, il quale, proveniente da dietro, nella stessa corsia di marcia ad elevatissima velocità, li sorpassava a raso sulla destra provocandone la caduta al suolo;
il conducente di tale secondo veicolo non si arrestava e proseguendo la sua marcia, si dileguava immediatamente facendo perdere le proprie tracce. Precisavano, altresì, che il sinistro si verificava alla presenza degli Agenti
e della Polizia Stradale di Salerno, CP_4 Controparte_5
i quali, si adoperavano prontamente per prestare soccorso ai SIg.ri e senza, tuttavia, anch'essi riuscire ad individuare Pt_1 Pt_2 il numero di targa del motociclo investitore. Per effetto della caduta gli attori, muniti di casco protettivo, riportavano gravi lesioni fisiche per le quali, previo intervento del 118 immediatamente allertato dagli stessi Agenti, venivano trasportati presso il P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli. In merito a tale sinistro, gli attori provvedevano a fare regolare comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, fascicolo che è stato poi archiviato. In data 02.11.2020 gli attori inoltravano a mezzo pec a regolari Controparte_1 richieste di risarcimento ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. lgs 209/05 e, a seguito della comunicazione di avvenuta guarigione del
12.03.2021, invitati dalla società assicuratrice n.q., gli attori erano sottoposti a visita medica da parte della Dott.ssa Persona_1 fiduciario di senza tuttavia ricevere poi Controparte_6 riscontro dei relativi risultati. Inevaso rimaneva anche l'invito alla
- 3 - negoziazione assistita inoltrato alla medesima compagnia assicurativa.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta,
[...] impugnando e contestando la domanda attorea e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto, rassegando le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163, 164 e
244 c.p.c. nonché degli artt. 2054 e 2697 cod. civ. - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta società oltre a quella attiva dell'istante; - Gradatamente e nel merito rigettare la domanda attorea essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. All'udienza del 22.06.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Depositate le memorie, all'udienza del 9.01.2023, il Giudice ammetteva parte attrice alla prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 co.
6 c.p.c con i testi indicati e parte conventa alla prova contraria così come richiesta. All'udienza del 27.09.2023 veniva escusso il teste sovrintendente Capo della Polizia di stato. Con Testimone_1 ordinanza del 3.10.2023, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“Pagamento da parte della società assicurativa della somma di euro 35000,00 omnia a favore di ed euro 9,000 Parte_1 omnia a favore di oltre spese Parte_2 legali nella misura di euro 4700,00, rimborso forfettario e accessori se dovuti e al rimborso delle spese vive pari ad euro
600”. Tale proposta, accettata da parte attrice, veniva, invece, rigettata dalla convenuta Controparte_1
Ritenuto necessario ammettere la C.T.U, il Giudice procedeva alla nomina del Dott. , il quale in data 18.05.2024 Persona_2
- 4 - depositava l'elaborato peritale. All'udienza del 9.12.2024, la causa era riservata per la decisione con termini ex art 190 c.p.c.
Così brevemente riassunto l'oggetto del processo, va preliminarmente evidenziato che parte attrice risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente, avendo inoltrato istanza di risarcimento a mezzo pec inoltrata alla quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S. nonché alla CONSAP, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs.209/2005. Inoltre, in data 12.03.2021 veniva inviato alle a mezzo pec il certificato di avvenuta Controparte_1 guarigione del sig. e della SI.ra . Pt_1 Parte_2
Nel merito, la domanda merita accoglimento per i motivi di seguito specificati.
In primo luogo, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno
2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni
- 5 - riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre
2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass.
n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014). Nel caso di specie, risulta in atti comunicazione della
- 6 - notizia di reato alla competente Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Napoli per i reati di cui all'art. 189 commi 1-6 e 7 (“omissione e fuga”). Quanto alla impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo investitore, questa risulta evidente dalla dinamica del sinistro. Invero, come accertato in via istruttoria, non avrebbe in alcun modo potuto esigersi dai sigg.ri e caduti al suolo a seguito dell'impatto, una Pt_1 Pt_2 condotta diversa ed eventualmente più avveduta rispetto quella tenuta;
altrettanto dicasi per i due agenti di polizia presenti al momento dell'impatto, i quali, pur prontamente intervenuti, non hanno potuto rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Passando quindi alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della teste CP_4
sovrintendente Capo della Polizia di stato presso la
[...] sottosezione polizia stradale di Angri, la quale ha così dichiarato:
“sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa. Io e il mio collega eravamo di servizio sulla tratta Sa-Na e ci CP_5 trovavamo sulla carreggiata nord nella piazzola di sosta e controllavamo un veicolo. Per abitudine guardiamo sempre il traffico intorno e mentre eravamo fermi vediamo che nell'altra carreggiata vi erano tre/quattro scoter che viaggiavano tutti sulla corsia di soprasso. Vi era l'Honda del e gli altri tre veicoli
Pt_1 viaggiano dietro. Questi ultimi si sono avvicinati e uno di questi ha leggermente urtato il veicolo del all'altezza del
Pt_1 manubrio lato dx, il è caduto e noi siamo intervenuti. Il
Pt_1 conducente del motorino che ha investito il era solo, se ben
Pt_1 ricordo. Sono andati via tutti e nessuno si è fermato. A seguito dell'incidente il e la passeggera sono caduti sul margine
Pt_1 destro della carreggiata. Il mio collega li ha raggiunti dopo aver scavalcato il guard rail mentre io con l'autovettura alla prima uscita utile ho fatto inversione per bloccare il traffico. Se ben
- 7 - ricordo abbiamo chiamato noi l'ambulanza. ADR: la moto Honda fu impattata sul lato destro, in particolare sulla manopola. Sia il
che la passeggera avevano il casco. ADR: non è stato Pt_1 possibile individuare il numero di targa perché eravamo lontani.
ADR: da quello che ricordo abbiamo chiamato il carro attrezzi.
Non ricordo nulla sui danni. ADR: preciso che il ha tentato Pt_1 di mantenere il controllo del mezzo e ha deviato verso destra. È caduto ed il motorino ha continuato la corsa. ADR: noi ci trovavamo in linea d'area di fronte a dove è avvenuto lo scontro. Lo sparti traffico non copriva lo sterzo dell'Honda. ADR: non abbiamo riscontrato macchie di olio per terra. ADR: ricordo che le motociclette non andavano veloci”.
Quanto alla responsabilità, va osservato che l'art. 2054, comma 2,
c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente. In tal senso, va evidenziato in generale che la giurisprudenza ha sottolineato che la citata norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. ordinanza 16.02.2017
n. 4130). La presunzione di colpa, nel senso appena specificato, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 22.09.2015 n. 18631). Al contrario, quando la dinamica del sinistro è stata ricostruita in fase
- 8 - istruttoria, il mero accertamento da parte del giudice della colpa di uno dei conducenti, non può esonerare il giudicante dalla verifica del rispetto da parte dell'altro di una condotta di guida corretta.
Conseguentemente, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 28.06.2016 n. 13271; Cass.
Civ. Sezione III, 15.07.2011 n. 15674). In tal senso, va evidenziato che la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass., sez. 3, n. 4639 del 2/04/2002). Quindi, la
"prova liberatoria" di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. ordinanza 16.02.2017 n. 4130). In particolare, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. Civ. Sezione III,
- 9 - 31.07.2013 n. 18340; Cass. Civ. Sezione VI ordinanza 26.01.2012
n. 1144). Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è risultato accertato che: il percorreva la strada ad una velocità Pt_1 normale, sia lui che la trasportata SI.ra Parte_2 indossavano il casco protettivo;
il veicolo investitore giungendo da dietro, superava il veicolo condotto dal e lo colpiva sul lato Pt_1 destro all'altezza della manopola e, da ultimo, che il tentava Pt_1 anche di mantenere il controllo del suo motociclo, nonostante l'urto subito, girando verso destra. Per tutto quanto sopra esposto, la responsabilità del sinistro va ricondotta esclusivamente al conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò posto con riguardo all' an debeatur, e passando quindi alla valutazione del quantum debeatur, la valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass.
2788/2019 , in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello
- 10 - costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi,
- 11 - pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Dalla consulenza tecnica di ufficio medico legale espletata ed alle cui risultanze si ritiene di aderire emerge inoltre la compatibilità causale tra l'evento e le conseguenze lesive. Con riferimento alla perizia espletata sul il CTU dichiara che: “Sulla scorta Pt_1 dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che Pt_1
anni 73 al momento del sinistro è affetto da: “Esiti di
[...] politrauma della strada con fratture costali multiple a destra
(frattura scomposta dell'arco laterale della III costa, frattura dell'arco laterale dalla III all' VIII costa di destra, frattura dell'arco posteriore della III, V, VIII IX costa di destra) , esiti di trauma contusivo maggiore toracico, esiti di fratture delle falangi prossimali delle dita dell'avampiede destro, operato di riduzione e stabilizzazione della IV m-f con filo di K (successivamente rimosso). Esiti di contusioni escoriate multiple per il corpo” Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 15.8.2020, per cui si può affermare che
“il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. Il Consulente conclude che i postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico del periziando sono valutabili in: “ danno biologico: 14%; invalidita' temporanea totale: 30 gg al 100% invalidita' temporanea parziale: 30 giorni al 50 % ; invalidita' temporanea parziale: 30 giorni al 25 %. sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a euro: 28,00”.
Con riferimento all'esame peritale condotto sulla persona della il CTU ha dichiarato e concluso che: “Sulla scorta Pt_2 dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che
[...]
anni 46 al momento del sinistro è affetta da: Parte_2
- 12 - esiti di politrauma della strada con contusione toraco-polmonare, esito cicatriziale spalla destra, esito cicatriziale gomito destro, esito cicatriziale coscia destra” tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 15.8.2020, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. possiamo dunque concludere che i postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico della perizianda sono valutabili come di seguito riportato sia per il danno funzionale che estetico: danno biologico: 6%; invalidita' temporanea parziale: 7 giorni al 75 % ; invalidita' temporanea parziale: 20 giorni al 25 % sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a euro: 21”.
Ne consegue che, per quanto riguarda il , tenuto conto Pt_1 dell'età all'epoca dei fatti (73 anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 36.008,00, per danno biologico permanente
14%; euro 3450,00 per ITT;
euro 1725,00 per ITP al 50%; euro
862,50 per ITP al 25%; € 28,00 per spese mediche documentate;
il tutto per complessivi euro 42073,50 all'attualità. L'importo è stato liquidato sulla base della quinta colonna delle tabelle come compensativo del danno biologico dinamico relazionale e quindi tenendo conto anche della sofferenza soggettiva interiore media.
Inoltre per il danno biologico temporaneo la tabella milanese aggiornata al 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto riguarda, invece, la tenuto conto dell'età Pt_2 all'epoca dei fatti (46anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 7923,22 per danno biologico permanente 6%; euro 290,01 per ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 25%. € 21,00 per spese mediche documentate il tutto per complessivi euro
8480,43 all'attualità. Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139
- 13 - C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale.
Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass.
n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”.
Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno
(non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo
- 14 - con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n.
14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi la danneggiata limitata a domandare il ristoro del danno morale/esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini
- 15 - monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», epperò, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato circa le condizioni economiche dei SI.ri e e le abitudini Pt_1 Pt_2 di risparmio o di spesa degli stessi, è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo,
Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della particolare entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la somma spettante sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi
- 16 - di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma,
c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della decisione se definitiva posto che, a partire da tale momento, e fino all´effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull´ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di
, della somma di euro 42073,50 oltre interessi come Parte_1 sopra calcolati e al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di euro 8480,43 oltre interessi come
[...] sopra liquidati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario.
- 17 - Le spese di CTU sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
42073,50 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione se definitiva e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 8480,43 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione se definitiva e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
4. condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida in euro 650,00 per spese ed euro
14103,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e
CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni
Persechino dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 18 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5947/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 9.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
27.02.2025
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Monte di Dio, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Persechino che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORI
E
C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 procuratori - SIg.ri e – nella Controparte_2 Controparte_3 qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada - con sede legale in LI NE (TV) alla Via Marocchesa n.14, elett.te dom.ta in Napoli alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell'Avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 9.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, i sig.ri e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 [...]
quale impresa designata per la Regione Campania CP_1 dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, onde sentir pronunciare i seguenti provvedimenti di giustizia: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo rimasto ignoto e non identificato nella produzione dell'evento dannoso descritto e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la regione Campania
[...] per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dagli attori, comprensivi del danno biologico, dell'I.T.T., dell'I.T.P., del danno morale e delle spese mediche sostenute, che sin d'ora si quantificano in complessivi € 44.182,00 in favore del SI. ed € 16.208,94 in Parte_1 favore della SI.ra ovvero in Parte_2 quelle diverse somme che risulteranno dovute i corso di causa e a seguito di specifica C.T.U. medico legale, di cui sin d'ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
2) con la condanna, altresì, della convenuta sempre nella suddetta qualità, al Controparte_1 pagamento delle anticipazioni, spese e competenze di causa, oltre
- 2 - spese generali, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo”. Nello specifico, gli attori deducevano che in data 15.09.2020, alle 08.30 circa, il SI. alla guida Parte_1 del motociclo Honda DN1 targato DL43817, con a bordo la SI.ra
, percorreva l'Autostrada A3 in Parte_2 direzione di Salerno, per dirigersi verso la costiera amalfitana, e che in prossimità del Kilometro 10+390, direzione sud nel tenimento di Ercolano di Napoli, venivano urtati sulla fiancata destra da un altro motociclo di colore scuro e di grossa cilindrata, il quale, proveniente da dietro, nella stessa corsia di marcia ad elevatissima velocità, li sorpassava a raso sulla destra provocandone la caduta al suolo;
il conducente di tale secondo veicolo non si arrestava e proseguendo la sua marcia, si dileguava immediatamente facendo perdere le proprie tracce. Precisavano, altresì, che il sinistro si verificava alla presenza degli Agenti
e della Polizia Stradale di Salerno, CP_4 Controparte_5
i quali, si adoperavano prontamente per prestare soccorso ai SIg.ri e senza, tuttavia, anch'essi riuscire ad individuare Pt_1 Pt_2 il numero di targa del motociclo investitore. Per effetto della caduta gli attori, muniti di casco protettivo, riportavano gravi lesioni fisiche per le quali, previo intervento del 118 immediatamente allertato dagli stessi Agenti, venivano trasportati presso il P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli. In merito a tale sinistro, gli attori provvedevano a fare regolare comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, fascicolo che è stato poi archiviato. In data 02.11.2020 gli attori inoltravano a mezzo pec a regolari Controparte_1 richieste di risarcimento ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. lgs 209/05 e, a seguito della comunicazione di avvenuta guarigione del
12.03.2021, invitati dalla società assicuratrice n.q., gli attori erano sottoposti a visita medica da parte della Dott.ssa Persona_1 fiduciario di senza tuttavia ricevere poi Controparte_6 riscontro dei relativi risultati. Inevaso rimaneva anche l'invito alla
- 3 - negoziazione assistita inoltrato alla medesima compagnia assicurativa.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta,
[...] impugnando e contestando la domanda attorea e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto, rassegando le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163, 164 e
244 c.p.c. nonché degli artt. 2054 e 2697 cod. civ. - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta società oltre a quella attiva dell'istante; - Gradatamente e nel merito rigettare la domanda attorea essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. All'udienza del 22.06.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Depositate le memorie, all'udienza del 9.01.2023, il Giudice ammetteva parte attrice alla prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 co.
6 c.p.c con i testi indicati e parte conventa alla prova contraria così come richiesta. All'udienza del 27.09.2023 veniva escusso il teste sovrintendente Capo della Polizia di stato. Con Testimone_1 ordinanza del 3.10.2023, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“Pagamento da parte della società assicurativa della somma di euro 35000,00 omnia a favore di ed euro 9,000 Parte_1 omnia a favore di oltre spese Parte_2 legali nella misura di euro 4700,00, rimborso forfettario e accessori se dovuti e al rimborso delle spese vive pari ad euro
600”. Tale proposta, accettata da parte attrice, veniva, invece, rigettata dalla convenuta Controparte_1
Ritenuto necessario ammettere la C.T.U, il Giudice procedeva alla nomina del Dott. , il quale in data 18.05.2024 Persona_2
- 4 - depositava l'elaborato peritale. All'udienza del 9.12.2024, la causa era riservata per la decisione con termini ex art 190 c.p.c.
Così brevemente riassunto l'oggetto del processo, va preliminarmente evidenziato che parte attrice risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente, avendo inoltrato istanza di risarcimento a mezzo pec inoltrata alla quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S. nonché alla CONSAP, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs.209/2005. Inoltre, in data 12.03.2021 veniva inviato alle a mezzo pec il certificato di avvenuta Controparte_1 guarigione del sig. e della SI.ra . Pt_1 Parte_2
Nel merito, la domanda merita accoglimento per i motivi di seguito specificati.
In primo luogo, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno
2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni
- 5 - riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre
2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass.
n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014). Nel caso di specie, risulta in atti comunicazione della
- 6 - notizia di reato alla competente Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Napoli per i reati di cui all'art. 189 commi 1-6 e 7 (“omissione e fuga”). Quanto alla impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo investitore, questa risulta evidente dalla dinamica del sinistro. Invero, come accertato in via istruttoria, non avrebbe in alcun modo potuto esigersi dai sigg.ri e caduti al suolo a seguito dell'impatto, una Pt_1 Pt_2 condotta diversa ed eventualmente più avveduta rispetto quella tenuta;
altrettanto dicasi per i due agenti di polizia presenti al momento dell'impatto, i quali, pur prontamente intervenuti, non hanno potuto rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Passando quindi alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della teste CP_4
sovrintendente Capo della Polizia di stato presso la
[...] sottosezione polizia stradale di Angri, la quale ha così dichiarato:
“sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa. Io e il mio collega eravamo di servizio sulla tratta Sa-Na e ci CP_5 trovavamo sulla carreggiata nord nella piazzola di sosta e controllavamo un veicolo. Per abitudine guardiamo sempre il traffico intorno e mentre eravamo fermi vediamo che nell'altra carreggiata vi erano tre/quattro scoter che viaggiavano tutti sulla corsia di soprasso. Vi era l'Honda del e gli altri tre veicoli
Pt_1 viaggiano dietro. Questi ultimi si sono avvicinati e uno di questi ha leggermente urtato il veicolo del all'altezza del
Pt_1 manubrio lato dx, il è caduto e noi siamo intervenuti. Il
Pt_1 conducente del motorino che ha investito il era solo, se ben
Pt_1 ricordo. Sono andati via tutti e nessuno si è fermato. A seguito dell'incidente il e la passeggera sono caduti sul margine
Pt_1 destro della carreggiata. Il mio collega li ha raggiunti dopo aver scavalcato il guard rail mentre io con l'autovettura alla prima uscita utile ho fatto inversione per bloccare il traffico. Se ben
- 7 - ricordo abbiamo chiamato noi l'ambulanza. ADR: la moto Honda fu impattata sul lato destro, in particolare sulla manopola. Sia il
che la passeggera avevano il casco. ADR: non è stato Pt_1 possibile individuare il numero di targa perché eravamo lontani.
ADR: da quello che ricordo abbiamo chiamato il carro attrezzi.
Non ricordo nulla sui danni. ADR: preciso che il ha tentato Pt_1 di mantenere il controllo del mezzo e ha deviato verso destra. È caduto ed il motorino ha continuato la corsa. ADR: noi ci trovavamo in linea d'area di fronte a dove è avvenuto lo scontro. Lo sparti traffico non copriva lo sterzo dell'Honda. ADR: non abbiamo riscontrato macchie di olio per terra. ADR: ricordo che le motociclette non andavano veloci”.
Quanto alla responsabilità, va osservato che l'art. 2054, comma 2,
c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente. In tal senso, va evidenziato in generale che la giurisprudenza ha sottolineato che la citata norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. ordinanza 16.02.2017
n. 4130). La presunzione di colpa, nel senso appena specificato, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 22.09.2015 n. 18631). Al contrario, quando la dinamica del sinistro è stata ricostruita in fase
- 8 - istruttoria, il mero accertamento da parte del giudice della colpa di uno dei conducenti, non può esonerare il giudicante dalla verifica del rispetto da parte dell'altro di una condotta di guida corretta.
Conseguentemente, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 28.06.2016 n. 13271; Cass.
Civ. Sezione III, 15.07.2011 n. 15674). In tal senso, va evidenziato che la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass., sez. 3, n. 4639 del 2/04/2002). Quindi, la
"prova liberatoria" di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. ordinanza 16.02.2017 n. 4130). In particolare, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. Civ. Sezione III,
- 9 - 31.07.2013 n. 18340; Cass. Civ. Sezione VI ordinanza 26.01.2012
n. 1144). Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è risultato accertato che: il percorreva la strada ad una velocità Pt_1 normale, sia lui che la trasportata SI.ra Parte_2 indossavano il casco protettivo;
il veicolo investitore giungendo da dietro, superava il veicolo condotto dal e lo colpiva sul lato Pt_1 destro all'altezza della manopola e, da ultimo, che il tentava Pt_1 anche di mantenere il controllo del suo motociclo, nonostante l'urto subito, girando verso destra. Per tutto quanto sopra esposto, la responsabilità del sinistro va ricondotta esclusivamente al conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò posto con riguardo all' an debeatur, e passando quindi alla valutazione del quantum debeatur, la valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass.
2788/2019 , in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello
- 10 - costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi,
- 11 - pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Dalla consulenza tecnica di ufficio medico legale espletata ed alle cui risultanze si ritiene di aderire emerge inoltre la compatibilità causale tra l'evento e le conseguenze lesive. Con riferimento alla perizia espletata sul il CTU dichiara che: “Sulla scorta Pt_1 dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che Pt_1
anni 73 al momento del sinistro è affetto da: “Esiti di
[...] politrauma della strada con fratture costali multiple a destra
(frattura scomposta dell'arco laterale della III costa, frattura dell'arco laterale dalla III all' VIII costa di destra, frattura dell'arco posteriore della III, V, VIII IX costa di destra) , esiti di trauma contusivo maggiore toracico, esiti di fratture delle falangi prossimali delle dita dell'avampiede destro, operato di riduzione e stabilizzazione della IV m-f con filo di K (successivamente rimosso). Esiti di contusioni escoriate multiple per il corpo” Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 15.8.2020, per cui si può affermare che
“il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. Il Consulente conclude che i postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico del periziando sono valutabili in: “ danno biologico: 14%; invalidita' temporanea totale: 30 gg al 100% invalidita' temporanea parziale: 30 giorni al 50 % ; invalidita' temporanea parziale: 30 giorni al 25 %. sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a euro: 28,00”.
Con riferimento all'esame peritale condotto sulla persona della il CTU ha dichiarato e concluso che: “Sulla scorta Pt_2 dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che
[...]
anni 46 al momento del sinistro è affetta da: Parte_2
- 12 - esiti di politrauma della strada con contusione toraco-polmonare, esito cicatriziale spalla destra, esito cicatriziale gomito destro, esito cicatriziale coscia destra” tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 15.8.2020, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. possiamo dunque concludere che i postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico della perizianda sono valutabili come di seguito riportato sia per il danno funzionale che estetico: danno biologico: 6%; invalidita' temporanea parziale: 7 giorni al 75 % ; invalidita' temporanea parziale: 20 giorni al 25 % sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a euro: 21”.
Ne consegue che, per quanto riguarda il , tenuto conto Pt_1 dell'età all'epoca dei fatti (73 anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 36.008,00, per danno biologico permanente
14%; euro 3450,00 per ITT;
euro 1725,00 per ITP al 50%; euro
862,50 per ITP al 25%; € 28,00 per spese mediche documentate;
il tutto per complessivi euro 42073,50 all'attualità. L'importo è stato liquidato sulla base della quinta colonna delle tabelle come compensativo del danno biologico dinamico relazionale e quindi tenendo conto anche della sofferenza soggettiva interiore media.
Inoltre per il danno biologico temporaneo la tabella milanese aggiornata al 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto riguarda, invece, la tenuto conto dell'età Pt_2 all'epoca dei fatti (46anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 7923,22 per danno biologico permanente 6%; euro 290,01 per ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 25%. € 21,00 per spese mediche documentate il tutto per complessivi euro
8480,43 all'attualità. Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139
- 13 - C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale.
Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass.
n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”.
Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno
(non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo
- 14 - con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n.
14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi la danneggiata limitata a domandare il ristoro del danno morale/esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini
- 15 - monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», epperò, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato circa le condizioni economiche dei SI.ri e e le abitudini Pt_1 Pt_2 di risparmio o di spesa degli stessi, è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo,
Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della particolare entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la somma spettante sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi
- 16 - di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma,
c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della decisione se definitiva posto che, a partire da tale momento, e fino all´effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull´ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di
, della somma di euro 42073,50 oltre interessi come Parte_1 sopra calcolati e al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di euro 8480,43 oltre interessi come
[...] sopra liquidati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario.
- 17 - Le spese di CTU sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
42073,50 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione se definitiva e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 8480,43 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione se definitiva e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
4. condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida in euro 650,00 per spese ed euro
14103,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e
CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni
Persechino dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 18 -