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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIORINI BARBARA
RICORRENTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VIGNA STEFANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza tenuta in data 9.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a - Parte_1
tra le altre cose - chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1998, con , trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO,
precisando che far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale
in sede di separazione, intervenuta il 18.10.2019, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione;
ha quindi formulato istanze in ordine alle condizioni del divorzio.
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
*** ***
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla sentenza definitiva.
pag. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO alla serie A, Parte II,
atto n. 2, anno 1998, contratto tra Parte_2 [...]
in data 18/04/1998; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Grosseto, in data 16/01/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIORINI BARBARA
RICORRENTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VIGNA STEFANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza tenuta in data 9.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a - Parte_1
tra le altre cose - chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1998, con , trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO,
precisando che far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale
in sede di separazione, intervenuta il 18.10.2019, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione;
ha quindi formulato istanze in ordine alle condizioni del divorzio.
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
*** ***
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla sentenza definitiva.
pag. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO alla serie A, Parte II,
atto n. 2, anno 1998, contratto tra Parte_2 [...]
in data 18/04/1998; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Grosseto, in data 16/01/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
pag. 3/3