Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20/2024 e 78/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritta al n. R.G. N. 20/2024 e N. 78/2024 promosse da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. RAQUEL CP_1
JUSTINE GRIFONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_2
STEFANIA CAPPONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Con ricorso depositato il 03.01.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione dal CP_1 coniuge esponendo che il matrimonio è stato celebrato in Terni (TR) in data CP_2
13.09.2015 e che dall'unione è nato il figlio in data 14.05.2015 in Narni (TR) e Persona_1 deducendo, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva tra le parti è terminata essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa di condotte del marito. La ricorrente ha esposto che il resistente avrebbe attuato condotte contrarie ai doveri matrimoniali, ponendo in essere comportamenti violenti e minacciosi, tanto da essere stata costretta a rivolgersi ad un CAV e a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. La ricorrente ha esposto che a causa di tali condotte TA si è allontanato dalla casa familiare ed è stato aperto un procedimento penale a suo carico. La ha precisato di svolgere attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, CP_1 quale dipendente presso la società con un reddito mensile di euro 1.200,00, mentre il resistente, quale dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepirebbe 1.300 – 1.400 euro al mese. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a assegnazione della casa coniugale alla stessa, unica proprietaria;
affidamento CP_2 esclusivo del figlio minore alla ricorrente con collocamento presso la di lei abitazione, con richiesta di valutazione del resistente per verificare l'eventuale dipendenza da sostanze alcolemiche e le capacità genitoriali del al fine di valutare incontri protetti padre-figlio; determinazione in euro CP_2
700,00 del contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio minore, oltre Istat CP_2 annuale e ripartizione del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, determinando il pagamento del 50% del mutuo della casa familiare a carico di e l'assegnazione alla ricorrente dell'assegno unico per il figlio;
CP_2 con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di separazione, sussistendone i CP_2 presupposti, ma contestando integralmente quanto dedotto da controparte ed esponendo che il venire meno della comunione materiale e spirituale tra le parti sarebbe imputabile a comportamenti posti in essere dalla ricorrente, avendo la stessa violato costantemente i doveri coniugali, tanto da giungere ad un'assoluta mancanza di assistenza materiale e morale nei confronti del marito ed istaurando, infine, in una relazione extraconiugale. Il resistente ha, inoltre, contestato le condotte maltrattanti allegate dalla controparte, rappresentando di non aver mai utilizzato violenza nei confronti della ricorrente né tantomeno del figlio minore. Al contrario, ha esposto che sarebbe stata la a tenere CP_1 negli anni condotte lesive dei diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto coniugale, volte financo alla sottomissione del resistente, esercitando nei confronti dello stesso violenza fisica e psicologica, condotte acuite dall'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Il resistente ha rappresentato di percepire euro 1.300 al mese per tredici mensilità, quale retribuzione per l'attività lavorativa prestata presso società provata, e di corrispondere euro 300,00 al mese per il canone locatizio della abitazione di residenza, mentre la ricorrente percepirebbe euro 1.300 per tredici mensilità. Tanto premesso, il resistente ha chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel superiore interesse del minore, con richiesta di ascoltare la pediatra, del figlio sullo stato di salute di le maestre della Per_1 scuola elementare sui comportamenti del minore, e di disporre analisi per l'eventuale di abuso di alcool e droghe per entrambi i genitori, richiedendo infine CTU sulle capacità genitoriale di entrambi i genitori e ogni altro mezzo di prova ritenuto opportuno al fine di accertare la possibilità di una ripresa dei rapporti tra il minore e il padre e l'idoneità dell'attuale collocamento del minore. In ogni caso con richiesta di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
disporre l'affidamento del figlio minore ai servizi sociali del Comune di Terni con collocamento dello stesso presso la casa dei nonni paterni, disponendo le modalità di visita della madre previo esame alcolemico e tossicologico;
disporre che la ricorrente non possa durante le visite al minore convivere con l'attuale compagno;
disporre modalità di frequentazione padre figlio, nelle more degli accertamenti;
assegnare la casa coniugale al genitore che risulterà collocatario del figlio minore;
in subordine, qualora venga accertata l'idoneità della madre, affidare il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
in caso contrario, affidare il minore in via esclusiva al resistente;
porre a carico del genitore non collocatario contributo al mantenimento di importo di euro 200,00, con adeguamenti
Istat annuali e il 50% dell'assegno unico ripartito tra i genitori con restituzione del 50% da parte della dell'assegno unico percepito per intero dal mese di gennaio 2024; con vittoria di spese. CP_1
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 26.02.2024, riunito il proc.to recante r.g. n.
78/2024 al presente, sono state la ricorrente ha dichiarato: di essere addetta alle vendite con retribuzione mensile netta di 1.200 euro per 13 mensilità, di vivere in immobile di proprietà per il quale sostiene rata di mutuo di euro 386,00 al mese, oltre ad essere proprietaria al 50% di ulteriore immobile;
il resistente ha dichiarato di essere magazziniere con retribuzione mensile netta di euro
1.300 per 14 mensilità, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in immobile di proprietà dei genitori, in procinto di trasferirsi in abitazione in locazione con canone di euro 300,00 al mese.
A scioglimento della riserva assunta, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore alla madre Persona_1 con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, sospendendo allo stato le frequentazioni padre figlio, in considerazione della presenza di misura cautelare di divieto di avvicinamento del padre al minore, assegnando alla ricorrente la casa familiare, determinando in 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di gennaio 2024
(data della domanda), oltre Istat annuale e ripartizione del 50% ciascuno per le spese straordinarie per il figlio.
Nel corso del procedimento le parti hanno chiesto pronuncia provvisoria sullo status.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 23.12.2024.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e per il matrimonio CP_2 CP_1 celebrato in Terni (TR), in data 13.09.2015; - dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 53, parte 2, serie A, dell'anno 2015)
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti