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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16422 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...],C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAMBARDELLA BARBARA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e _1 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ECCELLENTE COLOMBA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 , premettendo di Parte_2 _1
aver contratto matrimonio a Napoli il 12/10/1994, dalla cui unione nascevano i figli Persona_1
( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]) - entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti - riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di convenzione di negoziazione assistita del 09.12.2020, autorizzata dalla
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18.01.2021, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;
2. La casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra resta assegnata a quest'ultima in uno ai CP_1
beni mobili ivi presenti;
con la stessa coabitano entrambi i figli ed maggiorenni, Per_1 Per_2
ma non autosufficienti economicamente;
3. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per i Pt_1
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti sino a quando gli stessi conseguiranno un reddito che li renda autosufficienti, così come concordato in sede di separazione, la somma totale di 600,00€ suddivisa in 300,00€ per ciascun figlio;
detta somma sarà versata, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre adeguamento ISTAT con decorrenza dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
4. Il sig.
si impegna a corrispondere inoltre gli importi pari al 50% delle spese straordinarie Parte_1
debitamente documentate da sostenersi in favore della prole, esclusivamente previo accordo tra le parti;
accordo raggiunto per iscritto anche a mezzo sms o whtasapp;
sul punto le parti si riportano al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal COA di Napoli del 2018; 5. Il sig.
si obbliga a versare, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a mani della Parte_1 sig,ra , la complessiva somma di 6524,97€ pari alla sua quota di spese _1 straordinarie dovute per i due figli e ad oggi mai versate dall'anno 2021. Spese anticipate totalmente dalla sig.ra e riconosciute col presente atto dal sig. ; 6. _1 Parte_1
Solamente all'esito della ricezione della suddetta somma di 6524,97€, il presente ricorso sarà depositato al Tribunale di Napoli. All'esito del buon fine della ricezione della somma di 6524,97€ la sig.ra dichiara di non aver altro a pretendere per la medesima causale dal sig. _1
. Sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso, fatto salvo quanto previsto Parte_1
ai punti 5 e 6, i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare
2 ogni reciproca pendenza economica e pertanto affermano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro sino alla sottoscrizione del presente atto entro il 30.09.2024; 7. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti e gli avvocati costituiti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano alla solidarietà professionale”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
12/10/1994 (atto n.204 ,parte II , S. A, Ufficio 25, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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