Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 537/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
rappresentati e Parte_1 difesi dall'avv. Carmine Natella e dall'avv. Angela Amaturo con i quali elettivamente domiciliano in Salerno alla via Irno n. 125 giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione
-opponente
E
persona del presidente, legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parrilli con la quale elettivamente domicilia come in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 14/01/2014 i sigg. e Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2278/13
[...]
(R.G.7410/13) reso dal Tribunale di Salerno in data 12/11/13, ritualmente notificato, con il quale veniva ingiunto ad essi opponenti di pagare, immediatamente, in solido tra loro la somma di € 16.598,41 oltre interessi convenzionali e spese in favore di
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previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. sul presupposto che ogni clausola o pattuizione economica relativa ai rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti fosse nulla e illegittima. Si costituiva in giudizio il creditore opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto e diritto e non provata. Il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e rinviava concedendo i termini 183 c.p.c.
Depositate le memorie 183 c.p.c. , con le quali venivano depositati i DM dei tassi ex L. 108/96 il Giudice rigettava le richieste istruttorie di controparte e ritenendo la causa matura per la decisione rinviava la causa per conclusioni .
Dopo numerosi rinvii, cambi di giudicante , precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.04.2024
………….
L'opposizione proposta non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.-
Passando ad esaminare il merito della presente controversia ,con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
2 Tanto premesso, va rilevato che gli opponenti sui quali incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, hanno effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Infatti hanno dedotto la carenza di prova del credito.
L'istruttoria documentale svolta ha pienamente confermato l'infondatezza e la dilatorietà dell'opposizione e, quindi, la sussistenza del credito azionato in via monitoria.
Più in particolare, la documentazione in atti e facente piena prova tra le parti attesta che il conto corrente n.572-6152835702/54 (soff. N. CP_2
9501/00000455) è stato acceso presso la filiale di Battipaglia in data 23/06/2007.
Le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente sono state pattuite per iscritto e accettate per iscritto da entrambi gli opponenti.
Gli estratti conto prodotti dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione (passaggio a sofferenza) evidenziano che i tassi applicati sono sempre contenuti nei limiti dei tassi soglia pro tempore ex L.108/96.-
Il rapporto di conto corrente è stato acceso nell'anno 2007, ogni questione relativa alla eccepita illegittimità della operata capitalizzazione trimestrale non ha alcun rilievo.
E' noto che tutti i contratti di conto corrente stipulati dopo la delibera CICR 2000 prevedono legittimamente e a condizione di reciprocità, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
In merito alla illegittimità e alla indeterminatezza delle condizioni economiche regolanti il contratto si è prodotto in atti ogni documento utile a provare il contratto diversamente da quanto asserisce parte opponente.
L'efficacia probatoria dei documenti offerta è piena atteso che sono stati prodotti oltre il contratto tutti gli estratti conto dall'accensione del rapporto fino alla sua estinzione. Rimane priva di ogni riferimento probatorio la accennata contrarietà ai canoni richiesti dall'art. 1176 c.c. del comportamento tenuto dalla banca e ai presunti danni e pregiudizi ricevuti dagli opponenti .
3 L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo emesso.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2278/2013 emesso in data
12.11.2013 già esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6777,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Così deciso in Salerno, 15.04.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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