CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 38703/2019 R.G. proposto da: CA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato INFASCELLI NC ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato CASSINI ALBERTO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24340/2019 depositata il 30/09/2019. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7006 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 09/03/2023 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza in data 17 giugno 2014, n.261, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia dichiarava legittimi gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in misura ordinaria notificati dalla Agenzia delle Entrate a ED RA a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, delle quali il contribuente si era avvalso al momento della registrazione di due contratti di acquisto di appezzamenti di terreno. In particolare la commissione evidenziava che "quando, come nel caso di specie, sia stata resa nell'atto notarile esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 604/54 e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4 né quello definitivo previsto dall'art.3, sono dovute le normali imposte ipotecarie e catastali"; aggiungeva che i certificati definitivi erano stati non solo prodotti il 31 agosto 2012 ma anche richiesti (il 4 maggio 2011) successivamente alla scadenza del termine decadenziale previsto dall'art.4. Il contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza dolendosi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c., della falsa applicazione degli artt. 4 e 5, L. 6 agosto 1954, n.604 e successive modifiche, nonché dell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai fini dell'esito del processo, per non avere la commissione tenuto conto della circostanza, dedotta da esso ricorrente fino dal primo grado di giudizio e asseritamente comprovata dagli atti, per cui la domanda per l'ottenimento dei certificati definitivi era stata in realtà presentata una prima volta l'8 giugno 2007, pienamente in termini, e ripresentata il 4 maggio 2011 solo a fini sollecitatori di fronte all'inerzia dell'amministrazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La Corte, con sentenza n. 24340/19, respingeva il ricorso del contribuente alla luce del principio di cui all'art.5 L. 604/1954, modificato dall'art. 35 L. 26 3 maggio 1965 n. 590, secondo il quale "quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, né quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredato dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4". Avverso la sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso per revocazione il contribuente svolgendo un unico motivo, illustrato nelle memorie difensive. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.Con un unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., l’erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'inesistenza di un fatto la cui verità sarebbe invece positivamente affermata, laddove la Corte statuisce che il ricorrente non aveva prodotto il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’art. 4 della L. 6 agosto 1954, n.604, certificato che, al contrario, il predetto sostiene di aver depositato al momento della registrazione dei due atti di trasferimento immobiliare;
nonché nella parte in cui si afferma che le domande volte ad ottenere i certificati definitivi non erano stato proposte tempestivamente, atteso che dalla stessa certificazione prodotta dal Comune di San Quirino risulta che i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto sussistevano sin dall’epoca di proposizione della prima domanda, pervenuta all’ente l’8 giugno 2007. Deduce la decisività dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte, atteso che se la Corte avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, sarebbe pervenuta ad un esito del contenzioso diverso dal rigetto del ricorso per cassazione. 4 Nella fattispecie, difatti, il contribuente assume di aver provato che il superamento del termine triennale per il deposito della certificazione definitiva di cui al citato art. 4 era stato causato dalla condotta colposa degli addetti agli uffici competenti che avevano in ritardo rilasciato la documentazione, richiesta sin dall’anno 2007. 3.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».(cfr, ex plurimis, Cass. civ.n. 27570/2018; sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). Ha altresì precisato (Cass.10466/2011; n.2236/2022) che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve essere tale da ver indotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26890/2019; Cass. 20635/2017); l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Nel caso in esame, in quanto estraneo all'ambito della cognizione riservata al Giudice di legittimità, il rilievo della ricorrente non può dar luogo ad un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.: tale errore deve infatti riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ovverosia quelli che questa Corte può esaminare direttamente, senza la mediazione della sentenza 5 impugnata, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso d'incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; una siffatta evenienza, peraltro, in tanto può verificarsi in quanto siano stati dedotti errores in procedendo o siano emerse questioni processuali rilevabili ex officio, laddove se il dedotto errore sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dev'essere fatto valere con i mezzi di impugnazione specificamente esperibili contro le sentenze di merito (cfr. Cass. n. 26643/2018; n. 4456/2015; Sez. lav., 14/04/2010, n. 8907; Cass., Sez. I, 22/11/2006, n. 24860; 22/11/2006, n. 24856). Il contribuente, nella fattispecie, deduce l’esistenza di un vizio revocatorio, trascurando la statuizione della Corte - oggetto del presente ricorso per revocazione - secondo la quale “risultava che il contribuente non aveva censurato la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sull’omessa produzione del certificato provvisorio al momento della registrazione degli atti di compravendita” . E’ la decisione della CTR del Friuli Venezia Giulia - n. 261/2014 - che statuisce chiaramente che, in mancanza della produzione del certificato provvisorio, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere le normali imposte di registro e ipotecarie, salvo ottenere il rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti avessero presentato apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato definitivo di cui al secondo comma dell’art. 4 cit., procedura che i giudici di appello affermano non essere stata osservata dal ricorrente. Era, dunque, detta ultima sentenza che, se fondata su un errore percettivo del giudicante ovvero su una svista materiale, avrebbe dovuto essere oggetto di revocazione da parte del contribuente. Invece, quest’ultimo ricorreva avverso la sentenza della Regionale, adducendo esclusivamente la tempestività della richiesta del certificato definitivo, senza attingere la decisione di merito impugnata, nella parte in cui 6 acclarava la mancata produzione del certificato provvisorio al momento della stipula del contratto traslativo. Né, il decisum della Corte in ordine all’omessa censura sul punto risulta oggetto di critica in questo giudizio e, del resto, nemmeno avrebbe potuto esserlo. Difatti, questa Corte ha precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione;
Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). 5.Ancora, risulta destituita di fondamento la censura che alla Corte ascrive di aver erroneamente ritenuto l’intempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo, ancorchè la prima domanda fosse stata presentata prima della registrazione degli atti traslativi, come inferibile dal certificato definitivo rilasciato tardivamente dal Comune di San Quirino ( trascritto nel ricorso). E, difatti, la Corte non si è affatto pronunciata sulla tempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo, come si evince a pagina 5 della sentenza revocanda nella parte in cui statuisce che le censure mosse dal ricorrente “ sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi, essendo invece incentrate sulle irrilevanti circostanze costituite dalla dedotta tempestività della domanda volta all’ottenimento dei certificati definitivi e delle dedotta imputabilità amministrazione del ritardo nella presentazione di tali certificati all’Ufficio del Registro”. 7 6.L’odierno strumento di revocazione non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte, tentando di ottenere una rivisitazione della vicenda sostanziale, dunque, inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., atteso che, da una parte, ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio che ha deciso il ricorso ordinario risulterebbe l’erronea valutazione della documentazione prodotta, laddove la Corte si è limitata a confermare le risultanze processuali valutate dalla sentenza della Regionale, la quale aveva escluso la produzione del certificato provvisorio all’atto della registrazione degli atti traslativi;
statuizione che, come già esposto, non era stata attinta da censura, con ricorso per cassazione, da parte del contribuente. Dall’altra, si imputa al Collegio l’erronea valutazione in ordine alla tempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo che non aveva, invece, costituito - secondo l’assunto della Corte - il fondamento dell’iter logico giuridico della decisione dei giudici di appello, tant’è che il Collegio le ha ritenute estranee alla ratio decidendi della decisione. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, 8 Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; n. 36874/22).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di €. 4.300,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione il
nonché nella parte in cui si afferma che le domande volte ad ottenere i certificati definitivi non erano stato proposte tempestivamente, atteso che dalla stessa certificazione prodotta dal Comune di San Quirino risulta che i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto sussistevano sin dall’epoca di proposizione della prima domanda, pervenuta all’ente l’8 giugno 2007. Deduce la decisività dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte, atteso che se la Corte avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, sarebbe pervenuta ad un esito del contenzioso diverso dal rigetto del ricorso per cassazione. 4 Nella fattispecie, difatti, il contribuente assume di aver provato che il superamento del termine triennale per il deposito della certificazione definitiva di cui al citato art. 4 era stato causato dalla condotta colposa degli addetti agli uffici competenti che avevano in ritardo rilasciato la documentazione, richiesta sin dall’anno 2007. 3.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».(cfr, ex plurimis, Cass. civ.n. 27570/2018; sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). Ha altresì precisato (Cass.10466/2011; n.2236/2022) che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve essere tale da ver indotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26890/2019; Cass. 20635/2017); l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Nel caso in esame, in quanto estraneo all'ambito della cognizione riservata al Giudice di legittimità, il rilievo della ricorrente non può dar luogo ad un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.: tale errore deve infatti riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ovverosia quelli che questa Corte può esaminare direttamente, senza la mediazione della sentenza 5 impugnata, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso d'incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; una siffatta evenienza, peraltro, in tanto può verificarsi in quanto siano stati dedotti errores in procedendo o siano emerse questioni processuali rilevabili ex officio, laddove se il dedotto errore sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dev'essere fatto valere con i mezzi di impugnazione specificamente esperibili contro le sentenze di merito (cfr. Cass. n. 26643/2018; n. 4456/2015; Sez. lav., 14/04/2010, n. 8907; Cass., Sez. I, 22/11/2006, n. 24860; 22/11/2006, n. 24856). Il contribuente, nella fattispecie, deduce l’esistenza di un vizio revocatorio, trascurando la statuizione della Corte - oggetto del presente ricorso per revocazione - secondo la quale “risultava che il contribuente non aveva censurato la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sull’omessa produzione del certificato provvisorio al momento della registrazione degli atti di compravendita” . E’ la decisione della CTR del Friuli Venezia Giulia - n. 261/2014 - che statuisce chiaramente che, in mancanza della produzione del certificato provvisorio, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere le normali imposte di registro e ipotecarie, salvo ottenere il rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti avessero presentato apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato definitivo di cui al secondo comma dell’art. 4 cit., procedura che i giudici di appello affermano non essere stata osservata dal ricorrente. Era, dunque, detta ultima sentenza che, se fondata su un errore percettivo del giudicante ovvero su una svista materiale, avrebbe dovuto essere oggetto di revocazione da parte del contribuente. Invece, quest’ultimo ricorreva avverso la sentenza della Regionale, adducendo esclusivamente la tempestività della richiesta del certificato definitivo, senza attingere la decisione di merito impugnata, nella parte in cui 6 acclarava la mancata produzione del certificato provvisorio al momento della stipula del contratto traslativo. Né, il decisum della Corte in ordine all’omessa censura sul punto risulta oggetto di critica in questo giudizio e, del resto, nemmeno avrebbe potuto esserlo. Difatti, questa Corte ha precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione;
Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). 5.Ancora, risulta destituita di fondamento la censura che alla Corte ascrive di aver erroneamente ritenuto l’intempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo, ancorchè la prima domanda fosse stata presentata prima della registrazione degli atti traslativi, come inferibile dal certificato definitivo rilasciato tardivamente dal Comune di San Quirino ( trascritto nel ricorso). E, difatti, la Corte non si è affatto pronunciata sulla tempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo, come si evince a pagina 5 della sentenza revocanda nella parte in cui statuisce che le censure mosse dal ricorrente “ sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi, essendo invece incentrate sulle irrilevanti circostanze costituite dalla dedotta tempestività della domanda volta all’ottenimento dei certificati definitivi e delle dedotta imputabilità amministrazione del ritardo nella presentazione di tali certificati all’Ufficio del Registro”. 7 6.L’odierno strumento di revocazione non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte, tentando di ottenere una rivisitazione della vicenda sostanziale, dunque, inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., atteso che, da una parte, ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio che ha deciso il ricorso ordinario risulterebbe l’erronea valutazione della documentazione prodotta, laddove la Corte si è limitata a confermare le risultanze processuali valutate dalla sentenza della Regionale, la quale aveva escluso la produzione del certificato provvisorio all’atto della registrazione degli atti traslativi;
statuizione che, come già esposto, non era stata attinta da censura, con ricorso per cassazione, da parte del contribuente. Dall’altra, si imputa al Collegio l’erronea valutazione in ordine alla tempestività delle domande per ottenere il certificato definitivo che non aveva, invece, costituito - secondo l’assunto della Corte - il fondamento dell’iter logico giuridico della decisione dei giudici di appello, tant’è che il Collegio le ha ritenute estranee alla ratio decidendi della decisione. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, 8 Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; n. 36874/22).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di €. 4.300,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione il