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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8962/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Presidente
Dott. Giudice
Dott. Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata R.G. 8962/2024 promossa congiuntamente con Ricorso depositato in data
30.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; codice fiscale;
C.F._1
cittadina italiana;
residente a [...]; con l'avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]; codice fiscale;
C.F._2
cittadino italiano;
pagina 1 di 5 residente a [...]; con gli avv.ti Emilio Trucco e Laura Bertani presso cui ha eletto domicilio,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN RI HO (LC) (Anno 2000 -
Atto n. 12- parte II. - Serie A) e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Atto N. 980 – parte II – serie B –R03 – anno 2000 – Comune di MILANO);
Separati con sentenza N. 2097/2024 pubblicata il 04.12.2024 passata in giudicato
Con i seguenti figli
- nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana;
Parte_3 C.F._3
- nato a [...] [...], C.F. , cittadino italiano Parte_4 C.F._4
entrambi non autonomi economicamente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49 ed ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni congiunte: conclusioni relative alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000. Parte_1 Parte_2
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni (Comune di
AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie A).
3) Dichiarare compensate le spese legali;
e prenda atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
A) Il signor si impegna, entro tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a Pt_2 suddividere l'attuale immobile di Via Fogazzaro n. 35 in due unità abitative di misura pressoché identica tra loro, così che in futuro le stesse possano eventualmente essere destinate ai due figli,
pagina 2 di 5 e senza necessità per i medesimi di sostenere ingenti oneri di divisione. La Pt_3 Pt_4 sig.ra autorizza sin d'ora il sig. ad avviare, durante la vigenza del diritto di Pt_1 Pt_2 assegnazione della casa in favore della moglie, i necessari lavori divisionali sull'immobile di via Fogazzaro n.35 a Milano. Ogni relativa spesa verrà sostenute integralmente dal dottor
a cui competerà ogni scelta, anche operativa, rispetto al progetto e/o al suo avvio Pt_2 salvo diversi accordi che i coniugi potranno assumere al momento dell'esame del progetto stesso.
B) Il sig. si impegna, una volta eseguita la divisione dell'immobile e comunque entro 60 Pt_2 giorni dall'intervenuta suddivisione, salvo diverso maggiore o minor termine convenuto tra le parti, a trattenere per sé il diritto di usufrutto su uno dei due appartamenti e a costituire a – previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione ex art. 5 L.898/1970 – il diritto di usufrutto sull'altro appartamento in favore della sig.ra della durata massima di anni 15 e minima di anni 10 e comunque, fino alla Pt_1
scomparsa di entrambi i -di lei- due genitori nel caso in cui tale evento (la scomparsa di entrambi i – di lei -genitori) si verificasse tra il decimo e quindicesimo anno dalla costituzione del diritto di usufrutto in favore della moglie.
C) La sig.ra dal canto suo, si impegna in sede di atto costitutivo del diritto di usufrutto in Pt_1 suo favore, ad assumere l'obbligo a non concedere in locazione a terzi l'immobile sul quale vanterà il diritto di usufrutto per un periodo superiore alla durata del diritto stesso, con previsione di risarcimento danni nei confronti del sig. in caso di violazione di detto Pt_2
impegno. Le parti convengono sin da ora che costituirà criterio per la quantificazione del suddetto onere risarcitorio, oltre al periodo di compromissione dei diritti del dottor il Pt_2
valore medio del mercato delle locazioni alla scadenza del diritto di usufrutto;
D) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
E) Nel caso in cui l'esecuzione delle opere di divisione dell'immobile di via Fogazzaro n.35 a
Milano dovessero compromettere il pieno uso abitativo dell'immobile da parte della sig.ra
e dei figli, il sig. ove necessario, si impegna sin da ora a farsi carico degli Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 5 eventuali costi di locazione di altro immobile provvisorio a sua scelta nella città di Milano per il tempo necessario a entrare in possesso delle due unità abitative.
F) Una volta eseguita la divisione e installazione nel nuovo appartamento da parte della sig.ra
quest'ultima provvederà direttamente al costo delle utenze per la propria abitazione e Pt_1 riconoscerà al sig. l'importo forfettario di euro 300,00 mensili a titolo di concorso alle Pt_2
spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie nonché il conguaglio delle ordinarie resteranno a carico del sig. Pt_2
G) Le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione comunque connessa con il pregresso vincolo matrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo né ragione , salva l'esatta esecuzione di quanto previsto ai precedenti punti da A) a E).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5
Ritenuto che
dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970 così come previsto alle clausole B, C e D.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000 (Comune di
[...] Parte_2
AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie A).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN RI HO (LC) perché provveda alle annotazioni (Comune di AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie
A) e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Presidente
Dott. Giudice
Dott. Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata R.G. 8962/2024 promossa congiuntamente con Ricorso depositato in data
30.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; codice fiscale;
C.F._1
cittadina italiana;
residente a [...]; con l'avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]; codice fiscale;
C.F._2
cittadino italiano;
pagina 1 di 5 residente a [...]; con gli avv.ti Emilio Trucco e Laura Bertani presso cui ha eletto domicilio,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN RI HO (LC) (Anno 2000 -
Atto n. 12- parte II. - Serie A) e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Atto N. 980 – parte II – serie B –R03 – anno 2000 – Comune di MILANO);
Separati con sentenza N. 2097/2024 pubblicata il 04.12.2024 passata in giudicato
Con i seguenti figli
- nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana;
Parte_3 C.F._3
- nato a [...] [...], C.F. , cittadino italiano Parte_4 C.F._4
entrambi non autonomi economicamente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49 ed ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni congiunte: conclusioni relative alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000. Parte_1 Parte_2
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni (Comune di
AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie A).
3) Dichiarare compensate le spese legali;
e prenda atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
A) Il signor si impegna, entro tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a Pt_2 suddividere l'attuale immobile di Via Fogazzaro n. 35 in due unità abitative di misura pressoché identica tra loro, così che in futuro le stesse possano eventualmente essere destinate ai due figli,
pagina 2 di 5 e senza necessità per i medesimi di sostenere ingenti oneri di divisione. La Pt_3 Pt_4 sig.ra autorizza sin d'ora il sig. ad avviare, durante la vigenza del diritto di Pt_1 Pt_2 assegnazione della casa in favore della moglie, i necessari lavori divisionali sull'immobile di via Fogazzaro n.35 a Milano. Ogni relativa spesa verrà sostenute integralmente dal dottor
a cui competerà ogni scelta, anche operativa, rispetto al progetto e/o al suo avvio Pt_2 salvo diversi accordi che i coniugi potranno assumere al momento dell'esame del progetto stesso.
B) Il sig. si impegna, una volta eseguita la divisione dell'immobile e comunque entro 60 Pt_2 giorni dall'intervenuta suddivisione, salvo diverso maggiore o minor termine convenuto tra le parti, a trattenere per sé il diritto di usufrutto su uno dei due appartamenti e a costituire a – previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione ex art. 5 L.898/1970 – il diritto di usufrutto sull'altro appartamento in favore della sig.ra della durata massima di anni 15 e minima di anni 10 e comunque, fino alla Pt_1
scomparsa di entrambi i -di lei- due genitori nel caso in cui tale evento (la scomparsa di entrambi i – di lei -genitori) si verificasse tra il decimo e quindicesimo anno dalla costituzione del diritto di usufrutto in favore della moglie.
C) La sig.ra dal canto suo, si impegna in sede di atto costitutivo del diritto di usufrutto in Pt_1 suo favore, ad assumere l'obbligo a non concedere in locazione a terzi l'immobile sul quale vanterà il diritto di usufrutto per un periodo superiore alla durata del diritto stesso, con previsione di risarcimento danni nei confronti del sig. in caso di violazione di detto Pt_2
impegno. Le parti convengono sin da ora che costituirà criterio per la quantificazione del suddetto onere risarcitorio, oltre al periodo di compromissione dei diritti del dottor il Pt_2
valore medio del mercato delle locazioni alla scadenza del diritto di usufrutto;
D) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
E) Nel caso in cui l'esecuzione delle opere di divisione dell'immobile di via Fogazzaro n.35 a
Milano dovessero compromettere il pieno uso abitativo dell'immobile da parte della sig.ra
e dei figli, il sig. ove necessario, si impegna sin da ora a farsi carico degli Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 5 eventuali costi di locazione di altro immobile provvisorio a sua scelta nella città di Milano per il tempo necessario a entrare in possesso delle due unità abitative.
F) Una volta eseguita la divisione e installazione nel nuovo appartamento da parte della sig.ra
quest'ultima provvederà direttamente al costo delle utenze per la propria abitazione e Pt_1 riconoscerà al sig. l'importo forfettario di euro 300,00 mensili a titolo di concorso alle Pt_2
spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie nonché il conguaglio delle ordinarie resteranno a carico del sig. Pt_2
G) Le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione comunque connessa con il pregresso vincolo matrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo né ragione , salva l'esatta esecuzione di quanto previsto ai precedenti punti da A) a E).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5
Ritenuto che
dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970 così come previsto alle clausole B, C e D.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a AN RI HO (LC) in data 09.09.2000 (Comune di
[...] Parte_2
AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie A).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN RI HO (LC) perché provveda alle annotazioni (Comune di AN RI HO (LC) - Anno 2000 - Atto n. 12- parte II. - Serie
A) e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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